SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 170 2026 – N. R.G. 00001339 2022 DEPOSITO MINUTA 25 02 2026 PUBBLICAZIONE 26 02 2026
N. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 1339/2022, avente ad oggetto ‘appello avverso sentenza del AVV_NOTAIO di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa’
Tra
P.IVA e C.F. ), con sede in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore e nato a Aiud (Romania) il DATA_NASCITA (C.F. , residente in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO. stabilito NOME AVV_NOTAIO P. C.F.
-appellanti-
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di RAGIONE_SOCIALE;
-appellata-
Conclusioni
I procuratori hanno concluso come da verbale d’udienza del 2 7.1.2026.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 -In fatto.
Con il verbale di contestazione n. 700014736921 del 19.10.2021 emesso dalla RAGIONE_SOCIALE, veniva contestata a in qualità di conducentetrasgressore, e alla in qualità di obbligato in solido, la violazione dell’art. 99, comma 4, del Codice della Strada (circolazione senza rispettare il foglio di via), per avere effettuato il trasporto di cose -due semirimorchi -in violazione delle prescrizioni relative alla targa di esportazione.
Avverso il suddetto verbale presentavano opposizione:
–
conducente dipendente di
incaricato del trasporto, dal Porto di RAGIONE_SOCIALE all’Autoporto di Fernetti , del semirimorchio con targa provvisoria TARGA_VEICOLO, (odierno appellante);
–
datrice di lavoro di e delegata
da RAGIONE_SOCIALE al trasporto sul territorio italiano del semirimorchio in questione (odierna appellante);
RAGIONE_SOCIALE, società austriaca, intestataria della targa provvisoria apposta sul semirimorchio trainato da
e obbligata alla consegna del suddetto semirimorchio a Wertle (Germania), presso il destinatario RAGIONE_SOCIALE, su incarico di
.
società turca proprietaria del semirimorchio.
Con l’impug nata sentenza (sentenza n. 539/2021, emessa in data 23.12.2021), il AVV_NOTAIO di Pace di RAGIONE_SOCIALE, adito in prime cure, dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo a RAGIONE_SOCIALE e rigettava l’opposizione proposta dagli odierni appellanti .
2- In diritto.
La sentenza impugnata deve essere confermata per i motivi di seguito esposti.
Deve essere respinto il primo motivo di appello con il quale gli appellanti hanno contestato la sussistenza della violazione, nonché l’applicazione del l’art. 99 del Codice
della Strada anziché, in via esclusiva, delle norme contenute nella Convenzione di Vienna dell ‘ 8 novembre 1968.
Come correttamente affermato dal AVV_NOTAIO di prime cure, che ha ricostruito con precisione i rapporti tra normativa convenzionale e normativa interna, l ‘applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione di Vienna non determina la disapplicazione della normativa italiana , la quale rimane cogente all’interno del territorio dello Stato.
Non si rinviene, infatti, nella Convenzione suddetta alcuna disposizione normativa che preveda la disapplicazione del diritto interno degli Stati firmatari.
Ne discende che, pur dovendosi ritenere legittima, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 della Convenzione di Vienna, la circolazione in Italia del semirimorchio munito di targa di trasferimento provvisoria austriaca TARGA_VEICOLO e immatricolazione provvisoria, esso doveva comunque rispettare le disposizioni contenute nel Codice della Strada, ivi compreso l’art. 99 che disciplina il foglio di via.
Ciò è tanto più vero se si considera che gli odierni appellanti, delegati al trasporto in Italia e operanti in Italia, erano tenuti a conoscere la suddetta disposizione e ad adeguarvisi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.lgs. 286/2005 che dispone ‘ Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni ‘ .
Sul punto, si è espressa nello stesso senso anche la Suprema Corte che si è pronunciata sul ricorso proposto dalla medesima appellante avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 489/2022, depositata il 28.10.2022, avente ad oggetto un caso analogo a quello oggetto di causa. La Corte di Cassazione ha ritenuto che ‘ In tema di normativa stradale internazionale, i veicoli provenienti da Stati stranieri muniti di foglio di via e targa provvisoria, sebbene autorizzati alla circolazione internazionale ai sensi della convenzione di Vienna del 1968 e della normativa dello Stato di immatricolazione (nella fattispecie, par. 46 del KFG austriaco), devono comunque rispettare le disposizioni del codice della strada vigente nel territorio italiano durante il loro transito, comprese quelle relative
all’immatricolazione e alla carta di circolazione ‘ (così Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 26.05.2025, n. 13999, massimata).
Ciò chiarito, il semirimorchio in questione era autorizzato alla circolazione nei soli casi previsti dall’art. 99 del Codice della Strada.
L’ art. 99 del Codice della Strada consente l’apposizione di una targa temporanea soltanto nei casi tassativamente elencati dalla norma stessa, ovvero ‘ per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati ‘ (comma 1) .
Il comma 1-bis del medesimo articolo dispone, poi, che ‘ Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch’essi alla medesima finalità ‘.
Nessuna di siffatte ipotesi è ravvisabile nel caso di specie poiché il semirimorchio con targa provvisoria TARGA_VEICOLO ha effettuato il trasporto di due semirimorchi smontati e non immatricolati.
Da qui la violazione dell ‘ art. 99 Codice della Strada che non consente che il trasporto di merci sia effettuato da un veicolo con targa provvisoria e foglio di via, ovvero senza immatricolazione.
Il fatto, poi, che lo scopo principale del viaggio del semirimorchio con targa provvisoria TARGA_VEICOLO sia stato il trasporto di tale merce esclude anche che la condotta degli appellanti possa essere ritenuta legittima ai sensi dal paragrafo 46 della legge austriaca sui veicoli a motore che, come correttamente evidenziato dal AVV_NOTAIO di Pace, consente il trasporto di merci durante il viaggio di trasferimento, solo a patto che venga mantenuto il carattere appunto di viaggio di trasferimento.
Del tutto correttamente, quindi, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha elevato il verbale di contestazione impugnato nel presente giudizio.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato la sussistenza in capo
a
della qualifica di obbligato in solido per il pagamento
della sanzione, ritenendo non applicabile l’art. 196, comma 1 del Codice della Strada, non essendo proprietaria del semirimorchio, ma semplice vettore. Parte
La censura non coglie nel segno.
Come correttamente affermato dal AVV_NOTAIO di prime cure, delle violazioni connesse alla circolazione del semirimorchio, trattandosi di un mezzo non semovente, risponde il conducente del trattore stradale cui il semirimorchio è agganciato.
Non vi è dubbio che il trattore stradale fosse condotto dall’appellante
per cui la in quanto sua datrice di lavoro, risulta obbligata in solido al pagamento della somma dovuta dal proprio dipendente ai sensi e per gli effetti dell’art. 196, comma 3, del Codice della Strada.
Anche su tale questione, peraltro, è intervenuta la Suprema Corte, nella sentenza sopra richiamata, statuendo quanto segue: ‘ è orientamento consolidato della Corte (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 28466 del 15/12/2020, Rv. 659997 -01, in connessione con Sez. 2, Sentenza n. 18062 del 27/08/2007, Rv. 599438 – 01) che, ai sensi degli artt. 3 e 196 del D.Lgs. n. 285 del 1992, per le violazioni del codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta e lo stesso ha l’onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell’art. 196, comma 3, citato, quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o di un’associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l’ente o l’imprenditore all’agente, l’attività posta in essere da quest’ultimo nell’esercizio e nell’ambito delle attribuzioni conferitegli è direttamente riferibile ai primi ‘ (così Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 26.05.2025, n. 13999).
Da qui il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che trasportava ‘altri due semirimorchi’, quando in realtà si trattava del trasporto di un kit, ovvero di un insieme di pezzi e componenti (il telaio, le assi di ruote, eccetera) di tre semirimorchi, i quali, in
un secondo momento e previo assemblaggio, avrebbero dovuto servire alla loro costruzione, ma che, in quel momento, formavano un tutt’uno .
Il motivo non può essere accolto.
Anche a volere ammettere che il semirimorchio stesse trasportando due nuovi semirimorchi ‘ smontati ‘ , la targa provvisoria austriaca poteva essere utilizzata solo per un semirimorchio da portare al confine a scopo d’esportazione, non anche per il carico di merce che lo stesso semirimorchio stava trasportando.
L’ art. 99 del Codice della Strada consente, infatti, come già ricordato, l’apposizione di una targa temporanea soltanto nei casi tassativamente elencati dalla norma stessa, ovvero ‘ per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati ‘.
Del tutto correttamente, quindi, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha elevato la contravvenzione oggetto del presente giudizio poiché il semirimorchio con la targa provvisoria poteva circolare in Italia trasportando solo sé stesso e non anche della merce.
Con il quarto e ultimo motivo di appello, gli appellanti denunciano la violazione dell’art. 3 della L.689/1981 e invocano l’esimente della buona fede.
Anche tale motivo deve essere respinto.
Il AVV_NOTAIO di prime cure ha correttamente evidenziato che sia il conducente del trattore stradale che la società datrice di lavoro, in virtù della professione svolta, erano tenuti a conoscere la disciplina che regola la circolazione con foglio di via e targa provvisoria. Ciò anche secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 286/2005, sopra richiamato, che impone al vettore il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada.
Come evidenziato dal AVV_NOTAIO di Pace, inoltre, non risulta credibile che l’appellante non fosse consapevole di essere alla guida di un autoarticolato al fine del trasporto merci.
Non risulta, poi, applicabile l’esimente della buona fede considerato che , come evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, la risulta
essere indicata, quale obbligata solidale, già in precedenti verbali, elevati per violazione delle prescrizioni sull’uso delle targhe temporanee ai sensi dell’art. 99, comma 4, C.d.S (verbali nn.: 2103001912 del 12.01.2022, 700014735920 del 02.01.2021, 700014736921 del 19.10.2021, PTR NUMERO_DOCUMENTO del 03.11.2021 e PTR NUMERO_DOCUMENTO del 23.12.2021).
Gli stessi appellanti nella propria memoria depositata l’8.1.2024 affermano, d’altra parte, che ‘ la vicenda che ci occupa si inquadra in un contesto costellato da altre contravvenzioni ‘.
Si concorda, quindi, con la difesa erariale quando afferma che ‘ la violazione dell’art. 99 C.d.S. non rientri in un episodio di violazione isolato, ma costituisca, al contrario, quasi un modus operandi normalmente adottato dalla società . Parte
Occorre, infine, richiamare ancora una volta l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13999 del 26.05.2025 che in merito a tale censura ha statuito quanto segue: ‘ per la giurisprudenza della Corte, in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020, Rv. 658272 – 01).
Nella fattispecie all’attenzione del Collegio, è agevole escludere la buona fede che, in ultima analisi, parte ricorrente riconduce non già, come desumibile dal principio di diritto sopra enunciato, ad elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, ma alla mera ignoranza della normativa nazionale che, indubitabilmente, costituisce uno stato soggettivo privo di efficacia esimente ‘.
In conclusione, l ‘ appello proposto deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
3. Sulle spese di lite.
Le spese relative al primo grado di giudizio restano disciplinate come disposto nella sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado di appello, invece, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata n. 539/21, emessa dal AVV_NOTAIO di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 23 dicembre 2021;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite in favore dell’appellata, che liquida in € 462,00 per compenso, oltre spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge, in quanto dovute;
dichiara che ricorrono le condizioni, di cui all’art. 13, comma 1 quater, del T.U. N. 115/2002, per il versamento di un importo pari al contributo unificato già versato.
RAGIONE_SOCIALE, 25 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME