Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 240  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
R.G.N. 26179/20
C.C. 21/11/2024
Appalto -Risarcimento danni gravi difetti -Dies a quo termine decadenza
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE  in  RAGIONE_SOCIALE  in  concordato  preventivo (P.IVA: P_IVA), in persona del commissario liquidatore pro -tempore , rappresentata e difesa, in forza di autorizzazione degli organi RAGIONE_SOCIALE procedura, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE  (C.F.:  CODICE_FISCALE),  in  persona  del  suo amministratore pro -tempore ,  rappresentato  e  difeso,  giusta procura  a  margine  del  controricorso,  dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
e
COGNOME  NOME  (C.F.:  CODICE_FISCALE),  elettivamente domiciliato  in  AVV_NOTAIOINDIRIZZO  INDIRIZZO,  presso  lo  studio dell’AVV_NOTAIO,  che  lo rappresenta  e  difende,
unitamente  all’AVV_NOTAIO,  giusta  procura  in  calce  al controricorso;
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo procuratore  speciale  NOME  COGNOME,  in  forza  di  procura  per  atto pubblico del 18 dicembre 2014, rep. n. 186.906, racc. n. 30.368, rappresentato  e  difeso,  giusta  procura  in  calce  al  controricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-controricorrenti –
nonché
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ; RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ; RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ; RAGIONE_SOCIALE con socio unico in RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo curatore pro -tempore ; COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), quale ex socio RAGIONE_SOCIALE cancellata RAGIONE_SOCIALE;
-intimati –
avverso la  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  Corte  d’appello  di  Venezia  n. 2308/2019, pubblicata il 4 giugno 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera  di consiglio  del  21  novembre  2024  dal  Consigliere  relatore  NOME COGNOME;
lette le  memorie  illustrative  depositate  nell’interesse  RAGIONE_SOCIALE ricorrente e dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2004, il RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), al fine di sentire accertare la responsabilità solidale delle convenute, quali realizzatrici del complesso immobiliare ‘Le RAGIONE_SOCIALE‘, per i gravi difetti dell’immobile incidenti sul suo normale godimento, con la condanna delle convenute al risarcimento dei danni, comprensivi delle spese necessarie all’eliminazione dei difetti e all’esecuzione delle opere di ripristino nonché conseguenti alla svalutazione del bene.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava, in fatto e in diritto, la fondatezza delle domande avversarie, eccependo la carenza di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE, l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione proposta e comunque l’assenza di ogni responsabilità a suo carico. Chiedeva, in ogni caso, la chiamata in manleva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale subappaltatrice delle opere di impermeabilizzazione, e di COGNOME NOME, quale progettista e direttore dei lavori.
RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, chiamava in garanzia la  propria  compagnia  assicuratrice  RAGIONE_SOCIALE
nonché  la  RAGIONE_SOCIALE,  quale  società  che  aveva fornito  il  materiale  impermeabilizzante,  la  quale -a  sua  volta -chiamava in giudizio la propria assicurazione RAGIONE_SOCIALE, mentre NOME chiamava in garanzia la propria compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed erano  espletati  accertamento  tecnico  preventivo  e  consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1986/2014, depositata il 5 settembre 2014: A) accertava che i danni risarcibili in favore del RAGIONE_SOCIALE ammontavano ad euro 934.000,00; B) dichiarava la responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condannandoli, con vincolo solidale, verso il RAGIONE_SOCIALE, al pagamento RAGIONE_SOCIALE predetta somma e stabilendo, nei rapporti interni, che ciascuna era responsabile dei danni per il 50%, pari ad euro 467.000,00; C) condannava altresì la RAGIONE_SOCIALE e NOME, in solido, a tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE, stabilendo, nei rapporti interni tra NOME e NOME, la responsabilità RAGIONE_SOCIALE prima nella misura del 35% e del secondo nella misura del 65%; D) condannava in manleva le relative RAGIONE_SOCIALE.
2. -Con  atto  di  citazione  notificato  il  12  gennaio  2015,  la RAGIONE_SOCIALE  proponeva  appello  avverso  la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erroneo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., a fronte dell’immediata percezione dei difetti; 2) l’erronea disposizione RAGIONE_SOCIALE condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, benché la
sentenza di primo grado avesse riconosciuto la sua mera responsabilità  formale;  3)  l’erronea  disposizione  RAGIONE_SOCIALE  condanna dei  terzi  chiamati -società  subappaltatrice  nonché  progettista  e direttore  dei  lavori -a  manlevare  la  RAGIONE_SOCIALE  per  la  sola quota del 50%, anziché per l’intero importo del risarcimento del danno dovuto al RAGIONE_SOCIALE; 4) l’indebita attribuzione di responsabilità in misura paritaria tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Si costituivano nel giudizio di impugnazione il RAGIONE_SOCIALE Le RAGIONE_SOCIALE,  COGNOME  NOME,  la  RAGIONE_SOCIALE,  la  RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
NOME e la RAGIONE_SOCIALE interponevano appello incidentale.
Decidendo  sul  gravame  interposto,  la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione principale spiegata e, per l’effetto, confermava la pronuncia  appellata  quanto  all’individuazione  delle  responsabilità in ordine all’azione promossa.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la rilevazione dei vizi individuati con l’accertamento tecnico preventivo in corso di causa non poteva considerarsi alla portata dell’uomo medio, dotato di normale diligenza, poiché nella descrizione contenuta nella relazione depositata si riferiva delle difficoltà nell’individuazione delle cause dei difetti lamentati dal RAGIONE_SOCIALE; b ) che, pertanto, il termine di decadenza di cui all’art. 1669 c.c. poteva essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici resi necessari per comprendere la gravità dei
vizi e stabilire il corretto collegamento causale; c ) che, secondo la giurisprudenza, doveva propendersi per un certo favore verso il committente, attenuando l’ambito del concetto di vizio evidente e palese, per dare rilievo essenzialmente alla conoscenza (o conoscibilità) del vizio collegata al momento in cui il committente stesso fosse venuto a disporre di idonei rilievi tecnici, dai quali potesse ricavare precisa cognizione RAGIONE_SOCIALE situazione di difformità delle opere; d ) che la RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, non aveva chiamato in causa né la RAGIONE_SOCIALE né NOME e non aveva chiesto di essere da costoro manlevata, così come il RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati; e ) che non poteva essere accolta la censura con cui la RAGIONE_SOCIALE chiedeva che fosse esclusa la sua responsabilità in considerazione del subappalto conferito alla RAGIONE_SOCIALE, poiché il contratto di subappalto imponeva precise condizioni all’operato RAGIONE_SOCIALE COGNOME, non solo pretendendo che qualsiasi lavoro fosse sottoposto al controllo e all’approvazione dei propri tecnici, ma riservandosi altresì la facoltà di disporre la sospensione dei lavori in qualsiasi momento, se questi non fossero stati realizzati in conformità ai disegni e alle istruzioni impartite.
-Avverso  la  sentenza  d’appello  ha  proposto  ricorso  per cassazione,  affidato  a  quattro  motivi,  la  RAGIONE_SOCIALE  in RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo.
Hanno  resistito,  con  separati  controricorsi,  il  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Sono rimasti intimati la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE,  la  RAGIONE_SOCIALE,  il
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con socio unico in RAGIONE_SOCIALE,  COGNOME  NOME,  quale  ex  socio  RAGIONE_SOCIALE  cancellata RAGIONE_SOCIALE
-La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Anzitutto deve essere esaminata l’eccezione pregiudiziale sollevata  dai  controricorrenti  di  inammissibilità  del  ricorso  in cassazione per tardività RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto introduttivo.
1.1. -L’eccezione deve essere rigettata.
E ciò perché, a fronte dell’instaurazione del giudizio in prime cure prima del 4 luglio 2009 (segnatamente la citazione introduttiva del giudizio davanti al Tribunale è stata notificata il 27 settembre 2004), si applica il termine lungo di decadenza di un anno ex art. 327 c.p.c. vigente prima RAGIONE_SOCIALE novella di cui alla legge n. 69/2009, ai sensi dell’art. 58, primo comma, di tale legge (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19979 del 27/07/2018; Sez. 65, Ordinanza n. 20102 del 06/10/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015; Sez. 6-5, Ordinanza n. 15741 del 21/06/2013; Sez. 1, Sentenza n. 17060 del 05/10/2012; Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 17/04/2012).
Inoltre, trova applicazione la sospensione feriale relativamente  al  periodo  dal  1°  agosto  al  31  agosto  dell’anno 2019 e la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo  all’11  maggio  2020,  come  prevista,  per  l’emergenza epidemiologica da Covid19, dall’art. 83, secondo comma, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla legge n. 27/2020 -e, successivamente,
dal  d.l.  n.  23/2020,  conv.  dalla  legge  n.  40/2020 -nonché, infine,  la  sospensione  feriale  relativamente  al  periodo  dal  1° agosto al 31 agosto dell’anno 2020.
Si  verifica,  infatti,  il  doppio  computo  del  periodo  feriale nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2186 del 01/02/2021; Sez. 5,  Ordinanza  n.  15029  del  15/07/2020;  Sez.  6-5,  Ordinanza  n. 3787 del 15/02/2018; Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013).
C ontrariamente all’assunto dei controricorrenti, la sospensione per la pandemia non costituisce un’ipotesi speciale di sospensione ex lege del processo, ma unicamente una fattispecie di  sospensione  dei  termini  processuali,  con  l’effetto  che  essa  si cumula  alla  sospensione  ex  legge  n.  742/1969  (Cass.  Sez.  5, Sentenza n. 2115 del 22/01/2024; Sez. 5, Sentenza n. 2095 del 24/01/2023).
Sicché, rispetto alla pubblicazione in data 4 giugno 2019 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la notifica del ricorso in data 8 ottobre 2020 è tempestiva.
2. -Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la scoperta dei vizi risalisse al momento del deposito RAGIONE_SOCIALE relazione tecnica di accertamento RAGIONE_SOCIALE natura di tali vizi e RAGIONE_SOCIALE loro eziologia, quale primo momento utile in cui il soggetto interessato avrebbe potuto formarsi un apprezzabile grado di conoscenza dei difetti stessi.
Osserva l’istante che il RAGIONE_SOCIALE, viceversa, avrebbe scoperto i vizi  almeno  in  data  13  maggio  2002,  a  fronte dell’instaurazione  del  contenzioso  nel  settembre  2004  e  del deposito RAGIONE_SOCIALE relazione di accertamento tecnico preventivo solo il 2  dicembre  2005,  con  la  conseguente  decadenza  dell’azione  ex art. 1669 c.c.; e ciò in quanto detti vizi avrebbero potuto essere percepiti anche da parte dell’uomo profano.
2.1. -Il motivo è infondato.
Nella fattispecie la Corte d’appello ha applicato correttamente il principio nomofilattico secondo cui, in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause.
Solo qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all’esito dei predetti approfondimenti tecnici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7444 del 20/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 24465 del 10/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 33456 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014).
Infatti,  è  stato  coerentemente  rilevato -con  accertamento insindacabile in questa sede -che, secondo la descrizione fornita dalla relazione tecnica depositata, vi erano difficoltà nell’individuazione delle cause dei difetti lamentati dal RAGIONE_SOCIALE,  sicché  correttamente  il  decorso  del  termine  di decadenza è stato posticipato all’esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la gravità dei difetti e stabilire il loro specifico collegamento eziologico.
3. -Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294 c.c., per avere la Corte territoriale imputato una quota di responsabilità anche alla RAGIONE_SOCIALE quanto alla non adeguatezza, rispetto allo stato dei luoghi, del sistema di impermeabilizzazione, mentre la sentenza di primo grado aveva accertato che la responsabilità fosse da ascrivere formalmente alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sostanzialmente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE ed a COGNOME NOME.
Obietta  l’istante  che  la  Corte  d’appello  avrebbe  così  creato, senza  alcun  supporto  tecnico,  una  sorta  di culpa  in  vigilando a carico  di  COGNOME,  discostandosi  in  maniera  evidente  dalle risultanze  peritali,  senza  giustificare  in  alcun  modo  la  propria posizione.
3.1. -Il motivo è infondato.
Questo perché la COGNOME rispondeva verso il RAGIONE_SOCIALE dei danni rilevati in ragione RAGIONE_SOCIALE cattiva esecuzione del sistema di impermeabilizzazione, nonostante avesse subappaltato tale parte dell’opera alla RAGIONE_SOCIALE, sul
cui operato la RAGIONE_SOCIALE ha mantenuto un potere di vigilanza e controllo.
Sicché non è stato affatto esclusa la responsabilità  effettiva RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  in  ordine  ai  difetti  rilevati,  sulla  scorta  dei riferimenti agli esiti delle indagini tecniche espletate.
L’imputazione  finale  dei  difetti  di  tale  impermeabilizzazione all’esecutrice materiale dell’opera, ossia alla subappaltatrice, verso cui è stato riconosciuto il diritto di manleva, non escludeva che verso il committente rispondesse direttamente l’appaltatrice evocata  in  causa,  che  a  sua  volta  aveva  commissionato  tale opera alla subappaltatrice.
Nessuna azione diretta è stata proposta, infatti, dal RAGIONE_SOCIALE verso il subappaltatore, ai sensi dell’art. 1669 c.c. (sulla eccezionale possibilità che i danneggiati acquirenti possano agire per il risarcimento dei danni da rovina o difetti di cose immobili di lunga durata direttamente verso l’appaltatore e i subappaltatori nonché verso il costruttore-venditore, allorché esista un potere direttivo e di controllo di quest’ultimo sui subappaltatori, che non può essere escluso a priori negli appalti a cascata o a catena, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27250 del 16/11/2017).
Per converso -in linea generale -la condotta negligente del subappaltatore  non  può  ingenerare  una  sua  responsabilità  –  di natura extracontrattuale -ai sensi dell’art. 1669 c.c., presupponendo l’operatività di tale norma il rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante RAGIONE_SOCIALE stabilità e sicurezza dell’edificio, rispetto all’azione in tal senso proposta dal primo, fatta salva l’azione di
responsabilità aquiliana generale ex art. 2043 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019).
Ancora, è utile puntualizzare che l’autonomia tecnica e organizzativa del subappaltatore, per un verso, non implicava che quest’ultimo fosse tenuto direttamente verso il RAGIONE_SOCIALE e, per altro verso, non escludeva che l’appaltatrice fosse tenuta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE medesimo, avendo inciso il riconoscimento di tale autonomia non già sulla negazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’appaltatrice, bensì, del tutto coerentemente, solo sull’integrazione dei presupposti per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8647 del 02/04/2024).
La condanna in manleva RAGIONE_SOCIALE subappaltatrice postulava, appunto, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE sua autonomia tecnica e organizzativa, poiché, ove fosse stata verificata un’ingerenza così pregnante dell’appaltatore sul subappaltatore da averlo trasformato in mero esecutore di ordini, la responsabilità del subappaltatore chiamato in regresso avrebbe dovuto essere esclusa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5690 del 12/06/1990; Sez. 2, Sentenza n. 4186 del 18/07/1984; Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 29/03/1957).
Ed invero il contratto di subappalto è un contratto ad efficacia obbligatoria mediante il quale l’appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori o i servizi che l’appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente con il contratto principale o padre o base di appalto, sicché si tratta di contratto derivato o subcontratto o di ‘appalto di seconda mano’, che si innesta sull’appalto principale.
Il contratto di subappalto è, dunque, un contratto di appalto in cui è esaltato il profilo RAGIONE_SOCIALE dipendenza funzionale tra negozi, poiché l’assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto in corso di esecuzione. Il secondo contratto è distinto dal contratto base, sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sul piano soggettivo -in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzo rispetto alle parti dell’appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all’appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel subappalto -, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto è funzionalmente dipendente dal contratto principale.
Ne consegue che, nonostante l’autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990).
Pertanto, il subappaltatore non è un ausiliario dell’appaltatore, in quanto il subappalto, al pari di altre figure di subcontratto, consta di un proprio programma negoziale, sebbene  a  larghi  tratti  analogo,  se  non  del  tutto  identico,  al contratto da cui deriva, integrando anch’esso un ordinario contratto di appalto.
Il  subappalto  non  perde,  infatti,  la  sua  autonomia,  con  la conseguenza  che  le  condizioni  dell’appalto  principale  non  si
estendono automaticamente al contratto di subappalto, essendo, viceversa,  le  parti  libere  di  disciplinare  il  rapporto  in  modo diverso  rispetto  al  contratto  padre  (Cass.  Sez.  2,  Sentenza  n. 26862 del 22/10/2019; Sez. 1, Sentenza n. 9684 del 24/07/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 4656 del 23/05/1990).
Da ciò deriva che il fatto che il subappalto avesse riguardato la realizzazione del sistema di impermeabilizzazione rimesso alla RAGIONE_SOCIALE e che i difetti rilevati fossero ascrivibili all’opera del subappaltatore (nonché del progettista e direttore dei lavori) non escludeva la legittimazione passiva del costruttore-appaltatore, a fronte RAGIONE_SOCIALE domanda  risarcitoria proposta dal terzo (nella fattispecie, il RAGIONE_SOCIALE) direttamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE società costruttrice.
4. -Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’errore di percezione commesso su una circostanza costituente oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale ritenuto che vi fosse la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in misura paritaria, salvo il diritto di regresso di quest’ultima nei confronti RAGIONE_SOCIALE subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE nonché del progettista e direttore dei lavori NOME, fondando tale assunto sul presupposto che l’appellante fosse il solo soggetto, unitamente alla RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del quale era stata proposta la domanda risarcitoria del RAGIONE_SOCIALE e che, pertanto, solo nei suoi confronti potesse pronunciarsi la sentenza di condanna.
Sostiene  l’istante  che  la  domanda  di  risarcimento  danni  si sarebbe  estesa  automaticamente  ai  terzi  chiamati,  quali  reali responsabili del fatto lesivo, poiché dall’istruttoria svolta in primo grado sarebbe emersa la responsabilità in capo alla subappaltatrice e al progettista e direttore dei lavori.
Deduce altresì la ricorrente che il rilievo secondo cui il contratto di subappalto avrebbe imposto precise condizioni all’operato RAGIONE_SOCIALE COGNOME, tanto che l’approvazione avrebbe dovuto essere sottoposta al controllo dei tecnici di COGNOME -i quali avrebbero potuto sospendere i lavori in qualsiasi momento se gli stessi non fossero stati realizzati in conformità ai disegni e alle istruzioni impartite -, non sarebbe stato riscontrato da alcun atto di causa e, in specie, dalla consulenza tecnica d’ufficio, che aveva escluso la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, come rilevato sin dal primo grado del giudizio.
5. -Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c. sul vincolo di solidarietà, per avere la Corte del gravame affermato che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere tenuta indenne da parte dei terzi chiamati NOME e NOME solo con riferimento alla propria quota del 50%, pari ad euro 467.000,00, il che avrebbe comportato che, laddove la RAGIONE_SOCIALE non avesse saldato la propria parte di debito pari al residuo 50%, la COGNOME si sarebbe trovata a dover corrispondere l’intero risarcimento al RAGIONE_SOCIALE per euro 934.000,00, potendo agire in regresso nei confronti dei terzi chiamati solo per la metà di tale somma.
Assume  l’istante che i terzi chiamati avrebbero dovuto ritenersi solidamente responsabili non solo per la quota del 50% addebitata  a  RAGIONE_SOCIALE,  ma  anche  per  la  restante  quota imputata  alla  RAGIONE_SOCIALE,  in  forza  del  vincolo  di  solidarietà  che avrebbe  implicato  l’estensione  a  tutti  i  soggetti  coinvolti  nella causazione  del  danno  RAGIONE_SOCIALE  relativa  responsabilità,  senza  che fosse necessaria la domanda diretta del RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei terzi chiamati.
E ciò perché, allorché il convenuto in giudizio avesse chiamato il terzo, affermando che questi fosse l’esclusivo responsabile dei danni dei quali l’attore chiedeva il risarcimento, il giudice, ove  avesse  accertato la responsabilità del terzo chiamato,  avrebbe  dovuto  condannare  in via diretta  anche quest’ultimo, indipendentemente dall’estensione RAGIONE_SOCIALE domanda a cura dell’attore, avvenendo detta estensione in via automatica ex lege .
5.1. -I due motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica -sono infondati.
Non ricorre,  infatti,  alcun  errore  di  percezione,  in  quanto  la domanda  proposta dal RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere estesa direttamente nei confronti  dei  terzi  chiamati,  subappaltatrice  RAGIONE_SOCIALE  nonché progettista e direttore dei lavori NOME, in quanto tali chiamati sono stati evocati in causa su istanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a titolo di manleva (ossia in garanzia) e non già per comunanza di causa ai sensi dell’art. 106 c.p.c.
Trattandosi  di  chiamata  in  garanzia  ‘impropria’  e  non  per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. (c.d. laudatio auctoris ), il giudice di merito non avrebbe potuto condannare direttamente il subappaltatore  nonché  il  progettista  e  direttore  dei  lavori  in favore del RAGIONE_SOCIALE agente, stante l’autonomia sostanziale dei due rapporti innestati, ancorché confluiti in un unico processo.
Ebbene, diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere RAGIONE_SOCIALE pretesa dell’attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell’eventualità RAGIONE_SOCIALE chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30952 del 07/11/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23213 del 13/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013; Sez. L, Sentenza n. 14776 del 27/06/2006; Sez. 2, Sentenza n. 7273 del 12/05/2003; Sez. 1, Sentenza n. 4740 del 28/03/2003; Sez. L, Sentenza n. 6771 del 10/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 2471 del 04/03/2000; Sez. L, Sentenza n. 722 del 24/01/1997).
Pertanto, non essendo stati evocati in giudizio dal danneggiato, né chiamati in comunanza di causa dai danneggianti  citati  dal  RAGIONE_SOCIALE,  la  subappaltatrice  nonché  il
progettista  e  direttore  dei  lavori  non  avrebbero  potuto  essere condannati direttamente in favore del danneggiato.
6. -In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le  spese  e  compensi  di  lite  seguono  la  soccombenza  e  si liquidano come da dispositivo.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  versamento  –  ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ,  del  d.P.R.  30  maggio 2002, n. 115 -, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.  Q.  M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta  il  ricorso  e  condanna  la  ricorrente  alla  refusione,  in favore  dei  controricorrenti,  delle  spese  di  lite,  che  liquida  per ciascuno in  complessivi  euro  12.200,00,  di  cui  euro  200,00  per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  AVV_NOTAIO,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE  Seconda