Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5296 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5296 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 36716/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso gli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresentano e difendono;
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1866/2019, depositata il 25/07/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, la sostituta procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di accogliere i motivi dal terzo al settimo, con assorbimento dei primi due motivi di ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, già membri del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE hanno proposto opposizione alla sanzione amministrativa loro irrogata dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) con atto n. 20069/2017, adottato in data 12 luglio 2017, per inosservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui agli artt. 94, commi 2 e 7, 97, comma 1, e 115, comma 1, lett. a) del d.lgs. 58/1998 (TUF), chiedendone l’annullamento. La condotta contestata, relativa all’anno 2013, riguardava la mancata, adeguata indicazione RAGIONE_SOCIALEa situazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella documentazione di offerta agli investitori in relazione a un aumento di capitale, con omissione di comunicazione anche RAGIONE_SOCIALEa nota inviata dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia il 24 luglio 2012.
La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1866/2019, ha accolto l’opposizione e ha annullato la delibera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. La Corte ha ritenuto che il ritardo da parte di RAGIONE_SOCIALE, per l’entità (circa due anni) e per la tipologia (caratterizzata dall’assenza di indagini che richiedessero, aldilà RAGIONE_SOCIALE‘esame di documentazione, tempi particolarmente lunghi) ‘superi ogni forma di obiezione’, dovendosi ritenere che fossero noti alla RAGIONE_SOCIALE entro il finire RAGIONE_SOCIALE‘anno 2013 non solo i fatti nella loro pura materialità, ma ‘la necessità di iniziare immediatamente gli approfondimenti degli ulteriori dettagli e le conseguenze che dovevano trarsi’.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il ricorso è articolato in sette motivi.
Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo denuncia ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, numero 4 c.p.c.’: la sentenza oggetto di impugnazione ‘ricopia integralmente le motivazioni di altre decisioni stilate dal medesimo relatore, aggiungendo oltre ad alcune piccole integrazioni talune inedite argomentazioni a confutazione RAGIONE_SOCIALEe considerazioni aggiuntive RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE‘; la decisione impugnata è priva di riferimenti documentali e probatori ed è inficiata da macroscopici errori di percezione e non consente di individuare il vero e proprio percorso logicoargomentativo in grado di sorreggere la decisione.
Il secondo motivo contesta ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, numero 4 c.p.c.’: il più grave errore di percezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito attiene al fatto illecito contestato; dalle argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa pronuncia emerge come la Corte non abbia realmente compreso quale sia l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione e RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata dalla RAGIONE_SOCIALE, non abbia cioè capito che le omissioni informative del prospetto equity del 7 giugno 2013, sanzionate con la delibera n. 2069/2017, riguardavano solo i rilievi RAGIONE_SOCIALEa lettera d’intervento del 24 luglio 2012 e non quelli successivi di dicembre 2013; una cosa è l’apprensione a dicembre 2013 da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una grave situazione aziendale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nei termini comunicati da RAGIONE_SOCIALE d’Italia, altra cosa è l’apprensione solo
a maggio 2016 RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e del contenuto integrale di una pregressa lettera di situazione aziendale del luglio 2012, che già fotografava a quella data carenze strutturali, organizzative e operative RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
I motivi non possono essere accolti. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte ‘la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella , nella , nel <contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di RAGIONE_SOCIALEa motivazione’. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata -a prescindere dagli errori e omissioni in essa presenti (v. infra ) -non è nel senso precisato dalle sezioni unite, trattandosi di motivazione sintetica, chiaramente comprensibile e priva di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili.
Il terzo, il quinto e il settimo motivo sono tra loro strettamente connessi.
Il terzo motivo denuncia ‘falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2, del d.lgs. 58/1998′: la Corte d’appello finisce col retrodatare alcuni passaggi RAGIONE_SOCIALE‘attività acquisitiva ritenuta
rilevante addirittura ad una data anteriore alla materiale realizzazione degli illeciti, ossia l’omissione di informazioni nel prospetto equity di giugno 2013 e le carenza informative RAGIONE_SOCIALEa nota del 27 maggio 2013 trasmessa a RAGIONE_SOCIALE; la Corte d’appello, dando rilievo alla nota del maggio 2013 con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva dato riscontro a una richiesta d’integrazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione necessaria per l’approvazione del prospetto equity , ha confuso il piano procedurale dei tempi RAGIONE_SOCIALE‘accertamento degli illeciti con l’accertamento del merito RAGIONE_SOCIALEe violazioni.
b) Il quinto motivo lamenta ‘falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2 del d.lgs. 58/1998′: la Corte d’appello, in spregio del citato art. 195, comma 1, e alla consolidata interpretazione di legittimità in materia, invece di valutare la ragionevolezza del tempo occorso per l’accertamento, ha affermato che sin dall’ispezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 2013 o al più tardi nel febbraio/marzo del 2014 si doveva iniziare un’indagine sulla trasparenza e veridicità RAGIONE_SOCIALE‘offerta al pubblico RAGIONE_SOCIALEe azioni di aumento del capitale, dando così una lettura non corretta RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione sull’apprezzamento rimesso al giudice di merito relativo alla ragionevolezza del lasso temporale occorso per il completamento RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria; il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione può sindacare la ragionevolezza del tempo trascorso per la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘indagine e le valutazioni conseguenti, ma non può sindacare la scelta RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione sui tempi d’avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività d’indagine, non sussistendo limiti temporali predeterminati per l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività acquisitiva, salvo il solo termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘illecito entro cinque anni dalla sua commissione.
c) Il settimo motivo lamenta ‘falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, in relazione agli artt. 94, commi 2 e 7, 191, comma 2, e alla parte
quarta del d.lgs. 58/1998′: la Corte d’appello ha del tutto trascurato la rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito RAGIONE_SOCIALE‘attività acquisitiva e conoscitiva posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE dopo la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, concretizzatasi nella formulazione di apposite richieste di informazioni alla nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla trasmissione il 12 maggio 2016 da parte RAGIONE_SOCIALEa nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa nota di RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 24 luglio 2012, oltre che nella richiesta di collaborazione a RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 15 dicembre 2015; la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello ha del tutto frainteso i compiti assegnati alla RAGIONE_SOCIALE dalla disciplina sugli emittenti e in particolare in materia d’appello al pubblico risparmio; la richiamata disciplina impone alla RAGIONE_SOCIALE il rispetto di una specifica tempistica per l’approvazione di un prospetto di offerta e non impone, per contro, alcuna tempistica per una verifica ex post RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di eventuali carenze o lacune nelle informazioni pubblicate dagli emittenti quotati nella documentazione d’offerta.
I motivi sono fondati. Vengono denunciati sotto vari profili violazioni di legge e omissioni di fatti decisivi relativi alla questione RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘attività di accertamento compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE a carico dei controricorrenti e del correlato atto di contestazione a seguito del procedimento istruttorio eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE, tempestività ritenuta insussistente dalla sentenza oggetto del ricorso, con il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera sanzionatoria adottata. La sentenza impugnata ha reputato che, in base all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione che la RAGIONE_SOCIALE aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE nel maggio 2013, documentazione arricchita con la risposta inviata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 3 febbraio 2014, la RAGIONE_SOCIALE era nella condizione di pervenire a un accertamento definitivo al quale avrebbe dovuto fare seguito l’istaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria invece intervenuta solo due anni dopo. La Corte di merito ha così obliterato l’esame RAGIONE_SOCIALEa circostanza decisiva già dedotta nel giudizio di opposizione, ossia che RAGIONE_SOCIALE aveva
acquisito copia dei ‘rilievi ispettivi’ riferiti alle verifiche condotte dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel periodo marzo -settembre 2013 e alle note di RAGIONE_SOCIALE d’Italia sulla situazione aziendale del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 solo il 12 maggio 2016, ovvero quando detti documenti erano stati effettivamente trasmessi alla RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe indagini avviate per verificare la correttezza dei comportamenti nella distribuzione degli strumenti finanziari emessi dalla RAGIONE_SOCIALE, a non ha poi considerato che RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto a una propria attività di indagine ulteriore nel dicembre 2015. Pertanto, solo all’esito RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione completa ed effettiva dei documenti sopra ricordati si poteva ritenere definita nella sua integralità l’attività di indagine e controllo da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, alla quale doveva, come poi è avvenuto, fare seguito la notificazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione nel termine perentorio stabilito dal citato primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 195. Va precisato che l’argomentazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito secondo cui la RAGIONE_SOCIALE era già in condizione di conoscere le irregolarità conseguenti alle attività ispettive anche in virtù RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione nel marzo 2014 di una relazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte, secondo cui non è consentito in sede di giudicato giurisdizionale entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di atti di indagine. La Corte d’appello ha quindi interpretato l’art. 195 valutando ex post la congruità RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie pervenute nella sfera conoscitiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, concludendo con prognosi ex post che la stessa fosse già in condizione di emettere il provvedimento sanzionatorio in data significativamente precedente a quanto avvenuto. Così facendo, la Corte d’appello ha posto in essere essa stessa valutazioni di esclusiva pertinenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e si è di fatto sostituita alla medesima nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, valutazione che l’organo di vigilanza aveva ritenuto di possedere solo a seguito
RAGIONE_SOCIALEa trasmissione dei documenti in precedenza richiamati (v. al riguardo Cass. n. 34695/2023 e Cass. n. 8362/2018).
3. L’accoglimento del terzo, del quinto e del settimo motivo comporta l’assorbimento del quarto motivo (che contesta ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.’, in quanto la RAGIONE_SOCIALE, a differenza da quanto affermato dalla Corte d’appello, non ha svolto alcuna verifica ispettiva presso la RAGIONE_SOCIALE nel 2016, ma a dicembre 2015 ha iniziato un’attività di indagine per la verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia di servizi di investimento e di offerta al pubblico nella distribuzione di strumenti finanziari emessi dalla RAGIONE_SOCIALE mediante richieste documentali alla nuova RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia) e del sesto motivo (che denuncia ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, numero 4 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2, del d.lgs. 58/1998′, contestando per tuziorismo difensivo che la Corte d’appello, parlando di relazione di marzo 2014, potesse riferirsi ‘alla relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e RAGIONE_SOCIALE‘attività d’investimento, dei servizi accessori e RAGIONE_SOCIALE‘attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e da banche’ del 21 marzo del 2014 che RAGIONE_SOCIALE ha prodotto nel giudizio di opposizione instaurato dagli stessi controricorrenti contro la delibera n. 20067/2017, documento che non è quindi stato acquisito nel presente giudizio e che attiene a una materia non attinente al caso esaminato).
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Il giudice di merito al quale va rinviata la causa (e che provvederà anche a prendere in considerazione i fatti dedotti e da considerarsi come decisivi nei sensi in precedenza evidenziati) dovrà attenersi ai
seguenti principi di diritto, già affermati da questa Corte, che il Collegio condivide:
in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa materia, RAGIONE_SOCIALEe particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date RAGIONE_SOCIALEe operazioni;
in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE per violazioni del TUF, il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio;
-la valutazione, in relazione alle suddette violazioni, RAGIONE_SOCIALEa superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l’evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità RAGIONE_SOCIALEe violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post , inutili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, il quinto e il settimo motivo, rigettati il primo e il secondo motivo, assorbiti il quarto e il sesto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia
la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio seguita alla pubblica