Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35942 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35942 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31002-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente incidentale –
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ DI FATTO TRA RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e FALLIMENTO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli Avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME per procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
RAGIONE_SOCIALE per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 1486/2021 della CORTE D ‘ APPELLO DI CATANZARO, depositata il 19/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d ‘ appello, con la pronuncia in epigrafe, resa a definizione di un giudizio nel quale è intervenuta NOME COGNOME nella dichiarata qualità di garante delle obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con la quale, in data 30/12/2020, il tribunale di Cosenza, su istanza del curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha dichiarato, in estensione di quest ‘ ultimo, il fallimento della società di fatto tra la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME e dei suoi soci illimitatamente responsabili RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che era privo di fondamento il motivo con il quale i reclamanti avevano dedotto l ‘ illegittimità della sentenza di fallimento per il mancato accertamento dello stato d’insolvenza della società di fatto.
1.3. La corte d ‘ appello, sul punto, dopo aver affermato la necessità di accertare lo stato d ‘ insolvenza della società di fatto e che la stessa è desumibile in via indiziaria da quella dei soci,
ha ritenuto che: – lo stato d ‘ insolvenza della RAGIONE_SOCIALE era attestato dalla sua notevole esposizione debitoria con le banche e l’Erario; -lo stato d’insolvenza di NOME COGNOME emergeva dalla condizione di ‘ sostanziale nullatenenza del debitore ‘ ; – lo stato di insolvenza della società di fatto risulta confermato dallo stato passivo del suo fallimento, dal quale emerge una debitoria complessiva in capo alla stessa per oltre quattro milioni di euro.
2.1. NOME COGNOME, con ricorso notificato in data 16/12/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
2.2. NOME COGNOME, a sua volta, con ricorso notificato lunedì 20/12/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
2.3. La RAGIONE_SOCIALE, con controricorso, ha dichiarato di aderire al ricorso proposto da NOME COGNOME.
2.4. I Fallimenti hanno resistito ai ricorsi con distinti controricorsi.
2.5. NOME COGNOME e i Fallimenti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente principale NOME COGNOME, lamentando la violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza una reale motivazione, ha ritenuto la sussistenza dello stato d’insolvenza della super -società di fatto tra la società fallita RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, limitandosi a svolgere sul punto una mera affermazione di principio, immediatamente smentita dalla diretta traslazione in capo alla medesima super-società di fatto della postulata e nemmeno dimostrata insolvenza degli asseriti singoli soci di fatto COGNOME
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, laddove, al contrario, l’indagine del giudice dev’essere indirizzata all’accertamento sia dell’esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l’attività dell’imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza in relazione alle obbligazioni che alla stessa risultano riferibili.
3.2. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente incidentale NOME COGNOME, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione de ll’ art. 147, commi 4° e 5°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello, senza accertare le obbligazioni ad essa riferibili, ha ritenuto la sussistenza dello stato d ‘ insolvenza della società di fatto traendola, in sostanza, dai debiti personali dei suoi soci di fatto, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la società di fatto può fallire solo a condizione che la stessa, in relazione alle sue obbligazioni, sia autonomamente in stato d’insolvenza e che, nel caso in esame, lo stato passivo riferibile alla società di fatto non include alcuna dichiarazione di credito.
4.1. I motivi sono infondati. In linea di principio, per potersi dichiarare il fallimento della cd. supersociet à di fatto, è necessario, tra l’altro, che la stessa risulti insolvente: non si tratta, in effetti, di un fallimento dipendente (com’è , invece, per il caso dei soci illimitatamente responsabili rispetto al fallimento della supersociet à ) ma autonomo; sicché, una volta identificato l’imprenditore fallibile in una supersocietà , la dichiarazione di fallimento non pu ò che scontare un’insolvenza che a questa sia positivamente riferibile. Il fallimento della supersociet à , in tale prospettiva, ‘ costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci ‘, per cui l’indagine del giudice dev’essere indirizzata all’accertamento sia dell’esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile
l’attività dell’imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, posto che ‘ all’insolvenza del socio già dichiarato fallito ‘ ‘ potrebbe non corrispondere l’insolvenza ‘ della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016). È, dunque, necessario il riscontro di una ‘ autonoma e affatto propria insolvenza ‘ della supersocietà ‘ anche eventualmente muovendo -quale fatto indiziante -dalla rilevazione dell’insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l’attività economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall’art. 5 legge fall. ‘ (cfr. Cass. n. 12120 del 2016; conf., Cass. n. 6030 del 2021).
4.2. Se, dunque, è necessario, ai fini della dichiarazione di fallimento della supersocietà di fatto, che emerga in giudizio lo stato d’insolvenza della stessa, resta, nondimeno, il fatto che quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa ‘ impresa ‘ è, in realtà, ‘ riferibile ‘ ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o pi ù soci occulti, che possono essere a loro volta altre societ à o persone fisiche (cd. ‘ supersociet à’ di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all’impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l’oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese) della quale era, appunto, socio (e amministratore, avendo agito per conto della stessa e, quindi, a norma dell’art. 2297, comma 2°, c.c., in sua rapprese ntanza); nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome
proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati.
4.3. Ma se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all’impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l’insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell’art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz’altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall’impo ssibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.).
4.4. E non a caso questa Corte ha recentemente ribadito (Cass. n. 1234 del 2019, in motiv.) il principio per cui, nell’ipotesi (come in esame) contemplata dall’art. 147, comma, 5°, l.fall., l’insolvenza da prendere in considerazione è quella gi à accertata nei confronti dell’imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma in realt à fallito come socio di una societa occulta, perch é l’insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell’imprenditore apparentemente individuale (o della società) gia dichiarato fallito (conf., Cass. n. 1106 del 1995, in motiv., la quale ha osservato come l’indicata conseguenza ‘ deriva ineluttabilmente dai patti sociali della società occulta, che si concretano, fra l’altro, (si fa, per attenersi alla specie, il caso dell’imprenditore individuale che agisce per conto di una società occulta) nell’autorizzare il suddetto imprenditore a non spendere il nome della suddetta società, agendo solo per suo conto ‘ sicché, ‘ in deroga all’ art. 1705 c.c., i soci assumono responsabilità personale ed illimitata, anche per gli atti compiuti dal socio che ha agito in proprio nome, ma per conto della società dagli stessi stipulata ‘: ‘ la necessità di dare attuazione prioritaria al principio (che non può essere derogato nei confronti dei terzi: vedi art. 2291, secondo comma) della
responsabilità personale illimitata, stabilito dall’art. 2291 primo comma, deroga all’esigenza della spendita del nome ( art. 2266 c.c.); altrimenti, verrebbe posta in forse la stessa figura della società occulta, il che sarebbe contrario alla realtà delle relazioni commerciali, prima ancora che ai principi di legge ‘ ).
4.5. La società, così come i suoi soci illimitatamente responsabili, possono, naturalmente, dimostrare in giudizio, in sede di estensione ai sensi dell’art. 147, comma 5°, l.fall ., l’insussistenza dello stato d’insolvenza della società di fatto provando che la stessa è in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni (cfr. Cass. n. 4712 del 2021: ‘ il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, finisce per costituire, secondo l’art. 147, l’occasione per ravvisare (o comunque per accertare) anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto ‘) ovvero che i debiti assunti in nome proprio dai soci (successivamente emersi come tali) non sono, in realtà, riferibili all’impresa (ad es., perché personali) e non sono, pertanto, debiti della società tali da integrarne, in caso d’impossibilità di farvi fronte con mezzi normali, lo stato d’insolvenza (cfr. Cass. n. 10507 del 2016: ‘ all’insolvenza del socio gi à dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l’insolvenza della sRAGIONE_SOCIALE (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidit à necessarie al pagamento dei debiti) ‘).
4.6. La corte d ‘ appello si è senz ‘ altro attenuta ai principi esposti, lì dove, in particolare, ha desunto, quale fatto ‘ indiziante ‘ (ma, in realtà, direttamente dimostrativo dei debiti societari), le obbligazioni della (super) società di fatto da quelle assunte (in nome proprio) dal socio cui era inizialmente imputabile l’attività economica (e cioè RAGIONE_SOCIALE, a fronte della sua notevole esposizione debitoria con le banche e l’Erario) senza, peraltro, che gli altri soci, al pari della società
inizialmente dichiarata fallita, risultino avere le disponibilità finanziarie necessarie per garantire la completa copertura dei debiti liquidi ed esigibili riferibili alla società di fatto di cui fanno parte (come NOME COGNOME, in ragione della condizione di ‘ sostanziale nullatenenza del debitore ‘), ed ha, in conseguenza, implicitamente ma inequivocamente, ritenuto (in difetto di emergenze probatorie che potessero dimostrare che tali debiti, al pari di quelli degli altri soci, non erano, in fatto, riferibili all ‘ impresa comune e, quindi, non imputabili alla società di fatto tra gli stessi) che la società di fatto si trovava in stato di insolvenza non essendo in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni.
I ricorsi, per l ‘ infondatezza dei relativi motivi, devono essere, quindi, rigettati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta i ricorsi; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del Fallimento controricorrente delle spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima