Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27009 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
P.U. 12/09/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE RAGIONE_SOCIALE
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso i medesimi, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore, dall’AVV_NOTAIO e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC:EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze n. 568/2019 (pubblicata l’11 marzo 2019);
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 12 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO PAVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso e l’accoglimento dei restanti;
udita l’AVV_NOTAIO, per la ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME -già Vice Presidente Vicario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, successivamente posta in l.c.a. -proponeva opposizione avverso la delibera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 20069 del 12 luglio 2017, con la quale gli era stata irrogata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 190 del d. lgs. n. 58/1998, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 50.000,00 (scaturita dal cumulo di quella di euro 30.000,00 per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 94, commi 2 e 7, T.U.F., con l’aumento di euro 20.000,00 per la violazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 1, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALEo stesso T.U.F.).
Decidendo sulla formulata opposizione nella costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 568/2019 (pubblicata l’11 marzo 2019), l’accoglieva, annullando la delibera impugnata e condannando l’opposta al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata decisione la Corte territoriale rilevava che il provvedimento opposto dovesse qualificarsi illegittimo in quanto emesso all’esito di un procedimento di contestazione iniziato tardivamente, ovvero nel mancato rispetto dei termini previsti dal d. lgs. n. 58/1998 (con particolare riferimento al suo art. 195, comma 1), tenuto conto anche dei normali tempi accordati per la valutazione degli elementi ab origine acquisiti e, quindi, in concreto, RAGIONE_SOCIALEa effettiva possibilità di instaurare il suddetto procedimento quantomeno dal marzo 2014, quando la RAGIONE_SOCIALE aveva inviato un’apposita relazione a seguito di ispezione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la quale, ove non l’avesse ritenuta coerente con i rilievi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente in osservanza del richiamato termine e non invece intraprendere il menzionato procedimento solo nell’ottobre 2016.
Contro la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello toscana la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Ha resistito con controricorso l’intimato COGNOME NOME.
Il PG e i difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. -la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., sostenendo l’apparenza e, comunque, l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa motivazione adottata con la sentenza impugnata nell’esame del materia di causa, con particolare riferimento al periodo di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘ispezione del 2013 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia presso la RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad un’asserita, inesistente, ‘relazione’ trasmessa da RAGIONE_SOCIALE ad essa RAGIONE_SOCIALE ‘nel marzo 2014’, nonché in relazione ad un’asserita, inesistente, verifica ispettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe ‘iniziata solo nel 2016’.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., con riferimento all’errore di percezione commesso dalla Corte di merito in relazione all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione e RAGIONE_SOCIALEe sanzioni irrogate da essa RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato fatto oggetto di discussione, non avendo la Corte di appello valutato le circostanze di fatto -per l’appunto decisive -riguardanti la data di effettiva acquisizione, da parte di essa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa nota di RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 24.07.2012, dal cui esame erano emerse le carenze informative del prospetto per l’offerta di azioni pubblicato dalla RAGIONE_SOCIALE nel giugno 2013, oggetto di sanzione con la delibera impugnata.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981, degli
artt. 94, commi 2 e 7, e 191, comma 2, del d. lgs. n. 58/1998, avendo la Corte toscana -disattendendo la giurisprudenza di legittimità sulla ragionevolezza del tempo necessario per l’accertamento ex art. 195, comma 1, d. lgs. n. 58/1998 statuito che ‘si doveva sin dal momento RAGIONE_SOCIALEa ricezione RAGIONE_SOCIALEe note di RAGIONE_SOCIALE d’Italia a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione del 2013 o al più tardi del febbraio/marzo 2014 un’indagine sulla trasparenza e veridicità RAGIONE_SOCIALE‘offerta al pubblico RAGIONE_SOCIALEe azioni di aumento del capitale emesse dall’istituito’, così ritenendo tardiva ‘la verifica ispettiva’ ‘iniziata solo nel 2016’.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce -con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. -la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981, degli artt. 94, commi 2 e 7, e 191, comma 2, del d. lgs. n. 58/1998.
Al riguardo la RAGIONE_SOCIALE sostiene che l’affermazione per cui ‘RAGIONE_SOCIALE aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE nel marzo 2014 una relazione che, laddove ritenuta non coerente con i rilievi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia avrebbe dovuto, quantomeno da quella data, imporre l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria poi avviata nell’ottobre 2016′, oltre a dimostrare la superficialità RAGIONE_SOCIALEa valutazione del materiale probatorio di causa e l’assoluta inconsistenza del percorso logico -giuridico seguito, si pone in irrimediabile contrasto con la precedente statuizione relativa alla tardività RAGIONE_SOCIALE‘avvio RAGIONE_SOCIALEa verifica ispettiva, comportando la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Aggiunge la RAGIONE_SOCIALE che la stessa affermazione implica anche una falsa applicazione del citato art. 195, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, in quanto -posto che il termine di 180 gg. per notificare la contestazione poteva decorrere solo dopo che l’autorità aveva acquisito tutti gli elementi su cui si fondava la contestazione -essa non aveva tenuto conto del fatto che l’illecito sanzionato non aveva per oggetto la ‘grave situazione’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di dicembre 2013, bensì la colposa omissione, nella documentazione di offerta pubblicata da
RAGIONE_SOCIALE da novembre 2012 a dicembre 2013 per l’offerta di obbligazioni, di informazioni contenute in documenti di RAGIONE_SOCIALE d’Italia (in particolare la nota del 24.07.2012) acquisiti da RAGIONE_SOCIALE solo a maggio 2016.
Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981, in relazione agli artt. 94, commi 2 e 7, e 191, comma 2, e alla parte IV del citato d. lgs. n. 58/1998, per aver la pronuncia impugnata frainteso i compiti assegnati ad essa RAGIONE_SOCIALE dalla disciplina sugli emittenti e in materia di appello al pubblico risparmio prevista agli artt. 91 e ss. del TUF e, pertanto, non aver adeguatamente valutato la rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito di cui all’indicato art. 195, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, RAGIONE_SOCIALEe diverse attività acquisitive RAGIONE_SOCIALEa stessa ricorrente.
Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, perciò, essere respinto.
Invero, con esso si contesta l’assenza o l’apparente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, vizio, tuttavia, insussistente, avendo la Corte toscana svolto un sufficiente percorso argomentativo, sulla base del quale ha spiegato le ragioni per cui -sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa sequenza RAGIONE_SOCIALE‘attività procedimentale ed ispettiva e RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione RAGIONE_SOCIALEa relazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel marzo 2014 la RAGIONE_SOCIALE si era venuta a trovare nella condizione di pervenire ad un accertamento definitivo, al quale avrebbe dovuto far seguito l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria nel termine di cui all’art. 195 T.U.F., invece intervenuta solo nell’ottobre 2016 e, quindi, da considerarsi tardiva (donde l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa conseguente delibera sanzionatoria emessa, oggetto di opposizione).
E’ evidente, quindi, che la sentenza ha rispettato i requisiti previsti dall’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., rimanendo ovviamente impregiudicati gli aspetti relativi alla valutazione sull’esattezza in punto di diritto degli accertamenti e RAGIONE_SOCIALEe conseguenti statuizioni
adottate con la sentenza impugnata (oltre che con riferimento alla possibile omissione di fatti decisivi), i quali costituiscono oggetto RAGIONE_SOCIALEe altre censure (e, specificamente, di quelle enucleate nel terzo, quarto, quinto e sesto motivo).
E’ propriamente inammissibile il secondo motivo perché, per un verso, esso si risolve in una generica denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. (censurandosi l’apprezzamento, prospettato come erroneo, RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie e non che il giudice di merito abbia posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali: cfr. Cass. n. 27000/2016, Cass. n. 1229/2019 e Cass. n. 6774/2022) e, per altro verso, si deduce un asserito vizio percettivo, perciò revocatorio, al di fuori dei casi previsti specificamente dall’art. 395, n. 4, c.p., siccome la doglianza si rivolge, in effetti, contro la sentenza impugnata per far valere la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195, comma 1, d. lgs. n. 58/1998 con riferimento ai fatti accertati dalla Corte di merito ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione, prospettata come illegittimamente avvenuta.
Sono, invece, fondati i restanti motivi, da esaminare unitariamente in quanto denuncianti -sotto vari profili -le riportate violazioni di legge e omissioni di fatti decisivi attinenti globalmente alla questione sulla tempestività RAGIONE_SOCIALE‘attività di accertamento compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE a carico RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME e del correlato atto di contestazione a seguito del procedimento istruttorio eseguito dalla stessa Commissione, tempestività ritenuta insussistente con la sentenza oggetto del presente ricorso, con il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera sanzionatoria adottata.
9.1. L’art. 195, comma 1, T.U.F. (d. lgs. n. 58/1998) vigente ratione temporis (a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica introdotta dall’art. 16, comma 6, lett. a), del d. lgs. 17 settembre 2007, n. 164 e, poi, successivamente sostituito dall’art. 5, comma 15, lett. a), del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72) recita: « Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia o dalla RAGIONE_SOCIALE, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro
trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l’assistenza di un avvocato ».
9.1.1. Premesso che questa Corte ha espressamente esteso ai procedimenti sanzionatori finanziari volti all’irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative i principi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, soprattutto per quanto concerne la scadenza prevista per la conclusione di tale procedimento (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5395/2007 e, tra le tante successive, Cass n. 9254/2018, Cass. n. 21171/2019 e Cass. n. 9022/2023), il Collegio intende dare continuità agli indirizzi interpretativi formatisi anche sull’art. 14, commi 1, 2 e 6, legge n. 689 del 1981, altresì alla luce RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore disciplina sopra richiamata, per cui:
nel caso di contestazione non immediata, il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento (che di per sé presuppone un’istruttoria), in relazione al quale va collocato il termine dei 180 giorni previsti per la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito, non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi RAGIONE_SOCIALE‘infrazione (Cass. n. 21171/2019, cit.; Cass. n. 17673/2022);
b) la pura «constatazione» dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’«accertamento»: nell’attività di regolazione e supervisione RAGIONE_SOCIALEe attività private vi sono ambiti, come appunto quello RAGIONE_SOCIALE‘intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell’immediatezza RAGIONE_SOCIALEa percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio, dovendosi tener conto, oltre che RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa materia, RAGIONE_SOCIALEe particolarità del caso concreto, anche con riferimento al contenuto e alle date RAGIONE_SOCIALEe operazioni (Cass. n. 21171/2019, cit.; Cass. n. 9254/2018, cit.);
il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento degli illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l’attività accertativa (normalmente ispettiva, ma anche commissariale) è terminata, né con quello in cui sono state depositate relazioni o rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, e neppure con la data in cui l’autorità di supervisione ha investito o riunito il suo organo volitivo per prendere in esame la situazione: non con il primo, perché la pura «constatazione» dei fatti non comporta di per sé il loro «accertamento», ove occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non necessariamente con il secondo o con il terzo, ove i relativi tempi si siano indebitamente protratti, perché sia la redazione RAGIONE_SOCIALEe relazioni o rapporti sia il loro esame da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità di supervisione debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi (cfr., per tutte, Cass. Sez. U, n. 5395/2007, cit.);
ne discende che anche per le violazioni RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle in altri campi, occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento – successivo alla conclusione RAGIONE_SOCIALEe verifiche di natura ispettiva o commissariale – in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione;
la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all’autorità competente: il giudice non può sostituirsi all’organo addetto al controllo nel valutare l’opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito (Cass. n. 16642/2005 e Cass. n. 8326/2018);
ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l’interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non
nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto – e quindi dovuto -esserlo;
la ricostruzione e la valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto: 1 ) RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate; 2 ) RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione a pervenire all’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende che possono essere anche molto complesse e svilupparsi in periodi temporali non brevi (e RAGIONE_SOCIALEe responsabilità di tutti coloro che in tali vicende possano essere a diverso titolo coinvolti) mediante un’attività istruttoria unitaria, tesa a cogliere la portata complessiva RAGIONE_SOCIALEa violazione, pur quando essa si articoli in condotte diverse, riferibili a soggetti diversi, e non contigue nel tempo e nello spazio; interesse che va salvaguardato dal rischio che l’efficacia RAGIONE_SOCIALEe indagini RAGIONE_SOCIALE‘Autorità di vigilanza venga posta a repentaglio da una discovery prematura, che consegua alla parcellizzazione dei risultati RAGIONE_SOCIALE‘indagine in una pluralità di contestazioni relative alle singole posizioni, atomisticamente considerate, dei soggetti coinvolti; 3 ) che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante , ossia prendendo in considerazione l’utilità potenziale RAGIONE_SOCIALEe ulteriori iniziative istruttorie e non già i concreti esiti che tali iniziative abbiano effettivamente prodotto, restando irrilevante la loro inutilità ex post (Cass. n. 17673/2022, cit.; Cass. n. 21171/2019, cit.).
9.2. Tanto premesso, occorre tener conto che nella materia RAGIONE_SOCIALEa regolazione di attività economiche, quali quella RAGIONE_SOCIALE‘intermediazione finanziaria, sussistono diversificate modalità di cognizione da parte RAGIONE_SOCIALEe autorità di supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: in ordine alle specifiche connotazioni RAGIONE_SOCIALEe verifiche che conducono agli accertamenti di violazioni in materia di
intermediazione finanziaria, si pone l’esigenza di chiarire i passaggi procedimentali che possano influire sulla tempistica degli accertamenti stessi.
9.2.1. Un primo profilo riguarda il rapporto tra l’esercizio di poteri di vigilanza di più autorità, e segnatamente di RAGIONE_SOCIALE d’Italia e RAGIONE_SOCIALE, (secondo il riparto di cui all’art. 5, commi 2-4, T.U.F.).
In proposito, anche in coerenza con disposizioni sovranazionali (v. art. 101 direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e 49 direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004), gli artt. 4 e 5, commi 5, 5bis e ter T.U.F. pongono i principi RAGIONE_SOCIALEa collaborazione tra le autorità (che procedono allo «scambio di informazioni» e «non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio» – art. 4, comma 1, T.U.F.) e del coordinamento ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa vigilanza.
Con specifico riguardo alla vigilanza, l’art. 5, comma 5, T.U.F. dispone che « la RAGIONE_SOCIALE d’Italia e la RAGIONE_SOCIALE operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciprocamente comunicazione dei provvedimenti assunti e RAGIONE_SOCIALEe irregolarità riscontrate nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di vigilanza » e, a tal fine, l’art. 5, comma 5bis , prescrive la stipula di un protocollo d’intesa (stipulato in data 31.10.2007: ‘Protocollo’), reso pubblico (comma 5 -ter ), avente ad oggetto altresì «lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di vigilanza».
Quanto alla vigilanza ispettiva in particolare, l’art. 10 T.U.F. dà attuazione a tali principi disponendo che le autorità si diano reciproca comunicazione RAGIONE_SOCIALEe ispezioni disposte, potendo l’autorità non ispezionante «chiedere accertamenti su profili di propria competenza» (comma 2).
In relazione a tali disposizioni, si deve affermare che, tranne che nei casi in cui le autorità dispongano ispezioni in collaborazione formando un unico gruppo ispettivo (art. 7.4 del Protocollo), il principio di contenimento degli oneri (art. 5, comma 5, T.U.F.) impone che non si sovrappongano verifiche mediante accesso diretto RAGIONE_SOCIALE‘una e RAGIONE_SOCIALE‘altra autorità, dovendo l’autorità non ispezionante
avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘altra avanzando richieste in tempo utile (artt. 10, comma 2, T.U.F. e 7.2 del Protocollo).
In ordine alla trasmissione RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe verifiche ispettive, i «profili significativi» vengono comunicati, nella logica RAGIONE_SOCIALEo scambio di informazioni, da un’autorità all’altra «tempestivamente» (art. 7.3.), mentre i dati che coinvolgono valutazioni, com’è ovvio in relazione all’esigenza di un inserimento di essi in una considerazione complessiva, vengono trasmessi, quali «esiti RAGIONE_SOCIALEe verifiche svolte» (art. 7.2. del protocollo) e più precisamente di «irregolarità rilevate» e «provvedimenti assunti» (art. 5, commi 5 e 5bis , lett. b), T.U.F.), «quanto prima» ma, ovviamente, pur sempre dopo il formale rilievo RAGIONE_SOCIALEe irregolarità o l’assunzione di provvedimenti (tra questi, la proposta di amministrazione straordinaria di cui all’art. 56 T.U.F.).
Su tali basi normative, si deve concludere che dovrà presumersi, salvo prova del contrario, che – quanto alle irregolarità riscontrate nell’ambito di ispezioni svolte da altra autorità – l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le stesse, ai fini sanzionatori, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dall’autorità ispezionante del rilievo di irregolarità, ciò che di regola si ha una volta che siano trasmessi i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori RAGIONE_SOCIALE‘autorità ispezionante che valgano anche ad altri fini.
9.2.2. Un secondo profilo specifico in ordine alle verifiche di violazione nel settore RAGIONE_SOCIALE‘intermediazione finanziaria concerne l’ipotesi in cui all’esercizio del potere di vigilanza ispettiva segua quello RAGIONE_SOCIALEa vigilanza mediante gestione coattiva RAGIONE_SOCIALE‘intermediario in crisi.
In tali casi, incaricati RAGIONE_SOCIALE‘autorità di supervisione, di regola in seguito a verifica ispettiva (o anche più raramente in base a risultanze di vigilanza informativa) da cui emergano «gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, amministrative o statutarie» (art. 56 comma 1 lett. a) b) T.U.F.) o anche «previste gravi perdite del patrimonio» (lett. b), assumono la gestione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in funzione sostitutiva degli organi di amministrazione e controllo interno. In tali ipotesi,
sotto la direzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia sentita la RAGIONE_SOCIALE e con applicazione, in quanto compatibili, RAGIONE_SOCIALEe norme sull’amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALEe banche (art. 56, comma 3, T.U.F.), la procedura, in continuità con le verifiche ispettive, ha come obiettivo l’«accertamento RAGIONE_SOCIALEa situazione aziendale» ab intra per il mezzo RAGIONE_SOCIALEa stessa gestione (unica modalità di accertamento in presenza di inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe valutazioni patrimoniali o addirittura di più ampi comparti RAGIONE_SOCIALEa contabilità RAGIONE_SOCIALE‘impresa), ciò che è particolarmente importante sia per valutare appieno le irregolarità più serie (che la procedura mira anche a «rimuovere», dopo averle riscontrate), sia per quantificare adeguatamente le perdite previste (art. 72, comma 1bis d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, T.U.B.).
In base a tale quadro normativo, si deve dunque affermare -a complemento di quanto innanzi – che, qualora, anche di séguito a verifiche ispettive di un’autorità, sia instaurata la procedura di amministrazione straordinaria a carico di una RAGIONE_SOCIALE di intermediazione, si debba presumere, salvo prova del contrario, stante la funzione RAGIONE_SOCIALEa procedura di «accertare la situazione aziendale» e le «irregolarità» riscontrate, che -quanto alle irregolarità riscontrate nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione straordinaria stessa, sotto la direzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia – la RAGIONE_SOCIALE sia in grado di apprezzare le stesse, ai fini sanzionatori, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia del rilievo di irregolarità, ciò che di regola si ha con l’inoltro di uno dei rapporti trasmessi a «intervalli periodici» e «al termine RAGIONE_SOCIALEe loro funzioni» dai commissari straordinari e dal comitato di sorveglianza (art. 75 T.U.B.), ovvero dei provvedimenti sanzionatori assunti ad altri fini dalla stessa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, che rilevino anche per l’analoga attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
9.2.3. Diversa è l’attività di ispezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE: nella materia RAGIONE_SOCIALEa regolazione di attività economiche, quali quella RAGIONE_SOCIALE‘intermediazione finanziaria, sussistono diversificate modalità di cognizione da parte RAGIONE_SOCIALEe autorità di supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: tra queste, la ricorrente -per quel che rileva nel caso di specie -ha enucleato l’acquisizione di flussi
informativi di natura periodica frequente e tendenzialmente documentale (vigilanza “informativa”, artt. 94, 99 T.U.F.) e basata su flussi notiziali anche automatizzati, che riguarda l’attività di RAGIONE_SOCIALE/emittente; la vigilanza sulle attività di RAGIONE_SOCIALE/intermediaria riguardante la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, che ha per obiettivi: la salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa fiducia nel sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; la competitività del sistema finanziario (art. 5, comma 1, T.U.F.).
Rispetto a questa attività è stata -nel caso in questione -irrogata nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la sanzione contenuta nella delibera n. 20069 del 12.07.2017, al termine di una complessa attività istruttoria finalizzata ad acquisire informazioni riguardo circa: 1) il numero di clienti che detenevano obbligazioni subordinate emesse da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE Sc nei portafogli amministrati e/o gestiti, distinti sia sulla base RAGIONE_SOCIALEa natura del cliente (professionale, retail ), sia in ragione del profilo assegnatogli per le valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, con indicazione del controvalore, nominale e di mercato, RAGIONE_SOCIALEe posizioni in essere; 2 ) il tasso di concentrazione medio in strumenti finanziari emessi da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE Sc, con separata evidenza di quello su obbligazioni subordinate, dei patrimoni dei predetti clienti di tipo retail, distinti per profilo assegnato dalla banca; 3 ) il numero dei predetti clienti retail in relazione ai quali dal 2007 erano intervenute riprofilature «in aumento» (con separata indicazione di quelle derivanti dalla scadenza periodica del questionario), antecedenti alle operazioni di acquisto o sottoscrizione di titoli subordinati con specificazione del numero dei clienti per i quali la riprofilatura sia intervenuta nei 5 giorni antecedenti all’esecuzione di operazioni RAGIONE_SOCIALEa specie; 4 ) l’evoluzione, dall’anno 2007, RAGIONE_SOCIALEa mappatura, ai fini RAGIONE_SOCIALEe valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni subordinate emesse da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
9.3. La sentenza impugnata – come già rimarcato -ha ritenuto che, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa sequenza RAGIONE_SOCIALE‘attività procedimentale ed ispettiva e
RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione RAGIONE_SOCIALEa relazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel marzo 2014, la RAGIONE_SOCIALE si era venuta a trovare nella condizione di pervenire ad un accertamento definitivo, al quale avrebbe dovuto far seguito l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria nel termine di cui all’art. 195 T.U.F., invece intervenuta solo nell’ottobre 2016 e, quindi, da considerarsi tardiva (donde l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa conseguente delibera sanzionatoria emessa).
Senonché, la Corte di merito ha obliterato l’esame RAGIONE_SOCIALEa circostanza decisiva già dedotta nel giudizio di opposizione relativa al fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva acquisito copia dei ‘rilievi ispettivi’ riferiti alle verifiche condotte dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel periodo marzo -settembre 2013 e RAGIONE_SOCIALEe note di RAGIONE_SOCIALE d’Italia sulla ‘situazione aziendale’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 solo in data 12 maggio 2016, ovvero quando detti documenti (non senza tener conto anche RAGIONE_SOCIALE‘altra circostanza che la RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto ad una propria attività ispettiva ulteriore nel dicembre 2015) erano stati effettivamente trasmessi dalla stessa RAGIONE_SOCIALE d’Italia alla RAGIONE_SOCIALE (per come attestato da una nota RAGIONE_SOCIALEa prima prodotta ed acquisita agli atti di causa, così consolidandosi, in via definitiva, anche i risultati RAGIONE_SOCIALEa suddetta sopravvenuta attività di controllo RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE) nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe indagini avviate per verificare la correttezza dei comportamenti nella distribuzione degli strumenti finanziari emessi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, solo all’esito RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione completa ed effettiva di tali documenti, si sarebbe potuta ritenere definita nella sua integralità l’attività di indagine e di controllo da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, alla quale avrebbe dovuto -come poi era avvenuto -far seguito la notificazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione nei confronti del controricorrente nel termine perentorio stabilito dal citato art. 195, comma 1, T.U.F.
A tal proposito va posto in risalto che le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, per cui la RAGIONE_SOCIALE si trovava già nelle condizioni di aver contezza RAGIONE_SOCIALEe irregolarità conseguenti alle attività ispettive, anche in virtù RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione -nel marzo 2014 – di una relazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sono contrarie ai principi affermati da questa Corte di legittimità in base ai quali non è consentito in sede di sindacato
giurisdizionale entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE‘opportunità degli atti di indagine medesimi.
La Corte toscana ha, pertanto, interpretato l’art. 195, comma 1, T.U.F. svolgendo una valutazione ex post RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie giunte nella sfera conoscitiva RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente pervenendo alla conclusione (si ribadisce con prognosi ex post ) che la stessa fosse già in condizione di emettere il provvedimento sanzionatorio in data significativamente antecedente a quanto avvenuto.
Così facendo, tuttavia, essa ha esorbitato rispetto a valutazioni ampiamente discrezionali di esclusiva pertinenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e si è di fatto sostituita all’ente accertatore nella attività, di sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, che, nella specie, l’organo di vigilanza aveva ritenuto acquisiti solo all’esito RAGIONE_SOCIALEa loro conoscenza effettiva e completa a seguito RAGIONE_SOCIALEa trasmissione, ad opera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, dei documenti in precedenza richiamati (v., di recente, Cass. n. 34695/2023, nonché già Cass. n. 8362/2018 e Cass. n. 16642/2005).
La Corte d’appello di Firenze ha, pertanto, interpretato l’art. 195, comma 1, T.U.F., svolgendo una valutazione ex post RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie giunte nella sfera conoscitiva RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente pervenendo alla conclusione (si ribadisce con prognosi ex post ) che la stessa fosse già in condizione di emettere il provvedimento sanzionatorio in data significativamente antecedente a quanto avvenuto; così facendo, tuttavia, la Corte d’appello di Firenze, ha esorbitato rispetto a valutazioni ampiamente discrezionali di esclusiva pertinenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e si è in concreto surrogata all’ente accertatore nella valutazione di adeguatezza e completezza degli elementi conoscitivi utili all’emissione RAGIONE_SOCIALEa sanzione.
In atri termini, all’organo giurisdizionale è, sì, demandato un controllo sulla tempestività RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento sanzionatorio, ma tale controllo deve svolgersi sulla ‘ superfluità ex ante ‘ RAGIONE_SOCIALE‘indagine amministrativa e non sulla ‘ congruità ex post ‘ RAGIONE_SOCIALEa stessa, e quindi nell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di
indagini dilatorie sotto il profilo istruttorio e non nel sindacato del necessario approfondimento istruttorio da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo emittente.
La pura ‘constatazione’ dei fatti non comporta di per sé il loro ‘accertamento’ per gli effetti di cui all’art. 195 T.U.F. ove occorra una successiva attività istruttoria e valutativa ai fini RAGIONE_SOCIALE‘efficiente espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa.
Devono, perciò, in questa sede essere ribaditi i seguenti principi di diritto ai quali dovrà conformarsi il giudice di merito (e che provvederà anche a prendere in considerazione i fatti dedotti e da considerarsi come decisivi nei sensi in precedenza evidenziati):
-in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa materia, RAGIONE_SOCIALEe particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date RAGIONE_SOCIALEe operazioni ;
-in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE per violazioni del T.U.F., il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio ;
-la valutazione -in relazione alle suddette violazioni – RAGIONE_SOCIALEa superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l’evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità RAGIONE_SOCIALEe violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo
irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili.
Quindi, in applicazione di questi principi, non appare sindacabile ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 195, comma 1, T.U.F. la scelta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di procedere ad un approfondimento istruttorio più vasto ed articolato al fine di esaminare un quadro oggettivamente complesso e foriero di squilibrio per l’intero sistema economico-finanziario, e ciò se non nei tracciati limiti RAGIONE_SOCIALEa ‘ superfluità ex ante ‘.
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa -difatti – verte sul rapporto sanzionatorio e si traduce in un controllo sul corretto esercizio del potere punitivo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, teso a prevenire comportamenti inutili o dilatori da parte del soggetto preposto, ma che non può mai esorbitare in un controllo ‘sostitutivo’ RAGIONE_SOCIALEa necessità di disporre un supplemento istruttorio, anche alla luce del necessario esame di tutti gli eventuali rilievi difensivi formulati dal trasgressore e RAGIONE_SOCIALEa finalità istituzionale di ricercare nuovi e diversi abusi (oltre che del fine corrispondente al corretto ed efficiente esercizio del potere amministrativo ex art. 97 Cost. di concentrare nel provvedimento sanzionatorio, come nel caso in esame, tutte le fattispecie desumibili dalla medesima indagine).
10. In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe complessive argomentazioni svolte, previo rigetto del primo e previa dichiarazione di inammissibilità del secondo, vanno accolti i restanti motivi, con conseguente correlata cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ed il derivante rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso; rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile