Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3460 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 3460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso 18603-2018 proposto da:
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI COGNOME NOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dapprima dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME per procura in calce al controricorso e poi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME per procura del 14/1/2021 in atti;
– controricorrente –
avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 484/2018, depositato il 14/5/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; sentita, per la controricorrente, l’Avvocat a NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il giudice delegato al fallimento della RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili NOME e COGNOME NOME ha ammesso al passivo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., tra l’altro, per la somma di €. 1.187.256,46, in collocazione ipotecaria, in relazione al mutuo n. 054/6076956, e per la somma di €. 160.225,47, in collocazione ipotecaria, in relazione al mutuo n. 054/6076957, entrambi stipulati nel 2010; escludendo, invece, gli interessi maturati al tasso contrattuale sulle rate scadute e non pagate e sul restante capitale in ragione della nullità delle relative clausole, a norma dell’art. 1815, comma 2°, c.c., per la ritenuta applicazione di tassi effettivi globali (rispettivamente del 4,004% e del 4,019%) superiori al tasso soglia del periodo, pari al 3,945%.
1.2. La banca ha proposto opposizione chiedendo l’ammissione al passivo delle ulteriori somme di: -€. 246.931,23, in linea ipotecaria, per interessi convenzionali sul mutuo 054/6076956; -€. 40.448,60, in linea ipotecaria, per interessi convenzionali sul mutuo 054/6076957.
1.3. L’opponente, in particolare, ha dedotto di aver compreso nel calcolo del TAEG relativo ai predetti contratti di mutuo ‘ le spese di assicurazione sostenute per la stipula, contestuale a quella dei due contratti di mutuo, di quattro polizze: due polizze a premio unico, denominate <> , per € 3.584,88 ed € 2.048,47, per un totale di €
5.633,35 ed altre due polizze a premio annuo, denominate <> , per € 1.270,53 ed € 489,22, per un totale di € 1.759,75, calcolando però su base annua (e cioè suddividendolo per tutta la durata dei mutui, pari a diciotto anni) l’importo pagato in relazione alle prime due ‘.
1.4. Il Fallimento ha resistito all’opposizione, chiedendone il rigetto.
1.5. Il Fallimento, in particolare, ha sostenuto ‘ l’erroneità (del) calcolo dell’incidenza su base annua dei premi unici, atteso che l’ammontare dei su citati premi assicurativi è stato corrisposto dalla mutuataria in unica soluzione, con la conseguenza che, ai fini del calcolo del TAEG, si dovrebbe tener conto dell’intero importo pagato a titolo di premi al momento della stipula del contratto di mutuo, ottenendo così un TAEG pari al 4,0908% per il mutuo n. 054/6076956, ed al 4,1057% per il mutuo n. NUMERO_TELEFONO ‘ .
1.6. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto l’opposizione proposta dalla banca.
1.7. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso il principio secondo cui la determinazione del tasso d ‘ interesse usurario deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, e che, pertanto, nel calcolo del TAEG devono essere comprese anche le ‘ voci assicurative ‘ quando presentino chiaramente un collegamento con l’operazione di credito, ha ritenuto: – innanzitutto, che nel caso in esame tale collegamento risulta evidente in ragione della contestualità delle operazioni, ‘ atteso che le quattro polizze sono state stipulate il 24/6/2010, stessa data dei contratti di mutuo, e per la stessa durata degli stessi, pari a 18 anni ‘; – in secondo luogo, che ‘ il costo di dette polizze deve quindi essere
conteggiato nel calcolo finale per verificare se il tasso di interesse applicato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE superi o meno la soglia dell’usura ‘; – infine, che il TAEG rappresenta in sintesi il costo globale annuo per il cliente del finanziamento, sicché il costo delle polizze ‘ non poteva che essere parametrato all’intera durata del rapporto, ovvero a tutti gli anni previsti convenzionalmente per la restituzione delle somma finanziata ‘ .
1.8. Il tribunale, quindi, ha ritenuto che fosse ‘co rretto il calcolo … che ha suddiviso la somma pagata per le due assicurazioni a premio unico per tutta la durata del rapporto ‘ ed ha, pertanto, ammesso l’opponente al passivo per le ulteriori somme richieste, pari, tra l’altro, ad €. 246.931,23, in linea ipotecaria, per gli interessi convenzionali sul mutuo 054/6076956, e ad €. 40.448,60, in linea ipotecaria, per gli interessi convenzionali sul mutuo 054/6076957.
1.9. Il Fallimento, con ricorso notificato il 13/6/2018, poi illustrato da memoria, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.10. Ha resistito con controricorso, poi illustrato da memoria, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in qualità di cessionaria, con atto del 11/4/2018, dei crediti oggetto del giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE Popolare di Vicenda s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, che li aveva, a sua volta, riacquistati dalla RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE con atto del 10/7/2017.
1.11. La Corte, con ordinanza interlocutoria dell’11/5/2023, ha ritenuto di rimettere la causa alla pubblica udienza sulla questione se, ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia, il TAEG dei contratti di mutuo posti a fondamento della domanda dev’essere determinato imputando il costo delle polizze assicurative, ad essi collegate,
integralmente sostenuto al momento della loro conclusione per ciascuno degli anni di durata dei rapporti contrattuali, come ha fatto il tribunale, ovvero, al contrario, tenendo conto dell’intero importo pagato a titolo di premi al momento della stipula dei contratti di mutuo, come pretende il Fallimento ricorrente.
1.12. Il Pubblico Ministero, in data 18/12/2023, ha depositato memoria.
1.13. Le parti, a loro volta, hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione de ll’ art. 1815, comma 2°, c.c., dell’art. 2 del d.m. 8/7/1992 e dei relativi allegati 1 e 3, degli artt. 1 e 2 l. n. 108/1996 e dell’art. 644 c.p., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ammesso la banca opponente al passivo del fallimento per le ulteriori somme richieste, pari, tra l’altro, ad €. 246.931,23, in linea ipotecaria, per gli interessi convenzionali sul mutuo 054/6076956, e ad €. 40.448,60, in linea ipotecaria, per gli interessi convenzionali sul mutuo 054/6076957, suddividendo la somma pagata per le due assicurazioni a premio unico per tutta la durata del rapporto, omettendo, tuttavia, di considerare che , come si evince dall’esempio n. 2 illustrato nell’allegato n. 3 del d.m. 8/7/1992, tali somme, essendo state interamente pagate dalla mutuataria al momento dell’erogazione, dovevano essere valutate, ai fini del calcolo del TAEG, non con il loro frazionamento in più annualità ma, al contrario, in un’unica soluzione e che, pertanto, la clausola con la quale erano stati pattuiti gli interessi, avendo applicato tassi effettivi globali in misura superiore rispetto al tasso soglia di riferimento del periodo, era viziata, a norma de ll’art. 1815,
comma 2°, c.c., da nullità, con la conseguente necessità di rigettare l’opposizione proposta dalla banca .
2.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente chiarito che: -ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; – la sussistenza di tale collegamento , che dev’essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l’operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso (come quello in esame) di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass. n. 29501 del 2023; Cass. n. 13536 del 2023; Cass. n. 20247 del 2023; Cass. n. 17839 del 2023; Cass. n. 17187 del 2023; Cass. n. 3025 del 2022; Cass. n. 37058 del 2021; Cass. n. 22458 del 2018; Cass. n. 5160 del 2018; Cass. n. 8806 del 2017).
2.3. I premi assicurativi, del resto, ove versati in funzione della stipula del contratto di finanziamento, costituiscono una spesa facente parte del ‘ costo totale del credito ‘ il quale , infatti, come condivisibilmente rilevato dal Pubblico Ministero, comprende, alla luce della normativa europea (e della normativa interna che ne costituisce attuazione, come l’art. 121, comma 1 lett. e) e comma 2, TUB, nel testo successivo al d.lgs. n. 141/2010), ‘ tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili ‘, ‘ inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito ‘,
come, in particolare, ‘ i premi assicurativi ‘ se, come può presumersi in caso di contestualità della stipulazione, ‘ la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte ‘ (cfr. l’art. 3, parag rafo 1, lett. g, della direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori).
2.4. Si tratta, peraltro, di un costo che, per sua natura, essendo funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all’integrale restituzione del finanziamento, non può che essere computato (al pari degli interessi corrispettivi, che, pur pagati periodicamente, condividono con esso la natura complessivamente remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice) non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell’erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell’intera durata del rapporto così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto.
2.5. Tale soluzione interpretativa, del resto, risulta, sia pur indirettamente ma inequivocamente, confermata tanto dall’art. 125sexies TUB, nel testo introdotto dall’art. 11 -octies del d.l. n. 73/2021, conv. con l. n. 106/2021, lì dove, in materia di credito a consumo, ha previsto (con norma sostanzialmente coincidente con quella contenuta nel precedente testo e, come tale, applicabile ai contratti precedentemente stipulati: v. Corte cost. n. 263/2022, paragrafo 14.2) che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ‘ ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte ‘ , quanto, e più in generale, da ll’art.
(come già previsto dall’art. 49 , comma 1, del regolamento IVASS n. 35/2010, poi abrogato)
2.6. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, del resto, con le sentenze Lexitor dell’11/9/2019 (relativa all’ art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori) e Unicredit Bank Austria del 9/2/2023 (relativa all ‘art. 25, paragrafo 1, dell a direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori garantiti da ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili), dopo aver evidenziato che il ‘costo totale del credito ‘ comprende ‘ tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore ‘ , incluse, come chiarito dal considerando 50 della direttiva 2014 cit., ‘… tutte le altre
spese, escluse le spese notarili, richieste per ottenere il credito, per esempio un’assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, per esempio un’assicurazione contro gli incendi ‘, ha espressamente affermato che: -l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dev’essere, in sostanza, interpretato nel senso che, ‘ in caso di rimborso anticipato del credito ‘, ‘ il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include’ non soltanto i costi ‘ che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto ‘ (cd. recurring ) ma ‘ tutti i costi posti a carico del consumatore ‘ e che la riduzione del costo totale del credito deve, pertanto, operare, ove il costo sia stato interamente sostenuto al momento della conclusione del contratto (cd. upfront ), ‘ in proporzione alla durata residua del contratto ‘ (pur ammettendo che l’art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, lì dove prevede che, in caso di adempimento anticipato del contratto di credito in materia immobiliare, ‘ il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto ‘, non osta, al contrario, a una normativa nazionale , non introdotta però nell’ordinamento italiano, che preveda che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito).
2.7. ritenuto che il costo delle polizze ‘ non poteva che essere parametrato all’intera durata del rapporto, ovvero a tutti gli anni previsti convenzionalmente per la restituzione delle somma finanziata ‘, si è attenuto a tale principio e, come tale, si sottrae alle censure svolte dal Fallimento ricorrente.
Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
Le spese del giudizio, per la novità della questione, meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima