Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36019 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36019 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 3150-2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME gusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5176/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie depositate dal controricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 5176 del 24 ottobre 2019 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quest’ultima in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli COGNOME NOME e COGNOME NOME, nei confronti di COGNOME NOME e con l’intervento di COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese, n. 121 del 2010, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da COGNOME nei confronti degli appellanti, era stato disposto il trasferimento in favore dell’attore delle quote di pertinenza dei convenuti sull’immobile sito in Piedimonte Matese, meglio descritto in citazione, previo pagamento del prezzo da parte dello stesso attore, con la condanna dei convenuti al pagamento delle somme di cui al capo 2 del dispositivo; la sentenza di primo grado dichiarava altresì lo scioglimento della comunione immobiliare relativa al bene oggetto di causa, con l’attribuzione al COGNOME della quota di un dodicesimo appartenente a COGNOME NOME, previo versamento dell’eccedenza.
nonché contro
La Corte d’Appello rilevava che la sentenza di primo grado era stata notificata personalmente agli appellanti in data 29/9/2010, sicché l’appello, notificato in data 8/4/2011 era da ritenersi tardivo.
A fronte di tale deduzione, gli appellanti deducevano che in realtà l’atto di citazione in primo grado era stato invalidamente notificato, il che aveva loro impedito di avere conoscenza del processo, affermazione questa che però la Corte d’Appello riteneva destituita di fondamento.
Infatti, il Tribunale alla prima udienza del 3/6/2009 aveva dichiarato la contumacia dei convenuti, ritenendo che fosse stata fornita la prova della valida notifica dell’atto di citazione.
Alla successiva udienza del 20/1/2010, fissata per le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione, chiudendo il verbale di udienza, ma successivamente interveniva in aula l’AVV_NOTAIO che, invocando il mancato rispetto dell’ora di rito, chiedeva di revocare il provvedimento di rimessione della causa in decisione e di dichiarazione di contumacia.
Il Tribunale, tuttavia, dopo aver dato atto che la presenza del difensore dei convenuti era avvenuta alle ore 9,45, quando il verbale era già stato chiuso, escludeva che fosse necessario attendere un’ora prima di chiudere l’udienza, confermando quindi la rimessione della causa in decisione.
Osservava il giudice di appello che doveva concordarsi con il Tribunale circa la rituale notifica dell’atto di citazione e che pertanto si palesava corretta la dichiarazione di contumacia degli appellanti in primo grado.
Quanto alla pretesa degli appellanti di costituirsi dopo la chiusura del verbale di udienza del 20 gennaio 2010, la sentenza di appello
ricordava che il termine per la costituzione del convenuto, fissato ultimati vamente nell’udienza di precisazione delle conclusioni, risponde ad inderoga bili esigenze di coordinamento tra l’attività difensiva e l’esercizio della f unzione decisoria, sicché non è consentito in alcun modo che possa intervenire una costituzione successiva a tale termine.
La costituzione successiva non determina il venir meno della dichiarazione di contumacia e non consente di potere tenere conto delle difese svolte.
Stante la contumacia in primo grado degli appellanti, la notifica della sentenza effettuata alle parti personalmente risultava idonea a far decorrere il termine breve per l’appello, termine che risultava ormai decorso alla data di notifica dell’appello stesso.
Per la cassazione di questa sentenza, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso sulla base di un motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memorie.
COGNOME NOME, nato nel DATA_NASCITA, non ha svolto difese in questa fase.
Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, sebbene relativo all’impugnazione di una sentenza che ha visto la partecipazione anche in appello di alcune altre parti necessarie, non risulta essere stato notificato nei confronti delle stesse, non essendo stato infatti indirizzato anche nei confronti di COGNOME NOME quale esercente la responsabilità genitoriale su COGNOME NOME e COGNOME NOME, nato nel DATA_NASCITA, sebbene nel giudizio di appello fosse rappresentata dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti.
E’ bensì vero che nella specie si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’ art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato.
Sennonché, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art.111 Cost, comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art.101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa ( art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità ( art. 111 Cost. comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti ( Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass, Sez Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez.3, 19 agosto 2009, n.18410).
In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo ) prima facie inammissibile, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti,
atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.
Con l’unico motivo si deduce la violazione degli artt. 292, co. 4, 293, 325 e 326 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha considerato tardivo il gravame proposto dai ricorrenti, per effetto della notifica della sentenza di primo grado effettuata alle parti personalmente, senza considerare che in realtà vi era stata una regolare costituzione già dinanzi al Tribunale, avendo i ricorrenti provveduto a costituirsi in cancelleria il giorno dell’udienza di precisazione delle conclusioni ma prima che fosse chiuso il verbale di udienza.
Il ricorso però deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Infatti, sebbene a pag. 3 del ricorso si riferisca che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata a mezzo pec al difensore degli appellanti in data 10 novembre 2019, le copie dei messaggi relativi alla notifica a mezzo pec della sentenza di appello, attestano che la stessa è in realtà avvenuta in data 9 novembre 2019 (data che risulta peraltro riconosciuta come corrispondente a quella del la notifica anche nell’attestazione di conformità della sentenza predisposta dal difensore dei ricorrenti relativamente alla sentenza gravata ed ai messaggi di posta elettronica certificata concernenti la sua notificazione).
Avuto riguardo a tale data, il termine per la proposizione del ricorso veniva a scadere l’8 gennaio 2020 (mercoledì),
palesandosi quindi tardiva la notificazione del ricorso avvenuta a mezzo pec solo il giorno 9 gennaio 2020.
Né può rilevare la circostanza che la notifica della sentenza sia avvenuta nella giornata di sabato, posto che la proroga prevista per la giornata di sabato dall’art. 155 concerne solo i termini che vengono a scadere in tale giorno, ma non anche rileva ai fini della decorrenza del dies a quo che parta appunto dal sabato (in tale senso si veda anche Cass. n. 10036/2020, secondo cui i giorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computo del termine, dovendo computarsi, ai fini del calcolo del termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c., anche una giornata di sabato non coincidente con il giorno di scadenza del termine).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo quanto al controricorrente.
Nulla a provvedere per la parte rimasta intimata.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che
liquida in complessivi € 3.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023