Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18334 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18334 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25025/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1232/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/05/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva:
La RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 20068 del 12/7/2017 inflisse a NOME COGNOME, direttore generale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi RAGIONE_SOCIALE), successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 70.000,00, per avere violato il complesso dei precetti di cui ai co. 2 e 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 94 del d.lgs. n. 58/1988 (T.U.F.) al tempo vigenti.
1.1. In estrema sintesi questo il fatto oggetto d’incolpazione
La legge (nel testo del tempo, successivamente riformato, il prospetto informato deve essere preventivamente approvato dalla RAGIONE_SOCIALE) fa carico a coloro che intendano avviare un’offerta pubblica d’acquisto (O.P.A.) di strumenti e prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del risparmio (O.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.R.) di predisporre e adeguatamente pubblicizzare un testo informativo, che, attraverso l’uso di un linguaggio non tecnico, descriva esaustivamente le condizioni patrimoniali e finanziarie RAGIONE_SOCIALEa emittente e le caratteristiche RAGIONE_SOCIALEo strumento finanziario offerto. Inoltre, impone di rendere pubblico, con eguale forma di pubblicizzazione, qualunque fatto nuovo sopravvenuto o rinvenuto errore o imprecisione nella precedente informativa.
La condotta addebitata riguardava l’O.P.A. di obbligazioni del 6/11/2012, del 22/4/2013, del 14/6/2013 e del 23/12/2012.
1.2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica il 13/3/2019, accolto il reclamo in opposizione del Fazzini, annullò la delibera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Firenze, raccolta critica preliminare del reclamante, reputò che il provvedimento fosse illegittimo poiché
emanato a sèguito di tardiva contestazione, giunta oltre centottanta giorni dall’accertamento (art. 195 T.U.F.).
La RAGIONE_SOCIALE si era difesa assumendo che solo con la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE, subentrata alla RAGIONE_SOCIALE, del 12/5/2015, aveva avuto la disponibilità RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 24/7/2012, dei rilievi e osservazioni formulati sempre dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia il 5/12/2013, a seguito RAGIONE_SOCIALEa visita ispettiva condotta da quest’ultima Autorità di controllo dal 18 marzo al 6 settembre 2013, nonché RAGIONE_SOCIALEa nota del 3/12/2013 inviata dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia al Presidente del Consiglio d’amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La Corte fiorentina reputa che attraverso i documenti sopra riportati, richiamati dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, con la propria missiva del 29/7/2016, inviata in risposta alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 17/5/2016, quest’ultima Autorità di controllo fosse ben in grado di cogliere la sussistenza degli addebiti, solo tardivamente mossi al reclamante: la verifica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia aveva accertato, rilevanti profili critici; dalla relazione inviata dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima, <>
In conclusione, secondo la Corte locale, risultava ‘inspiegabile’ che solo nell’anno 2016 l’Autorità di controllo avrebbe avuto contezza RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa situazione.
La RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Firenze sulla base di sei motivi, ulteriormente illustrata da memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ.
Viene dedotto che la sentenza, attraverso motivazione assai sintetica, richiama precedenti sentenze emesse dalla stessa Corte d’appello in relazione alla medesima ordinanza, impugnata da altri soggetti sanzionati. La ricostruzione, assume la ricorrente, <>.
La ricorrente individua vari errori di percezione:
la RAGIONE_SOCIALE aveva avuto modo di leggere la lettera di contestazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del luglio 2012 solo allorquando essa venne trasmessa da quest’ultima all’esponente il 12/5/2016, non constando che la RAGIONE_SOCIALE avesse ricevuto prima di questa data le contestazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in quanto inviate solo alla RAGIONE_SOCIALE;
-inconsistente appariva l’asserto RAGIONE_SOCIALEa Corte di Firenze, secondo il quale la ricorrente prima RAGIONE_SOCIALEa ricezione dei documenti conoscitivi, avvenuta nel 2016, sapesse RAGIONE_SOCIALEe problematiche attinenti all’aumento del capitale sociale;
in ogni caso, dalla nota inviata dalla RAGIONE_SOCIALE il 6/5/2013, <>, si sarebbe potuto desumere che la RAGIONE_SOCIALE, <>.
Con il secondo motivo viene denunciata nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.
La ricorrente contesta errore di percezione inficiante l’intera motivazione a riguardo RAGIONE_SOCIALEa <>.
I risultati RAGIONE_SOCIALE‘ispezione ‘ad ampio spettro’ condotta dal 18 marzo al 6 settembre 2013 erano stati comunicati dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia alla ricorrente solo dopo la notifica ufficiale (5/12/2013) a RAGIONE_SOCIALE. <>.
Legittimo, pertanto, prosegue la ricorrente, il grave dubbio che la Corte locale non abbia compreso quale fosse l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione: non essere stati riportati nella documentazione RAGIONE_SOCIALE‘OPA i rilievi mossi dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia con le note del 24/7/2012 e del 3/12/2013; rilievi, che ove resi pubblici avrebbero
reso apprezzabile al c.d. ‘investitore ragionevole’ lo ‘stato di salute’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
<> , conclude l’esponente.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, co. 1, 94, co. 2 e 7, 191, co. 2, d.lgs. n. 58/1998 e 14, co. 2 e 6 l. n. 689/1981.
A causa degli errori percettivi, in cui era incorso, il Giudice aveva finito col <>. Di talché, si soggiunge, la Corte d’appello aveva confuso <>.
Con il quarto motivo viene denunciata nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., in quanto, a dispetto di quanto affermato dalla sentenza, la RAGIONE_SOCIALE non aveva svolto alcuna verifica ispettiva nel 2016 (epoca in cui, peraltro, era già avvenuta la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e il conferimento RAGIONE_SOCIALEe attività alla ‘new -co’, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, dal febbraio 2015, la sottoposizione alla gestione commissariale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia).
Con il quinto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, co. 1, 94, co. 2 e 7, 191, co. 2, d.lgs. n. 58/1998 e 14, co. 2 e 6, l. n. 689/1981.
In sintesi, si assume che la decisione contrasta con la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che il giudice è chiamato a sindacare la ragionevolezza del tempo impiegato per l’istruttoria e l’individuazione del momento perfezionante la conoscenza, tempo che non coincide con quello RAGIONE_SOCIALEa commessa violazione, occorrendo acquisire tutti gli elementi conoscitivi del caso; né il giudice può sostituirsi all’autorità competente, decidendo egli RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione. Può censurare l’attività RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente nel solo caso in cui questa risulti essere stata ingiustificatamente protratta nel tempo.
Con il sesto motivo viene denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, co. 1, 94, co. 2 e 7, 191, co. 2, d.lgs. n. 58/1998 e 14, co. 2 e 6, l. n. 689/1981.
La ricorrente stigmatizza la contraddizione con la conclusione, secondo la quale la verifica ispettiva sarebbe iniziata solo nel 2016.
L’affermazione, poi, per la quale la RAGIONE_SOCIALE dal febbraio 2014 sarebbe stata posta in grado di valutare <> non considerava che il termine di centottanta giorni inizia <>. Non può aversi accertamento che preceda l’acquisizione di tutti gli elementi di conoscenza.
Con la nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ricevuta il 3/2/2014 erano stati allegati i rilievi inviati da BNEL alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione del 18 marzo/6 settembre 2013. Da essa si sarebbe potuto trarre la situazione critica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, senza che, tuttavia, emergessero gli elementi posti poi alla base RAGIONE_SOCIALEa contestazione ex art. 195 TUF. Per vero, si trattava di nota di missiva specificamente diretta a rispondere alle osservazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia e solo ex
post si sarebbe potuto fare luogo a un complessivo apprezzamento tale da consentire l’emersione di violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa posta a tutela dei risparmiatori invitati con l’OPA.
L’aver sovrapposto e non distinto le finalità degli accertamenti svolti dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia con i compiti riservati dalla legge alla RAGIONE_SOCIALE costituiva grave errore: solo con la comunicazione del 2016 quest’ultima Autorità era venuta in possesso di un quadro di conoscenza completo che le aveva consentito di accertare le responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei doveri informativi collegati all’OPA.
Con il settimo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, co. 1, 94, co. 2 e 7, 191, co. 2 e parte IV, d. lgs. n. 58/1998.
Il nucleo centrale RAGIONE_SOCIALEa doglianza, in primo luogo, contesta alla decisione impugnata di non avere mostrato consapevolezza dei compiti che la legge assegna alla RAGIONE_SOCIALE: (1) controllo preventivo del progetto d’offerta al fine di tutelare una scelta consapevole e responsabile RAGIONE_SOCIALE‘investitore; (2) RAGIONE_SOCIALE continuativa sulla trasparenza degli emittenti, in modo da poter monitorare ‘day by day’ e intervenire, ove necessario, in tempo reale, al fine di rendere informato il mercato RAGIONE_SOCIALEe vicende societarie che possano avere influenza sui rischi RAGIONE_SOCIALE‘investimento; (3) esercizio di poteri sanzionatori, a seguito di atti d’indagine e di valutazione dei dati raccolti, al di fuori, quindi, di qualsivoglia correlazione con il ‘tempo reale’ del mercato. Al contrario di quel che sostiene il Giudice di Firenze, la legge non impone <>.
La sentenza aveva <>.
Le dichiarazioni rese dal Vice direttore generale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, messe a disposizione del Giudice, avevano esplicitato la genesi RAGIONE_SOCIALEe indagini che avevano portato alla delibera sanzionatoria (le lettere d’intervento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia non erano mai state trasmesse alla RAGIONE_SOCIALE e neppure da RAGIONE_SOCIALE e da tali documenti, nonché dalla nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 15/12/2015, emergeva che solo dopo la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era emersa la necessità d’ulteriori verifiche al fine d’accertare se fossero configurabili eventuali interventi sanzionatori -.
Il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo, fra loro osmotici, meritano di essere accolti.
10.1. Le questioni poste con gli anzidetti motivi, tra loro tutte correlate, sono state reiteratamente risolte da questa Corte nel senso anticipato. Sia a riguardo RAGIONE_SOCIALEa medesima delibera n. 20068/2017, che RAGIONE_SOCIALEe altre concernenti la stessa vicenda (vanno ricordate le pronunce nn. 34695, 34472, 34466 e 34465 del 2023 e le pronunce nn. 26783, 27242, 29903, 28277 e 28335 del 2024).
L’errore portante nel quale è incorsa la Corte di Firenze attiene alla determinazione del momento in cui far decorrere il termine decadenziale per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione sanzionatoria.
Sul punto non resta che riportare quanto esposto in motivazione dall’ordinanza n. 34695/2023, la quale ha richiamato compiutamente i principi di diritto condivisamente affermati in sede di legittimità, con giurisprudenza costante.
<>.
10.2. Il Giudice del merito, sotto altro collegato profilo, mostra di non avere piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALEe funzioni assegnate dalla legge alla RAGIONE_SOCIALE in materia d’intermediazione finanziaria. Funzioni, che non si risolvono nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione sanzionatoria, implicando, in primo luogo, attività di prevenzione e d’intervento.
La delibera impugnata dal sanzionato giunse, come già spiegato da questa Corte, <>.
10.3. Il Giudice ha omesso di prendere in effettivo e concreto esame la pluralità di documenti indicati dalla ricorrente, aventi portata decisiva al fine di giungere a una corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.
10.4. Accolto il complesso censorio, in sede di rinvio il Giudice riesaminerà la vicenda alla stregua RAGIONE_SOCIALEe norme giuridiche regolanti la materia, siccome interpretate da questa Corte, non mancando di esaminare i documenti aventi valore decisivo, introdotti in giudizio dalla ricorrente e dettagliatamente indicati specie nel corpo del sesto motivo.
I restanti motivi restano assorbiti in senso proprio dall’accoglimento del terzo, del quinto, del sesto e del settimo.
In relazione agli accolti motivi la sentenza deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in altra composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda