SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1305 2025 – N. R.G. 00000957 2022 DEPOSITO MINUTA 29 10 2025 PUBBLICAZIONE 29 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile,
composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME – Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME – Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra con socio unico (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , con sede in Roma alla INDIRIZZO, per mezzo della sua mandataria con socio unico (c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, con sede in Siena presso INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Falconara Marittima alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce all’atto di appello P. P.
appellante
), entrambi residenti a Serra de’ Conti (AN) alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliati in Serra de’ Conti (INDIRIZZO), INDIRIZZO , presso lo studio de ll’ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello C.F.
appellati
Oggetto: contratto di mutuo fondiario -inefficacia del titolo esecutivo -superamento del limite di finanziabilità -nullità della garanzia , appello avverso la sentenza n. 318/2022 del 3/7.03.2022 emessa dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 318/2022 del 3/7.03.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., sulla domanda proposta da , e , quale successori della loro madre nei confronti di e, per essa, la mandataria al fine di sentir dichiarare, oltre alla nullità della garanzia fideiussoria, la nullità e/o l’inefficacia dell’atto di precetto di complessivi €.499.516,98 per il mancato pagamento dei ratei riferiti a due mutui fondiari stipulati con rispettivamente in data 16.07.2003 in favore di e di nonché in data 31.03.2009 in favore di e di e quali terzi datori di ipoteca e fideiussori della società mutuataria, stipulato al solo fine di trasformare il precedente mutuo da chirografario in ipotecario e di ripianare lo scoperto del c/c generato dal l’ illegittima applicazione di interessi usurari (oggetto del giudizio di indebito al presente riunito), rilevata l’inefficacia del titolo esecutivo rappresentato dal mutuo del 2003, per il quale non ha rilasciato alcuna garanzia a titolo personale per aver pa rtecipato alla redazione dell’atto quale legale rappresentante della società mutuataria, con conseguente insussistenza della pretesa di natura fideiussoria nei confronti degli eredi poiché fatta valere tardivamente dalla banca, rilevata altresì l’inefficacia del titolo esecutivo rappresentato dal mutuo del 2009, per il quale la banca non ha provato il mancato superamento del limite di finanziabilità eccepito dagli opponenti, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi riguardanti il merito del diritto di credito azionato, ha accolto le opposizioni e, per l’effetto, dichiara to l’inefficacia del precetto oppos to, con condanna della banca al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e, per essa, la mandataria chiedendone la riforma in ragione della contraddittorietà ed illogicità delle argomentazioni in quanto, pur avendo il primo giudice asserito che gli opponenti si sarebbero limitati a dedurre in modo generico il superamento del limite di finanziabilità di
legge pari all’80% del valore dei beni ipotecati e a richiedere, in conseguenza, la nullità del mutuo senza documentare alcunché, ha comunque ingiustificatamente accolto l’opposizione, ritenendo assorbiti i restanti motivi riguardanti la ricostruzione del saldo, non avendo considerato che la domanda suddetta è stata solo accennata nell’atto di opposizione e meramente ritrascritta nelle memorie conclusionali, ma non riproposta nelle conclusioni, con violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della banca creditrice, che avrebbe potuto tempestivamente produrre la originaria perizia di stima degli immobili ipotecati; ulteriore errore consiste nell’avere la sentenza statuito soltanto su taluni ‘profili’ di merito relativi ai mutui oggetto della presente controversia, senza argomentare alcunché in merito al la certezza dell’esposizione creditoria azionata, in mancanza di esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per cui il giudice del gravame è tenuto a valutare le qualifiche dei soggetti in causa quali eredi a tutti gli effetti di e, quindi, di coobbligati all’adempimento delle obbligazioni in favore della società appellante, a nulla rilevando ai fini della validità del l’ atto di precetto le censure relative alla eccepita ‘inosservanza dei limiti derivanti da quote ereditarie’, ferma restando la intervenuta rinuncia alla domanda di indebito ritenuta assorbita in sentenza, non impugnata in appello neppure sotto il profilo della mancata contestazione in ordine all’esposizione creditoria di cui al precetto oggetto di opposizione.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio e , contestando in modo specifico le motivazioni oggetto del gravame e ravvisando la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del mutuo e la conseguente illegittimità dell’atto di precetto, nell’assunt o che fosse onere del creditore la prova del rispetto della correttezza del limite di finanziabilità e che non la stessa non sia stata assolta né nella comparsa di costituzione, né nelle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., inoltre vi è l’ insussistenza del credito per cui è causa, avendo il CTP riscontrato che, al momento della stipula del mutuo, era stato convenuto un tasso di interesse superiore rispetto al tasso soglia usura e che, a fronte dei versamenti già eseguiti, risulta l’ integrale restituzione della sorte capitale in favore della banca mutuante, considerata la gratuità degli interessi ex art. 1815, co. 2, c.c.; poiché tra il contratto di mutuo stipulato in data 31.03.2009 e il contratto di conto corrente, con la relativa apertura di credito, sussiste un collegamento negoziale tale per cui la somma mutuata è servita per estinguere il relativo scoperto il quale, a sua volta, è insorto a seguito di una condotta illecita della banca, determinata dall’applicazione di interessi usurari ed anatocistici, come risulta dai conteggi elaborati dal CTP che ha evidenziato un credito della società garantita pari ad € .164.075,98.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame parte appellante impugna la sentenza di primo grado eccependone l’erroneità nella parte in cui il primo giudice, pur rilevando che gli opponenti si sono limitati a dedurre genericamente il superamento del limite di finanziabilità e ad invocare la conseguente nullità del mutuo senza documentare alcunché, ha successivamente in modo contraddittorio accolto l’opposizione a precetto, ritenendo assorbite tutte le altre ulteriori questioni, nell’assunt o che si debba vagliare unicamente il diritto del creditore di agire in via esecutiva.
Il creditore, in particolare, non avrebbe fornito alcuna prova della validità del titolo azionato rappresentato dal contratto di mutuo, nonostante la sentenza abbia ritenuto l’ infondatezza della tesi secondo cui la banca mutuante non avrebbe mai conseguito la disponibilità giuridica delle somme, in realtà versate su un deposito cauzionale, argomentando che ‘ è lo stesso opponente a sostenere che le somme mutuate sono servite a coprire il saldo negativo dei c/c, della cui illegittimità pure si duole ‘ (cfr. pag. 6 sent.).
La censura è fondata.
Osserva il Collegio come nel caso di specie il giudice di prime cure abbia omesso di dare rilievo alla circostanza che gli opponenti, odierni appellati, non abbiano allegato in modo specifico, né offerto la prova di tutte le circostanze fondanti la nullità da essi dedotta, essendosi limitati ad affermare in modo del tutto generico e succinto che ‘… La violazione di tale limite comporta la nullità del contratto di mutuo fondiario, fatta salva la conversione in finanziamento ordinario. L’esponente eccepisce in questa sede il superamento del predetto limite: poiché spetta all’istituto di credito l’onere ex adverso di dimostrarne il rispetto, il dott. domanda in questa sede che venga sancita l’illegittimità dell’atto di precetto in quanto fondato su di un atto che, ab origine, non poteva essere dotato di efficacia esecutiva ‘ (cfr. pag. 8 atto di opposizione a precetto).
Sulla base della erronea tesi propugnata dalla difesa dei mutuatari opponenti e in violazione del generale principio, comunque richiamato in sentenza, secondo cui ‘ Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l’onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito ‘ (si veda Cass. civ., sez. III, sent. 7 marzo 2017, n. 5635, in aderenza
all’interpretazione fornita da Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12307), il Tribunale argomenta in modo non condivisibile che l’onere probatorio della violazione dei limiti legali del mutuo fondiario incomba sulla parte creditrice, ritenendo che ‘ la prova del rispetto del limite di finanziabilità, la cui violazione è ora pacificamente sanzionata con la nullità del contratto, spetti al creditore, cioè alla banca, sia perché è il soggetto onerato della prova di validità del contratto sulla cui base agisce esecutivamente, sia per il principio di vicinanza alla prova, avendo all’epoca del contratto curato la stima dell’immobile ‘, in adesione a qualche isolata e datata pronuncia di merito basata sul presupposto che mentre la banca avrebbe avuto la possibilità di depositare, quale principio di prova, gli atti dell’istruttoria svolta a seguito della richiesta di mutuo, il mutuatario non avrebbe invero avuto alcun accesso a tali documenti, né avrebbe potuto in alcun modo verificare il valore del bene concesso in garanzia da parte del terzo datore di ipoteca: presupposto che neppure ricorre nel caso di specie, in quanto a garanzia del mutuo fondiario stipulato in data 31.03.2009 è stata rilasciata ipoteca non da un terzo, ma dallo stesso e dalla (poi defunta) madre, nonché legale rappresentante della società mutuataria, peraltro intervenuti nel medesimo contratto di mutuo anche quali fideiussori solidali di essa parte mutuataria.
Ciò posto, va considerato che la norma di riferimento di cui al l’art. 38, co. 2, TUB, nel disciplinare gli anzidetti limiti di finanziabilità, stabilisce che ‘ la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti ‘ e che, in applicazione di quanto previsto, è intervenuto il CICR con delibera del 22 aprile 1995, fissando il limite di finanziabilità fino all’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi e fino al 100% del valore, qualora vengano prestate garanzie integrative (cfr. art. 1 cit. delibera).
Va, ulteriormente, aggiunto che la questione delle conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità ha, inoltre, generato un annoso dibattito in giurisprudenza, inizialmente orientata nel dare maggiormente rilievo ai riflessi interni all’ordinamento RAGIONE_SOCIALE, senza curarsi della validità ed efficacia dei singoli contratti di mutuo fondiario (in tal senso ancora Cass. civ., sez. VI, n. 22446/2015), mentre in tempi più recenti ha reputato che la prescrizione del cit. art. 38, co. 2, TUB costituisca espressione di regole di condotta più generali, la cui violazione può determinare effetti diretti in capo ai singoli contraenti,
tanto da indurre a considerare il limite di finanziabilità un elemento costitutivo del contratto di mutuo fondiario il cui superamento finisca per determinarne la nullità (così Cass. civ., sez. 1, n. 17352/2017; Cass. civ. sez. 1, n. 11201/2018; Cass. civ., sez. 1, n. 22466/2018; Cass. civ. sez. 1, n. 29745/2018), ad eccezione della decisione resa successivamente da Cass. civ., sez. 3, n. 17439/2019, più orientata nei termini di una possibile riqualificazione contrattuale, piuttosto che di vera e propria invalidità negoziale. Tornando all’analisi del caso sottoposto al vaglio di questa Corte territoriale , pur a voler prescindere dalla ripartizione dell’onere probatorio, si evidenzia che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice la violazione dei limiti di finanziabilità non comporta la nullità del contratto di mutuo, come sancito dalle Sezioni Unite intervenute sul punto a seguito di ordinanza interlocutoria n. 4117 del 9 febbraio 2022 su lla questione se ‘ in tema di credito fondiario, in caso di superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, il contratto debba considerarsi nullo, con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti, oppure se tale conseguenza non sia configurabile in assenza del carattere imperativo della norma violata ‘ .
Il Supremo Consesso ha, infatti, ritenuto che solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto sia suscettibile di determinare la nullità dello stesso, atteso che la disposizione dell ‘ art. 38 TUB e i conseguenti provvedimenti delle RAGIONE_SOCIALE amministrative sono delle mere norme c.d. di ‘ buona condotta ‘ la cui violazione potrà, eventualmente, comportare al massimo l ‘ irrogazione delle sanzioni previste dall ‘ ordinamento RAGIONE_SOCIALE, senza poter incidere sul regolamento contrattuale delle relative operazioni e, in particolare, sulla validità delle medesime (così Corte di Cassazione, SS.UU. Civ., sent. 16.11.2022, n. 33719; in tal senso già si era espressa Corte di Cassazione, sez. I civ., 28.11.2013, n. 26672): il limite di finanziabilità non costituisce, dunque, un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’RAGIONE_SOCIALE nell’ambito della c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE prudenziale’, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione non è suscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), il che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della
banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Quanto, poi, alla dedotta conversione del contratto nullo, la censura si prospetta infondata alla luce di Cassazione n. 7509/2022, secondo cui ‘ il mutuo fondiario non è un contratto diverso dal mutuo ordinario, ma ne rappresenta una ‘species’ con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, co. 2, Tub che costituisce elemento essenziale per l’applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore -non determina la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 c.c., bensì comporta, in esito alla qualificazione del contratto come ordinario mutuo ipotecario, la mera disapplicazione delle speciali norme di favore previste per il creditore fondiario e la conservazione tanto del mutuo quanto della garanzia ipotecaria ‘.
Viene, pertanto, in rilievo il principio generale espresso dall ‘ art. 1419 c.c. secondo cui la nullità di singole clausole contrattuali si estende all ‘ intero contratto solo ove l ‘ interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un ‘ esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità: nel caso di specie non emergono, peraltro, elementi che inducano a ritenere l’essenzialità delle clausole caratterizzanti il mutuo fondiario, affette da nullità ex art. 38 TUB da cui consegua che, in mancanza di esse, le parti non avrebbero stipulato il mutuo.
Ed infatti, l’art. 1424 c.c. consente la c.d. conversione del contratto nullo, affermando che lo stesso può comunque produrre gli effetti di un contratto diverso, purché dello stesso contenga i requisiti di sostanza e di forma, se avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti si può ritenere che le stesse lo avrebbero comunque voluto se avessero conosciuto la nullità. Nella fattispecie qui esaminata, pertanto, si è affermata la possibile applicazione della disposizione, con conseguente sanatoria di un mutuo fondiario nullo, attraverso la sua conversione in un ordinario mutuo ipotecario, facendo così salva la caratteristica privilegiata speciale del credito ed in particolare il suo grado ipotecario, a fronte della inapplicabilità dei benefici specifici che connotano la ‘fondiarietà’, primo fra tutti quello del già citato art. 41 TUB.
Attesa la validità del mutuo fondiario stipulato il 31.03.2009 alla luce delle argomentazioni che precedono e ritenuta assorbita l’eccezione di violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa sollevata dalla società creditrice per l’asserita mancata reiterazione della domanda opponente di nullità del mutuo per superamento del limite di
finanziabilità nelle conclusioni della citazione, nonché ritenuta assorbita -anche per carenza probatoria dell’asserito collegamento negoziale – la domanda di ricalcolo del saldo del c/c intestato alla mutuataria, va rilevata la validità dell’atto di precetto qui opposto, limitatamente alla somma ivi intimata d i €. 340.401,83 oltre alle competenze ex D.M. n. 55/2014 spettanti per valore ed oltre ai successivi interessi maturati e maturandi, come indicati in contratto di mutuo ex Lege n. 108/96 dal 12.03. 2019 e fino all’effettivo soddisfo.
Quanto al mutuo fondiario stipulato il 16.07.2003, la sentenza è invece da ritenersi corretta per aver accolto l’opposizione sul presupposto della nullità dell’atto di precetto limitatamente all’intimazione dei ratei impagati rivolta agli opponenti quali eredi di la quale ha tuttavia partecipato alla stipula del detto atto in qualità di legale rappresentante della società debitrice mutuataria, senza rilasciare alcuna garanzia a titolo personale, risultando il mutuo garantito solo dalla garanzia ipotecaria, né avendo sul punto la società creditrice fornito alcuna difesa in comparsa di costituzione ed in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., come già rilevato dalla sentenza impugnata.
Pertanto la Corte, in parziale accoglimento dell’appello, condanna e
al pagamento, in solido tra loro, della somma di €.340.401,83 oltre alle competenze ex D.M. n. 55/2014 spettanti per valore ed oltre ai successivi interessi maturati e maturandi, come indicati nel contratto di mutuo ex Lege n. 108/96 dal 12.03.2019 e fino al soddisfo effettivo, confermando la sentenza nel resto.
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite, che appare equo compensare tra le parti nella misura di 1/3 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da appello e, per essa, la mandataria avverso la sentenza n. 318/2022 resa in data 3/7.03.2022 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
-In parziale accoglimento dell’appello proposto , condanna e al pagamento, in solido tra loro, della somma di €.340.401,83 oltre alle c ompetenze ex D.M. n. 55/2014 spettanti per valore ed oltre ai successivi interessi maturati e maturandi, come indicati nel contratto di mutuo ex Lege n. 108/96 dal 12.03.2019 e fino al soddisfo effettivo;
-Conferma nel resto;
-Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna parte appellata al pagamento dei restanti 2/3;
-Conferma in complessivi €.1 0.000 le spese di lite come già liquidate in primo grado e liquida le spese del presente grado in complessivi €.12.045 (di cui €.2.195 per studio controversia, €.2.552 per fase introduttiva ed €.7.298 per fase decisionale), per entrambe le liquidazioni oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 21.10.2025
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
Il Giudice Ausiliario Est. dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME