Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7031 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 7031  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16484/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE della SUPERSOCIETÀ DI  FATTO  tra  RAGIONE_SOCIALE  e  altri,  rappresentati  e  difesi da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)  e  NOME  COGNOME  (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa  da ll’ AVV_NOTAIO  (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e  difesa  da ll’ AVV_NOTAIO  (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE  giusta  procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e  difese  dagli  Avvocati  NOME  (CODICE_FISCALE)  e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME, in qualità di amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n . 792/2023 depositata il 27/6/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 12/2021 in data 15 ottobre 2021, ravvisava l’esistenza di una superRAGIONE_SOCIALE di fatto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dichiarando per l’effetto, ai sensi dell’art. 147 l. fall. e su istanza del fallimento di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, il fallimento della superRAGIONE_SOCIALE di fatto, di tutte le compagini che ne facevano parte e dei rispettivi soci illimitatamente responsabili.
2. La Corte d’appello di Catanzaro, a seguito del reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, una volta ricordato che per ravvisare l’esistenza di una superRAGIONE_SOCIALE di fatto è necessario riconoscere una gestione comune a tutti i soci univocamente diretta a realizzare il profitto dell’entità complessivamente considerat a, in modo che, nella sostanza, le risorse economiche dei vari soggetti coinvolti nella superRAGIONE_SOCIALE vengano promiscuamente utilizzate al fine di garantire volta per volta un equilibrio tra profitti e perdite dell’entità complessivamente considerata, osservava che una simile situazione non era stata allegata e provata dalla curatela istante, la quale si era limitata a ipotizzare la possibile esistenza di un fondo comune sulla base di singole operazioni, datate nel tempo, intercorse solo tra alcune delle compagini che si volevano coinvolte nella superRAGIONE_SOCIALE e che non si connotavano affatto nel senso dell’univoca destinazione alla realizzazione del profitto di un soggetto diverso e più ampio di quelli volta per volta coinvolti nell’operazione medesima.
Osservava  che  la  curatela  di  RAGIONE_SOCIALE  non  era  stata  capace  di addurre  ragionevoli  elementi  di  prova  in  relazione  all’esistenza  di un’insolvenza  della  superRAGIONE_SOCIALE  che  fosse  diversa  dalla  (reale  o presunta)  insolvenza  delle  RAGIONE_SOCIALE  che  ad  essa  si  assumevano partecipare.
Aggiungeva  che  il  tribunale,  a  questo  riguardo,  si  era  limitato  a trascrivere  integralmente  il  brano  dell’istanza  della  curatela  di RAGIONE_SOCIALE,  che,  a  sua  volta,  era  costituito  esclusivamente  dalla allegazione  di  elementi  sintomatici  dell’insolvenza  delle  singole RAGIONE_SOCIALE.
Sottolineava,  inoltre,  che  la  curatela  non  era  stata  capace  di individuare a monte un oggetto sociale che fosse cosa diversa ed ulteriore  dalla  somma  degli  oggetti  sociali  delle  singole  RAGIONE_SOCIALE
coinvolte, artificiosamente unificati dalla curatela istante nella ‘ creazione di una filiera che segu[isse] il prodott[o] dalla coltivazione alla  distribuzione  sul  mercato ‘,  difetto  di  allegazione  che  aveva impedito di verificare la sussistenza di una situazione di insolvenza dell’ipotetica  RAGIONE_SOCIALE  di  fatto  che  fosse  il  diretto  portato  delle obbligazioni che a questo organismo erano riferibili.
Accoglieva, pertanto, i reclami e revocava la sentenza impugnata.
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE e il fallimento della superRAGIONE_SOCIALE di fatto tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dei soci di tale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché dei soci di RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando quattro motivi di doglianza.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa di NOME COGNOME, NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME e NOME COGNOME per mancanza di censure avverso la statuizione relativa alla loro posizione.
I suddetti controricorrenti sono stati dichiarati falliti in qualità di soci illimitatamente responsabili di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,  ai  sensi  dell’art.  147,  comma  1,  l.  fall.,  quale  effetto
automatico e inderogabile del fallimento della compagine di cui erano soci.
Ora, il ricorso per cassazione che investe la sentenza di accoglimento del  reclamo  ha  espressamente  a  oggetto  anche  tale  RAGIONE_SOCIALE  e riverbera i propri effetti,  giocoforza,  sulle  posizioni  anche  dei  soci illimitatamente responsabili che della stessa seguono le sorti.
5.1 ll primo motivo si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizi o e discussi fra le parti: la Corte distrettuale ha preso in esame alcuni dei fatti indiziari dedotti e documentati dalla curatela (e più precisamente la fatturazione e contestuale emissione di note di credito tra RAGIONE_SOCIALE e BRAGIONE_SOCIALEF, l’acquisto da parte di RAGIONE_SOCIALE dei prodotti di RAGIONE_SOCIALE con aliquota I.V.A. al 4% e la fornitura degli stessi sotto forma di servizi con I.V.A . al 22%, l’utilizzo da parte di RAGIONE_SOCIALE delle carte di credito di RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2015, la parziale coincidenza delle sedi, l’esistenza di complessi e reciproci legami familiari tra i soci e gli amministratori delle diverse RAGIONE_SOCIALE, le dich iarazioni dei terzi sulla percezione all’esterno del c.d. gruppo RAGIONE_SOCIALE), ma ha omesso di esaminarne altri malgrado il loro carattere -in tesi -decisivo, costituiti: i) dall’accollo di debiti tributari (debito I.V.A. anno d’imposta 2016) per € 215.000 stipulato tra RAGIONE_SOCIALE (quale accollante) e RAGIONE_SOCIALE (quale accollata), in forza del quale la prima ha assunto la posizione di coobbligata della seconda e senza liberazione di quest’ultima fino all’esecuzione dei pagamenti, accollo senza contropartita che sarebbe indice di promiscuità e unitarietà delle risorse e dimostrerebbe la sussistenza di un fondo comune della superRAGIONE_SOCIALE di fatto ; ii) l’utilizzo da parte di RAGIONE_SOCIALE delle carte di credito di RAGIONE_SOCIALE anche nelle annualità 2016 e 2017, che dimostrerebbe come tale utilizzo promiscuo e ingiustificato non fosse affatto avvenuto per un limitato periodo di tempo, si fosse protratto nel tempo senza alcuna giustificazione e costituisse prova della intercambiabilità delle risorse
tra le varie RAGIONE_SOCIALE e, quindi, del fondo comune ascrivibile a un soggetto diverso tra di esse costituito (la superRAGIONE_SOCIALE di fatto); iii) la movimentazione dei conti correnti di RAGIONE_SOCIALE da parte di un dipendente (di cognome COGNOME) di COGNOME, che dai conti della prima disponeva liberamente bonifici, che dimostrerebbe che la ‘distinzione’ di mezzi e risorse era soltanto formale me ntre nella sostanza il soggetto titolare delle risorse era unico ed individuabile nella superRAGIONE_SOCIALE di fatto.
5.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in quanto la Corte distrettuale, limitando la sua indagine a una disamina parcellizzata di alcuni degli elementi indiziari dedotti e documentati dalla curatela, ha erroneamente escluso la sussistenza della superRAGIONE_SOCIALE di fatto e non raggiunta la prova per presunzione della stessa omettendo la valutazione complessiva e di sintesi di tutti gli elementi singolarmente isolati ed esaminati, al fine di accertare se gli stessi fossero concordanti e se la loro combinazione fosse in grado di fornire una valida prova presuntiva.
6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedue fondati.
6.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che questi valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in
grado  di  fornire  una  valida  prova  presuntiva,  che  magari  non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (v., per tutte, Cass. 19894/2005).
6.2 Rispetto al primo momento valutativo spetta al giudice di merito, oltre  che  valutare  l’opportunità  di  fare  ricorso  alle  presunzioni semplici,  individuare  i  fatti  da  porre  a  fondamento  del  relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e apprezzare in concreto l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti.
Il libero convincimento del giudice di merito a questo proposito è sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (Cass. 10253/2021).
Nel caso di specie la stessa Corte territoriale ha spiegato come fosse necessario verificare la presenza di indici sintomatici di una gestione comune a tutti  i  soci  univocamente  diretta  a  realizzare  il  profitto dell’entità complessivamente considerata eventualmente esistente.
In quest’ottica, allora, occorreva non solo esaminare, nella loro complessità, i rapporti fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (senza limitarsi alla vicenda dell’applicazione delle diverse aliquote I.V.A., ma valutando anche il collaterale accollo del debito tributario di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE) e fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (senza apprezzare l’utilizzo da parte della prima dell e carte di credito della seconda soltanto per il 2015 e non anche per i due anni successivi), ma anche considerare che un dipendente di RAGIONE_SOCIALE aveva liberamente disposto bonifici dal conto di RAGIONE_SOCIALE, giacchè tutte queste circostanze erano potenzialmente dimostrative di quell’indice sintomatico di comunanza di gestione che i giudici
distrettuali hanno ritenuto decisivo al fine di ravvisare il ricorrere di una superRAGIONE_SOCIALE di fatto.
6.3 Nell’ambito del secondo momento valutativo gli indizi oggetto della precedente cernita devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri, allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (cd. convergenza del molteplice), dovendosi, per contro, considerare erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (cfr. Cass. 3703/2012; nello stesso senso Cass. 9059/2018, Cass. 12002/2017, Cass. 26022/2011).
Dunque, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. 9108/2012); di conseguenza, è censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. 5374/2017).
Un simile errore è proprio quello in cui è incorsa la Corte territoriale nella decisione impugnata, al cui interno i giudici distrettuali hanno passato in rassegna partitamente alcune singole vicende portate al loro esame (e precisamente la fatturazione e quasi contestuale emissione di note di credito tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, l’acquisto da parte di RAGIONE_SOCIALE di prodotti da RAGIONE_SOCIALE con aliquota I.V.A. al 4% e la fornitura degli stessi sotto forma di servizi con I.V.A. al 22%, lo scambio di fatture e note di cr edito tra COF e RAGIONE_SOCIALE, l’utilizzo da
parte di RAGIONE_SOCIALE delle carte di credito di RAGIONE_SOCIALE nel corso del 2015, la parziale coincidenza delle sedi, l’esistenza di complessi e reciproci legami familiari tra i soci e gli amministratori delle diverse RAGIONE_SOCIALE, il riferimento da parte di due consulenti aziendali all’esistenza di un gruppo COGNOME), ma non si sono affatto preoccupati di effettuare, dapprima, una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentassero una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e hanno del tutto tralasciato, in seguito, la doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati allo scopo di accertare se gli stessi fossero concordanti e se la loro combinazione fosse in grado di fornire una valida prova presuntiva, quand’anche la stessa non potesse dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.
7.1 Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata -in tesi – ha errato nel ritenere la sentenza di primo grado nulla e viziata da motivazione apparente nella parte in cui ha accertato lo stato di insolvenza della superRAGIONE_SOCIALE di fatto, in quanto il tribunale aveva fatto proprio il ragionamento presuntivo della curatela ritenendo che lo stato di insolvenza di tale compagine potesse desumersi dallo stato di insolvenza e di crisi di tutte le RAGIONE_SOCIALE socie, che del primo era circostanza indiziante.
7.2  Il  quarto  motivo  di  ricorso  prospetta,  a  mente  dell’art.  360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,  la  violazione  e  falsa  applicazione dell’art. 147, comma 5, l. fall. nonché degli artt. 2195, 2247, 2293 e 2295 cod. civ., perché la Corte d’appello ha erronea mente ritenuto che alla superRAGIONE_SOCIALE di fatto occulta non potesse essere imputata, nel suo complesso, l’attività svolta dalle RAGIONE_SOCIALE socie e che le attività
di queste ultime, ciascuna ‘incaricata’ di una singola frazione, non potessero costituire oggetto sociale della prima.
Se l’attività d’impresa della superRAGIONE_SOCIALE di fatto fosse stata quella svolta dalle singole RAGIONE_SOCIALE in modo frazionato, allora l’insolvenza di queste ultime non avrebbe potuto che denotare in via presuntiva l’insolvenza della prima, essendo essa correlata e dipendente dalla medesima attività d’impresa.
 I  motivi,  da  esaminarsi  congiuntamente  in  ragione  del rapporto di connessione che li lega, risultano fondati.
8.1 Questa Corte ha chiarito, da tempo, che l’art. 147, comma 5, l. fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è, in realtà, riferibile ad una RAGIONE_SOCIALE di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di un’interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una RAGIONE_SOCIALE, anche di capitali, che partecipi, con altre RAGIONE_SOCIALE o persone fisiche, a una RAGIONE_SOCIALE di persone (cd. superRAGIONE_SOCIALE di fatto) – non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento – la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito (Cass. 10507/2016).
La superRAGIONE_SOCIALE di fatto si caratterizza, pertanto, per il fatto che nella stessa  tutti  i  soci  perseguono  un  comune  intento  sociale  (Cass. 4784/2023),  ma  non  necessita  affatto  che  l’impresa  comune  sia diversa da quella esercitata, nella sua complessità, dal fallito e dai suoi soci occulti.
Ne discende,  nel  caso  di  coincidenza  dell’attività  di  impresa  della superRAGIONE_SOCIALE di fatto e, complessivamente, dei soggetti suoi soci, che l’insolvenza di questi ultimi può contribuire a ravvisare la condizione di  insolvenza  della  prima,  essendo  dipendente  dalla  medesima attività imprenditoriale.
8.2  La  dichiarazione  di  fallimento  della    cd.  superRAGIONE_SOCIALE  di  fatto postula, tra l’altro, il riscontro di una ‘autonoma e affatto propria
insolvenza’  della  superRAGIONE_SOCIALE  ‘anche  eventualmente  muovendo -quale fatto indiziante dalla rilevazione dell’insolvenza di uno o più soci,  ovvero  del  socio  cui  era  inizialmente  imputabile  l’attività economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall’art. 5 l. fall.’ (cfr. Cass. 12120/2016, Cass. 1095/2016, in motiv.; conf. Cass. 6030/2021).
Più precisamente, nel caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una RAGIONE_SOCIALE), risulti che la relativa ‘impresa’ è, in realtà, ‘riferibile’ a una RAGIONE_SOCIALE di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre RAGIONE_SOCIALE o persone fisiche (cd. superRAGIONE_SOCIALE di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o RAGIONE_SOCIALE) già fallito in relazione all’impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l’oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla RAGIONE_SOCIALE occulta o di fatto (che è, in realtà, una RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz’altro nota almeno tra i compartecipi) , della quale questi era, appunto, socio, avendo egli agito per conto della stessa, in sua rappresentanza, ai sensi dell’art. 2297, comma 2, cod. civ..
Allo stesso modo, in forza della medesima norma, sono giuridicamente imputabili alla superRAGIONE_SOCIALE occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati.
Ma  se  i  debiti  assunti  (sia  pur  in  nome  proprio)  dal  soggetto (imprenditore individuale o RAGIONE_SOCIALE) già fallito in relazione all’impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla RAGIONE_SOCIALE occulta o  di  fatto successivamente  emersa,  l’insolvenza  di  tale  RAGIONE_SOCIALE, seppur autonoma,  può  essere, allora, senz’altro direttamente desunta da tali debiti e dall’impossibilità della stessa di farvi fronte
con mezzi normali di pagamento, ai sensi dell’art. 5 l. fall. (cfr. Cass. 204/2024, Cass. 36378/2023).
8.3 La decisione impugnata non è coerente con questi principi, tanto laddove pretende che l’attività di impresa della superRAGIONE_SOCIALE di fatto differisca  necessariamente  dalla  somma  degli  oggetti  sociali  delle singole  RAGIONE_SOCIALE  coinvolte,  quanto  nella  parte  in  cui  esclude  che l’insolvenza  delle  compagini  partecipanti  alla  superRAGIONE_SOCIALE  di  fatto possa  assumere rilevanza in funzione dell’accertamento della condizione di insolvenza della compagine partecipata.
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere  cassata,  con  rinvio  della  causa  alla  Corte  distrettuale  di Catanzaro, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e rinvia la causa  alla Corte d’appello  di  Catanzaro , in diversa composizione,  cui  demanda  di  provvedere  anche  sulle  spese  del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 12 febbraio 2025.