Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32179 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
:
sul ricorso iscritto al n. 25056/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, TRAPASSO NOME COGNOME, difesi da ll’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti- nonché contro COGNOME NOME, COGNOME MENOTTI, COGNOME -intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 434/2021 depositata il 30/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le osservazioni del Sostituto P.G., NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La vicenda ha inizio nel 1982, quando NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano NOME COGNOME, proprietario di un fondo limitrofo, dinanzi al Tribunale di Catanzaro per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di uno sbancamento per realizzazione di un manufatto, che assumevano in violazione delle distanze legali. Nel 1983, a costruzione ultimata, le attrici introducevano un nuovo giudizio per domandare la demolizione del bene o il suo arretramento, oltre al risarcimento del danno. NOME COGNOME si costituiva in entrambi i giudizi, poi riuniti, e proponeva domanda riconvenzionale per l’accertamento del confine, la demolizione di una porzione dell’immobile delle attrici, edificata sul proprio suolo in violazione delle distanze, e il risarcimento del danno.
All’esito del giudizio di primo grado, il convenuto proponeva appello, eccependo il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado della moglie, NOME COGNOME, con la quale era in regime di comunione legale dei beni. La Corte di appello, con sentenza del 2009, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio. La Corte, nella stessa sentenza, dichiarava che la cessione del diritto controverso, intervenuta nel corso del giudizio da parte dei COGNOME COGNOME in favore dei figli con atti di donazione del 1995 e 1996, è indifferente rispetto al giudizio, nel senso che il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 c.p.c.
Riassunto il giudizio, NOME COGNOME rimaneva contumace. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 2015, condannava i COGNOME in solido all’arretramento dell’immobile, al risarcimento del danno per € 1.878,00, fissava il confine tra le p roprietà lungo la linea della scala esterna al fabbricato delle attrici e rigetta le ulteriori domande di NOME COGNOME.
Promosso appello da quest’ultimo, nelle more del giudizio NOME COGNOME decedeva e il contraddittorio veniva integrato
nei confronti dei figli ed eredi, NOME, NOME e NOME COGNOME, che poi venivano dichiarati tutti e tre contumaci. Tuttavia, il figlio NOME COGNOME interveniva in giudizio ex art. 105 c.p.c., non quale erede, ma quale titolare del diritto autonomo di comproprietario in forza della donazione del 1996. Egli eccepiva la nullità del giudizio di primo grado per violazione del suo diritto di difesa e l’inopponibilità nei suoi confronti della sentenza per mancata trascrizione della domanda introduttiva; in via subordinata, formulava eccezione di usucapione.
La Corte di appello, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello di NOME COGNOME e dichiarava inammissibile l’intervento di NOME COGNOME, confermando la decisione di primo grado.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME con tre motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resistono le attrici con controricorso e memoria. Il Sostituto P.G. ha depositato osservazioni per il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 co. 3 e 4, e 344 c.p.c., con la seguente argomentazione. NOME COGNOME, evocato in giudizio in appello a seguito della morte di NOME COGNOME congiuntamente ai suoi germani, ha spiegato intervento volontario ex art. 105 c.p.c. La sua posizione si fonda sull’essere proprietario dell’immobile oggetto di causa in forza di donazione risalente all’anno 1996. Egli assume così la titolarità di un diritto autonomo rispetto sia al diritto controverso tra le parti, sia alla posizione processuale acquisita iure successionis . Egli non è successore a titolo particolare nel diritto controverso, posizione che escluderebbe la sua qualità di terzo, ma ha spiegato intervento autonomo in quanto titolare di un diritto di comproprietà dell’immobile, laddove il diritto controverso nel giudizio concerne la violazione delle distanze legali.
Le parti censurate del provvedimento impugnato sono quelle in cui NOME COGNOME viene qualificato come successore a titolo particolare nel diritto controverso e viene dichiarata l’inammissibilità del suo
intervento ex art. 105 in appello. In particolare (p. 12): ‘ ritiene il Collegio che COGNOME NOME non possa ritenersi titolare di un diritto autonomo rispetto alla res litigiosa, tenuto conto che il diritto di cui egli afferma essere titolare ed in forza del quale dichiara di intervenire deriva dall’acquisto avvenuto nel corso del processo ad opera degli allora convenuti, suoi danti causa, realizzando così una ipotesi di successore particolare del diritto controverso, disciplinata dall’art. 111 c.p.c. ‘ . A pag. 13: ‘ Il rapporto di dipendenza o di derivazione tra la posizione del COGNOME NOME e la stessa posizione giuridica di una della parti in causa, lo identifica come titolare dello stesso diritto in contestazione dei propri dante causa l’intervento per come spiegato in questa fase di giudizio risulta inammissibile, in assenza della titolarità e di un diritto autonomo presupposto indefettibile richiesto dall’art. 344 c.p.c. per l’intervento in appello». E ancora: «non potendo il COGNOME NOME proporre opposizione ordinaria ex art. 404 co. 1 c.p.c., l’intervento spiegato in appello devesi ritenere inammissibile ex art. 344 c.p.c. ‘ .
Le controricorrenti sostengono che la questione della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei donatari è coperta da giudicato interno, formatosi sulla sentenza della Corte di appello del 2009, che aveva espressamente qualificato la loro posizione ai sensi dell’art. 111 c.p.c. come irrilevante ai fini della corretta costituzione del rapporto processuale. La mancata trascrizione della domanda, pur potendo influire sull’opponibilità della sentenza, non modifica tale qualificazione giuridica.
– Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 co. 3 e 4 c.p.c. e 2653 co. 1 c.c. Si contesta la decisione della Corte territoriale di non aver tratto le dovute conseguenze dalla mancata trascrizione della domanda giudiziale da parte delle attrici. Tale omissione renderebbe la sentenza di primo grado del tutto inopponibile a NOME COGNOME, terzo acquirente con atto trascritto. La Corte di appello, pur riconoscendo l’inopponibilità,
non ne avrebbe tratto la logica conseguenza di accogliere l’intervento e dichiarare l’inefficacia della sentenza nei suoi confronti. Si richiama la pronuncia di Cass. S.U. n. 13523/2006 sulla necessità della trascrizione delle domande relative a violazioni dei limiti legali della proprietà.
Le parti censurate sono a p. 14 della sentenza: ‘ Né a diversa conclusione può giungersi per via della mancata trascrizione della domanda giudiziaria . La sola inopponibilità della decisione non fa venir meno nel successore a titolo particolare la sua qualità di soggetto legato da un rapporto di dipendenza o derivazione rispetto a quello accertato nella sentenza, ovvero non trasforma in autonomo il suo diritto ed è solo questo che legittima l’opposizione di terzo ordinario e quindi l’ammissibilità di intervento in appello ‘ .
Le controricorrenti ribadiscono che la qualifica processuale del ricorrente come successore a titolo particolare nel diritto controverso è stabilita dal giudicato interno.
3. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 co. 3 e 4 c.c. e degli artt. 1158 e 1159 co. 1 c.c. Si censura la sentenza impugnata per un duplice errore di diritto nel rigettare l’eccezione di usucapione. In primo luogo, la Corte avrebbe commesso un errore macroscopico affermando che l’art. 1159 c.c. richiede un termine ‘ ventennale ‘ , mentre la norma prevede un termine decennale. Detto termine decennale, decorrente dall’atto di donazione del 09/01/1996, sarebbe maturato già il 09/01/2006, prima ancora dell’inizio del giudizio di riassunzione. In secondo luogo, la Corte avrebbe errato nell’individuare il dies ad quem per il computo del termine nell’inutile data della sentenza di primo grado, che, essendo inopponibile al ricorrente, non poteva interrompere il suo possesso. Il termine sarebbe stato interrotto solo con la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio in appello, il 14/10/2016, data alla quale era già maturato anche il termine ventennale per l’usucapione ordinaria.
Le parti censurate sono a p. 15: ‘ affinché il terzo possa proporre opposizione occorre allegare che l’usucapione sia maturata anteriormente alla decisione ritenuta pregiudizievole. Nel caso concreto tale presupposto difetta, considerato che: COGNOME NOME allega di aver iniziato a possedere a far data dall’acquisto ovvero dal 9.01.1996; la decisione risulta emessa in data 9.10.2015 La comparazione dei termini temporali di riferimento consente di escludere che prima della decisione possa ritenersi maturata in favore del COGNOME NOME l’eccepita usucapione , non essendo spirato il termine ventennale richiesto dall’art. 1159 c.c. ‘ .
-Ravvisando valenza nomofilattica nelle questioni sollevate con i primi due motivi del ricorso nell’intersecarsi dei loro profili , il Collegio rimette la trattazione del ricorso all’udienza pubblica.
P.Q.M.
La Corte rimette la trattazione del ricorso all’udienza pubblica . Così deciso in Roma, il 02/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME