Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13108 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1313/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE); -controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1357/2019, depositata il 3/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. NOME COGNOME, già consigliere di amministrazione di
RAGIONE_SOCIALE, ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa (pari a euro 30.000) irrogatagli dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) con atto n. 20069/2017, adottato in data 12 luglio 2017, per inosservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. 94, commi 2 e 7, del d.lgs. 58/1998 (TUF), chiedendone l’annullamento e, in subordine, la riduzione. La condotta contestata riguardava ‘carenze informative in relazione al prospetto per l’offerta di azioni, pubblicato il 7 giugno 2013, in solido con la RAGIONE_SOCIALE, nonché la sua avente causa obbligata RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1357/2019, ha accolto l’opposizione e ha annullato la delibera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. La Corte ha ritenuto tardiva l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria, iniziata solo nel 2016, in aperta violazione del termine di 180 giorni fissato dall’art. 195, comma 1, TUF. La Corte ha fatto richiamo a proprie precedenti decisioni, aventi ad oggetto analoghe posizioni concernenti la medesima delibera, e ha osservato, in relazione ai rilievi di RAGIONE_SOCIALE, che la documentazione pervenuta a RAGIONE_SOCIALE nel maggio del 2016 ‘non era tale da porre la RAGIONE_SOCIALE in una condizione di ancor più consistenti dubbi circa la generale, grave situazione in cui versava la RAGIONE_SOCIALE e che dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia era in particolare stata già adeguatamente rappresentata a RAGIONE_SOCIALE, non solo con la missiva del 5 dicembre 2013, ma soprattutto con la missiva del 6 dicembre 2013′; ‘è inspiegabile -ha concluso la Corte -affermare che solo nell’anno 2016 (nel maggio) la RAGIONE_SOCIALE ebbe contezza RAGIONE_SOCIALEa reale gravità RAGIONE_SOCIALEa situazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘, essendo ‘chiaro che, stando agli allarmanti termini presenti negli atti scambiati a seguito
RAGIONE_SOCIALE‘ispezione di RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 2013, sin da quel momento, o al più tardi nel febbraio/marzo 2014, si doveva iniziare un’indagine sulla trasparenza e veridicità RAGIONE_SOCIALE‘offerta al pubblico RAGIONE_SOCIALEe azioni di aumento capitale emesse dalla RAGIONE_SOCIALE‘.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sette motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME, che deduce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in sette motivi.
Il primo motivo denuncia ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.; in subordine richiamo dei motivi di impugnazione dei precedenti citati nella sentenza’: la Corte d’appello ha articolato la prima parte RAGIONE_SOCIALEa sua motivazione mediante un richiamo a quanto da essa statuito con riferimento a posizioni analoghe concernenti la medesima delibera, con tecnica che rende incerto il contenuto del richiamo, con conseguente nullità del capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza; in subordine, si richiamano i motivi contenuti nei ricorsi proposti dalla ricorrente avverso le decisioni richiamate.
Il secondo motivo contesta ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione’: è evidente, in assenza di alcuna argomentazione sul tema, che i giudici di merito non hanno esaminato le circostanze di fatto, decisive per la causa, relative alla data RAGIONE_SOCIALE‘effettiva acquisizione, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dei tre documenti che hanno consentito l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni sanzionate con la delibera impugnata.
Il terzo motivo denuncia ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.’: la decisione impugnata è affetta da errori di percezione; la Corte d’appello fa
più volte riferimento alla missiva del 6 dicembre 2013 con cui la RAGIONE_SOCIALE d’Italia ha comunicato alla Consob la situazione RAGIONE_SOCIALEa banca aretina all’esito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione condotta nel 2013, al riguardo erroneamente dicendo che l’ispezione medesima sarebbe state iniziata presso la RAGIONE_SOCIALE nell’ottobre del 2013 quando invece l’ispezione è iniziata il 18 marzo 2013 e si è conclusa il 6 settembre 2013, errore che dimostra l’assoluta inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘esame e RAGIONE_SOCIALEa valutazione del materiale di causa da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito; ulteriore errore di percezione che permea l’intera motivazione è quello relativo alla individuazione RAGIONE_SOCIALEe informazioni la cui omessa, parziale e/o fuorviante rappresentazione nel prospetto d’offerta è stata sanzionata a carico del opponente; l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte secondo cui sarebbe inspiegabile affermare che solo nell’anno 2016 la ricorrente ebbe contezza RAGIONE_SOCIALEa reale gravità RAGIONE_SOCIALEa situazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE fanno sorgere il dubbio che la Corte di merito non abbia realmente compreso quale sia l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione e RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata; un ulteriore errore di percezione è rappresentato dal riferimento RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello a una relazione inviata dalla RAGIONE_SOCIALE a Consob nel marzo 2014, non risultando tale relazione dagli atti; infine un ulteriore errore di percezione è ravvisabile nella statuizione secondo cui la verifica ispettiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sarebbe iniziata solo nel 2016, in quanto la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto alcuna verifica ispettiva presso la RAGIONE_SOCIALE nel 2016, ma a dicembre 2015 ha iniziato un’attività di indagine per la verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia di servizi di investimento e di offerta al pubblico, mediante richieste documentali alla nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia; tali decisivi errores in procedendo inficiano l’intera motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione.
d) Il quarto motivo contesta ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.’: la gravità e la pervasività degli errori in procedendo sopra censurati inducono ad affermare la
nullità assoluta RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
e) Il quinto motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, comma 1 del d.lgs.58/1998, 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2 del d.lgs. 58/1998′: la Corte d’appello, piuttosto che valutare la ragionevolezza del termine occorso per l’accertamento, ha statuito che sin dall’ispezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 2013, o al più tardi nel febbraio/marzo 2014, si doveva iniziare un’indagine sulla trasparenza e la veridicità RAGIONE_SOCIALE‘offerta al pubblico RAGIONE_SOCIALEe azioni di aumento di capitale emesse dalla RAGIONE_SOCIALE; l’art. 195, comma 1 TUF si limita a fissare in 180 giorni il termine per effettuare la notifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione e a individuare nell’accertamento il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa sua decorrenza, ma non indica cosa debba intendersi per accertamento, né il termine entro cui esso debba essere effettuato; integra il precetto normativo l’interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, secondo la quale l’accertamento non coincide con la consumazione RAGIONE_SOCIALEa violazione, né con la mera constatazione del fatto nella sua materialità; una volta che siano stati acquisiti tutti gli elementi informativi necessari alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, la determinazione del momento in cui è avvenuto l’accertamento viene effettuata tenendo conto anche del tempo necessario all’amministrazione per esaminare il materiale raccolto e valutare la sussistenza degli estremi di illeciti sanzionabili; la Corte di cassazione ha precisato che la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri d’indagine resta rimessa all’autorità competente e il giudice non può sostituirsi all’organo addetto al controllo nel valutare l’opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri d’indagine per riscontrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito; il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione non può dunque giudicare come tardivo l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘ispezione o RAGIONE_SOCIALE‘indagine in violazione del citato art. 195, come erroneamente fatto dalla Corte d’appello di Firenze.
f) Il sesto motivo denuncia ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, numero 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, comma 1 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2 del d.lgs. 58/1998′: la Corte d’appello afferma che nel marzo 2014 la RAGIONE_SOCIALE aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE una relazione che, laddove non ritenuta coerente con i rilievi di RAGIONE_SOCIALE d’Italia, ‘avrebbe dovuto quanto meno da quella data imporre l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria’; la statuizione e contraddittoria in quanto dal Febbraio Marzo 2014 o la Consob doveva avviare una verifica ispettiva e quindi ancora acquisire elementi di conoscenze e di prova sulla correttezza RAGIONE_SOCIALEe informazioni contenute nel prospetto d’offerta o le aveva già a disposizione e dunque da quel momento avrebbe potuto dovuto procedere già direttamente alla contestazione degli addebiti; in ogni caso la statuizione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia viola l’art. 195 giacché non considera il pacifico fatto che il termine di 180 giorni per notificare la contestazione può iniziare a decorrere soltanto dopo che l’autorità abbia acquisito gli elementi informativi e probatori su cui si fonda la contestazione; la Corte d’appello non considera il fatto dirimente che gli addebiti contestati e sanzionati al ricorrente attengono alla carenza nel c.d. prospetto equity pubblicato nel giugno 2013 di specifiche informazioni in merito all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa lettera di situazione aziendale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 24 luglio 2012; non può aversi accertamento prima RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione di tutti gli elementi su cui si fondano le contestazioni e l’accertamento degli illeciti di cui si discute non poteva aversi prima RAGIONE_SOCIALEa materiale acquisizione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa nota di RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 24 luglio 2012, avvenuta il 12 maggio 2016, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta sanzionata nel caso di specie.
g) Il settimo motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, comma 1 del d.lgs.58/1998, 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, in relazione agli artt. 94, commi 2 e 7, 191, comma 2, e alla parte quarta del d.lgs. 58/1998′: la Corte d’appello ha del tutto trascurato la rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito, RAGIONE_SOCIALE‘attività acquisitiva e conoscitiva posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE dopo la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, concretizzatasi nella formulazione di apposite richieste d’informazioni alla nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha portato tra l’altro alla trasmissione il 12 maggio 2016 da parte RAGIONE_SOCIALEa nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 24 luglio 2012, oltre che nella richiesta di collaborazione a RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 15 dicembre 2015; la Corte d’appello, inoltre, non ha correttamente valutato l’attività di vigilanza compiuta da RAGIONE_SOCIALE tra il maggio 2013 e il dicembre 2015, dimostrando di non avere compreso la ratio RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia di emittenti prevista dal testo unico RAGIONE_SOCIALEa finanza che prevede diverse tipologie di azioni di vigilanza assegnate alla RAGIONE_SOCIALE, con poteri d’intervento e tempistiche differenti.
2. Il primo motivo non può essere accolto. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte ‘la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella , nella , nel <contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili" e nella , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di RAGIONE_SOCIALEa motivazione’. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata -a prescindere dagli errori e omissioni in essa presenti (v. infra ) -non è nel senso precisato dalle sezioni unite, trattandosi di motivazione sintetica, chiaramente comprensibile e priva di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili.
Per ragioni di priorità logica vanno poi esaminati il quinto, il sesto e il settimo motivo, tra loro strettamente connessi.
I motivi sono fondati. Vengono denunciati sotto vari profili violazioni di legge e omissioni di fatti decisivi relativi alla questione RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘attività di accertamento compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE a carico dei controricorrenti e del correlato atto di contestazione a seguito del procedimento istruttorio eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE, tempestività ritenuta insussistente dalla sentenza oggetto del ricorso, con il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera sanzionatoria adottata. La sentenza impugnata ha reputato che, in base all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione che la RAGIONE_SOCIALE aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE nel maggio 2013, documentazione arricchita con la risposta inviata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 3 febbraio 2014, la RAGIONE_SOCIALE era nella condizione di pervenire a un accertamento definitivo al quale avrebbe dovuto fare seguito l’istaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria invece intervenuta solo due anni dopo. La Corte di merito ha così obliterato l’esame RAGIONE_SOCIALEa circostanza decisiva già dedotta nel giudizio di opposizione, ossia che RAGIONE_SOCIALE aveva acquisito copia dei ‘rilievi ispettivi’ riferiti alle verifiche condotte dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel periodo marzo -settembre 2013 e alle note di RAGIONE_SOCIALE d’Italia sulla situazione aziendale del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 solo il 12 maggio 2016, ovvero quando detti documenti erano stati effettivamente trasmessi alla RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe indagini avviate per verificare la correttezza dei
comportamenti nella distribuzione degli strumenti finanziari emessi dalla RAGIONE_SOCIALE, a non ha poi considerato che RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto a una propria attività di indagine ulteriore, iniziata nel dicembre 2015 con l’invio di una prima richiesta di dati e notizie alla nuova RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, solo all’esito RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione completa ed effettiva dei documenti sopra ricordati si poteva ritenere definita nella sua integralità l’attività di indagine e controllo da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, alla quale doveva, come poi è avvenuto, fare seguito la notificazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione nel termine perentorio stabilito dal citato primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 195. Va precisato che l’argomentazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito secondo cui la RAGIONE_SOCIALE era già in condizione di conoscere le irregolarità conseguenti alle attività ispettive anche in virtù RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione nel marzo 2014 di una relazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte, secondo cui non è consentito in sede di giudicato giurisdizionale entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di atti di indagine. La Corte d’appello ha quindi interpretato l’art. 195 valutando ex post la congruità RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie pervenute nella sfera conoscitiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, concludendo con prognosi ex post che la stessa fosse già in condizione di emettere il provvedimento sanzionatorio in data significativamente precedente a quanto avvenuto. Così facendo, la Corte d’appello ha posto in essere essa stessa valutazioni di esclusiva pertinenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e si è di fatto sostituita alla medesima nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, valutazione che l’organo di vigilanza aveva ritenuto di possedere solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa trasmissione dei documenti in precedenza richiamati (v. al riguardo Cass. n. 34695/2023 e Cass. n. 8362/2018).
4. L’accoglimento dei suddetti motivi comporta l’assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso.
5. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo, rigettato il primo e assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda