Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10612 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2500/2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in calce al ricorso apposta su foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all’indirizzo pec indicato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), quale nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, in virtù di mandato su
foglio separato da intendersi in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4344/2021, depositata in data 15 giugno 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
Con la deliberazione del 26 agosto 2005 l’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ammetteva la RAGIONE_SOCIALE ai benefici previsti dal d.lgs. n. 185 del 2000, finalizzati alla realizzazione di un programma di RAGIONE_SOCIALE da eseguirsi in Varapodio.
Veniva, quindi, stipulato, in data 19 luglio 2006, il contratto di finanziamento agevolato che, da un lato, prevedeva le concrete modalità di erogazione dei benefici e, dall’altro, scandiva il cronoprogramma delle attività e delle opere da eseguirsi a cura della RAGIONE_SOCIALE.
In data 23 marzo 2007 la RAGIONE_SOCIALE presentava all’RAGIONE_SOCIALE la richiesta di erogazione della quota di finanziamento corrispondente al primo stato di avanzamento dei lavori (SAL) realizzato.
Il 27 marzo 2007 il Comando carabinieri della regione Calabria richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE la documentazione relativa all’istanza di finanziamento agevolato proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, in ragione delle indagini penali iniziate nei confronti, fra gli altri, del legale rappresentante della stessa società.
In data 28 marzo 2007 il Comando carabinieri procedeva al sequestro penale preventivo del capannone in corso di costruzione da parte della società e del relativo permesso di costruire.
A seguito di tali circostanze l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disponeva la sospensione delle agevolazioni, con comunicazione del 14 giugno 2007.
Persistendo lo stato di sequestro dell’immobile – che doveva essere utilizzato per ospitare la struttura produttiva oggetto dei benefici – era risultato impossibile eseguire la prestazione da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disponeva la revoca delle agevolazioni con la deliberazione n. 8204 del 27 febbraio 2009.
Successivamente con sentenza del 16 febbraio 2011 il GUP del tribunale di Palmi pronunciava sentenza in un luogo a procedere per il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con riferimento ai delitti «di abuso d’ufficio e di truffa ai danni dello Stato ».
Con sentenza in data 9 ottobre 2012 il tribunale di Palmi dichiarava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti del legale rappresentante della società per l’imputazione riguardante la contravvenzione di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.
La società dunque contestava la legittimità della revoca dell’agevolazione in quanto i procedimenti penali si erano tutti conclusi con l’assoluzione del legale rappresentante della società.
Il tribunale di Roma, con sentenza n. 5623 del 2016, depositata il 18 marzo 2016, rigettava la domanda della RAGIONE_SOCIALE, in quanto il provvedimento cautelare reale, per tutto il tempo della sua durata, aveva «oggettivamente precluso alla RAGIONE_SOCIALE la possibilità di eseguire la prestazione a suo carico».
L’art. 1457 c.c., in tema di termine essenziale, prevedeva la risoluzione di RAGIONE_SOCIALE del contratto, ove la prestazione non fosse
eseguita nel termine prescritto e la parte interessata non avesse dichiarato comunque l’intenzione di accettare l’adempimento tardivo.
Il termine per l’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto di finanziamento doveva considerarsi come essenziale «anche in considerazione della finalità pubblicistiche perseguita con la normativa di settore».
Chiariva il tribunale che «l’apprezzamento di mezzi finanziari pubblici da destinarsi alle attività di promozione di sostegno della nuova imprenditoria determina l’esigenza di rispettare rigorosamente i tempi programmati nei contratti di finanziamento».
Inoltre, la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ancorché temporanea, ai sensi dell’art. 1256 c.c., determinava l’estinzione dell’obbligazione, fatta salva la volontà del creditore di accettare comunque la prestazione successivamente all’eventuale venir meno della causa determinante la temporanea impossibilità.
In base al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE articoli 1256 e 1457 c.c., derivava l’effetto estintivo del rapporto ove la prestazione dedotta non era realizzabile nei tempi prescritti e il creditore «non manifesti comunque la volontà di accettare l’adempimento tardivo».
L’imputabilità o meno della causa sopravvenuta determinante l’impossibilità della prestazione rilevava, «non già ai fini del perdurare del rapporto obbligatorio», «ma esclusivamente ai fini dell’individuazione del regime di responsabilità dell’obbligato oggettivamente inadempiente».
Nel caso in cui la prestazione non fosse più eseguibile o comunque non fosse eseguibile nel termine essenziale, «il rapporto obbligatorio viene meno».
Il procedimento penale aveva integrato, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, una tipica ipotesi di sopravvenuta impossibilità della
prestazione che non poteva imporre al creditore l’accettazione dell’adempimento tardivo.
La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo d’appello la società deduceva l’erroneità della motivazione ed il travisamento dei fatti, da parte del giudice di prime cure, «laddove statuisce l’impossibilità di eseguire la prestazione da parte dell’appellante».
Con il secondo motivo l’appellante deduceva l’errore del giudice d’appello nell’aver ritenuto «il termine essenziale e non aver accertato la rinuncia al termine da parte dell’appellata ».
I due motivi venivano trattati congiuntamente e dichiarati non fondati. L’esistenza del termine essenziale derivava proprio dagli obiettivi del d.lgs. n. 185 del 2000 tra i quali vi era quello di «favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo RAGIONE_SOCIALE di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del paese».
Inoltre, tra i principi generali venivano indicati gli «interessi statali emergenti da questi principi essenzialmente pubblicistici», tanto che «lo Stato impie anche dei capitali a fondo perduto a favore delle imprese ammesse al programma di RAGIONE_SOCIALE», con l’obiettivo fondamentale che «i programmi di investimento siano completamente realizzati e siano ultimati entro i tempi assegnati».
Il termine non poteva che essere considerato essenziale «tanto che laddove non venga rispettato, non solo il contratto di finanziamento viene risolto, ma i contributi eventualmente corrisposti dovranno essere restituiti».
Pertanto – chiariva la Corte territoriale – «l’imprenditore che viene ammesso al programma di RAGIONE_SOCIALE non matura un autonomo RAGIONE_SOCIALE a vedersi riconosciuto ogni singolo contributo in
relazione ai SAL, ma ha RAGIONE_SOCIALE all’intero finanziamento, anche se erogato in più fasi temporali, solo ed esclusivamente se porta a termine tutto il programma nel termine previsto».
Il termine era stato fissato al 30 giugno 2008 in base al programma di RAGIONE_SOCIALE agevolati, sicché la RAGIONE_SOCIALE non aveva RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dell’importo delle spese di cui al primo SAL per euro 327.584,00 oltre Iva e spese accessorie.
La natura del termine, quale essenziale, si ricavava anche dall’oggetto del contratto, con l’espressa previsione nell’art. 16.1 b della risoluzione del contratto di finanziamento.
Per la Corte d’appello, poi, la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE del 14/6/2007, relativa alla sospensione dell’erogazione, non costituiva «una rinuncia al termine», in quanto si limitava a comunicare la sospensione del finanziamento laddove «una delle condizioni per ottenerlo, quella relativa alla regolarità urbanistica, non fosse stata rispettata».
Precisava la Corte territoriale che «anzi nella medesima comunicazione esplicitamente si fa riferimento all’intenzione di avvalersi della potestà contrattuale di risolvere il contratto e successivamente non vi è nessuna dichiarazione di volersi avvalere comunque della prestazione ai sensi dell’art. 1457 c.c.».
In tale comunicazione, poi, non vi era alcuna espressione che potesse legare l’esercizio della risoluzione contrattuale «solo ed esclusivamente alla inefficacia del permesso a costruire», ma si era fatto riferimento «in particolare al permesso a costruire perché in data 27/3/2007 i Carabinieri avevano notiziato RAGIONE_SOCIALE del procedimento penale che vedeva coinvolto il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e uno dei capi di imputazione riguardava l’abuso edilizio, per cui prudenzialmente si disponeva la sospensione».
Per quanto riguardava l’esito del finanziamento «la valutazione della sussistenza di altri presupposti per la risoluzione non poteva che essere fatta al 3/8/2008, termine ultimo per il completamento del programma di RAGIONE_SOCIALE».
Prosegue la Corte d’appello affermando che «al momento della revoca, a causa dei provvedimenti resi in sede penale, l’appellante era impossibilitato ad eseguire la prestazione», con conseguente applicazione dell’art. 1256 c.c., il quale «si limita ad escludere, finché detta impossibilità perduri, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento, ma non disciplina eventuali effetti riflessi sul rapporto contrattuale da cui, in ipotesi, l’obbligazione tragga origine, nel senso di una proroga del rapporto sinallagmatico tra le parti per un tempo corrispondente alla durata dell’impossibilità temporanea o di una reviviscenza RAGIONE_SOCIALE effetti del contratto ormai risolto».
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione era configurabile qualora fossero divenuti impossibili l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera della controparte «purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno», in tal caso non poteva essere più conseguita la finalità essenziale in cui consisteva la causa concreta del contratto, «con la conseguente estinzione dell’obbligazione».
Pertanto, alla data del 30/6/2008 «il programma di RAGIONE_SOCIALE non era stato portato a termine ed i superiori interessi di ottimizzazione di impiego dei capitali stanziati imponevano la risoluzione del contratto la revoca del finanziamento».
Veniva poi rigettato il terzo motivo di appello inerente alle domande di risarcimento del danno e di adempimento in forma specifica dei contratti di finanziamento, proprio per le ragioni sopra
evidenziate, concernenti la legittimità della revoca del finanziamento e l’intervenuta risoluzione dei contratti, in assenza di un RAGIONE_SOCIALE autonomo della società a percepire le somme del primo SAL.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE).
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., del combinato disposto del principio generale di buona fede (art. 1375 c.c.) e del principio di tutela del legittimo affidamento secondo i principi espressi dalla Cassazione, sezioni unite civili, con n. 8263 del 28 aprile 2020».
In particolare, la ricorrente evidenzia che l’oggetto dell’intero giudizio ruota intorno alla interpretazione ed alla qualificazione giuridica del contenuto della comunicazione del 14/6/2007, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE (all’epoca RAGIONE_SOCIALE) aveva comunicato la sospensione dell’erogazione delle agevolazioni.
Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha ritenuto che tale comunicazione conteneva anche il riferimento all’intenzione di avvalersi della potestà contrattuale di risolvere il contratto e che, successivamente alla stessa, non vi era stata nessuna dichiarazione di volersi avvalere comunque della prestazione ex art. 1457 c.c.. Non vi era dunque alcuna espressione che potesse legare l’esercizio della risoluzione contrattuale solo ed esclusivamente all’inefficacia del permesso a costruire, come prospettato dalla società appellante.
Per la ricorrente «l’interpretazione operata dal giudice di secondo grado con riferimento al contenuto della comunicazione in questione
è viziata in quanto entra frontale contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento».
Dal tenore «letterale» della comunicazione sarebbe stato facile evincere che RAGIONE_SOCIALE aveva sospeso l’erogazione delle agevolazioni e «promesso unilateralmente alla odierna ricorrente che avrebbe dato luogo alla risoluzione del contratto di finanziamento ed alla consequenziale revoca delle agevolazioni concesse solo nel caso in cui il permesso a costruire fosse stato, a qualsivoglia titolo, dichiarato inefficace».
Pertanto, proprio in ragione di tale dichiarazione, «la ricorrente aveva confidato sul fatto che l’accertamento in sede penale della regolarità del permesso a costruire avrebbe senza meno scongiurato la revoca delle agevolazioni concesse».
La società RAGIONE_SOCIALE avrebbe contravvenuto «alla promessa unilaterale contenuta nella nota del 14/6/2007» e, in data 27/2/2009 aveva disposto la revoca del finanziamento prima della conclusione del procedimento penale, all’interno del quale veniva successivamente accertata la legittimità delle condotte del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, «la validità del permesso a costruire in questione».
La condotta di RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata, dunque, «ondivaga e difforme dal canone di correttezza e buona fede, priva di qualsiasi collegamento con l’esercizio del potere amministrativo, con la conseguenza che è incorsa nella lesione dell’affidamento del privato nella correttezza del comportamento della PA».
Si invoca l’applicazione della sentenza n. 8236 del 28 aprile 2020 delle sezioni unite di questa Corte che «si sono pronunciate sui danni risarcibili in conseguenza alla lesione del legittimo affidamento».
Pertanto, la società sarebbe meritevole di tutela con riferimento al «RAGIONE_SOCIALE a vedersi corrispondere, anche a titolo di risarcimento
danni, le somme non versate in suo favore da RAGIONE_SOCIALE»; ciò sia perché RAGIONE_SOCIALE quale «RAGIONE_SOCIALE» avrebbe promesso e garantito che non avrebbe operato la revoca del finanziamento sino alla dichiarazione di inefficacia del premessa costruire; sia perché tale formale comportamento avrebbe fatto insorgere nella ricorrente «la legittima aspettativa che avrebbe ottenuto il bene della vita (e cioè l’erogazione della prima trance di finanziamento) nel caso in cui il permesso a costruire non fosse stato dichiarato, a qualsivoglia titolo, inefficace».
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di RAGIONE_SOCIALE, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 1353 e 1375 c.c.».
La Corte d’appello ha ritenuto che la società, non avendo completato il programma entro il termine del 30/6/2008, non potesse pretendere l’importo delle spese di cui al primo SAL per euro 327.584,00. Il termine era essenziale, come si desumeva «oltre che dalla natura e dall’oggetto del contratto, anche dalla espressa previsione all’art. 16.1b della risoluzione del contratto di finanziamento laddove fosse decorso il termine del 30 giugno 2008».
In realtà, la vicenda processuale era stata caratterizzata dalla qualificazione giuridica ed interpretazione della comunicazione del 14/6/2007, in quanto in essa si dichiarava che, seppure RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata legittimata alla risoluzione del contratto, tenuto conto dell’esistenza di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società, si «subordinava la risoluzione/revoca del contratto di finanziamento alla intervenuta dichiarazione di inefficacia del premesso a costruire».
Trattavasi, allora, dell’apposizione «di una condizione risolutiva al contratto di finanziamento», nel senso che RAGIONE_SOCIALE, «in deroga a quanto contrattualmente pattuito, si è vincolata risolvere il contratto
solo nel caso in cui il permesso a costruire fosse stato dichiarato inefficace».
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole «dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.). Violazione di norme di RAGIONE_SOCIALE (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), in relazione agli articoli 1256, secondo comma, 1457 c.c.».
In questo caso il profilo di illegittimità sarebbe duplice: da una parte, sarebbe illegittima la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la sospensione dell’erogazione del finanziamento con la comunicazione del 14/6/2007 «non costituisce una rinuncia al termine»; dall’altra, con riferimento alla medesima statuizione, vi sarebbe la violazione dell’art. 1256 c.c. per il quale, se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. L’obbligazione si estingue solo se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione ed alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Nel primo caso vi sarebbe omesso esame di un fatto storico principale decisivo, contenendo la sentenza d’appello «un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», essendo incorsa nel «travisamento della prova ove l’informazione probatoria riportata e utilizzata dal giudice per fondare la sua decisione sia diversa e inconciliabile con quella contenuta in un atto processuale». La Corte d’appello avrebbe -con riferimento alla comunicazione della sospensione delle erogazioni -non considerato come «la rappresentazione di essa prova nel processo, sviluppata nel ragionamento probatorio, sia stata innegabilmente ed incontrovertibilmente pretermessa (e/o travisata), rappresentando,
in sua vece, un assunto manifestamente diverso ed inconciliabile con quello contenuto nel documento di che trattasi». Al contrario, tale comunicazione avrebbe rappresentato la rinuncia al termine essenziale, che può avvenire anche tacitamente.
Nel secondo caso l’impossibilità temporanea della prestazione, ex art. 1256 c.c., per cause non imputabili al debitore, «vale proprio ad impedire l’effetto risolutivo conseguente al decorso del termine (ritenuto) essenziale».
Nel caso di termine essenziale, affinché si possa verificare l’effetto risolutivo del contratto, l’inadempimento dovrebbe essere sempre imputabile al debitore.
Tra l’altro, nel caso di specie, ad avviso della ricorrente né il titolo dell’obbligazione, né la natura dell’oggetto consentivano di ritenere inutile l’adempimento tardivo della prestazione da parte della società debitrice.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta « Error in procedendo , ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Violazione di norme di RAGIONE_SOCIALE, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 1458 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
La Corte d’appello avrebbe errato nel reputare che l’imprenditore ammesso al programma di RAGIONE_SOCIALE non maturi un autonomo RAGIONE_SOCIALE a vedersi riconosciuto ogni singolo contributo in relazione ai SAL, ma abbia RAGIONE_SOCIALE all’intero finanziamento solo ed esclusivamente se porta a termine l’intero programma nel termine stabilito.
Tale motivazione è apparente, ad avviso della ricorrente, in quanto non rende percepibile il fondamento della decisione.
Inoltre, si denuncia la violazione dell’art. 1458 c.c., in base al quale la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto
retroattivo dalle parti, salvo però il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguarda ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Quanto all’esistenza del termine essenziale la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento al d.lgs. n. 185 del 2000, ma non al contenuto del contratto. In tal modo la decisione sarebbe priva in realtà di una percepibile e razionale giustificazione. Secondo la ricorrente, non esiste alcuna disposizione contrattuale che preveda la restituzione dell’intero importo finanziato ed erogato periodicamente in forza RAGIONE_SOCIALE stati di avanzamento lavori, nell’ipotesi di inadempimento dell’intero programma.
Quanto al secondo profilo relativo alla violazione dell’art. 1458 c.c. deduce la ricorrente che si è in presenza, senza dubbio, di un contratto (di finanziamento) ad esecuzione periodica, caratterizzato da più prestazioni reciproche, in base ai vari SAL, effettuate in momenti diversi e la società aveva adempiuto alla sua prestazione fino al primo stato di avanzamento dei lavori, quasi due anni prima della comunicazione di risoluzione contrattuale e revoca del finanziamento.
Inoltre, la risoluzione parziale del contratto, prevista dall’art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato non da un’unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste separata dal tutto, mantenga un’autonomia economico funzionale.
Con il quinto motivo di impugnazione la società lamenta la «nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per la violazione dell’art. 112 c.p.c. a causa della omessa pronuncia sulla doglianza formulata con l’atto di appello in ordine alla illegittima
quantificazione dei compensi di lite liquidati in favore della società convenuta con la sentenza che ha definito giudizio di primo grado».
La sentenza di prime cure aveva liquidato le spese dell’importo di euro 18.000,00, sicché con l’atto d’appello era stata denunciata l’illegittima ed apodittica quantificazione e liquidazione dei compensi di lite, in quanto il compenso medio era di euro 13.430,00 e quello massimo era di euro 25.244,00.
Per la società «sarebbe stato evidentemente più congruo quantificare e liquidare i compensi di lite applicando i minimi tariffari».
Il quarto motivo di impugnazione, che va trattato preliminarmente per ragioni logiche, in relazione alla sua prima parte, relativa alla deduzione dell’ error in procedendo , per motivazione apparente, è infondato
6.1. Infatti, la motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente, non solo in senso grafico, ma anche nelle argomentazioni logiche e giuridiche che accompagnano la decisione e che chiariscono i passaggi essenziali che hanno indotto la Corte territoriale al rigetto dell’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE.
I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili nella parte in cui né viene indicato il criterio di ermeneutica contrattuale utilizzato dalla Corte d’appello, né si individuano i canoni della corretta interpretazione che dovevano, invece, essere in tesi utilizzati.
7.1. Va anzitutto chiarito che, a norma dell’art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi,
testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un’espressione ” prima facie ” chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass., sez. 6-3, 8 novembre 2022, n. 32786).
Pertanto, si è ritenuto che, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest’ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un ” prius “, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass., sez. 3, 15 luglio 2016, n. 14432).
Si è anche precisato che sebbene «il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma uno, c.c.)», si ponga «quale primo momento del processo di interpretazione», donde la necessità di
«valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici» (Cass., sez. L, 26 ottobre 2021, n. 30135), resta, nondimeno, fermo che «nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleogici e sistematici laddove si registri, pure nella chiarezza del testo dell’accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti» (Cass., sez. L, 10 settembre 2021, n. 24483; Cass., sez. 3, 6 luglio 2018, n. 17718; Cass., sez. 3, 22 novembre 2016, n. 23701).
Tra l’altro, tale indagine deve investire, oltre al «contesto negoziale integrale ai sensi dell’art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli articoli 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale», il tutto in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione dei contraenti e di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell’accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass., sez. L, 14 settembre 2021, n. 24699; Cass.,. sez. 3, 10 maggio 2016, n. 9380, che valuta l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, con un percorso circolare; Cass., sez. 5, 30 gennaio 2018, n. 2267).
Il giudice, dunque, deve anche fare applicazione dei criteri di interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. (Cass., sez. 3, n. 22343 del 2014, in motivazione).
Del resto, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni plausibili, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass., sez. 3, 17 luglio 2003, n. 11193).
Diviene, invece, inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465).
Le medesime regole valgono, ovviamente, anche nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE atti unilaterali a contenuto patrimoniale ex art. 1324 c.c. (Cass., n. 9006 delle 2015; Cass., sez. 1, 14 aprile 2006, n. 8876).
7.2. Non v’è dubbio che la Corte d’appello, nell’interpretazione della comunicazione di sospensione dell’erogazione dei finanziamenti del 14 giugno 2007, sia partita proprio dal dato letterale, relativo a tale sospensione, per poi valutare, non solo l’intero testo della comunicazione, ma anche il comportamento successivo delle parti, procedendo, dunque, a quella interpretazione di carattere «circolare» che deve caratterizzare una corretta maieutica contrattuale.
Ed infatti, si legge nella motivazione della sentenza che tale comunicazione «non costituisce una rinuncia al termine, in quanto si
limita a comunicare la sospensione del finanziamento laddove una delle condizioni per ottenerlo, quella relativa alla regolarità urbanistica, non fosse stata rispettata; anzi nella medesima comunicazione esplicitamente si fa riferimento all’intenzione di avvalersi della potestà contrattuale di risolvere il contratto e successivamente non vi è nessuna dichiarazione di volersi avvalere comunque della prestazione ai sensi dell’art. 1457 c.c.».
Pertanto, la Corte di merito non ha valutato esclusivamente il dato testuale, pure in sé chiarissimo, ma ha proceduto all’analisi ulteriore del testo, rilevando che espressamente RAGIONE_SOCIALE si era riservata la potestà contrattuale di risolvere il contratto, ed ha analizzato anche la condotta successiva delle parti, valorizzando l’assenza di dichiarazione di volersi comunque avvalere della prestazione ai sensi dell’art. 1457 c.c..
La Corte territoriale ha altresì chiarito che in tale documentazione non vi era alcuna espressione che potesse «legare l’esercizio della risoluzione contrattuale solo ed esclusivamente alla inefficacia del permesso a costruire», ma che si era fatto riferimento al «permesso a costruire» per la semplice ragione che «uno dei capi di imputazione riguardava l’abuso edilizio, per cui prudenzialmente si disponeva la sospensione».
Dinanzi a tale metodologia interpretativa, caratterizzata proprio dalla circolarità richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, la ricorrente, e segnatamente con i primi due motivi, censura la motivazione della sentenza, senza però indicare né il criterio interpretativo utilizzato dal giudice d’appello, né eventuali criteri ermeneutici diversi che avrebbe invece dovuto utilizzare e che avrebbero condotto ad un risultato diverso.
È costante l’insegnamento di questa Corte, infatti, secondo cui la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore
di RAGIONE_SOCIALE o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati (Cass., 1 marzo 2019, n. 6156), ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., sez. 3, 28 novembre 2017, n. 28319; anche Cass., 6 febbraio 2019, n. 5647).
Tra l’altro, l’inammissibilità dei due motivi emerge anche dal fatto che la ricorrente non chiede una nuova interpretazione dell’atto, con diversi parametri ermeneutici, ma deduce, in sostanza, un motivo nuovo, mai prima d’ora sollevato, relativo alla richiesta di risarcimento dei danni per violazione da parte della pubblica amministrazione del legittimo affidamento.
I motivi peraltro sono anche infondati, nella parte in cui auspicano di ricavare dalla scrittura del 14/6/2007 elementi atti a dimostrare l’esistenza di una «promessa unilaterale» da parte di RAGIONE_SOCIALE, oppure l’apposizione di una condizione risolutiva al contratto di finanziamento.
Infatti, non è in alcun modo possibile dedurre dal contenuto della scrittura del 14/6/2007, avente il tenore della sospensione dell’erogazione dei finanziamenti, a causa del processo penale pendente, soprattutto con riferimento al mancato rilascio del
permesso di costruire e, dunque, alle violazioni urbanistiche, la sussistenza di una «promessa unilaterale» da parte di RAGIONE_SOCIALE, per cui quest’ultima «avrebbe dato luogo alla risoluzione del contratto di finanziamento ed alla consequenziale revoca delle agevolazioni concesse solo nel caso in cui il permesso a costruire fosse stato, a qualsivoglia titolo, dichiarato inefficace».
Tanto meno, è possibile ricavare dal piano tenore letterale della comunicazione del 14 giugno 2007 addirittura «l’apposizione di una condizione risolutiva al contratto di finanziamento», con la quale RAGIONE_SOCIALE «in deroga a quanto contrattualmente pattuito, si è vincolata risolvere il contratto solo nel caso in cui il permesso a costruire fosse stato dichiarato inefficace».
È chiaro, invece, il contenuto della comunicazione del 14/6/2007, testualmente riportato in ricorso, poiché, nella parte finale, espressamente RAGIONE_SOCIALE afferma: «facendo doverosamente riserva di provvedere alla risoluzione del contratto di finanziamento ed alla revoca delle agevolazioni nel caso in cui detto permesso a costruire fosse a qualsivoglia titolo dichiarato inefficace».
Come correttamente rimarcato dalla Corte d’appello, con tale affermazione RAGIONE_SOCIALE non esclude le successive possibilità di controllo della condotta della società beneficiaria dei finanziamenti, ma, semplicemente, con riferimento al sequestro penale preventivo del permesso a costruire, si riserva comunque la possibilità di risolvere il contratto, senza che venga meno la possibilità di soluzione per tutti gli altri eventuali inadempimenti riscontrati in futuro. Tanto più che tra i reati contestati al legale rappresentante della società vi erano anche la truffa e l’abuso d’ufficio.
Il terzo motivo è del pari inammissibile.
10.1. In primo luogo, infatti, sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale, valutando i medesimi elementi di fatto ed
interpretando la stessa scrittura del 14/6/2007, sono giunti alla conclusione che, nella stessa, non v’era traccia di una rinuncia al termine essenziale, mentre trattavasi della comunicazione di sospensione del finanziamento. Neppure, secondo i giudici di merito, era dato rinvenire nell’atto del 14/6/2007 la scelta contrattuale di RAGIONE_SOCIALE di esercitare la risoluzione contrattuale solo ed esclusivamente in caso di inefficacia del permesso a costruire, rinunciando dunque alla possibilità di risoluzione per eventuali futuri ulteriori inadempimenti.
Si legge, infatti, nella sentenza di prime cure che «il termine per l’esecuzione delle prestazioni dedotte nel richiamato contratto di finanziamento è da ritenersi essenziale anche in considerazione delle finalità pubblicistiche perseguita con la normativa di settore». Prosegue il tribunale affermando che «conclusivamente, dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE articoli 1256 e 1457 del codice civile deriva l’effetto estintivo del rapporto ove la prestazione dedotta non sia realizzabile nei tempi prescritti e il creditore non manifesti comunque la volontà di accettare l’adempimento tardivo».
Poi, nella sentenza di appello si conferma che «la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE del 14/6/2007 relativa alla sospensione dell’erogazione non costituisce una rinuncia al termine, in quanto si limita a comunicare la sospensione del finanziamento laddove una delle condizioni per ottenerlo, quella relativa alla regolarità urbanistica, non fosse stata rispettata; anzi nella medesima comunicazione esplicitamente si fa riferimento all’intenzione di avvalersi della potestà contrattuale di risolvere il contratto e successivamente non vi è nessuna dichiarazione di volersi avvalere comunque della prestazione ai sensi dell’art. 1457 c.c.»
10.2. L’art. 348ter c.p.c., nella versione vigente ratione temporis , prima della sua attuale abrogazione, stabilisce che
«quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360».
È precluso, dunque, il motivo di censura della sentenza per vizio della motivazione.
Tra l’altro, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 2, 10 marzo 2014, n. 5528).
Nella specie, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado.
10.3. Anche con riferimento alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 1256, secondo comma, e 1457 c.c., in realtà, la ricorrente chiede una nuova rivalutazione dei medesimi fatti, e non si limita alla deduzione di una mera violazione di legge.
Il motivo è inammissibile anche laddove deduce un «travisamento della prova» asseritamente compiuto dal giudice d’appello dell’interpretazione della comunicazione della sospensione del 14 giugno 2007.
In particolare, la ricorrente va a censurare il «ragionamento probatorio» (cfr. pagine 16 e 17 del ricorso), sicché, la censura denunciata si collocherebbe «fuori dal vizio di motivazione», con la contestazione «della ricostruzione stessa del fatto nel processo».
11.1. Anche sotto tale aspetto va dichiarata l’inammissibilità del motivo.
Questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza del 5 marzo 2024, n. 5792, ha chiarito il perimetro del «travisamento della prova», che era prospettato da un duplice carattere: non solo l’errore nella mera percezione del dato probatorio fermo nella sua oggettività e, quindi, la semplice «percezione del significante»; ma anche l’individuazione, per via di inferenza logica, del contenuto informativo che dal significante si stima potersi desumere.
Ha osservato la Corte che la vera «posta in gioco» riguarda le modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, dal decreto-legge n. 83 del 2012, che ne hanno cospicuamente ridotto l’applicazione.
In realtà, «il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione», purché il fatto non abbia costituito un «punto controverso».
Se, però, la svista del giudice abbia avuto ad oggetto un fatto che abbia costituito un «punto controverso», non v’è spazio per la revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c., ma per questa Corte «in una simile ipotesi nulla osti alla formulazione del motivo di cui, a seconda dei casi, i numeri 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., sussistendone di volta in volta i necessari presupposti».
Pertanto, se l’errore è frutto di un omessa percezione del fatto, essa è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ove si tratti di omesso esame di fatti processuali.
Esula, invece, dal paradigma del vizio di omesso esame di un fatto decisivo il ragionamento inferenziale, cioè proprio quello che sta cercando di censurare l’odierna ricorrente con il motivo che si sta scrutinando.
Deve, dunque, tracciarsi una divaricazione «con nettezza tra percezione e valutazione», dovendosi identificare l’errore percettivo «in nient’altro che in una mera svista rilevabile ictu oculi ».
Se, dunque, «si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, inteso nel senso bifronte di cui si è detto, rendendo pervio l’art. 115 c.p.c. ben oltre il significato che adesso è riconosciuto il giudizio di cassazione obiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle ‘carte’ processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo riespanderebbe assai di più consentendo appunto l’ingresso a censure concernenti il menzionato vizio extratestuale».
12. Il motivo è infondato anche nel merito, nella parte in cui si chiede di applicare l’art. 1256 c.c., solo nel caso in cui l’inadempimento sia imputabile al debitore.
Quanto, infatti, alla impossibilità totale della prestazione, l’art. 1256, secondo comma, c.c., stabilisce che «se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla».
Va richiamata sul punto la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di RAGIONE_SOCIALE, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa
obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole (Cass., sez. 1, 23 novembre 2021, n. 36329; Cass., sez. 1, 2 ottobre 2014, n. 20811; Cass., sez. 3, 20 dicembre 2007, n. 26958;).
Pertanto, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, opera di RAGIONE_SOCIALE, determinando, con l’estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE articoli 1463 e 1256, primo comma, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione e, in particolare, di quelle sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole (Cass., n. 1037 del 1995).
Tale impossibilità sopravvenuta è configurabile purché non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell’obbligazione (Cass., sez. 3, 29 marzo 2019, n. 8766).
Del resto, anche in caso di impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore, l’art. 1256 cod. civ. si limita ad escludere, finché detta impossibilità perduri, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento, ma non disciplina eventuali effetti riflessi sul rapporto contrattuale da cui, in ipotesi, l’obbligazione tragga origine, nel senso di una proroga del rapporto sinallagmatico tra le parti per un tempo corrispondente alla durata dell’impossibilità temporanea (Cass., sez. 3, 27 settembre 1999, n. 10690).
Nella specie, a seguito dei procedimenti penali che hanno comportato il sequestro dell’immobile e il mancato rilascio del permesso a costruire, la società RAGIONE_SOCIALE non ha eseguito le attività oggetto della pianificazione nel termine essenziale, con la conseguenza che si è determinato un factum principis , costituito dalle indagini penali e dai successivi processi instaurati, che ha impedito alla società ricorrente di raggiungere i propri obiettivi dei tempi stabiliti.
La Corte d’appello di Roma, sul punto, ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, affermando che «al momento della revoca, a causa dei provvedimenti resi in sede penale, l’appellante era impossibilitato ad eseguire la prestazione ed in tema di impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore (acclarata dopo oltre due anni dalla scadenza del termine) l’art. 1256 c.c. si limita ad escludere, finché detta impossibilità perduri, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento, ma non disciplina eventuali effetti riflessi sul rapporto contrattuale da cui, in ipotesi, l’obbligazione tragga origine, nel senso di una proroga del rapporto sinallagmatico tra le parti per un tempo corrispondente alla durata dell’impossibilità temporanea o di una reviviscenza RAGIONE_SOCIALE effetti del contratto ormai risolto».
12.1. Anche con riferimento alla dedotta intervenuta rinuncia al termine essenziale il motivo è infondato.
In primo luogo, sulla natura del termine essenziale ha congruamente motivato la Corte d’appello, come del resto il giudice di prime cure.
La Corte territoriale, infatti, ha chiarito che l’essenzialità del termine si ricavava, da una parte, dai principi generali del d.lgs. n. 185 del 2000, e dall’altra, «dalla natura e dall’oggetto del contratto,
anche dalla espressa previsione all’art. 16.1b della risoluzione del contratto di finanziamento laddove fosse decorso il termine del 30 giugno 2008».
Ha poi rimarcato il giudice d’appello che la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE del 14/6/2007 relativa alla sospensione dell’erogazione «non costituisce una rinuncia al termine», tanto più che nella medesima comunicazione si dichiara espressamente che permane «l’intenzione di avvalersi della potestà contrattuale di risolvere il contratto». Successivamente a tale scrittura, poi, non vi è stata «nessuna dichiarazione di volersi avvalere comunque della prestazione sensi dell’art. 1457 c.c.».
Del resto, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui l’accertamento dell’essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta, come nella specie, da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass., sez. 1, 14 dicembre 2022, n. 36592; Cass. sez. 6-2, 1 giugno 2020, n. 10353; Cass., sez. 3, 15 luglio 2016, n. 14426).
Si ammette, peraltro, la possibilità di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersi del termine essenziale, anche dopo la scadenza del termine, accettando un adempimento tardivo (Cass., sez. 2, 10 dicembre 2019, n. 32238; Cass., sez. 2, 5 luglio 2013), nell’ipotesi in cui il creditore, abbia ritenuto più conforme ai propri interessi l’esecuzione del contratto che non la risoluzione di RAGIONE_SOCIALE del medesimo (Cass., sez. 2, 3 luglio 2000 , n. 8881), ma ciò è stato escluso dal giudice di merito, con congrua e logica motivazione.
13. Anche la seconda parte del quarto motivo è infondata.
Infatti, in dottrina si è chiarito che il termine revoca (o decadenza) viene spesso utilizzato dal legislatore anche per indicare
un provvedimento decadenziale consistente nel ritiro, per inosservanza RAGIONE_SOCIALE inerenti doveri, di atti ad efficacia prolungata aventi la funzione di ampliare la sfera giuridica del destinatario. In tale ultima accezione il potere dell’amministrazione trova causa nella disciplina propria del rapporto, per inadempimento RAGIONE_SOCIALE obblighi da parte del beneficiario del provvedimento e quindi nell’esigenza che esso proceda con il corretto adempimento del suo contenuto programmatico e sinallagmatico, senza alcuna valutazione RAGIONE_SOCIALE interessi pubblici.
Le ipotesi di revoca di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 fanno riferimento alla revoca proprio nell’accezione di ‘decadenza’ per inadempimento, tanto che vi è la previsione espressa di specifiche sanzioni.
È questa, dunque, la ragione per cui non v’è stato il pagamento del primo SAL.
Ed infatti, l’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 (disposizioni per la razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE interventi di sostegno RAGIONE_SOCIALE alle imprese), stabilisce (revoca dei benefici e sanzioni), al primo comma, che «in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca RAGIONE_SOCIALE interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze». In tal caso si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria.
Al terzo comma dell’art. 9, si prevede invece l’ipotesi in cui i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ed in questo caso è disposta la revoca dell’intervento RAGIONE_SOCIALE, il cui importo restituito con le modalità di cui al comma 4.
Al comma quarto dell’art. 9, invece, si prevede che «nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’RAGIONE_SOCIALE beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’RAGIONE_SOCIALE stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto».
Con l’aggiunta che «in tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto».
Del resto, trattasi di un contratto ad efficacia prolungata, come quello di appalto, in quanto i finanziamenti vengono erogati in corrispondenza RAGIONE_SOCIALE stati di avanzamento lavori, come ammesso dalla stessa ricorrente («si è in presenza, senza alcun dubbio, di un contratto -di finanziamento- ad esecuzione periodica, caratterizzato da più prestazioni reciproche -esecuzione dei vari stati di avanzamento dei lavori ed erogazione delle somme ad essi relativieffettuate in momenti diversi, sia in date prestabilite che su richiesta di una parte»).
In tal caso, la risoluzione del contratto è efficace ex tunc , trovando applicazione la regola generale di cui all’art. 2458 c.c., e quindi l’effetto retroattivo tra le parti, poiché non si tratta di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguarda ai quali, invece, l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
In altre parole, non si è in presenza di «coppie di prestazioni», che viaggiano all’unisono.
15. Il quinto motivo è infondato.
In realtà, la Corte d’appello ha rigettato implicitamente il motivo di gravame sulle spese di lite, poiché ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, e, del resto, è la stessa società ricorrente ad ammettere che il giudice di prime cure aveva liquidato l’importo
per le spese di giudizio in euro 18.000,00, oltre oneri previdenziali e tributari come per legge, restando al di sotto dei valori massimi, pari ad euro 25.254,00, e rimanendo poco al di sopra dei valori medi, pari ad euro 13.430,00.
Questa Corte, al riguardo, ha chiarito che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass., sez. 6-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., sez. 6-3, 15 dicembre 2017, n. 30286).
16. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali, oltre Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024