Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13499 Anno 2024
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Civile Ord. Sez. L Num. 13499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37431-2019 proposto da:
COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 123/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 25/06/2019 R.G.N. 250/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
che, con sentenza del 13 giugno 2019, la Corte d’Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di
R.G.N. 37431NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/04/2024
CC
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RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità per contrasto con l’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 della clausola appositiva del termine al contratto con il quale la COGNOME era stata assunta quale addetta ai reparti del presidio ospedaliero di Policoro, con durata dal 1.5.2008 al 25.10.2008 poi prorogata al 30.4.2009;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE per essersi il rapporto di lavoro svolto integralmente alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE Montalbano Ionico poi confluita sì nell’RAGIONE_SOCIALE ma senza subentrare nei rapporti delle soppresse UU.SS.LL. per avere la Regione Basilicata previsto che i crediti e i debiti preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove aziende sanitarie restavano in capo alla Regione stessa attraverso la gestione liquidatoria assegnata per un anno a commissari liquidatori nominati ad hoc e proseguita con affidamento ai direttori generali delle nuove aziende sanitarie e che, successivamente al subentro previsto a far data dall’1.1.2009, nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle UU.SS.LL. preesistenti poteva essere posto a carico delle nuove aziende sanitarie; che per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c., 31 d.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 6, l. Regione Basilicata n. 12/2008, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per essersi questa discostata dal principio per cui, in ipotesi di nullità del termine finale apposto al
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contratto di lavoro, il rapporto sarebbe in atto de iure anche se non de facto , con imputazione al soggetto che per effetto dell’intervenuto fenomeno successorio, è subentrato nella titolarità del medesimo;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del dato acquisito agli atti per cui alla data del subentro delle nuove aziende sanitarie alle soppresse UU.SS.LL., 1.1.2009, il rapporto di lavoro della ricorrente, in quanto prorogato fino al 30.4.2009, era in essere con imputazione in capo alla subentrante;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 11723/2021 ma già Cass. n. 29665/2017), secondo cui la previsione di gestioni stralcio ai fini della liquidazione dei pregressi rapporti di debito/credito facenti capo alle soppresse U.SS.LL. testimonia dell’inconfigurabilità dell’estinzione immediata delle stesse, escludendo, come del resto sancito dalla stessa legge regionale, l’invocata successione in universum ius a carico delle nuove aziende sanitarie, non potendo essere posto a carico di queste nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle UU.RAGIONE_SOCIALE. neppure successivamente al subentro;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per
compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 aprile 2024