SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 1832 2026 – N. R.G. 00001600 2024 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 17 03 2026
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, nella causa n. 1600/2024
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l’udienza a trattazione scritta del 16.02.2026 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
RAGIONE_SOCIALE lì 16.02.2026
Il G.O.P
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del AVV_NOTAIO, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 1600/2024 R.G.A.C., pendente
TRA
SigNOME , nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA (c.f. e ivi residente in INDIRIZZO, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO (c.f. ) e dall’AVV_NOTAIO (c.f. ) entrambi del Foro RAGIONE_SOCIALE CRAGIONE_SOCIALE
Attore-Opponente
CONTRO
(P. Iva ), in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante (C.F. , con sede legale in Milano (INDIRIZZO), INDIRIZZO rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F. ) ed NOME COGNOME (C.F. con studio in La Spezia (SP) alla INDIRIZZO, e con domicilio eletto in La Spezia (SP) alla INDIRIZZO. P. C.F. C.F. C.F.
Convenuta- Opposta
CONCLUSIONI: all’udienza del 16.02.2026 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO
Il sig. adiva il Tribunale con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 4473/2023 depositato in data 28.11.2023, emesso, per l’importo di euro 38.442,23 oltre spese, in favore della società La parte attrice deduceva che vi sarebbe stato, da parte della e per essa la concessionaria un comportamento non conforme ai canoni di diligenza professionale.
La parte attrice pertanto così concludeva il proprio atto introduttivo In via preliminare, accertare e dichiarare che la presente controversia è soggetta alla condizione di procedibilità di cui all’art. 5 bis del Decreto legislativo, 04/03/2010 n.28, con onere a carico di parte opposta, e per l’effetto onerare parte opposta d ell’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; 2. In accoglimento dei superiori motivi di opposizione, revocare e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto difettando il credito della certezza, ritenendo e dichiarando che tutte le operazioni relative ai mesi di dicembre 2018 e gennaio febbraio e marzo 2019 sulle carte VISA n. NUMERO_CARTA, MASTERCARD NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, che costituiscono il cred ito di cui all’opposto decreto ingiuntivo, sono state effettuate indebitamente ed illecitamente da terzi per effetto dell’uso fraudolento delle tre carte di credito in uso al Sig. 3. Condannare la (P. IVA , in persona dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano INDIRIZZO), INDIRIZZO, al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio. P.
Con atto del 24.04.2024, si costituiva la società che contestava l’opposizione aversa e così concludeva il proprio atto ‘ Voglia l’Ill.mo AVV_NOTAIO adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo n. 4473/2023 del 28/11/2023 RG n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dal Tribunale d i RAGIONE_SOCIALE stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 648 C.p.c. Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione; In via principale, nel merito, rigettare l’opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l’effetto, c onfermare il decreto ingiuntivo n. 4473/2023 del 28/11/2023 RG n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. […
Con provvedimento dell’08.05.2024, il Tribunale, fissava udienza di comparizione delle parti al 02.10.2024.
Con provvedimento del 07.12.2024, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, onerata la parte opposta dell’esperimento del tentativo di mediazione, si rinviava al 14.05.2025.
All’udienza del 14.05.2025, considerato che il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo, si rinviava al 09.12.2026 per discussione e decisione.
Con provvedimento del 26.08.2025, la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con decreto del 29.08.2025, veniva anticipata l’udienza al 16.02.2026 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte opponente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra statuizione, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione, così come deAVV_NOTAIOa dalla convenuta, poiché, secondo l’esposizione dell’opposta, la domanda mirerebbe a far dichiarare la presunta patologia del rapporto contrattuale originario e quindi non riguarderebbe la
Come indicato correttamente dall’opponente, nelle proprie note del 05.02.2026, per la recente giurisprudenza Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del
rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (cfr. Cass. n. 9842/2018 24657/2016 e 275/2001) (Cass. Civ. Sez I sentenza nr. 30758/2025).
Quindi, la domanda dell’opponente, anche per l’oggetto dell’attuale controversia, è stata validamente proposta nei confronti della
Per quanto riguarda il merito della controversia, il sig. , secondo l’esposizione in fatto contenuta nell’atto di citazione, aveva in essere con un rapporto di conto corrente recante il nr. 300666960 su cui sarebbero state operative tre carte di credito:
Carta di credito VISA numero NUMERO_CARTA
Carta di credito MASTERCARD numero NUMERO_CARTA
Carte di credito VISA nr. NUMERO_CARTA.
Sempre secondo l’atto di opposizione, a seguito di una serie di indebiti prelievi a mezzo sportello bancomat, tramite le indicate carte di credito, il sig. si sarebbe visto addebitare la complessiva somma di euro 38.148,30, somma quindi, per l’atto re, azionata con il decreto ingiuntivo, emesso in favore della cessionaria del credito, che assumeva di vantare.
Sul punto, deduceva la convenuta, la difesa avversa sarebbe infondata poiché il procedimento monitorio riguarderebbe altre somme non oggetto di contestazione.
Orbene, appare opportuno specificare, in primis, che viene allegato al fascicolo monitorio il documento, contrassegnato con il nr. 9, che costituisce l’estratto conto, certificato ex art 50 TUB, con il quale viene dimostrato che l’attuale attore, a seguito del mancato pagamento del contratto di finanziamento identificato con il nr.CO00000008460692NDG 31000952, risulti debitore della somma di euro 9.872,82.
Tale rapporto obbligatorio effettivamente non viene contestato dal sig. e quindi può dirsi pacificamente dimostrato sia l’an che il quantum debeatur.
Inoltre, dagli estratti conto, ex art 50 TUB, contrassegnati con i numeri 10 e 11 del fascicolo monitorio, si riscontra un debito complessivo del sig. pari a euro 28.569,41.
Secondo la parte opponente, tale debito devirerebbe dall’uso non autorizzato dalle carte di credito.
Ebbene, dall’estratto conto del 31.03.2021, allegato come documento NUMERO_DOCUMENTO. 7 alla comparsa di costituzione e risposta, si evince il seguente accredito in favore dell’attore:
19.01.21 14.01.21 ACCREDITI VARI BR Prot. NUMERO_DOCUMENTO decisione ABF prot. n. 23665 d el 28.12.2020 emessa dal RAGIONE_SOCIALE a fav ore del sig./sig.
: R/031000952/1910020002 – RIFID: 5 80997 15,91
19.01.21 14.01.21ACCREDITI VARIBR Prot. NUMERO_DOCUMENTO Rimborso per ricorso : NUMERO_DOCUMENTO/031000952/1910020002 – RIFID: 5809 97 15.900,08
Dunque, è certo, in primis, l’accredito della somma di euro 15.916,00 in favore dell’opponente.
E’ incontestabile, altresì, che la somma de qua derivi dalla decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario del 20.11.2020 a seguito del ricorso dell’attuale opponente.
Infatti, in tale statuizione, proAVV_NOTAIOa con il documento contrassegnato con il NUMERO_DOCUMENTO dalla stessa parte opponente, nell’allegazione all’atto di citazione, si disponeva che PER QUESTI MOTIVI In parziale accoglimento del ricorso, il RAGIONE_SOCIALE dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 15.916,00. Il RAGIONE_SOCIALE dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di€ 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario di disporre la restituzione della somma di euro 15.916,00 è stata motivata poiché Non risulta attivo, come peraltro confermato dallo stesso resistente, il servizio di sms alert che rientra certamente tra i doveri di protezione dell’utente e gravante sull’intermediario. Sulla base di tali rilievi, il RAGIONE_SOCIALE ritiene l’intermediario tenuto alla restituzione della somma complessiva di € 15.916,00, al netto delle prime operazione di importo ciascuna pari ad € 260,00 con riferimento alle carte n. 6938 e 8603.
Dunque, il pagamento da parte della in favore dell’attuale opponente della somma di euro 15.916,00 è dovuto, secondo quanto stabilito dall’Arbitro Bancario Finanziario, alla mancata attivazione del servizio di sms alert.
Orbene , secondo l’opponente ‘ nessuna somma può essere pretesa dalla con riguardo al contratto di credito di cui il sig. ha lamentato l’indebito utilizzo da parte di terzi’.
Si ritiene che tale ultima deduzione non possa essere accolta.
Infatti, non è sufficiente il dolersi dell’indebito utilizzo delle carte di credito da parte di terzi, per giungere alla decisione che nessuna somma possa essere pretesa dall’opposta.
Invero, la parte opponente non ha dimostrato, in corso di causa, che quanto deAVV_NOTAIOo dall’Arbitro Bancario Finanziario non fosse corretto, con riferimento alla grave diligenza dello stesso sig. .
Infatti, l’ scrive che Orbene, le specifiche modalità di autorizzazione e autenticazione dell’operazione in esame, basate sull’uso congiunto di un serie di elementi (carta di pagamento, lettore e codici riservati, di tipo sia statico che dinamico), lasciano ragionevolmente presumere che la ricorrente ( attuale opponente ) abbia violato, con grave negligenza, il proprio obbligo di custodire con cura il proprio strumento di pagamento(inteso come il dispositivo e/o l’insieme delle procedure di cui l’utente s i serve per impartire un ordine di pagamento) e di aAVV_NOTAIOare ogni ragionevole misura idonea a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate (art. 7 d. lgs. n. 11/2010). Contr
In sostanza, le specifiche modalità di autorizzazione e autenticazione necessarie per i prelievi (incontestate tra le parti processuali) ossia la presenza dell’uso congiunto di una serie di elementi (carte di pagamento ed utilizzo del PIN), lasciano dedurre che le operazioni, asseritamente non volute dal sig. , siano da ascriversi alla negligenza dello stesso, che ha omesso di aAVV_NOTAIOare le dovute cautele nella protezione delle credenziali di sicurezza personalizzate.
La sola denuncia querela proposta dal sig. ed allegata, come documento contrassegnato con il numero 2, all’atto di opposizione, non può ritenersi idonea, appare opportuno specificarlo, a ritenere come fondata la ricostruzione fattuale in essa operata dal medesimo attore, visto che non sono stati allegati gli eventuali successivi esiti investigativi.
In altri termini, non essendovi una prova univoca che le carte di credito siano state usate indebitamente da terzi, a causa di una qualche tipologia di responsabilità da ascriversi alla il motivo di opposizione deve essere respinto.
Pertanto, l’opposizione deve essere integralmente rigettata ed il provvedimento monitorio confermato.
L’accertata omissione dell’attivazione del servizio di sms alert, da parte della e la contestuale mancata dimostrazione dell’insussistenza di negligenza, nel custodire gli strumenti di pagamento, da parte dell’attore, possono ritenersi gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l’art. 92, co. 2, c.p.c. giustifica la deroga alla regola della soccombenza, con la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
Rigetta l’opposizione proposta dal sig. nei confronti della
Conferma il decreto ingiuntivo nr. 4473/2023 (NUMERO_DOCUMENTO) Tribunale di RAGIONE_SOCIALE emesso in data 28.11.2023
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 16.03.2026
Il G.O.P
AVV_NOTAIO NOME COGNOME