Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5293 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2   Num. 5293  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32571/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in INDIRIZZO, presso  gli  avvocati  COGNOME  (CODICE_FISCALE)  e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresentano e difendono;
-ricorrente- contro
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE), COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
avverso  la  SENTENZA  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  di  FIRENZE  n. 731/2019, depositata il 28/03/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito  il  Pubblico  Ministero,  la  sostituta  procuratrice  generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di accogliere i motivi dal secondo al quinto, con assorbimento del primo.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, già membri del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, hanno proposto opposizione alla sanzione amministrativa loro irrogata, euro 50.000 per ciascuno, dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) con atto n. 20067/2017, adottato in data 12 luglio 2017, per inosservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. 58/1998 (TUF) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 del regolamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 16190/2007, chiedendone l’annullamento e, in subordine, la riduzione. La condotta contestata riguardava l’omissione di qualsiasi iniziativa finalizzata a garantire, per il periodo dal 3 agosto 2012 al 31 dicembre 2014, un’idonea, coerente e aggiornata mappatura dei propri strumenti, che si è tradotta nell’assenza di effettività RAGIONE_SOCIALEe misure volte a verificare l’adeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto ai bisogni e alle esigenze RAGIONE_SOCIALEa clientela.
La  Corte  d’appello  di  Firenze,  con  la  sentenza  n.  731/2019,  ha accolto  l’opposizione  e  ha  annullato  la  delibera  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE.  La Corte ha ritenuto tardiva la verifica ispettiva, iniziata solo nel 2016 e  quindi  in  aperta  violazione  del  termine  di  180  giorni  fissato dall’art.  195,  comma  1,  TUF:  ‘stando  agli  allarmanti  termini presenti  negli  atti  scambiati  a  seguito  RAGIONE_SOCIALE‘ispezione  di  RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 2013, sin da quel momento (al più tardi nel
febbraio/marzo 2014), si doveva iniziare un’indagine sulla trasparenza  e  veridicità  RAGIONE_SOCIALE‘offerta al  pubblico  RAGIONE_SOCIALEe  azioni  di aumento capitale emesse da RAGIONE_SOCIALE‘.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Il primo motivo denuncia ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto assoluto di motivazione, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., inesistenza RAGIONE_SOCIALEa decisione’: la decisione impugnata è affetta da radicale nullità essendo del tutto priva di motivazione in merito alle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 20067 del 2017; posto che con tale delibera gli intimati sono stati sanzionati per inosservanza RAGIONE_SOCIALEe regole di comportamento nella prestazione di sevizi di investimento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa clientela, con specifico riguardo alle regole di materia di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla banca, la sentenza impugnata argomenta esclusivamente sui tempi RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di altre violazioni, segnatamente di quelle in materia di trasparenza e veridicità RAGIONE_SOCIALE‘offerta al pubblico RAGIONE_SOCIALEe azioni dia aumento del capitale, oggetto di altro provvedimento sanzionatorio adottato dalla RAGIONE_SOCIALE nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa medesima vicenda (la delibera n. 2069 del 2017); ne deriva la carenza radicale RAGIONE_SOCIALEa doverosa attività valutativa degli elementi di fatto e RAGIONE_SOCIALEe questioni di diritto demandata al giudice di merito.
Il  motivo  è  infondato.  Come  hanno  precisato  le  sezioni  unite  di questa  Corte  ‘la  riformulazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  360,  primo  comma,  n.  5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come
riduzione al del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella , nella , nel e nella , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di RAGIONE_SOCIALEa motivazione’. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata -a prescindere dagli errori e omissioni in essa presenti (v. infra ) -non è nel senso precisato dalle sezioni unite, trattandosi di motivazione sintetica, chiaramente comprensibile e priva di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili.
Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.
Il secondo motivo denuncia omesso esame del fatto che solo l’11 dicembre 2015 Consob ha iniziato la propria attività d’indagine sul rispetto degli obblighi di profilatura RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, indagine conclusasi il 20 giugno 2016.
Il terzo motivo contesta ‘falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981′: la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello non considera il momento in cui la ricorrente ha acquisito e valutato gli elementi informativi atti a comprovare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo e soggettivo RAGIONE_SOCIALEa specifica violazione contestata, ma il momento in cui, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa ricezione di una relazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE risalente al marzo 2014, in realtà inesistente, avrebbe dovuto instaurare la procedura sanzionatoria poi avviata solo nell’ottobre 2016; tale lettura postula la possibilità per il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di
sindacare le scelte istruttorie RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione procedente, travisando i principi formulati dalla Corte di cassazione sull’oggetto e  sull’ampiezza  del  sindacato  del  giudice  di  merito  in  ordine  al momento perfezionativo RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di violazioni amministrative.
I motivi sono fondati. Vengono denunciati violazioni di legge e omissioni di fatti decisivi relativi alla questione RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘attività di accertamento compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE a carico dei controricorrenti e del correlato atto di contestazione a seguito del procedimento istruttorio eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE, tempestività ritenuta insussistente dalla sentenza oggetto del ricorso, con il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera sanzionatoria adottata. La sentenza impugnata ha reputato che, in base all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione che la RAGIONE_SOCIALE aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE nel maggio 2013, documentazione arricchita con la risposta inviata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 3 febbraio 2014, la RAGIONE_SOCIALE era nella condizione di pervenire a un accertamento definitivo al quale avrebbe dovuto fare seguito l’istaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria invece intervenuta solo due anni dopo. La Corte di merito ha così obliterato l’esame RAGIONE_SOCIALEa circostanza decisiva già dedotta nel giudizio di opposizione, ossia che vi sono state tre richieste di RAGIONE_SOCIALE alla nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE’11 dicembre 2015, del 15 aprile 2016 e del 10 giugno 2016, espressamente finalizzate al controllo del rispetto da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe norme di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento aventi tra l’altro ad aggetto obbligazioni subordinate emesse dalla medesima RAGIONE_SOCIALE e che solo il 20 giugno 2016 è terminata l’attività di acquisizione di informazioni e documenti. Pertanto, solo all’esito RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione completa ed effettiva dei documenti appena ricordati si poteva ritenere definita nella sua integralità l’attività di indagine e controllo da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, alla quale doveva, come poi è avvenuto, fare seguito la notificazione RAGIONE_SOCIALEa
contestazione nel termine perentorio stabilito dal citato primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 195. Va precisato che l’argomentazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito secondo cui la RAGIONE_SOCIALE era già in condizione di conoscere le irregolarità conseguenti alle attività ispettive anche in virtù RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione nel marzo 2014 di una relazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte, secondo cui non è consentito in sede di giudicato giurisdizionale entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di atti di indagine. La Corte d’appello ha quindi interpretato l’art. 195 valutando ex post la congruità RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie pervenute nella sfera conoscitiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, concludendo con prognosi ex post che la stessa fosse già in condizione di emettere il provvedimento sanzionatorio in data significativamente precedente a quanto avvenuto. Così facendo, la Corte d’appello ha posto in essere essa stessa valutazioni di esclusiva pertinenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e si è di fatto sostituita alla medesima nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, valutazione che l’organo di vigilanza aveva ritenuto di possedere solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa trasmissione dei documenti in precedenza richiamati (v. al riguardo Cass. n. 34695/2023 e Cass. n. 8362/2018).
L’accoglimento del secondo e del terzo motivo comporta l’assorbimento del quarto motivo (che contesta ‘violazione degli artt. 5 e ss., 94 e ss. del d.lgs. 58/1998 e conseguente falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del medesimo decreto legislativo e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981′, nella parte in cui la sentenza implicitamente sostiene che il controllo preventivo sui prospetti informativi e la vigilanza sugli intermediari bancari RAGIONE_SOCIALE‘attività di commercializzazione di strumenti finanziari di propria emissione costituiscono espressione di un’unitaria attività di supervisione) e del quinto motivo (che contesta ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.’,
per avere la Corte d’appello commesso evidenti errori di percezione laddove ha affermato che RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto conoscenza sin dal  febbraio/marzo  2014  RAGIONE_SOCIALEa  reale  gravità  RAGIONE_SOCIALEa  situazione  RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità  di  un  risanamento  da  percorrere  in  via autonoma).
 La  sentenza  impugnata  va  pertanto  cassata  in  relazione  ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Il giudice di merito al quale va rinviata la causa (e che provvederà anche a prendere in considerazione i fatti dedotti e da considerarsi come decisivi nei sensi in precedenza evidenziati) dovrà attenersi ai seguenti  principi  di  diritto,  già  affermati  da  questa  Corte,  che  il
Collegio condivide:
in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa materia, RAGIONE_SOCIALEe particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date RAGIONE_SOCIALEe operazioni;
in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE per violazioni del TUF, il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio;
-la valutazione, in relazione alle suddette violazioni, RAGIONE_SOCIALEa superfluità  degli  atti  di  indagine  va  effettuata  con  un  giudizio ex
ante (e  in  tal  senso  il  giudice  deve  rilevare  l’evidente  superfluità, per  essere  manifestamente  già  accertati  tempi,  entità  e  altre modalità  RAGIONE_SOCIALEe  violazioni,  senza  omettere  di  considerare  anche  la possibile  connessione  con  altre  violazioni  ancora  da  accertare), essendo  irrilevante  che  indagini  potenzialmente  fruttuose  in  via prognostica si rivelino, ex post , inutili.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  secondo  e  il  terzo  motivo,  rigettato  il  primo motivo e assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio  di  legittimità,  alla  Corte  d’appello  di  Firenze,  in  diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio seguita alla pubblica