Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17165 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3972/2024 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO A COGNOME INDIRIZZO DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO NOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1428/2023 depositata il 31/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha convenuto davanti al Tribunale di Agrigento BANCA NUOVA S.p.A., per sentirla condannare a restituire quanto percepito a titolo di indebito oggettivo, conseguente alla nullità parziale di un contratto di mutuo fondiario in data 13 luglio 2009 e, in particolare, delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e composti . L’attore ha dedotto l’applicazione di interessi anatocistici e il superamento del tasso soglia antiusura, nel quale si sarebbe dovuto tenere conto anche dei costi per spese e competenze.
Il Tribunale di Agrigento, previo espletamento di CTU, ha rigettato la domanda. Ha interposto appello il mutuatario, riproponendo la questione che, ai fini del superamento del tasso soglia, si sarebbe dovuto tenere conto degli interessi moratori e degli altri oneri contrattuali, nonché deducendo nella specie l’applicazione di un tasso diverso da quello contrattuale, richiamandosi alla CTU che aveva accertato un importo a proprio favore di € 2.030,75, chiedendo disporsi il rinnovo della CTU.
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. Ha ritenuto il giudice di appello che, ai fini del superamento del tasso soglia, non possono cumularsi gli interessi corrispettivi e quelli moratori, dovendosene rapportare l’usurarietà a ciascuna delle due categorie di interessi, attesa la loro diversa funzione. Ha, poi, ritenuto che i costi (spese notarili, polizza antincendio) legati al mutuo non possono essere computati nel tasso soglia. Il giudice di appello ha, infine, rigettato la domanda relativa all’anatocismo per applicazione di un interesse composto nel piano di
ammortamento cd. alla francese, evidenziando come l’indebito indicato dall’appellante sia stato escluso dal CTU in sede di osservazioni.
Propone ricorso il mutuatario, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso il cessionario del creditore, nonché RAGIONE_SOCIALE successore per fusione del cedente, la quale deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va prel iminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dal controricorrente Intesa Sanpaolo, avendo il ricorrente censurato specifiche statuizioni della sentenza impugnata, indicando specificamente le norme invocate per ciascun motivo di ricorso. ricorso che appare sufficientemente ancorato ai documenti e ai fatti di causa.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello relativo all’indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, con conseguente applicazione dell’interesse legale. Il ricorrente deduce, ulteriormente -come ribadito in sede di precisazione delle conclusioni -la violazione del Codice del consumo, deducendo la natura vessatoria delle clausole relative alla determinazione del tasso di mora.
Il motivo è infondato quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla indeterminatezza del tasso di mora, trattandosi nella specie di un rigetto implicito. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica e
n. 3972/2024 R.G.
adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020; Cass., n. 29191/2017). Nella specie, il giudice di appello (con statuizione qui incensurata) ha richiamato quelle che erano le censure articolate davanti al giudice di prime cure (« vale innanzitutto osservare che in prime cure l’odierno appellante ha addotto: di aver stipulato un contratto di mutuo ipotecario con Banca Nuova S.p.A.; di aver riscontrato l’applicazione di un tasso di interesse superiore a quello convenuto, in quanto nei piani di ammortamento era stato illegittimamente applicato l’interesse composto; di aver ravvisato, inoltre, l’applicazione di un tasso usurario, derivante dalla sommatoria del tasso corrispettivo e quello moratorio, nonché per tutti gli oneri contrattualmente previsti e, in particolare, le spese notarili e di assicurazione »), così ritenendo implicitamente che la censura indicata dal ricorrente ne fosse estranea e, quindi, tardiva. Analogamente inammissibile per tardività è la deduzione della violazione del codice del consumo, evidenziando lo stesso ricorrente come la censura sarebbe stata contenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto alla deduzione del rilievo officioso delle questioni consumeristiche, va richiamato il principio secondo cui gli eventuali accertamenti officiosi che possono essere operati dal giudice in tema di operatività delle norme imperative si scontrano con il limite del divieto degli accertamenti di fatto nel giudizio di legittimità (Cass., n. 20438/2019).
3972/2024 R.G. 5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto storico, costituito dalla mancata specificazione nel contratto di mutuo (per il quale è causa) del metodo di rimborso, che non prevedeva
l’ammortamento alla francese, deducendo che l’ammortamento alla francese sarebbe stato applicato dalla banca in assenza di qualsiasi pattuizione . L’applicazione dell’ammortamento alla francese sarebbe, pertanto, privo di pattuizione contrattuale e avrebbe generato un interesse composto in danno del mutuatario. Trascrive, in proposito, gli atti di causa e, in particolare, la comparsa conclusionale in appello in cui la questione sarebbe stata trattata ai fini della indeterminatezza delle condizioni che hanno determinato il tasso di interesse applicato.
Il secondo motivo è inammissibile per contrarietà al disposto dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. (cd. doppia conforme), non avendo il ricorrente evidenziato che le ragioni della decisione nel primo e nel secondo grado del giudizio di merito fossero difformi.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 644 cod. pen., della l. n. 108/1996, degli artt. 1375, 1815 cod. civ., nonché degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso dal tasso soglia gli interessi moratori e le spese sostenute per la stipula del contratto (polizza antincendio, costi notarili, imposta sostitutiva ex art. 17 d.P.R. n. 601/1973, spese di incasso), deducendosi, da un lato, che la natura usuraria va desunta dalla sommatoria degli interessi moratori e di quelli corrispettivi e, dall’altro, che nel tasso di mora debbano essere computate le spese notarili e l’imposta sostitutiva ex d.P.R. n. 601/1973.
3972/2024 R.G. 8. Il terzo motivo è infondato quanto alla dedotta cumulabilità di interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del tasso soglia, posto che posto che, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l’inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell’art. 2, comma 4, l. n. 108/1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., n. 31615/2021; Cass., n. 14214/2022).
Il terzo motivo è inammissibile in relazione alla dedotta erronea inclusione nel tasso soglia dei costi del contratto di mutuo (costi notarili e imposte sostitutive), in quanto la deduzione della usurarietà del tasso in quanto conseguente all’incidenza di spese e costi deve contenere, ai fini della specificità del motivo di ricorso, non solo la deduzione che il giudice del merito non avrebbe considerato in astratto l’incidenza dei costi (come per la commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia), ma occorrendo altresì che la censura medesima sia accompagnata da specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrare che tale incidenza avrebbe in concreto determinato l’incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (Cass., n. 24013/2021). Deve, quindi, offrirsi da parte del ricorrente una prova di resistenza, evidenziandosi in concreto (e non solo in astratto) quale sarebbe l’incidenz a dei dedotti costi ai fini del superamento del tasso soglia, nella specie non addotta.
Il terzo motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce il calcolo degli interessi (di mora) delle singole rate anche sulla quota interessi, in quanto la censura si risolve in un nuovo apprezzamento delle risultanze della CTU, incensurabile in sede di legittimità.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1815, 1284, 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’applicazione dell’ammortamento alla francese non genera interessi anatocistici o composti, riproponendosi sotto questo profilo la censura relativa alla mancata specifica pattuizione in relazione a questa specifica modalità di rimborso.
Il quarto motivo è infondato, posto che nell’ammortamento alla francese, non si verifica la produzione di « interessi su interessi », ossia di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi « scaduti » (propriamente anatocistici), bensì si produce l’effetto secondo cui « nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto» (Cass., n. 8322/2025; Cass., n. 7382/2025; Cass., Sez. U., n. 15130/2024).
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione del d. lgs. n. 206/2005, deducendosi la vessatorietà delle clausole determinative dei tassi di interesse, come dedotto in sede di precisazione delle conclusioni, rivestendo il ricorrente la qualità di consumatore, questione che dovrebbe essere rilevata di ufficio dal giudice.
Il quinto motivo è inammissibile in quanto questione non tracciata nella sentenza impugnata e, come indicato dallo stesso ricorrente, introdotta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in appello. Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata nel provvedimento impugnato, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere
non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., n. 32804/2019; Cass., n. 2038/2019). Anche sotto questo profilo, va richiamato ai fini dell’accertamento officioso il limite del divieto degli accertamenti di fatto nel giudizio di legittimità (Cass., n. 20438/2019, cit.).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza in favore dei controricorrenti e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida per RAGIONE_SOCIALE.p.A. in € 5.600,00 per compensi e per INTESA SAN PAOLO S.p.A. in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 11/06/2025.