Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31432 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 31432 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 247/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliazione digitale , RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2056/2021 depositata il 03/06/2021.
Udite le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
NOME, NOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, ricorrono, sulla base di unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2056 del 2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli, esponendo che avevano chiesto la restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme vincolate a una procedura esecutiva e infine versate al RAGIONE_SOCIALE perché non richieste nel previsto quinquennio dal creditore procedente NOME COGNOME, di cui erano eredi;
il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, il termine stabilito dall’art. 2, comma 2, lettera c -bis, del decretolegge n. 143 del 2008, quale convertito dalla legge n. 181 del 2008, era di decadenza, rilevato d’ufficio perché in materia pubblicistica indisponibile, e inutilmente decorso;
resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
il processo è stato rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 2949 del 2023 RAGIONE_SOCIALEa Sesta Sezione Civile di questa Corte;
Rilevato che :
con l’unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi poiché la Corte di appello
avrebbe errato attribuendo efficacia retroattiva alla norma evocata a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decadenza, sicché, operando solo la prescrizione ordinaria decennale, la richiesta, effettuata nel 2014 per un credito nato nel 2006, era tempestiva e fondata;
Considerato che :
il ricorso è fondato e va accolto;
secondo la giurisprudenza di questa Corte la vigenza o meno di una certa norma alla data rilevante in relazione al caso concreto, non costituisce nuova questione di fatto, non deducibile in sede di legittimità, poiché rientra nella scienza del giudice, il quale in sede di legittimità ha il dovere, prescindendo anche dalle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti, di verificare se la disposizione applicata dai giudici di merito fosse effettivamente in vigore e, quindi, applicabile al caso esaminato (Cass., 29/07/2009, n. 17692);
la norma applicata dai giudici di merito ha stabilito -con vigenza dal 14 novembre 2008 come da legge di conversione, introduttiva RAGIONE_SOCIALE’emendamento in parola, n. 181 del 2008 che rientrano nel FUG le somme di denaro depositate presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza che definisce la controversia;
la disposizione, introduttiva di un termine decadenziale (cfr., Cass., 14/02/2019, n. 4514, pag. 9), fa riferimento a procedimenti in particolare anche esecutivi pendenti, ovvero alla pendenza di
opposizioni esecutive correlate, sicché non è riferibile a fattispecie procedimentali pacificamente così esaurite, e come tale:
per un verso, essa non è applicabile retroattivamente, come infatti non previsto;
per altro verso, essa non è neppure immediatamente applicabile rispetto alle regolate obbligazioni restitutorie sorte senza termine decadenziale, come nel caso è pure pacifico, prima RAGIONE_SOCIALEa novella legislativa, con riferimento a processi esecutivi oggetto di opposizioni anch’esse previamente concluse;
tali obbligazioni, pertanto, saranno soggette solo ai limiti temporali RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, non potendo giustificarsi, in base ad alcun altro fine di ragionevole bilanciamento di contrapposte esigenze, espresso normativamente o riconoscibile ermeneuticamente, una diversa ricostruzione dei modi e termini di attribuzione imperativa RAGIONE_SOCIALEe relative somme al RAGIONE_SOCIALE;
ne consegue che, come osservato in udienza dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, deve affermarsi conclusivamente il principio per cui il termine di decadenza previsto dall’art. 2, comma 2, lettera c -bis, del decreto-legge n. 143 del 2008, quale convertito dalla legge n. 181 del 2008, si applica solo quando una RAGIONE_SOCIALEe fattispecie processuali cui la norma correla il ‘dies a quo’ per la richiesta restitutoria sia venuta in essere dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione;
la difesa erariale ha peraltro evocato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, legge fallimentare, quale introdotto dal d.lgs. n. 5 de 2006, ma si tratta di regime riferito a procedure concorsuali e non esecutive individuali;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/09/2023.