Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24561 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24561 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12129-2023 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 847/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2022 R.G.N. 558/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME.
Oggetto
Retribuzione -lavoro privato
R.G.N.12129/2023
COGNOME
Rep.
Ud 21/05/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le su domande di accertamento di intercorso rapporto di lavoro subordinato con la società RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, di condanna della medesima al pagamento di spettanze retributive e al risarcimento dei danni;
per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’ing. COGNOME con 3 motivi, cui ha resistito con controricorso la società;
successivamente, il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., per manifesta infondatezza;
4. nella proposta per la decisione accelerata del procedimento, è stato osservato che la Corte di appello ha ‘ affermato la tardività del gravame proposto dall’odierno ricorrente in quanto depositato in data 18.5.2022, cadente di mercoledì, oltre il termine semestrale d’impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta il 17.11.2021 … come reso palese dall’attestazione di cancelleria apposta in alto a destra della prima pagina, attinente, per quel che qui rileva, all’avvenuta pubblicazione della sentenza, alla relativa data ed al conseguente numero di pubblicazione ‘, e che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona ‘ nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli
interessati ‘ (Cass. n. 2362/2019, n. 24891/2018, n. 21192/2021), rimanendo assorbite le ulteriori censure sui profili di merito;
5. il ricorrente ha quindi depositato, nel termine di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., istanza per la decisione della causa, sostenendo l’erroneità della proposta di decisione accelerata, dovendo individuarsi la data di pubblicazione nel 18.11.2021;
in prossimità dell’odierna udienza, le parti hanno depositato memoria;
al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce ( art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione degli artt. 433 e 327 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto fondata l’eccezione di tardività del ricorso, sulla base dell’affermazione che la sentenza impugnata sarebbe stata pubblicata in data 17.11.2021, data di mero avvio della procedura di pubblicazione, completata invece il giorno successivo con la comunicazione a mezzo pec);
2. con il secondo motivo, deduce ( art. 360, n. 3, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 2967 c.c. e dell’obbligo di motivazione ex art. 111, comma 4, Cost., per mancata disamina dei motivi di merito;
con il terzo motivo deduce ( art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 Cost. e 115 c.p.c. e per omessa valutazione di fatti decisivi, con riguardo al mancato riconoscimento di compensi per l’attività svolta;
4. il ricorso non è fondato;
5. in relazione al primo motivo, il Collegio condivide il principio secondo cui, in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. lungo di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla Cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacché è da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati (cfr. Cass. n. 24891/2018, n. 2362/2019, n. 2829/2023, n. 12782/2023, n. 20994/2024, n. 26462/2024);
6. ciò che rileva ai fini della decorrenza del termine cd. lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all’art. 327 c.p.c. è la trasmissione da parte dell’autorità giudiziaria (e contestuale deposito telematico nel fascicolo informatico), seguita dall’attestazione del cancelliere relativa al deposito stesso, con l’attribuzione da parte del sistema del numero identificativo della sentenza e della data di pubblicazione; da quella data il provvedimento diventa immodificabile ed è possibile l’estrazione di copia da parte dei soggetti abilitati;
7. l’attività di comunicazione espletata dal cancelliere successivamente è, pertanto, estranea e non può assumere alcuna rilevanza né può fungere da data iniziale per il computo del termine di impugnazione;
8. assorbiti i motivi di merito, si osserva che la decisione da parte del Collegio è integralmente conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione la previsione di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.;
9. in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149
del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata per i casi di conformità tra proposta e decisione (Cass. S.U. n. 28450/2023, n. 27433/2023, n. 27195/2023);
10. per l’effetto, parte ricorrente, in ragione della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, in ragione del valore della controversia;
11. in applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle difese svolte e della valutazione legale tipica compiuta dal legislatore circa la configurazione presuntiva di ipotesi di abuso del processo per i casi di conformità tra proposta di decisione accelerata e decisione finale del processo, parte ricorrente e soccombente deve essere altresì condannata al pagamento in favore della controparte di ulteriore somma equitativamente determinata come da dispositivo;
12. inoltre, la presunzione di responsabilità aggravata di cui alla normativa in esame (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) comporta la condanna di parte ricorrente anche al pagamento di somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima congruo determinare, in assenza di parametri normativi predeterminati tra il minimo e il
massimo, nella misura indicata in dispositivo, in relazione al valore e alla natura della controversia;
l’inammissibilità del ricorso determina, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 12.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di controparte della somma di € 6.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 21 maggio