Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32252 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32252 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14476 -2018 proposto da:
COGNOME NOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Catania, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, elettivamente domiciliati in Roccalumera (INDIRIZZO), presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 95/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, notificata il 28/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2023 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, della sentenza n. 95/2018, depositata il 6/02/2018 con cui la Corte d’appello di Messina ha rigettato la domanda da loro originariamente proposta nei confronti di NOMENOME e NOME COGNOME per rivendicare una porzione di un loro immobile asseritamente occupata abusivamente e sentirla dichiarare libera da pesi;
NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME sono c ostituiti con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività;
i controricorrenti hanno rappresentato di aver notificato la sentenza impugnata, presso i difensori nominati, in data 28/2/2018, per pubblico ufficiale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente che ha indicato quale data di notifica della sentenza, a mezzo pec, il 6/3/2018; della relata di notifica i controricorrenti hanno prodotto copia;
considerato che;
il termine breve scadeva dunque al 30 aprile 2018, ma il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 4/5/2018;
in conseguenza, il ricorso è evidentemente inammissibile per tardività in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.;
in conseguenza, i ricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo;
– stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME, NOME e NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda