Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29900 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dagli AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio d i quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 1723/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze, pubblicata il 16. 7. 2018.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 2. 7. 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del P.M., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso . Udite le difese svolte dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME per la RAGIONE_SOCIALE e dall’AVV_NOTAIO per COGNOME .
Fatti di causa
COGNOME NOME propose opposizione avverso la delibera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 20068 del 12. 7. 2017, che gli aveva irrogato la sanzione di euro 40.000,00 per avere, in qualità di consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo RAGIONE_SOCIALEa Banca RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE ), violando l’art. 94 d.lgs. n. 58 del 1998 ( TUF ), omesso di riportare nella documentazione relativa alla offerta di prestiti obbligazionari pubblicata dalla RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 31. 7. 2012 al 12 e il 12. 6. 2014, o in un eventuale supplemento RAGIONE_SOCIALEo stesso, dettagliate informazioni in merito alla situazione aziendale, con riguardo ai rilievi rappresen tati dalla Banca d’RAGIONE_SOCIALE con note del 31. 7. 2012, 3. 12. 2013 e 5. 12. 213, così privando gli investitori RAGIONE_SOCIALEe informazioni necessarie per la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘offerta.
Con sentenza n. 1723 del 16. 7. 2018 la Corte di appello di Firenze accolse l’opposizione, ritenendo fondat o il motivo che denunciava la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 TUF, per avere la RAGIONE_SOCIALE contestato la violazione solo in data 4. 10. 2016, oltre il termine di 180 giorni dal suo accertamento.
A sostegno di questa conclusione la Corte di appello, richiamate le vicende che avevano portato la Banca d’RAGIONE_SOCIALE ad attenzionare la RAGIONE_SOCIALE fin dal 2012 e poi po rtato il RAGIONE_SOCIALE a sottoporla alla procedura di amministrazione straordinaria, affermò che la deduzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di avere terminato il proprio accertamento solo allorquando, in data 12. 5. 2016, aveva acquisito la disponibilità di determinati atti ( nota RAGIONE_SOCIALEa Banca d’RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE del 4. 7. 2012; rilevi ed osservaz ioni RAGIONE_SOCIALEa Banca d’RAGIONE_SOCIALE in esito alla verifica ispettiva del 2013; nota del 3. 12. 2013 RAGIONE_SOCIALEa Banca d’RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE ) a seguito di una comunicazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Banca RAGIONE_SOCIALE risultava smentita dalla documentazione prodotta in giudizio, da cui emergeva che essa già nel dicembre 2013, attraverso i diversi atti posti in essere dalla Banca d’RAGIONE_SOCIALE,
ovvero al più tardi in data 14. 2. 2014, con la conoscenza del rapporto ispettivo RAGIONE_SOCIALEa stessa, aveva acquisito tutto il materiale informativo per potere eseguire l’accertam ento, con l’effetto che, anche a voler tener conto di uno spatium deliberandi per la sua valutazione, il termine decadenziale di 180 giorni non poteva non decorrere almeno dalla primavera del 2014.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 15. 2. 2019, ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidato a quattro motivi
NOME NOME NOME notificato controricorso.
Il P.M. e le parti hanno depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.1.Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981 e degli artt. 94, commi 2 e 3, e 113, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in luogo di valutare la ragionevolezza del tempo occorso a RAGIONE_SOCIALE per accertare l’illecito, ha affermato che essa avrebb e dovuto ‘ avviare un’indagine ispettiva ‘ sulla completezza RAGIONE_SOCIALEe informazioni rese nei prospetti RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni offerte al pubblico , dopo l’acquisizione d ei documenti nel dicembre 2013 ovvero al più tardi in data 14. 2. 2014. Così facendo, sostiene la ricorrente, la Corte territoriale si è discostata dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, arrivando a sindacare la scelta RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione riguardo i tempi di avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività di indagine volta all’acquisizione degli elementi informativi atti a comprovare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo e soggettivo RAGIONE_SOCIALEa specifica violazione poi contestata, identificandoli nel momento in cui la RAGIONE_SOCIALE sarebbe venuta in possesso di elementi conoscitivi necessari e sufficienti per iniziare la verifica ispettiva sulla correttezza del comportamento RAGIONE_SOCIALEa banca. Assume in contrario il ricorso che il dies a quo , ai fini del computo del termine per la contestazione, andava individuato nel momento in cui la RAGIONE_SOCIALE aveva acquisito e valutato detti elementi informativi, accertando la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica violazione contestata: il giudice del merito, quindi, non poteva valutare l’opportunità RAGIONE_SOCIALEe scelte istruttorie effettuate, non sussistendo limiti temporali predeterminati per l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘attivi tà acquisitiva (salvo il termine di
prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘illecito di 5 anni, ex art. 28 legge n. 689 del 1981), essendo chiamato a valutare, piuttosto, l’abnormità RAGIONE_SOCIALE‘attività istruttoria esperita, che derivi da un’evidente ed indiscutibile superfluità di atti istruttori ultronei, ovvero da un’irragionevole stasi tra atti istruttori intermedi.
1.2. Il secondo motivo di ricorso reitera la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge formulata nel motivo precedente, censurando l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata secondo cui alla data del 14. 2. 2014 la RAGIONE_SOCIALE aveva già acquisito ‘ tutto il mater iale dal quale poter trarre le medesime informazioni che parte convenuta pretende di correlare alla ricezione formale da parte di RAGIONE_SOCIALE Banca RAGIONE_SOCIALE dei tre documenti ‘ ricevuti il 12. 5. 2016 e che ‘ anche a voler tener conto di un congruo spatium deliberandi, ossia di un congro termine necessario per poter elaborare e valutare criticamente l’insieme dei dati conoscitivi acquisiti , in ogni caso il termine non poteva non decorrere almeno dalla primavera RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014 ‘.
Assume il ricorso che la valutazione condotta sul punto dalla Corte di appello appare prescindere del tutto dalla considerazione RAGIONE_SOCIALEa violazione contestata, che non riguarda l’attività di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa banca, ma la carenza nel Prospetto relativo alla offerta di obbligazioni di specifiche informazioni sulle criticità e difficoltà aziendali e s ui rilievi già sollevati dalla Banca d’RAGIONE_SOCIALE. La formulazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione richiedeva pertanto necessariamente l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa ‘Lettera di situazione aziendale ‘ RAGIONE_SOCIALEa Banca d’RAGIONE_SOCIALE del 24. 7. 2012, contenente i menzionati rilievi, ricevuta dalla RAGIONE_SOCIALE il 12. 5. 2016.
1.3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981 e degli artt. 94, commi 2 e 3, 113, comma 1, e 191 , comma 2, e alla Parte IV del d.lgs. n. 58 del 1998, lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto trascurato , ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito, l’attività conoscitiva ed acquisitiva posta in essere da RAGIONE_SOCIALE a far data dal dicembre 2015 e volta ad acquisire informazioni dalla RAGIONE_SOCIALE Banca RAGIONE_SOCIALE.
Si assume inoltre che la decisione impugnata ha frainteso e confuso le aree di intervento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed i compiti ad essa assegnati dalla legge. Da un
lato la materia degli emittenti, che le attribuisce un potere di verifica RAGIONE_SOCIALEa completezza del prospetto informativo, ivi incluse la coerenza e la comprensibilità RAGIONE_SOCIALEe informazioni fornite (art. 94, comma 1, T.U.F.); dal l’altro la materia degli intermediari, rispetto alla quale la RAGIONE_SOCIALE dispone di poteri di vigilanza informativa ed ispettiva al fine di verificare il rispetto dei diversi obblighi nei quali l’ordinamento di settore declina il generale canone di trasparenza e correttezza ; dall’altro ancora i poteri sanzionatori, che debbono essere adottati necessariamente a conclusione RAGIONE_SOCIALEe attività ispettive ed istruttorie e si pongono a valle RAGIONE_SOCIALEa attività e dei compiti di vigilanza. Nello specifico la Corte di appello ha erroneamente sovrapposto l’attività di vigilanza a quella istruttoria di accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione, emersa solo successivamente.
1.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727-2729 c.c. e 116 e 132 c.p.c., censuran do l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha desunto la conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘integrale rapporto ispettivo di Banca d’RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 14. 2. 20154 sulla base RAGIONE_SOCIALEa circostanza che, in tale data, essa aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE una nota in cui richiamava i rilievi ivi contenuti. Si assume al riguardo che la Corte di appello ha erroneamente applicato il criterio RAGIONE_SOCIALEe presunzioni, in assenza dei suoi presupposti, atteso che la nota menzionata era stata inviata quale comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvio di un procedimento di vigilanza e in essa non si dava atto di avere ricevuto il rapporto ispettivo, ma solo dei rilievi in esso contenuti richiamati in una lettera di controdeduzioni.
2.1. I primi tre motivi di ricorso, che per la loro connessione obiettiva, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati nei sensi e limiti di seguito precisati, mentre il quarto motivo va dichiarato conseguentemente assorbito.
2.2. Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza risulta che la Corte fiorentina ha accolto il primo motivo di opposizione – che eccepiva la decadenza del potere sanzionatorio esercitato , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 TUF, per la tardività RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione ( avvenuta il 4. 10. 2016 ), rispetto al suo definitivo accertamento sulla base RAGIONE_SOCIALEa considerazione che la RAGIONE_SOCIALE disponesse già nel dicembre 2013 e al più tardi alla data del 14. 2. 2014 di tutte le informazioni necessarie per
dar luogo alla verifica ispettiva volta ad accertare l’illecito e che, anche a tener conto di uno spazio temporale per poter elaborare e valutare criticamente l’insieme RAGIONE_SOCIALEe informazioni, il dies a quo del termine di 180 giorni per procedere alla contestazione doveva individuarsi nella primavera del 2014.
Nello specifico la Corte, dopo aver menzionato le iniziative di controllo e di intervento poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ha fondato il proprio accertamento sulle seguenti circostanze: a) nei primi giorni di dicembre 2013 la Banca d ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva sicuramente trasmesso alla RAGIONE_SOCIALE i risultati dei propri accertamenti ispettivi conclusi con giudizi o ‘ prevalentemente sfavorevole ‘ , segnalando anche la possibile emersione di fatti di rilevanza per le attribuzioni RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE; con l’ allegato rapporto ispettivo si evidenziava che ‘ la carente funzionalità RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo , privo di competenze specifiche, l’in adeguata azione del Direttore AVV_NOTAIO, la limitata incisività ed indipendenza RAGIONE_SOCIALEe unità di controllo interno hanno determinato l’insufficiente reattività strategica RAGIONE_SOCIALEa banca, contribuendo altresì alle carenze del presidio dei rischi operativi e reputazionali ‘ ( doc. n. 32 ); b) la nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 6. 12. 2013 con cui si chiedeva alla RAGIONE_SOCIALE di emettere un comunicato stampa per dare notizia al pubblico dei profili di criticità emersi dalla verifica ispettiva RAGIONE_SOCIALEa Banca d’RAGIONE_SOCIALE ; c) in data 6. 12. 2013 la RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto un documento che riproduceva negli stessi termini una nota RAGIONE_SOCIALEa Banca d’RAGIONE_SOCIALE del 3. 12. 2013, che prospettava la gravità RAGIONE_SOCIALEa situazione economicopatrimoniale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dava al presidente del c.d.a. specifiche disposizioni e rappresentava la necessita per l’azienda di fondersi con un gruppo bancario più grande, pena lo scioglimento, evidenziando anche la possibilità di adottare ogni iniziativa di sua competenza per la tutela RAGIONE_SOCIALEa clientela ( doc. 33 ) ; d) vi era la prova che al più tardi del 14. 2. 2014 la RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza del l’integrale rapporto ispettivo RAGIONE_SOCIALEa Banca d’ RAGIONE_SOCIALE.
Richiamando tali documenti la Corte di appello precisa che: ‘ essendo RAGIONE_SOCIALE venuta a sapere da Banca d’RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE era sull’orlo del commissariam ento a meno che non si fondesse con una banca più grande , RAGIONE_SOCIALEe due l’una: o si riteneva ( o quantomeno sospettava ) che i prospetti pubblicati pochi mesi prima non avessero dato contezza di ciò e quindi sarebbero stati falsi e
fuorvianti ( come in effetti RAGIONE_SOCIALE è venuta a contestare a ottobre del 2016 ), ma allora RAGIONE_SOCIALE doveva cominciare subito l’indagine; oppure si accertava che il prospetto aveva rappresentato correttamente al pubblico degli investitori la situazione economica RAGIONE_SOCIALEa banca emittente, ma allora non si poteva irrogare la sanzione ‘.
2.3. Tanto precisato, il percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non appare condivisibile.
Rileva a tal fine la circostanza che la Corte di merito abbia sì dato atto che la RAGIONE_SOCIALE aveva svolto atti istruttori e di indagine, acquisendo documentazione fino alla data del 12. 5. 2016, ma abbia ritenuto tale attività irrilevante, ai fini del termine di contestazione, in quanto superflua, per la ragione che i dati che risultavano dalla documentazione così acquisita emergevano già dagli atti ricevuti dalla RAGIONE_SOCIALE in precedenza.
Così ragionando, la Corte di appello non si è però adeguata ai criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195, comma 1, TUF.
In particolare, questa Corte , nell’affrontare la relativa materia, ha avuto modo di precisare i seguenti principi:
la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all’autorità competente ed il giudice non può sostituirsi all’organo addetto al controllo nel valutare l’opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito ( Cass. n. 34466 del 2023; Cass. n. 8326 del 2018; Cass. n. 16642 del 2005);
-essendo comunque l’Autorità tenuta a compiere la propria attività di accertamento e di valutazione in un tempo ragionevole, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a sanzione ha il potere -dovere di individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto – e quindi dovuto -esserlo ( Cass. n. 9254 del 2018; Cass. n. 25936 del 2011 ).
la ricostruzione e la valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi
a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine;
– al fine di tale valutazione deve tenersi conto: i) RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate; ii) RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione a pervenir e all’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende che possono essere anche molto complesse e svilupparsi in periodi temporali non brevi (e RAGIONE_SOCIALEe responsabilità di tutti coloro che in tali vicende possano essere a diverso titolo coinvolti) medi ante un’attività istruttoria unitaria, salvaguardando l’interesse ad evitare i rischi di una discovery prematura ed a frammentare i risultati RAGIONE_SOCIALE‘indagine in una pluralità di contestazioni relative alle singole posizioni; iii) la valutazione RAGIONE_SOCIALEa superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante , ossia prendendo in considerazione l’utilità potenziale RAGIONE_SOCIALEe ulteriori iniziative istruttorie e non già i concreti esiti che tali iniziative abbiano effettivamente prodotto, restando irrilevante la loro inutilità ex post ( Cass. n. 17673 del 2022; Cass. n. 21171 del 2019 ).
Alla luce di tale principi, può allora rilevarsi che l’accertamento di fatto su cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione non dà conto di avere preso anche in considerazione dati fondamentali per la valutazione richiesta, consistenti in particolare nello spettro RAGIONE_SOCIALE‘istrut toria svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, che evidentemente non era limitata alla sola posizione del COGNOME ed investiva l’attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non in relazione ad un singolo episodio ma con riferimento alla complessiva attività di emissione e gestione degli strumenti finanziari, e nella conseguente esigenza, secondo una valutazione appartenente alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘attività di controllo, di approfondimento e di accertamento unitario e complessivo di tutti gli aspetti RAGIONE_SOCIALEa vicenda. Appare inoltre fondata, come dedotto dal P.M., la censura secondo cui la valutazione in ordine alla superfluità degli atti acquisiti dalla RAGIONE_SOCIALE in data 12. 5. 2016 sia stata condotta dalla Corte di merito con giudizio ex post e non ex ante , considerato che dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata emerge che la relativa conclusione è stata argomentata sulla scorta dei risultati dei documenti acquisiti, affermando che essi non fornivano notizie ulteriori rispetto alle informazioni già in possesso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, piuttosto che
sulla prospettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, attraverso la necessaria interlocuzione con la RAGIONE_SOCIALE Banca RAGIONE_SOCIALE, di acquisire nuovi dati rilevanti per gli accertamenti ad essa demandati.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra illustrati e provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie nei limiti di cui in motivazione i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione del RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.