Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5292 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2   Num. 5292  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32565/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata    in  INDIRIZZO,  presso  gli  avvocati  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE), COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
avverso  la  SENTENZA  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  di  FIRENZE  n. 769/2019, depositata il 2/04/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito  il  Pubblico  Ministero,  la  sostituta  procuratrice  generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di accogliere i motivi dal terzo al settimo, con assorbimento dei primi due.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, già membri del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, hanno proposto opposizione alla sanzione amministrativa loro irrogata (euro 40.000 per ciascuno) dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) con atto n. 20068/2017, adottato in data 12 luglio 2017, per inosservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. 94, commi 2 e 7, del d.lgs. 58/1998 (TUF) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 del regolamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 16190/2007, chiedendone l’annullamento e, in subordine, la riduzione. La condotta contestata, relativa al periodo dal luglio 2012 al giugno 2014, riguardava il mancato adempimento agli obblighi di corretta prestazione dei servizi di investimento per carenza di informazioni adeguate nella documentazione relativa all’offerta al pubblico del 23 dicembre 2013 e alla documentazione d’offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2014.
La  Corte  d’appello  di  Firenze,  con  la  sentenza  n.  769/2019,  ha accolto  l’opposizione  e  ha  annullato  la  delibera  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE.  La Corte ha ritenuto tardiva l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria,  iniziata  solo  nel  2016,  in  aperta  violazione  del termine  di  180  giorni  fissato  dall’art.  195,  comma  1,  TUF:  nel maggio 2013 RAGIONE_SOCIALE aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE documentazione in cui venivano richiamate osservazioni e rilievi formulati dalla RAGIONE_SOCIALE
d’Italia il 24 luglio 2012; sin dal dicembre 2013 RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto notizia dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia che l’ispezione da quest’ultima iniziata nel medesimo anno aveva dato adito a rilievi e iniziative di vigilanza; nel 2014 RAGIONE_SOCIALE aveva inviato a RAGIONE_SOCIALE una relazione che avrebbe dovuto imporre, quantomeno da quella data, l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria poi avviata solo nell’ottobre 2016; ‘resta quindi inspiegabile ha concluso la Corte -affermare che solo nel maggio 2016 la Consob ebbe contezza RAGIONE_SOCIALEa reale gravità RAGIONE_SOCIALEa situazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘, essendo ‘chiaro che, stando agli allarmanti termini presenti negli atti scambiati a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione di RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 2013, sin da quel momento, o al più tardi nel febbraio/marzo 2014, si doveva iniziare un’indagine sulla trasparenza e veridicità RAGIONE_SOCIALE‘offerta al pubblico RAGIONE_SOCIALEe azioni di aumento capitale emesse dalla RAGIONE_SOCIALE‘.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il ricorso è articolato in sette motivi.
Il primo, il secondo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo denuncia ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.’: la Corte d’appello ha articolato la sua motivazione mediante un elenco per punti di fatti e/o valutazioni, la cui ricostruzione, oltre ad essere priva di riferimenti documentali e probatori, non consente di individuare un vero e proprio percorso logico argomentativo in grado di sorreggere la decisione; la motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione è pertanto meramente apparente con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto assoluto di motivazione.
Il secondo motivo contesta ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.’: le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa pronuncia inducono a ritenere che la Corte d’appello non abbia realmente compreso quale sia l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione e RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata dalla RAGIONE_SOCIALE; la gravità degli errores in procedendo commessi dalla Corte inficiano l’intera motivazione, così che va affermata la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione per mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Il quarto motivo denuncia ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.’: la decisione impugnata è affetta da un errore di percezione, affermando la Corte che la verifica ispettiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente sarebbe iniziata solo nel 2016; la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto alcuna verifica ispettiva presso la RAGIONE_SOCIALE nel 2016, ma a dicembre 2015 ha iniziato un’attività di indagine per la verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia di servizi di investimento e di offerta al pubblico, mediante richieste documentali alla nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia; la documentazione rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento degli illeciti è stata acquisita non in sede ispettiva, ma nell’ambito di vigilanza informativa/cartolare.
I motivi non possono essere accolti. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte ‘la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali; tale anomalia si esaurisce nella , nella , nel <contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di RAGIONE_SOCIALEa motivazione’. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata -a prescindere dagli errori e omissioni in essa presenti (v. infra ) -non è nel senso precisato dalle sezioni unite, trattandosi di motivazione sintetica, chiaramente comprensibile e priva di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili. Quanto alla nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza denunciata per errore percettivo, la censura prospetta un errore RAGIONE_SOCIALEa sentenza di tipo revocatorio (art. 395, n. 4 c.p.c.) e non un errore censurabile di fronte a questa Corte (al riguardo v. la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite n. 5792/2024).
 Il  terzo,  il  quinto,  il  sesto  e  il  settimo  motivo  sono  tra  loro strettamente connessi.
Il terzo motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, comma 1 del d.lgs.58/1998, 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2 del d.lgs. 58/1998′: la Corte d’appello, nel tratteggiare i diversi momenti di acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, finisce col retrodatare alcuni passaggi RAGIONE_SOCIALEa attività acquisitiva ritenuta rilevante a una data anteriore alla materiale realizzazione di alcune RAGIONE_SOCIALEe condotte sanzionate, ossia le carenze dei documenti RAGIONE_SOCIALE‘offerta pubblicati a giugno e a dicembre 2013; la Corte d’appello ha confuso il piano procedurale dei tempi RAGIONE_SOCIALE‘accertamento degli illeciti con l’accertamento del merito RAGIONE_SOCIALEe violazioni.
Il quinto motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, comma 1 del d.lgs.58/1998, 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2 del d.lgs. 58/1998′: la
Corte d’appello, piuttosto che valutare la ragionevolezza del termine occorso per l’accertamento, ha statuito che sin dall’ispezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 2013 o al più tardi nel febbraio/marzo 2014 si doveva iniziare un’indagine sulla trasparenza e la veridicità RAGIONE_SOCIALE‘offerta al pubblico RAGIONE_SOCIALEe azioni di aumento di capitale emesse dalla RAGIONE_SOCIALE; l’art. 195, comma 1 TUF si limita a fissare in 180 giorni il termine per effettuare la notifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione e a individuare nell’accertamento il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa sua decorrenza, ma non indica cosa debba intendersi per accertamento, né il termine entro cui esso debba essere effettuato; integra il precetto normativo l’interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, secondo la quale l’accertamento non coincide con la consumazione RAGIONE_SOCIALEa violazione, né con la mera constatazione del fatto nella sua materialità; una volta che siano stati acquisiti tutti gli elementi informativi necessari alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, la determinazione del momento in cui è avvenuto l’accertamento viene effettuata tenendo conto anche del tempo necessario all’amministrazione per esaminare il materiale raccolto e valutare la sussistenza degli estremi di illeciti sanzionabili; la Corte di cassazione ha precisato che la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri d’indagine resta rimessa all’autorità competente e il giudice non può sostituirsi all’organo addetto al controllo nel valutare l’opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri d’indagine per riscontrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito; il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione non può dunque giudicare come tardivo l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘ispezione o RAGIONE_SOCIALE‘indagine in violazione del citato art. 195, come erroneamente fatto dalla Corte d’appello di Firenze.
Il sesto motivo denuncia ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, numero 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, comma 1 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma
2 del d.lgs. 58/1998′: la Corte d’appello afferma che nel marzo 2014 la RAGIONE_SOCIALE aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE una relazione che, laddove non ritenuta coerente con i rilievi di RAGIONE_SOCIALE d’Italia, avrebbe dovuto quanto meno da quella data imporre l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria’; a parte che dagli atti di causa non risulta alcuna relazione trasmessa dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE nel marzo 2014, per mero tuziorismo difensivo si potrebbe ipotizzare che il documento cui la Corte si riferisce sia la nota del 3 febbraio 2014 con cui la RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso alla RAGIONE_SOCIALE le deduzioni alle contestazione alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, il che non si comprende cosa c’entri con l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni sanzionate; l’accertamento da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe violazioni si è formato esclusivamente dopo l’acquisizione e l’analisi RAGIONE_SOCIALEa carte di RAGIONE_SOCIALE d’Italia ricevute il 12 maggio 2016.
d) Il settimo motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, comma 1 del d.lgs.58/1998, 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, in relazione agli artt. 94, commi 2 e 7, 191, comma 2, e alla parte quarta del d.lgs. 58/1998′: la Corte d’appello ha del tutto trascurato la rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito, RAGIONE_SOCIALE‘attività acquisitiva e conoscitiva posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE dopo la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, concretizzatasi nella formulazione di apposite richieste d’informazioni alla nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha portato tra l’altro alla trasmissione il 12 maggio 2016 da parte RAGIONE_SOCIALEa nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 24 luglio 2012, oltre che nella richiesta di collaborazione a RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 15 dicembre 2015; la Corte d’appello, inoltre, non ha correttamente valutato l’attività di vigilanza compiuta da RAGIONE_SOCIALE tra il maggio 2013 e il dicembre 2015, dimostrando di non avere compreso la ratio RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia di emittenti prevista dal testo unico RAGIONE_SOCIALEa finanza che prevede diverse tipologie di azioni di vigilanza assegnate alla RAGIONE_SOCIALE, con poteri d’intervento e tempistiche differenti.
I motivi sono fondati. Vengono denunciati sotto vari profili violazioni di legge e omissioni di fatti decisivi relativi alla questione RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘attività di accertamento compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE a carico dei controricorrenti e del correlato atto di contestazione a seguito del procedimento istruttorio eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE, tempestività ritenuta insussistente dalla sentenza oggetto del ricorso, con il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera sanzionatoria adottata. La sentenza impugnata ha reputato che, in base all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione che la RAGIONE_SOCIALE aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE nel maggio 2013, documentazione arricchita con la risposta inviata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 3 febbraio 2014, la RAGIONE_SOCIALE era nella condizione di pervenire a un accertamento definitivo al quale avrebbe dovuto fare seguito l’istaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria invece intervenuta solo due anni dopo. La Corte di merito ha così obliterato l’esame RAGIONE_SOCIALEa circostanza decisiva già dedotta nel giudizio di opposizione, ossia che RAGIONE_SOCIALE aveva acquisito copia dei ‘rilievi ispettivi’ riferiti alle verifiche condotte dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel periodo marzo -settembre 2013 e alle note di RAGIONE_SOCIALE d’Italia sulla situazione aziendale del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 solo il 12 maggio 2016, ovvero quando detti documenti erano stati effettivamente trasmessi alla RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe indagini avviate per verificare la correttezza dei comportamenti nella distribuzione degli strumenti finanziari emessi dalla RAGIONE_SOCIALE, a non ha poi considerato che RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto a una propria attività di indagine ulteriore, iniziata nel dicembre 2015 con l’invio di una prima richiesta di dati e notizie alla nuova RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, solo all’esito RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione completa ed effettiva dei documenti sopra ricordati si poteva ritenere definita nella sua integralità l’attività di indagine e controllo da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, alla quale doveva, come poi è avvenuto, fare seguito la notificazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione nel termine perentorio stabilito dal citato primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 195. Va precisato che
l’argomentazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito secondo cui la RAGIONE_SOCIALE era già in condizione di conoscere le irregolarità conseguenti alle attività ispettive anche in virtù RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione nel marzo 2014 di una relazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte, secondo cui non è consentito in sede di giudicato giurisdizionale entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di atti di indagine. La Corte d’appello ha quindi interpretato l’art. 195 valutando ex post la congruità RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie pervenute nella sfera conoscitiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, concludendo con prognosi ex post che la stessa fosse già in condizione di emettere il provvedimento sanzionatorio in data significativamente precedente a quanto avvenuto. Così facendo, la Corte d’appello ha posto in essere essa stessa valutazioni di esclusiva pertinenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e si è di fatto sostituita alla medesima nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, valutazione che l’organo di vigilanza aveva ritenuto di possedere solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa trasmissione dei documenti in precedenza richiamati (v. al riguardo Cass. n. 34695/2023 e Cass. n. 8362/2018).
II.  La  sentenza  impugnata  va  pertanto  cassata  in  relazione  ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  terzo,  il  quinto,  il  sesto  e  il  settimo  motivo, rigettati il primo, il secondo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio seguita alla pubblica