Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1473 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1473 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9193/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1711/2024 depositata il 10/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con cui, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE, è stata dichiarata la liquidazione controllata della reclamante quale impresa minore ai sensi del Codice della Crisi, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estranea al rapporto obbligatorio con il creditore, nonché deducendo l’inammissibilità della liquidazione controllata poiché impresa minore cessata da oltre un anno.
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice del reclamo che la reclamante non fosse estranea al rapporto obbligatorio con il creditore istante, alla luce della partita IVA indicata nelle fatture e di altri elementi indiziari (l’acquisto dell’azienda di RAGIONE_SOCIALE di NOME, la medesima sede del cedente, l’indirizzo PEC e il comportamento processuale) e che non fosse controproducente quanto indicato nella descrizione delle fatture. Il giudice del reclamo ha, poi, accertato che la società reclamante non fosse stata cancellata dal Registro delle Imprese, ritenendone irrilevante l’inattività, non potendo l’imprenditore dimostrare l’avvenuta cessazione dell’impresa in epoca precedente la cancellazione della stessa.
Propone ricorso per cassazione la debitrice, con ricorso notificato in data 10 aprile 2025 affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la creditrice istante. La liquidatela della liquidazione controllata intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità. Il ricorrente ha proposto in data 5 maggio 2025 istanza di rimessione in termini per tardivo deposito del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, senza indicazione di specifico parametro normativo, « violazione del difetto di legittimazione passiva», per non avere il giudice del reclamo rilevato l’estraneità della ricorrente al rapporto obbligatorio che fa capo al creditore istante.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 214-216 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice del reclamo ha ritenuto inammissibile l’istanza di verificazione in relazione alle fatture azionate dal creditore istante.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 287-288 cod. proc. civ., per non avere il giudice del reclamo rilevato che i titoli azionati nei confronti della ricorrente contenessero un errore materiale, in assenza della cui correzione i titoli non si sarebbero potuti azionare nei confronti della società ricorrente.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 7 e 268 CCII, per non avere il giudice del reclamo ritenuto che, stante l’inattività della società ricorrente da oltre cinque anni, non si sarebbe potuta dichiarare l’apertura della liquidazione controllata per intervenuto superamento del limite annuale di cui all’art. 33 CCII, norma applicabile anche alla liquidazione controllata. Si deduce, inoltre, l’ insussistenza dei requisiti soggettivi per l’ammissione alla liquidazione controllata.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dal controricorrente, il quale ne evidenzia la tardiva proposizione, in quanto atto proposto nei sei mesi dalla pronuncia della sentenza impugnata, anziché nei trenta giorni a termini dell’art. 51, comma 13, CCII, eccezione preliminare rispetto all’ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso, per non essere stato depositato il medesimo nei venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ., in relazione alla quale parte ricorrente ha proposto istanza di rimessione in termini per «errore fatale» nel deposito telematico dovuto a un malfunzionamento del sistema.
Il ricorso è all’evidenza inammissibile perché tardivo nella sua proposizione, senza necessità di esame della eccezione di improcedibilità e
della contrapposta richiesta di rimessione in termini. Al procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato si applica il procedimento unitario previsto per le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, stante il rinvio recettizio operato dall’art. 270, comma 5, CCII, come modificato dal d. lgs. n. 136/2024, alle disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III «in quanto compatibili» . Questa Corte (Cass., n. 28483/2025) ha ritenuto che le disposizioni del procedimento unitario e, in particolare, quelle in materia di impugnazione sono compatibili con la liquidazione controllata, che all’art. 51, comma 13 CCII prevede che, avverso la sentenza che ha deciso il reclamo contro la sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale, il «termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione». Compatibilità che discende dalla natura di impresa insolvente del debitore, per quanto rientrante nelle soglie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
Nella specie, la sentenza risulta ritualmente notificata dalla cancelleria in data 10 ottobre 2024, come emerge in particolare dalla produzione del controricorrente, per cui la proposizione del ricorso in data 10 aprile 2025 deve ritenersi tardiva. Difatti, ove vi sia prova che la sentenza impugnata sia stata tempestivamente notificata dalla cancelleria in via telematica a una parte, già si deve presumere (com’è verosimile in assenza di disguidi nell’operato della cancelleria) che il provvedimento sia stato ritualmente comunicato in pari data anche all’altra parte (Cass., n. 19795/2024), con conseguente tardività del ricorso in esame.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato, ancorché vi sia richiesta del ricorrente all’ammissione al gratuito patrocinio (Cass., Sez. U., n. 4315/2020). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Attesa la richiesta del controricorrente, deve farsi applicazione dell’art. 51, comma 15, CCII che impone al giudice, in caso di « mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura », di condannare il
legale rappresentante al pagamento in solido con la società sia delle spese legali, sia dell’ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato. La riscrittura della norma per effetto dell’art. 12 d.lgs. n. 136/2024 non ne modifica la sostanza, quale specificazione di un principio generale dell’ordinamento espresso nell’analoga disposizione dell’art. 94 cod. proc. civ. ed è norma applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass., n. 28483/2025, cit.).
Nella specie, la mala fede del legale rappresentante si desume dalla proposizione di un ricorso che, oltre a risultare tardivo (con rilascio di procura speciale a sei mesi dalla pronuncia della sentenza impugnata, a fronte del minor termine di impugnazione), si palesa nel merito assoggettabile a giudizio di inammissibilità, in quanto i motivi articolati da parte ricorrente costituiscono mera riproposizione di questioni palesemente infondate, già esaminate e correttamente e conformemente rigettate nei due gradi del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente e il legale rappresentante NOME COGNOME, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, € 200,00 per anticipazioni, oltre 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e del legale rappresentante del ricorrente, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 15/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME