Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28602 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28602 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28261/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE del Mezzogiorno – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE Delle RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ,
-intimati- avverso il decreto del Tribunale RAGIONE_SOCIALE n. 5908/2020 depositato il 02/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata per brevità ‘NOME‘) propose domanda di ammissione, in collocazione privilegiata ex art. 24 comma 33 l. 449/97, allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE per un credito, iscritto a ruolo, ammontante a complessive € 591.637,93, derivante dal pagamento di tale importo in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per effetto RAGIONE_SOCIALE escussione RAGIONE_SOCIALE garanzie concesse da RAGIONE_SOCIALE del Mezzogiorno RAGIONE_SOCIALE ( breviter ‘RAGIONE_SOCIALE‘), mandataria del RAGIONE_SOCIALE, in favore RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese di cui alla legge 662/1996, per l’adempimento da parte RAGIONE_SOCIALE fallita dei finanziamenti erogati dalle banche.
2 Il Giudice Delegato respinse la pretesa azionata da NOME in quanto per lo stesso credito erano già state ammesse allo stato passivo, in chirografo, le due Banche finanziatrici.
3 NOME proponeva opposizione allo stato passivo chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con il decreto impugnato, ammetteva NOME al passivo del fallimento per la somma di € 572.739,64 in via chirografaria, dichiarando inammissibile la domanda di riconoscimento del credito di cui al combinato disposto di cui degli
artt. 9, comma 5° ,del d.lvo 123/1998 e 8 bis, comma 3°, d.l. 3/15.
3.1 Rilevava il Tribunale che l’art. 8 bis, comma 3°, d.l. 3/15, richiamato nell’atto di opposizione nella parte in cui veniva chiesto il privilegio ha natura interpretativa dell’art. 9, comma 5° del d.lvo citato, unica disposizione menzionata nella domanda di insinuazione allo stato passivo, sicchè si era al cospetto di una mutatio libelli .
3.2 I giudici milanesi accoglievano la domanda di surrogazione legale di RAGIONE_SOCIALE nei diritti RAGIONE_SOCIALE banche finanziatrici che erano già state ammesse allo stato passivo, essendo stato accertato il pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE di € 572.739,64 per effetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prestata.
4 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo ; il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, hanno svolto difese, il primo ha proposto ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il mezzo di impugnazione del ricorso principale denuncia violazione degli artt.93, 98, 99 l.fall e 345 c.p.c., 9, comma 5°, del d.lvo 123/98, come interpretato dall’art 8 bis comma 3° d.l. 3/2015, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 e 4, c.p.c.; si sostiene che ingiustamente il Tribunale ha ritenuto nuova la richiesta di riconoscimento del privilegio previsto dagli artt. 9 , comma 5°, d.lvo 123/1998 e 8bis, comma 3, d.l. 3/2015, avendo NOME sufficientemente indicato la causa dell’invocato privilegio previsto dalla normativa speciale essendo irrilevante il mancato espresso richiamo alle norme di legge.
2 I motivi del ricorso incidentale possono così riassumersi:
primo motivo: nullità del decreto emesso in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost. per non avere l’impugnato provvedimento esaminato la domanda svolta dalla curatela di conferma RAGIONE_SOCIALE statuizione assunta dal Giudice Delegato di esclusione di RAGIONE_SOCIALE per mancata rinuncia RAGIONE_SOCIALE banche finanziatrici all’ammissione al passivo RAGIONE_SOCIALE parte di credito rimborsata dal gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96 e 98 l.fall. per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE implicitamente ed erroneamente rigettato le domande svolte dal RAGIONE_SOCIALE di conferma del provvedimento impugnato;
terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1203 e 1949 c.c. e 61 e 62 l.fall. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia ex art. 360, comma 1° n. 3 e 4, c.p.c. laddove il Tribunale ha ammesso RAGIONE_SOCIALE, in via chirografaria in surroga RAGIONE_SOCIALE Banche , malgrado il pagamento alle banche finanziatrici non avesse avuto carattere integralmente satisfattivo;
quarto motivo : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost, 112, 115 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 5, c.p.c. per avere il Tribunale omesso di prendere posizione sulla mancata rinuncia da parte RAGIONE_SOCIALE banche finanziatrici alla parte di credito rimborsata da RAGIONE_SOCIALE.
3 Il ricorso per cassazione è stato proposto da RAGIONE_SOCIALE, titolare del credito iscritto al ruolo, che tuttavia non ha azionato il credito con l’insinuazione allo stato passivo né ha proposto opposizione allo stato passivo e non si è neppure costituita nel giudizio ex art. 99 l.fall a seguito RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa ad iniziativa dell’opponente RAGIONE_SOCIALE.
3.1 Si pone, quindi, la questione preliminare, rilevabile d’ufficio, RAGIONE_SOCIALE legittimazione ad agire, mediante ricorso per Cassazione, di COGNOME, ente finanziatore per conto del RAGIONE_SOCIALE e titolare
del rapporto giuridico controverso, che merita di essere trattata in pubblica udienza ex art 375, comma 1°,c.p.c, anche in relazione all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte che si è formato in materia di concorrente legittimazione dell’ente creditore, erariale e/o previdenziale, a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. Fall., art. 98 anche quando sia stato l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione a presentare domanda ai sensi dell’art. 93 l.fall. non accolta dal Giudice Delegato.
3.2 Merita inoltre un approfondimento e una riflessione in pubblica udienza anche l’ulteriore questione, di rilievo nomofilattico ancorché succedanea alla prima, sottesa ai motivi del ricorso incidentale, RAGIONE_SOCIALE possibilità da parte dell’ente gestore del RAGIONE_SOCIALE far valere in via surrogatoria in sede fallimentare il proprio credito, derivante dall’escussione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal parte dell’istituto di credito garantito, anche quando quest’ultimo sia stato ammesso al passivo per lo stesso credito e , in caso di risposta positiva a tale quesito , degli strumenti processuali attraverso i quali la pretesa creditoria nascente dagli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE attività produttive possa realizzarsi (domanda di ammissione tardiva allo stato passivo, con coinvolgimento nel giudizio di accertamento anche dei soggetti garantiti precedentemente ammessi per lo stesso credito o richiesta di rettifica dello stato passivo per effetto RAGIONE_SOCIALE surrogazione ex art. 115 l.fall.).
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia fissata l’udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME