Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25984 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25984 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20807/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato dai difensori
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato dai difensori
Pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2240/2023 depositata il 07/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE, utilizzatrice in leasing di un capannone industriale per il corrispettivo di € 1.092.538,30 , convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la concedente BNP Paribas per ottenere l’accertamento dell’omessa pattuizione del tasso corrispettivo, la conseguente declaratoria di gratuità del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione d ell’importo versato per interessi contrattuali nella misura da accertarsi a mezzo CTU; in via subordinata, previo accertamento dell ‘usurarietà dell’interesse moratorio pattuito , la declaratoria di gratuità del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo versato a tale titolo nella misura da accertarsi a mezzo CTU; in via di ulteriore subordine la declaratoria di indeterminatezza delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori e, previa sostituzione dei tassi nella misura indicata dal sesto comma dell’art. 117 TUB , la condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato in eccedenza.
La BNP Paribas si costituì in giudizio contestando la fondatezza di tutte le domande sul rilievo della conformità delle pattuizioni alla normativa di riferimento pro tempore vigente, della determinatezza dei tassi, della corrispondenza degli stessi a quelli applicati e dell’intervenuta prescrizione delle somme versate in data antecedente al decennio della comunicazione di messa in mora.
Il Tribunale di Milano rigettò le domande ritenendo che le clausole contrattuali consentissero alla società utilizzatrice la piena contezza del l’impegno economico e del costo dell’operazione, che il riferimento da parte dell’attrice al tasso dei corrispettivi era improprio dovendosi più correttamente avere riguardo al tasso leasing che, oltre ad essere stato introdotto dalla Banca d’Italia successivamente alla conclusione del contratto, costituiva mero strumento di trasparenza da cui sarebbe derivato, in caso di violazione, solo un obbligo risarcitorio, che con la scrittura modificativa del luglio 2013 era stato espressamente indicato il tasso leasing nella misura del 5%, che la doglianza relativa alla usurarietà del tasso moratorio era infondata perché i calcoli del consulente di parte attrice tenevano conto della penale per estinzione anticipata che non rientrava tra le spese connesse all’erogazione del credito, rilevanti ai fini della valutazione del tasso soglia, che era infondata la censura relativa alla clausola di indicizzazione, che non era previsto, a differenza di quanto sostenuto dall’attrice alcun obbligo di indicare l’ISC nei contratti di leasing finanziario.
Avverso la sentenza la società utilizzatrice propose appello insistendo nella richiesta di ammissione di una CTU per svolgere gli accertamenti richiesti e censurando più specificamente la sentenza di primo grado per non aver rilevato la mancata pattuizione del tasso corrispettivo e dunque per non aver statuito sull’applicazione dell’art. 117 TUB.
A seguito di costituzione della banca, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 7/7/2023, ha rigettato il gravame ritenendo che il contratto prevedeva elementi idonei ad individuare il tasso di interesse anche per relationem , come riconosciuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte, non decisiva la doglianza relativa alla mancata previsione del tasso di leasing introdotto dalla normativa regolamentare in epoca successiva alla stipulazione del contratto,
infondata la pretesa omessa motivazione sulla difformità tra il tasso leasing effettivamente applicato in base alla capitalizzazione degli interessi di cui al piano di ammortamento e quello pattuito ed altresì infondate le ulteriori doglianze relative alla pretesa usurarietà originaria del contratto e alla inidoneità del piano di ammortamento alla francese.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che ha depositato anche memoria.
E’ stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso nel senso del rigetto.
La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Considerato che:
con unico motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. 117 co. 4 e 6 TUB, artt. 1418 e 1419 ult. co. c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. la ricorrente lamenta che i giudici del merito non abbiano rilevato l’omessa pattuizione del TAN, ritenendolo determinabile per relationem, e ciò in contrasto con l’art. 117 TUB. Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha correttamente fatto applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del ‘tasso leasing” non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, t.u.b. ove lo stesso sia determinabile per relationem , con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell’esigenza di salvaguardia
del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata (Cass., sez. 3, 13/05/2021 n. 12889; Cass., sez. 3, 17/10/2023. n. 28824).
Nella specie la corte territoriale ha ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing , nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, l’ammontare dei canoni, il loro numero e la loro scadenza, nonché il prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto.
Essendosi in argomento consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel senso della determinabilità del tasso di interesse nell’ambito del sistema di ammortamento alla francese, il motivo di ricorso sia inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c. n. 1 c.p.c.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidato come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00 ( di cui euro 12.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 12.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° comma c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 4 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME