Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26563 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
SENTENZA
OGGETTO:
appalto
NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
P.U. 19-9-2024
sul ricorso n. 6260/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, NOME COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO,
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA,
intimata avverso la sentenza n. 1097/2020 della Corte d’Appello dell’Aquila , depositata il 31-7-2020,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19-92024 dal consigliere NOME COGNOME, sentito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del quarto e reiezione del settimo,
udito lAVV_NOTAIO per i ricorrenti
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 30-3-2009 RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti il Tribunale di Pescara NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo il pagamento dell’importo di Euro 42.886,10 quale corrispettivo dei lavori edili eseguiti in esecuzione di contratto di appalto del 16-52007 sull’immobile di proprietà di NOME COGNOME e rimasti non pagati a seguito delle contestazioni insorte tra le parti, nonché il risarcimento dei danni subiti per il comportamento illecito tenuto dai convenuti. I convenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto il rigetto della domanda, in via riconvenzionale la condanna della società appaltatrice al risarcimento dei danni e, in via subordinata, previa quantificazione dei rispettivi crediti, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’eventuale differenza a loro favore.
Con sentenza n.220/2016 depositata il 19-2-2016 il Tribunale di Pescara ha accertato che il contratto di appalto si era sciolto per il recesso esercitato dai committenti ex art. 1671 cod. civ. e li ha condannati a pagare a favore della società appaltatrice Euro 35.386,10, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, con rivalutazione e interessi.
2.NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello, che la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato con sentenza n. 1097/2020 depositata il 31-7-2020, condannandoli alla rifusione delle spese del grado.
Per quanto rileva in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha rigettato il primo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti sostenevano la violazione da parte della società appaltatrice degli obblighi di correttezza e buona fede per non avere comunicato l’avvenuto raggiungimento dell’entità dei lavori il cui
corrispettivo era pari alla somma concordata come limite per procedere alla rinegoziazione dei prezzi, inducendoli a consentire la prosecuzione dei lavori. Ha considerato che la scrittura privata di data 18-5-2007 di integrazione del contratto di appalto fissava il tetto di Euro 50.000,00 quale limite a partire dal quale ‘il pagamento dovrà essere concordato dalle parti di volta in volta, con eventuale revisione dei prezzi e secondo la disponibilità finanziaria del committente e della proprietaria’; ha considerato che il primo SAL di data 30-8-2007 elencava lavori per un importo complessivo di Euro 40.000,00, che avevano carattere preliminare rispetto all’oggetto principale dell’appalto avente a oggetto la realizzazione della struttura del tetto; detti lavori erano tutti compresi nel secondo SAL di data 30-9-2007, pacificamente ricevuto dai committenti e sottoscritto dal direttore dei lavori da loro nominato, nel quale la voce ‘solaio di copertura in legno’ era pari a Euro 23.342,45; quindi, tenuto conto della natura dei lavori da eseguire, relativi alla realizzazione del tetto e al fatto che il loro costo era obiettivamente preventivabile sulla base del computo metrico e dell’elenco dei prezzi già a disposizione dei committenti, gli appellanti erano perfettamente in grado di rendersi conto che la prosecuzione dei lavori avrebbe determinato il superamento del limite oltre il quale avrebbero potuto chiedere la revisione dei prezzi, dovendosi aggiungere che i committenti si avvalevano del direttore dei lavori, il quale a sua volta era in grado di segnalare la circostanza.
Di seguito la sentenza ha rigettato il motivo con il quale gli appellanti avevano censurato il rigetto della loro domanda di risarcimento dei danni accertati autonomamente dal consulente d’ufficio e dei danni da ritardo.
In ordine ai primi, ha rilevato che il problema non era quello di ritenere la c.t.u. autonoma fonte di prova, ma quello di utilizzare la stessa al fine di integrare le allegazioni di fatto contenute nella
domanda, con individuazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli dedotti in giudizio, nonostante il rilievo dei danni fosse di immediato riscontro visivo e gli appellanti avessero allegato a sostegno della domanda una perizia di parte.
In ordine ai danni da ritardo, la sentenza ha evidenziato che il Tribunale aveva rigettato la domanda per la sua genericità e perché priva di un preciso criterio di quantificazione economica e gli appellanti si erano limitati a reiterare la domanda come svolta in primo grado, per cui il motivo era inammissibile. Ha aggiunto che il motivo era in ogni caso infondato, in quanto gli appellanti neppure in appello avevano dedotto e dimostrato quale pregiudizio sarebbe a loro derivato dal ritardo nella restituzione del cantiere avente a oggetto un sottotetto a uso di deposito.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
E’ rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE, alla quale la notificazione è stata ritualmente eseguita all’indirizzo pec del difensore EMAIL con consegna del messaggio il 26-22021.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 19-9-2024, nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa i ricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, intitolato ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1375 c.c. e art. 113 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c.’ , i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere dichiarato che, dopo il ricevimento del primo SAL, i committenti erano in grado di rendersi conto che la continuazione dei lavori avrebbe determinato il superamento del limite oltre il quale potevano chiedere
la revisione dei prezzi. Richiamato il contenuto della scrittura integrativa 18 maggio 2007, secondo cui i committenti si impegnavano al pagamento di Euro 50.000,00 fino all’esecuzione dei lavori per tale importo, mentre per i rimanenti SAL il pagamento doveva essere concordato di volta in volta con eventuale revisione dei prezzi, rilevano che l’unico soggetto che poteva avere contezza del prossimo superamento del limite di Euro 50.000,00 era l’appaltatore, il quale avrebbe dovuto comunicare la circostanza, in ossequio al principio di correttezza nell’esecuzione del contratto ; rilevano che la circostanza non poteva essere conosciuta dai committenti, privi di competenze tecniche, i quali avevano fatto affidamento sulla scrittura, senza che vi fosse alcun obbligo di comunicazione in capo al direttore dei lavori, il quale poteva anche ignorare l’esistenza della scrittura privata.
1.1.Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 13 -10-2017 n. 24155 Rv. 645538-01, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195 Rv. 63842501).
Nella fattispecie si è al di fuori della deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta perché la censura, dietro lo schermo della violazione di legge, sollecita una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla Corte territoriale: la sentenza impugnata ha ritenuto, spiegandone le ragioni, che i committenti
fossero in grado di rendersi conto del fatto che il secondo SAL avrebbe comportato il superamento del limite di Euro 50.000,00 al quale faceva riferimento la scrittura integrativa e, diversamente, i ricorrenti contestano di essere stati in condizione di rendersi conto di tale circostanza e per questo lamentano la violazione del principio di buona fede in capo alla società appaltatrice. Quindi, sulla base della ricostruzione in fatto eseguita dalla sentenza impugnata, estranea al sindacato di legittimità in ragione del contenuto del motivo, non è invocabile alcuna violazione del principio di correttezza ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. a carico della società appaltatrice, non potendosi individuare a carico della stessa un obbligo di informazione esteso anche a circostanze che già erano nella sfera di conoscenza dei committenti.
2.Il secondo motivo è intitolato ‘ nullità della sentenza per violazione dell’artt. 2702 e 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3’ e, facendo riferimento nel corpo del motivo alla nullità di cui al n.4 dell’art. 360 co.1 cod. proc. civ., deduce che la sentenza impugnata non abbia attribuito alla scrittura il valore probatorio di cui all’art. 2702 cod. civ. I ricorrenti sostengono che, ricevuto il primo SAL, in forza della scrittura del 18-52007, i committenti erano certi che l’importo sarebbe stato contenuto nel limite di Euro 50.000,00, attesa la mancata comunicazione di superamento del limite medesimo; quindi sostengono che la Corte d’appello sia incorsa in errore nel ritenere l’esistenza di presunzioni nel senso opposto al contenuto letterale della scrittura, nel non porre a fondamento della decisione fatti non contestati da RAGIONE_SOCIALE e rinvenibili nella scrittura, nonché nell’avere valutato le prove secondo il suo prudente apprezzamento, in spregio dell’art. 116 cod. p roc. civ. che non consente tale valutazione nell’ipotesi di cui all’art. 2702 cod. civ.
2.1.Il motivo è inammissibile perché, così come il primo motivo, svolge una serie di deduzioni finalizzate esclusivamente a ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata, senza riuscire a intercettare nella sentenza alcuna violazione delle disposizioni richiamate.
La tesi dei ricorrenti si fonda sul presupposto che il contenuto della scrittura privata 18-5-2007 fosse nel senso di prevedere che l’ esecuzione dei lavori avrebbe dovuto essere limitato dall’appaltatrice al raggiungimento del l’importo di Euro 50.000,00. Al contrario, la sentenza impugnata ha ritenuto che la scrittura prevedesse esclusivamente la fissazione del tetto di Euro 50.000,00 quale limite dei lavori a partire dal quale il pagamento doveva essere concordato di volta in volta con eventuale revisione dei prezzi (così, testualmente, pag.4 della sentenza); quindi, a fronte di questo contenuto della scrittura, esattamente la sentenza si è posta la questione della conoscenza del superamento del limite da parte dei committenti, che ha ritenuto esistente anche in mancanza di comunicazione dell’appaltatrice, co n la conseguente irrilevanza del dato che non fosse stata richiesta la revisione del prezzi. Al fine di ritenere che, diversamente, l’appaltatrice non potesse neppure procedere a eseguire i lavori che superassero il limite di Euro 50.000,00 e non avesse diritto al pagamento di quei lavori, i ricorrenti avrebbero dovuto formulare motivo che, in modo ammissibile, censurasse l’interpretazione della scrittura data dalla sentenza impugnata e fosse finalizzato a dimostrare che il contenuto della scrittura fosse nel senso che, raggiunto il limite di Euro 50.000,00, i lavori non potessero comunque proseguire; in mancanza, le deduzioni dei ricorrenti sono inammissibili, in quanto presuppongono un contenuto della scrittura diverso da quello accertato dalla sentenza impugnata.
3. Il terzo motivo è intitolato ‘ violazione degli artt. 1337, 1440 e 1657 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.’ e con esso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia ritenuto che l’appaltatrice aveva continuato i lavori in mala fede, senza una espressa autorizzazione da parte dei committenti o la rideterminazione dei prezzi. Sostengono che, ai sensi dell’art. 1440 cod. civ. , l’appaltatrice era tenuta a rispondere dei danni per avere raggirato e indotto in errore i committenti nel r itenere che il prezzo dell’opera potesse essere limitato a Euro 50.000,00; lamentano che la sentenza non abbia considerato il contenuto della scrittura che aveva limitato l’esecuzione dei lavori all’importo di Euro 50.000,00 e dichiarano che nella condotta del l’appaltatrice vi era il dolo.
3.1.Il motivo è inammissibile sotto distinti profili.
Il riferimento al dolo configura questione nuova, in quanto la sentenza impugnata non ne fa cenno, per cui i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre in quali atti e in quali termini avessero sollevato la questione; infatti, i motivi di ricorso devono investire solo questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. S ez. 2 9-8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01, Cass. Sez. 1 1810-2013 n. 23675 Rv. 627975-01).
Inoltre, come già osservato, gli argomenti dei ricorrenti si fondano sul presupposto che la scrittura del 18-5-2007 ponesse un limite per l’esecuzione de i lavori, ma l’interpretazione data alla scrittura dalla sentenza impugnata è stata diversa e non è stata oggetto di motivo di ricorso ammissibile.
Infine, gli argomenti volti a sostenere l’esistenza della mala fede nell’appaltatrice presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da
quella eseguita dalla sentenza impugnata: nel momento in cui la sentenza ha accertato in fatto, con pronuncia non censurata in modo ammissibile dai ricorrenti, che i committenti erano a conoscenza del superamento del limite di Euro 50.000,00, non è ravvisabile alcuna mala fede in capo all’appaltatrice, né per non avere comunicato una circostanza di cui i committenti erano già a conoscenza, né per avere proseguito i lavori, non avendo i committenti chiesto la revisione dei prezzi o formulato altra richiesta.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ‘ violazione dell’art. 132 co.2 n.4 in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c. per motivazione manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, perplessa e incomprensibile’; sostengono che la motivazione sia incomprensibile e contraddittoria, laddove prima dichiara che le parti avevano limitato i lavori all’importo di Euro 50.000,00 e alla disponibilità finanziaria dei committenti e poi abbia consentito una diversa quantificazione dei lavori in ragione dei SAL emessi dalla società appaltatrice senza previa comunicazione del superamento del limite ai committenti.
4.1.Il motivo è manifestamente infondato, perché si fonda su una lettura della sentenza impugnata non conforme al suo contenuto.
Come già esposto, la sentenza (pag.4) ha dichiarato che la scrittura privata di data 18-5-2007 di integrazione del contratto di appalto fissava il tetto di Euro 50.000,00 quale limite dei lavori a partire dal quale ‘il pagamento dovrà essere riconcordato dalle parti di volta in volta, con eventuale revisione dei prezzi e secondo la disponibilità finanziaria del committente e della proprietaria’. Di seguito la sentenza ha considerato che il primo SAL del 30-8-2007, pacificamente ricevuto dai committenti, indicava un importo complessivo superiore a Euro 40.000,00 di lavori, che avevano carattere preliminare rispetto all’oggetto principale dell’appalto relativo alla realizzazione della struttura del tetto; ha considerato che i lavori relativi all’oggetto
principale dell’appalto erano compresi nel secondo SAL del 30-9-2007, pacificamente ricevuto dai committenti, nel quale, esaminando la sola voce ‘solaio di copertura in legno’ risultava il costo di Euro 23.342,45; ha rilevato che tale somma era inferiore a quella obiettivamente p reventivabile sulla base del computo metrico e dell’elenco prezzi a disposizione dei committenti, per cui era evidente che gli stessi erano in grado di rendersi conto che la prosecuzione dei lavori dopo il primo SAL avrebbe determinato il superamento del limite oltre il quale avrebbero potuto chiedere la revisione dei prezzi.
La sentenza è perfettamente comprensibile e priva di qualsiasi contraddizione, in quanto interpreta la scrittura del 18-5-2007 nel senso che il limite dei lavori di Euro 50,000,00 era fissato al fine dell ‘eventuale formulazione della richiesta di revisione dei prezzi e ritiene, sulla base del contenuto del SAL e del computo metrico, che i committenti fossero consapevoli del superamento di quel limite.
5. Il quinto motivo è intitolato ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’ e con esso i ricorrenti sostengono che, poiché le parti hanno inteso porre il limite nell’esecuzione dell’opera all’importo di Euro 50.000,00, la parte che è venuta meno a tale accordo è RAGIONE_SOCIALE che, in mala fede, ha taciuto il superamento di tale limite e non ha comunicato ai committenti che, sia prima che successivamente al primo SAL, i lavori ancora da eseguire non potevano contenersi in tale importo. Di seguito sostengono che l’appaltatrice avrebbe dovuto comunicare il superamento dell’importo di Euro 50.000,00 e, comunque, avrebbe dovuto farsi autorizzare alla prosecuzione dei lavori, in base alla previsione del punto d) del contratto di appalto, secondo cui i prezzi concordati in forma scritta potevano essere modificati solo in forma scritta.
5.1.Si deve fare applicazione dei principi consolidati secondo i quali l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di
accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito; quindi il ricorrente, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è tenuto altresì a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di considerazioni illogiche o insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’ interpretazione del ricorrente a quella accolta dalla sentenza impugnata; quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. Sez. 1 9-4-2021 n. 9461 Rv. 661265-01, Cass. Sez. 3 28-112017 n. 28319 Rv. 646649-01, Cass. Sez. 1 15-11-2017 n. 27136 Rv. 646063-01).
In forza di tali principi, il motivo è inammissibile nella prima parte in cui sostiene che RAGIONE_SOCIALE sia venuta meno all’accordo, in quanto si fonda sulla lettura della scrittura di segno diverso da quello eseguito dalla sentenza impugnata, senza individuare quali parametri ermeneutici sarebbero stati violati dalla sentenza e senza spiegare in quali termini sarebbe avvenuta la violazione.
Il motivo è inammissibile anche nella seconda parte, laddove sostiene che la prosecuzione dei lavori oltre il limite di Euro 50.000,00 avrebbe dovuto essere autorizzata, in quanto a sua volta fondato sul presupposto non dimostrato che la scrittura prevedesse che fossero eseguiti lavori soltanto fino al raggiungimento del l’importo di Euro 50.000,00. Come già esposto, sostanzialmente tutti gli argomenti dei ricorrenti si fondano su questa convinzione che, al fine di essere recepita, avrebbe richiesto la dimos trazione che l’accordo delle parti fosse in tale senso; il contenuto della scrittura privata non aveva tale
contenuto secondo l’interpretazione datane dalla Corte d’appello, che non è censurata in modo ammissibile dai ricorrenti.
6. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono ‘ nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1667, 1668 e 2697 c.c., 132 co.2 n. 4, 115 e 194 c.p.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 per motivazione contraddittoria e illogica e in relazione all’art. 360 co.1 n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti’. Lamentano che la sentenza impugnata abbia rigettato la loro domanda di risarcimento dei danni in riferimento ai danni rilevati dal consulente d’ufficio sulla base dell’assunto che i fatti accertati dal consulente d’ufficio non erano stati allegati ; sostengono che la sentenza abbia errato nel ritenere che non fosse stato assolto l’onere della prova, in quanto è sufficiente che il committente alleghi l’esistenza dei vizi, spettando all’appaltatore l’onere di dimostrare di avere eseguito l’opera a regola d’arte; aggiungono che le testimonianze avevano confermato quanto verificato dal c.t.u., che la circostanza che il consulente d’ufficio abbia individuato difetti ulteriori rispetto a quelli rilevati dal consulente di parte non integrava né deficit assertivo né deficit probatorio.
6.1.Il motivo è inammissibile sotto diversi profili, tra i quali risulta assorbente quello riferito al fatto che non coglie la ratio della pronuncia impugnata.
La sentenza ha interpretato la domanda dei committenti come volta a ottenere il risarcimento dei danni accertati dal consulente d’ufficio autonomamente, e cioè a prescindere dalle allegazioni degli attori; ha rilevato che nella fattispecie non si poneva la questione se la consulenza tecnica d’ufficio potesse essere fonte autonoma di prova, ma se la c.t.u. potesse essere utilizzata al fine di integrare le allegazioni di fatto contenute nella domanda proposta in giudizio, con
individuazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli dedotti in giudizio e ha escluso tale possibilità.
A fronte di questo contenuto della pronuncia, non sono pertinenti le deduzioni dei ricorrenti relative al fatto che l’onere probatorio in ordine all’adempimento fosse in capo all’appaltatrice, in quanto la Corte d’appello esattamente ha ritenuto che spettasse ai committenti allegare i danni subiti e che la pronuncia dovesse rimanere all’interno di quell’am bito, in applicazione del principio della domanda posto dall’art. 112 cod. proc. civ. I ricorrenti non svolgono alcuna deduzione finalizzata a sostenere che la sentenza impugnata abbia erroneamente interpretato il contenuto della loro domanda e quindi i loro argomenti risultano irrilevanti.
7.Con l’ultimo motivo i ricorrenti deducono ‘ violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 1382 e 2697 c.c. e art. 112 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 co.1 n.3’ e lamentano che la sentenza impugnata, rigettando la domanda di risarcimento del danno per il ritardo nell’esecuzione dell’opera, non abbia tenuto in considerazione la penale contrattualmente prevista. Evidenziano che è stato provato in causa il ritardo ne lla restituzione del cantiere e che l’art. 7 del contratto d’appalto prevedeva la penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo ; aggiungono che la domanda di risarcimento del danno da ritardo era stata inglobata nel danno complessivo quantificato in Euro 40.000,00, che comunque tale danno era stato quantificato in Euro 15.000,00 e ne era stata chiesta la liquidazione equitativa.
7.1.Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha considerato che il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per il ritardo a causa della sua genericità e perché priva di un preciso criterio di quantificazione economica; ha dichiarato che tali ragioni non erano state oggetto di specifica contestazione da parte degli appellanti, i quali
si erano limitati a reiterare la domanda già svolta in primo grado; ha aggiunto che, in ogni caso, il motivo era infondato, in quanto neppure in appello gli appellanti avevano dedotto e provato quale pregiudizio sarebbe loro derivato dal ritardo relativo alla restituzione del cantiere riguardante un sottotetto a uso deposito.
Ciò significa che i committenti non avevano proposto in causa la loro domanda chiedendo l’applicazione della penale contrattualmente prevista per il ritardo, perché diversamente il Tribunale non avrebbe ritenuto la genericità della domanda e la mancanza di allegazione del criterio di quantificazione economica del danno da ritardo e la Corte d’appello non avrebbe ritenuto che neppure in appello quel criterio era stato indicato. Quindi, non può imputarsi alla sentenza impugnata di non avere riconosciuto il danno da ritardo nel limite della penale, in quanto senza la relativa specifica richiesta il giudice non può statuire sull’applicazione della clausola penale (cfr. Cass. Sez. 2 25 -10-2023 n. 29610 Rv. 669208-01, Cass. Sez. 2 24-4-2008 n. 10741 Rv. 60304101).
8.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la controparte rimasta intimata.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione