Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33846 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33846 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26541 R.G. anno 2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello Bologna deliberata il 5 luglio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
─ NOME COGNOME ha proposto appello nei confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Bologna che, accogliendo la domanda della curatela, lo aveva condannato in contumacia al risarcimento di danni per gli atti di mala gestio da lui posti in essere quale amministratore della società in bonis .
2 . ─ Nella resistenza del fallimento, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame, siccome proposto dopo lo spirare del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..
– Ricorre per cassazione, con un unico motivo, Benvenuti; resiste con controricorso la procedura concorsuale. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327 e 292 c.p.c.. Egli lamenta che non si sia tenuto conto dell’applicabilità al contumace dell’ordinaria disciplina di decorrenza del termine breve di impugnazione, laddove al detto contumace sia notificata la sentenza relativa a processo di cui lo stesso risulti essere incolpevolmente ignaro; si duole, inoltre, dell ‘erroneità dell’affermazione, formulata dalla Corte di appello, secondo cui la notifica della sentenza aveva avuto luogo per il promovimento dell’esecuzione forzata: si deduce, in proposito, essere indifferente lo scopo processuale in vista del quale la notifica sia attuata.
– Il motivo è infondato.
Il termine lungo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, è pacificamente scaduto il 7 settembre 2020, mentre l’appello è stato notificato il 16 ottobre successivo. Secondo quanto è esposto nella sentenza impugnata, Benvenuti aveva dedotto che in data 4 agosto 2020 ebbe luogo il deposito presso la casa comunale della sentenza di primo grado, notificata ex art. 143 c.p.c.: la Corte di appello ha tuttavia escluso che l ‘attuata notificazione fosse idonea determinare una posticipazione del termine per l’impugnazione.
L’odierno ricorrente ha invocat o, avanti alla Corte di appello e in questa sede di legittimità, il disposto dell’art. 327, comma 2 c.p.c. , secondo cui la decadenza dall’impugnazione per consumazione del termine lungo non ha luogo « quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o dalla notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all’art icolo 292 ».
Va osservato, al riguardo, che, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza, è certamente idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione; a tal fine devono però sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all’art. 327, secondo comma, c.p.c.. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità: la relativa prova spetta, poi, al contumace, salvo il caso d’inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova (Cass. Sez. U. 22 giugno 2007, n. 14570; Cass. 6 aprile 2018, n. 8593; Cass. 5 novembre 2013, n. 24763).
Ora, la Corte di appello ha osservato che Benvenuti non aveva allegato alcuna di dette circostanze e avanti a questo Giudice di legittimità lo stesso ricorrente non ha in alcun modo confutato tale rilievo. E ‘ conseguentemente escluso che, nel caso in esame, il termine per appellare possa coincidere con quello, breve, di cui al cit. art. 327, comma 2, c.p.c..
Dopodiché, quale che fosse il valore giuridico da assegnare alla notificazione posta in atto (la quale aveva avuto ad oggetto il precetto e la copia esecutiva della sentenza di primo grado), è certo che essa non potesse neutralizzare l’effetto del l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: effetto che si era determinato
in ragione della compiuta decorrenza, in data 7 settembre 2020, del termine lungo per impugnare. Infatti, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., la decadenza dall’impugnazione per decorso del termine lungo (oggi semestrale) dalla pubblicazione della sentenza, si verifica « indipendentemente dalla notificazione », e pertanto anche nel caso in cui -effettuata la notificazione della sentenza -il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine (Cass. 30 marzo 2016, n. 6187; Cass. 16 giugno 2000, n. 8191; Cass. 11 luglio 1981, n. 4508).
– Il ricorso è respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione