Aumento figurativo pensione: quando non spetta secondo la Cassazione
L’aumento figurativo dei contributi è un beneficio previsto per particolari servizi, come quello militare, che consente di incrementare l’anzianità contributiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha però chiarito un punto cruciale: tale beneficio non è un diritto automatico per chi cessa il servizio senza aver maturato i requisiti per la pensione. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I fatti del caso
Un ex militare si era rivolto al Tribunale per ottenere dall’ente previdenziale il riconoscimento del diritto all’aumento figurativo di un terzo per i periodi di lavoro prestati a bordo di navi, come previsto dalla normativa di settore. L’ente si era opposto, sostenendo che il lavoratore, avendo cessato il servizio senza aver maturato il diritto alla pensione, non poteva beneficiare di tale incremento per la costituzione della sua posizione assicurativa.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione al lavoratore. Secondo i giudici di merito, anche in assenza di una specifica previsione, la contribuzione figurativa doveva essere inclusa nella posizione previdenziale del richiedente, in analogia a quanto avviene nei casi di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
La questione dell’aumento figurativo in Cassazione
L’ente previdenziale, non condividendo le conclusioni dei giudici di merito, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali. Il primo, di carattere procedurale, è stato assorbito dal secondo, di carattere sostanziale. Con il secondo motivo, l’ente ha lamentato la violazione delle norme che regolano la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti pubblici cessati dal servizio ante tempus (cioè prima di maturare il diritto a pensione) e la disciplina sull’aumento figurativo.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ente, ribaltando completamente l’esito del giudizio. I giudici supremi hanno richiamato un proprio precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 6343/23), consolidando un principio di diritto molto chiaro.
Secondo la Corte, l’aumento figurativo della contribuzione previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 1092/1973 non spetta al dipendente (civile o militare) che sia cessato dal servizio senza aver già acquistato il diritto alla pensione. L’esclusione di tale beneficio non viola i principi costituzionali, in quanto l’aumento è un trattamento di favore, una scelta discrezionale del legislatore per tutelare la particolare gravosità e i rischi di specifici servizi.
In altre parole, questo beneficio non è una componente strutturale della contribuzione da trasferire automaticamente nella posizione assicurativa, ma un’aggiunta che presuppone la sussistenza del diritto principale, ovvero il diritto alla pensione al momento della cessazione dal servizio.
Le conclusioni
La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria del lavoratore. La decisione stabilisce un principio fondamentale: l’aumento figurativo non è un elemento da considerare per la mera costituzione della posizione assicurativa presso l’ente previdenziale per chi lascia il servizio pubblico senza diritto a pensione. È un beneficio pensionistico accessorio, che può essere goduto solo da chi ha già maturato il diritto alla pensione stessa. Questa interpretazione restringe il campo di applicazione del beneficio, legandolo indissolubilmente alla conclusione della carriera lavorativa con il conseguimento del trattamento pensionistico.
Spetta l’aumento figurativo al militare che cessa il servizio senza aver maturato il diritto alla pensione?
No, secondo la Corte di Cassazione, al dipendente militare che è cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio non spetta l’aumento figurativo della contribuzione ai fini della costituzione della posizione assicurativa.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha escluso il diritto all’aumento figurativo in questo caso?
La Corte ha stabilito che l’aumento figurativo è un trattamento di favore preordinato a garantire una tutela particolare per la gravosità e i rischi del servizio prestato. Non è un elemento automatico della contribuzione, ma un beneficio accessorio che spetta solo a chi ha già maturato il diritto a pensione al momento della cessazione del servizio.
Questa esclusione viola il principio di uguaglianza secondo la Costituzione?
No. La Corte ha chiarito che l’esclusione non viola i principi dell’art. 3 della Costituzione, poiché rientra nell’apprezzamento discrezionale del legislatore concedere un trattamento di favore come l’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio.