Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5314 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso n.24090/2021 R.G. proposto da:
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente –
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5314  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
avverso  la  sentenza  n.  1046/2021  della  CORTE  D’APPELLO  di  BARI,  depositata  il 4/6/2021;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  22/11/2023  dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE,  poi  RAGIONE_SOCIALE,  otteneva  dal  Tribunale  di Foggia decreto ingiuntivo n. 56/2008 con cui veniva ordinato ad NOME COGNOME di corrispondere la somma di euro 3187,73 oltre interessi e spese per quanto dalla ricorrente sborsato per i diritti doganali da lui dovuti per l’importo di merce dalla Turchia, essendo la banca fideiussore dello spedizioniere RAGIONE_SOCIALE
Il NOME si opponeva, controparte insistendo.
Il Tribunale, con sentenza del 5 giugno 2013, rigettava l’opposizione e dichiarava improcedibile anche la domanda di manleva proposta dal NOME nei confronti del fallimento della società che, secondo la sua versione dei fatti, sarebbe stata per lui lo spedizioniere, RAGIONE_SOCIALE
Il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui la banca resisteva e che la Corte d’appello di Bari rigettava con sentenza del 4 giugno 2021.
Il NOME ha proposto ricorso sulla base di due motivi, da cui la società RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso e memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1201, 1203 n.3, 1949, 1951, 1717 c.c., 78 e 79 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43.
Si duole che le sentenze SS.UU. 499 e 500 del 1993 richiamate nell’impugnata sentenza  hanno  come  presupposto  un  rapporto  di  subdelega  tra  la  società mandataria dell’importatore -e nella specie aveva dato mandato di spedizioniere
a Sdl RAGIONE_SOCIALE– e lo spedizioniere inadempiente per cui il suo fideiussore era stato obbligato a pagare, ed era il fideiussore a chiedere la somma all’importatore in via surrogatoria rispetto all’ente doganale. Nel caso in esame però la società che era stata lo spedizioniere inadempiente, RAGIONE_SOCIALE, ‘non era affatto tenuta al pagamento né con l’importatore né per l’importatore non essendo legata da alcun rapporto di provvista o di mandato mai allegato. Né è mai risultato un subman dato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (ricorso, pagina 10). E il NOME avrebbe versato i diritti doganali con bonifico intestato solo a RAGIONE_SOCIALE.
 Con  il  secondo  motivo  denunzia  omessa,  insufficiente  e  contraddittoria motivazione su fatto decisivo ex articoli 1201, 1203 n. 3, 1949, 1951 e 1717 c.c.
Si duole che il giudice d’appello, incorrendo in una insufficiente e contraddittoria motivazione, avrebbe ritenuto esistente il credito per essere stato tale NOME COGNOME stato socio di RAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE (v. sentenza impugnata a pagina 6).
Fa richiamo a Cass. 1399/1999, ove il coinvolgimento del proprietario importatore della merce nell’obbligazione dello spedizioniere a favore del fideiussore si è ritenuto non discendere direttamente dalla garanzia fideiussoria assunta dall’operatore doganale ma da un rapporto fra lo stesso proprietario importatore e lo spedizioniere (mandatario o submandatario) incaricato dell’operazione , deducendo che i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono stati ‘insussistenti e inopponibili all’importatore’, il quale ha pagato a COGNOME ignaro delle obbligazioni di RAGIONE_SOCIALE, lamentando non essersi considerato che ‘senza apposito mandato non sussiste alcun credito’ nei confronti dell’amministrazione doganale e dell’assicurazione.
Lamenta non essersi considerato che ‘sostanzialmente la bolletta doganale non prova assolutamente nulla’, definendo ‘iniquo’ che l’attuale ricorrente debba pagare i diritti doganali due volte, ‘rimborsando una RAGIONE_SOCIALE, cui è totalmente estraneo’ (ricorso, pagina 15).
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Nell’impugnata sentenza il giudice d’appello ha correttamente fatto applicazione del principio enunziato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ‘ Quando lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest’ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all’uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l’obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall’Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949 – 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietarioimportatore, il quale, nonostante il ricorso all’attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell’obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla Dogana le somme ricevute dall’importatore, giacché la circostanza interferisce non sul debito d’imposta o sulla fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi ‘ ( v. SS.UU. 499 e 500 del 1993 ).
A tale stregua, effettivamente il fideiussore può in via surrogatoria recuperare dall’importatore la somma versata per i diritti doganali, se fideiussore del mandatario/spedizioniere dell’importatore o del subdelegato appunto del suo mandatario/spedizioniere (sulla stessa linea, tra le più recenti pronunce, v. Cass. ord. 19362/2017, Cass. ord. 4570/2018e Cass. ord. 2454/ 2020); e correttamente la corte di merito ha affermato che ‘erra l’appellante quando obietta che manchi la prova della subdelega dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, nonché dell’esecuzione dell’operazione doganale da parte di quest’ultima’ ( illustrando il sostegno probatorio che invece lo conduce appunto a ritenere che la prova vi sia, nelle pagine 4-7 della sentenza impugnata ).
La censura è dunque sostanzialmente fattuale, perché il giudice d’appello ha ritenuto fondata l’obbligazione dell’attuale ricorrente sull’esistenza di un submandato  alla  società  rispetto  alla  quale  la  compagnia  era  fideiussore.  La
decisione impugnata non è invero in contrasto con il suindicato orientamento della  giurisprudenza  di  legittimità,  e  il  ricorrente contesta  l’accertamento compiuto dal giudice dell’appello come se il presente fosse un terzo grado di merito, e non già un giudizio di legittimità.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  1 quater ,  d.p.r.  115/2002  dà  atto  della sussistenza dei presupposti per il versamento,  da  parte  del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2023