Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9673 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9673 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23084/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
, COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZOA INT/6, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3851/2022 depositata il 07/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.-La società RAGIONE_SOCIALE ha stipulato un contratto preliminare di acquisto di un capannone, in corso di costruzione, con la società venditrice RAGIONE_SOCIALE.
Ha versato la caparra ed un acconto. A garanzia della stipula del definitivo, RAGIONE_SOCIALE ha concesso alla RAGIONE_SOCIALE una fideiussione prestata dalla Banca del Frusinate.
2.E’ accaduto che il Comune di Frosinone ha ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione di quanto fino a quel momento realizzato, e dunque RAGIONE_SOCIALE, cioè la società venditrice, non ha potuto adempiere alla sua obbligazione di consegna del bene (previa sua costruzione).
3.- RAGIONE_SOCIALE ha agito davanti al Tribunale di Frosinone sia verso Forum che verso la Banca del Frusinate.
Entrambi si sono costituiti, ed in particolare quest’ultima ha eccepito la nullità della fideiussione e comunque la decadenza del creditore (GMM) dal diritto di escutere la garanzia.
4.- Nel frattempo RAGIONE_SOCIALE è fallita; il giudizio è stato interrotto e riassunto nei soli confronti della Banca del Frusinate.
Il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo non solo valida la garanzia prestata, ma altresì tempestivamente esercitato il diritto di escuterla, e dunque ha condannato la banca a versare a RAGIONE_SOCIALE le somme di cui la prima si era fatta garante.
5.- Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma, la quale ha ritenuto che la fideiussione avesse non già un termine di scadenza contrattuale, ma di decadenza dell’azione di garanzia, che era stabilito al 31.8.2025, e che tale termine era scaduto in quanto la GMM aveva fatto valere la garanzia per la prima volta solo con l’atto di citazione del 28.11.2005, mentre la lettera inviata in data 5.7.2005 doveva ritenersi inidonea allo scopo.
6.- Questa decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte di GMM con cinque motivi di ricorso, di cui la Banca del Frusinate, che si è costituita con controricorso e memoria, ha chiesto il rigetto.
Ragioni della decisione
1.-La ratio della decisione impugnata è la seguente.
La parte venditrice, o promittente tale, aveva termine per consegnare il bene fino al 31 maggio 2005. Termine che poi sarebbe stato prorogato da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE, acquirente, fino al 31 agosto del 2005.
Questa proroga però non ha inciso sul termine di decadenza dalla garanzia, per modificare il quale avrebbe dovuto aderire anche la banca, che era, per l’appunto, garante.
Dunque, se il termine per l’adempimento del contratto di compravendita era fissato al 31 maggior 2005, allora il termine posto nel contratto di garanzia, al 31 agosto 2005, era necessariamente un termine non già di efficacia della fideiussione stessa, bensì di decadenza dal diritto di farla valere.
Che poi quel termine fosse di decadenza dal diritto di escutere la garanzia, e non già di validità ed efficacia della medesima, è stato oggetto di accertamento in primo grado, passato in giudicato.
2.- Questa ratio è contestata con cinque motivi di ricorso.
3.- Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 329 e 346 c.p.c.
La censura è rivolta verso la parte della sentenza secondo cui la natura decadenziale del termine (31 agosto 2005) posto nel contratto di fideiussione era ormai passata in giudicato, in quanto il relativo accertamento fatto in primo grado non era stato impugnato.
Sostiene la ricorrente che, intanto, il giudice di primo grado non aveva accertato che quel termine era un termine di decadenza, ma aveva solo detto che, quale che esso fosse, era stato interrotto dalla diffida. In secondo luogo, la banca aveva impugnato questa decisione, seppure limitatamente alla efficacia interruttiva della diffida, e ciò aveva dunque impedito il passaggio in giudicato dell’intero accertamento.
4.Con il secondo motivo si prospetta una violazione dell’articolo 1957 c.c.
Secondo la ricorrente, la decisione impugnata avrebbe ritenuto valida la deroga all’articolo 1957 c.c., che, come è noto,
prevede che il fideiussore resti obbligato pur dopo la scadenza per l’adempimento, nonostante il contratto di fideiussione avesse natura autonoma.
In altri termini, secondo la ricorrente, l’articolo 1957 c.c. non può applicarsi ai contratti di fideiussione di natura autonoma, come è stato qualificato quello per cui è causa, sin dal primo grado.
Cita la ricorrente a tal proposito un orientamento di questa Corte, secondo cui <> (Cass. 4200/ 2010; Cass. 21399/ 2011).
5.Con il terzo motivo si prospetta una violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dunque nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello non ha fornito alcuna ragione per dimostrare che il termine del 31 agosto 2005 era un termine di decadenza, anziché di efficacia della polizza. E comunque la motivazione resa è illogica poiché non tiene conto che la validità ed efficacia della garanzia è legata a due termini (31 maggio e 31 agosto) e dunque o sono entrambi di efficacia della garanzia o entrambi di decadenza di decadenza dal diritto, ma non possono essere l’uno dell’una e l’altro dell’altro.
6.- Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 1362 e ss. c.c. ed in particolare 1363 e 1367 c.c.
La ricorrente invoca qui il criterio di interpretazione letterale, che sarebbe stato trascurato o violato dai giudici di merito, e che invece se adeguatemene applicato avrebbe portato ad escludere la decadenza dal diritto.
Infatti, la clausola in questione recita: ‘ la presente fidejussione a prima richiesta avrà validità ed efficacia sino alla sottoscrizione del rogito notarile di compravendita e comunque non oltre il 31 agosto 2005, dopo tale data la presente fidejussione a prima richiesta si intenderà decaduta e diverrà priva di efficacia’. Il che lascia intendere chiaramente che quello del 31 agosto è il termine di scadenza della polizza e non di decadenza dal diritto di farla valere.
E ciò anche sulla base delle regole poste da questa Corte in tema di interpretazione della natura decadenziale del diritto.
7.Con il quinto motivo si prospetta violazione dell’articolo 1454 c.c.
La Corte di merito aveva osservato che era stata la stessa GMM a concedere una dilazione del termine per adempiere fino al 31 agosto, con la diffida notificata a luglio del 2005. E dunque tale proroga, poi nuovamente concessa con altra diffida del settembre dello stesso anno, significava che alla data del 31 agosto non era neanche spirato il termine per adempiere (p. 9 della sentenza).
In realtà, secondo la ricorrente, quelle lettere di diffida contestavano l’adempimento già avvenuto ed invitavano a provvedere di conseguenza, e non potevano intendersi come proroga del termine.
1.Il primo e il quarto motivo, che possono essere congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, attenendo alla natura decadenziale del termine previsto nel contratto di fideiussione, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
La controversia è sul seguente punto: se quello convenzionalmente determinato sia un termine di efficacia della garanzia, ossia il termine entro il quale essa copre l’inadempimento , oppure se sia il termine di decadenza per far valere la garanzia stessa.
Trattasi invero di termini diversi (Cass. 4661/ 2007): il primo significa che la garanzia copre l’inadempimento fino al 31 agosto, e non comprende fatti successivi, non può essere escussa per tutto quanto maturato dal creditore dopo quel termine, essa decade per l’appunto al 31 agosto; dopo quella data la condotta del debitore non è più garantita.
Il secondo termine invece è posto al creditore, è un termine che impone al creditore di far valere la garanzia, una volta rimasto inadempiente il debitore, entro un certo termine, ossia entro il 31 agosto.
E’ il termine entro il quale il creditore può far valere quanto maturato a suo favore.
Dunque, i due termini possono coesistere in un unico contratto, ma devono essere ovviamente riferiti a date diverse, l’una successiva all’altra.
Il primo termine indica l’efficacia della polizza, ossia quali diritti maturati dal creditore essa copre; il secondo indica invece il termine entro il quale il creditore deve far valere quei diritti.
La Corte di appello ha nell’impugnata sentenza affermato : a) che si tratta di un termine di decadenza posto al creditore, ossia entro il quale costui deve agire e chiedere l’escussione della garanzia, è questione ormai passata in giudicato, come accertato dal giudice di primo grado con pronunzia sul punto non impugnata; b) che si tratta in ogni caso di un termine di decadenza posto al creditore , come si evince dall’indicazione nella clausola di due termini: il 31 maggio 2005, per
adempiere; il 31 agosto 2005, perché , atteso l’inadempimento, il creditore si rivolga al fideiussore.
I motivi sono fondati.
Va anzitutto osservato che sul punto non si è formato alcun giudicato, in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto validamente interrotto quel termine e al riguardo ha proposto appello la banca, che ha a tale stregua devoluto alla corte di merito l’intera questione della decadenza, ossia l’intera fattispecie.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che <> (Cass. 30728/ 2022; Cass. 32563/ 2024).
Del resto, pur dopo avere ritenuto che sulla natura decadenziale del termine si fosse formato il giudicato, la corte di merito ha comunque riesaminato tale questione, facendone oggetto di un nuovo ed autonomo accertamento.
Ed è questo l’oggetto di censura degli altri due motivi (terzo e quarto).
La clausola contrattuale in argomento recita: <>.
Come più sopra anticipato, altro è il termine la cui scadenza ha come effetto di porre fine alla obbligazione del garante, nel senso che il garante non risponde più, dopo quel termine di tutto ciò che è maturato a favore del creditore; altro è il termine che segna la decadenza per il creditore dal diritto di far valere la garanzia.
Ossia: altro è il termine di efficacia del contratto, altro il termine per far valere i diritti che dal contratto derivano.
Altra premessa va fatta: il fatto che un termine sia posto a decadenza di un diritto non necessariamente deve essere espressamente previsto; la natura ‘decadenziale’ del termine può anche essere dedotta per via di interpretazione (cfr., con riferimento al termine perentorio, Cass. Sez. Un. n. 3760/2024).
Si è da questa Corte che <> (Cass. n. 4661/2007).
Dunque, un termine di decadenza può essere implicitamente individuato quando sia previsto che dal relativo mancato rispetto deriva la perdita del diritto.
Invece, nella clausola in argomento la scadenza del termine comporta non già la perdita del diritto bensì l’ inefficacia della polizza (‘dopo tale data la presente fidejussione a prima richiesta si intenderà decaduta e diverrà priva di efficacia’).
Se è vero che i due termini sono distinti, ossia che altro è il termine, scaduto il quale, è inefficace la polizza, altro quello, scaduto il quale, vanno fatti valere i diritti derivanti dalla polizza, è altrettanto evidente che per distinguere tra gli uni e gli altri serve verificare quale conseguenza è ricollegata alla scadenza del termine. E secondo la chiara lettera di quella clausola, alla scadenza del termine, ossia la data del 31 agosto 2005, è la fideiussione ad intendersi decaduta. Per poter dire che un termine comporta decadenza dai diritti che derivano dalla polizza è necessario che, alla sua scadenza, per l’appunto, sia previsto che il beneficiario della polizza non può più escuterla, che è il suo diritto a venire meno, non già che a venire meno sia l’efficacia della polizza.
Se pure non è necessario che si indichino le attività che devono essere compiute per scongiurare la decadenza, è tuttavia necessario <> (Cass. 4661/ 2007). Dunque, se la scadenza comporta inefficacia della polizza, come è chiaramente detto nella clausola, non può essere intesa come comportante la decadenza dai diritti della polizza, che è altra cosa. Si tratta di due effetti diversi: l’uno è la scadenza della polizza, ossia della copertura, l’altro è la perdita del diritto di farla valere.
In altri termini, la lettera della clausola indica che al 31 agosto perde efficacia la polizza, non dice invece che a quella data è il creditore a perdere il diritto di escutere la polizza. Come è noto sono due situazioni diverse: pur dopo che la polizza è scaduta, ossia che la garanzia è terminata, perché il garante si è obbligato a coprire gli inadempimenti verificatisi entro un certo termine, il creditore, nei termini di decadenza e prescrizione, ha il diritto di far valere la garanzia.
Inoltre, non è vero che la clausola ha previsto due termini, tali che ovviamente l’uno debba intendersi come di scadenza della polizza e l’altro, scaduta appunto quest’ultima, come termine entro cui farla valere. La clausola ha previsto due termini alternativi e non successivi: ‘la presente fidejussione a prima richiesta avrà validità ed efficacia sino alla sottoscrizione del rogito notarile di compravendita e comunque non oltre il 31 agosto 2005’. Vale a dire che la polizza mantiene la sua efficacia, ossia che essa copre tutto quanto maturato dal garantito entro la sottoscrizione del contratto, e comunque non oltre il 31 agosto. Come è evidente si tratta di due termini non già posti a due diverse ‘decadenze’, ma ad una unica ‘decadenza’. Nessun criterio ermeneutico autorizza a dire che quella clausola contiene due termini e due diverse decadenze: l’una, al momento di stipula del contratto, che chiude l’efficacia della garanzia, di cui non vi è dunque più bisogno; l’altra, invece al 31 agosto, che è posta al creditore affinché faccia valere i diritti che derivano dalla polizza.
Come è evidente, invece, i due termini sono entrambi posti, alternativamente, alla efficacia della polizza, ossia indicano il momento fino al quale la banca si obbliga a garantire il creditore della prestazione: la garanzia dura fino a che il contratto non è stipulato, ma comunque non oltre il 31 agosto. La banca si impegna a tenere ferma la sua garanzia massimo entro il 31 agosto.
Dunque la banca è tenuta nei confronti del debitore per quanto da costui maturato fino al 31 agosto. Se il creditore matura qualcosa, per effetto dell’inadempimento del debitore, oltre quella data, la banca non è obbligata a tenerlo indenne dall’inadempimento. E’ un termine che delimita il contenuto contrattuale, ossia delimita quali pretese può far valere il creditore, il quale poi ha il termine ordinario per farlo, in
mancanza di una specifica pattuizione che invece delimita diversamente questo suo diritto.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 4° motivo assorbiti il 2°, il 3° e il 5° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d ‘ Appello di Roma, che in