Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20715 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20715 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37484/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE CON SOCIO UNICO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOMEcontroricorrente- e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1371/2019 depositata il 26/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
La srl RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo per la somma di 484.000 euro nei confronti della srl Ginevra (già RAGIONE_SOCIALE in forza di clausola contenuta nella scrittura privata del 3 novembre 2010, con la quale era stato stabilito che la s.RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ove avesse acquistato dalla s.r.l. RAGIONE_SOCIALE un determinato terreno, in Mazzano (Bs), incluso in un piano di lottizzazione denominato RAGIONE_SOCIALE, avrebbe pagato quella somma a titolo di ‘corrispettivo’ per attività amministrative e opere di urbanizzazione eseguite o da eseguirsi da parte della sRAGIONE_SOCIALE Immobiliare Val di Genova riguardo a tale terreno.
La s.rRAGIONE_SOCIALE. NOME si opponeva al decreto deducendo che la pattuizione a cui la controparte aveva ricondotto il credito era risolutivamente condizionata alla stipula, entro i 10 giorni successivi al 3 novembre 2010, del preliminare di vendita del terreno e che detta pattuizione aveva perso effetto a seguito della scadenza del termine senza che il preliminare fosse stato concluso. La s.rRAGIONE_SOCIALE NOME deduceva altresì che le pattuizioni del 3 novembre 2010, ove non avessero perso effetto a seguito della scadenza del termine dei 10 giorni, sarebbero state comunque ‘superate’ e caducate da pattuizioni successive. La opponente rappresentava infatti che con atto del 18 novembre 2010 stipulato con la Val di Genova e con un’altra società, aveva promesso di acquistare, dalla prima, il terreno già oggetto della scrittura del 3 novembre e, dalla seconda, un altro terreno; rappresentava di aver stipulato il contratto definitivo il 3 gennaio 2012 e di avere, in sede di definitivo, concordato che dovevano considerarsi caducate le righe della clausola 2 del preliminare in cui era previsto il rimborso da parte di essa s.r.l. Ginevra ‘delle spese, degli oneri e delle sanzioni a qualsiasi titolo sostenuti dalle promittenti venditrici nelle more del rogito notarile per le opere realizzande dalla promissaria acquirente’.
Il Tribunale di Brescia accoglieva l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE e revocava il decreto ingiuntivo.
Contro la sentenza di primo grado la Val di Genova proponeva appello, che la Corte territoriale di Brescia respingeva con sentenza n. 1371 del 2019, dando atto che era intervenuta nel giudizio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.111 c.p.c., quale ‘cessionaria di ramo di azienda della appellante’ .
Per la cassazione della suddetta sentenza, la sRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso con sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La sRAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Preliminarmente, rileva la Corte che nel presente giudizio, regolato dal rito camerale, il Procuratore Generale non ha ritenuto di rassegnare conclusioni, come è in sua facoltà e pertanto è irrilevante l’eccezione formulata in memoria dalla ricorrente.
Sempre preliminarmente, va esaminata l ‘eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente con il controricorso e ribadita con la memoria.
La RAGIONE_SOCIALE Ginevra sostiene che il ricorso per cassazione sia inammissibile perché proposto da un soggetto, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale, così come non aveva la legittimazione ad intervenire nel giudizio di appello, non ha neppure la legittimazione a ricorrere per cassazione.
A dire della controricorrente, il difetto di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE a ricorrere per cassazione, già eccepito in sede di gravame, si fonda sul rilievo che il ramo di azienda, in relazione al cui acquisto l’intervento era stato giustificato, non comprendeva il credito controverso azionato col ricorso per decreto ingiuntivo.
La RAGIONE_SOCIALE nel ricorso per cassazione premette che l’eccezione è stata, in appello, inammissibilmente sollevata oltre ogni
preclusione, solo con la comparsa conclusionale di replica, e che essa non è riproponibile contro il ricorso per cassazione. Ribadisce di essersi costituta in appello quale successore della RAGIONE_SOCIALE nel diritto controverso con comparsa del 19 settembre 2017 e che la RAGIONE_SOCIALE fino alla comparsa conclusionale di replica, si è del tutto disinteressata della posizione di essa interveniente.
L’eccezione di inammissibilità è fondata ed assorbe l’ esame dei motivi di ricorso.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l’applicabilità della disciplina dell’art.111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell’art.344 c.p.c., e di impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa.
Questa Corte ha precisato che il successore interveniente ha l’onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d’ufficio’ (v. Cass. n.31313 del 04/12/2018; Cass.n.5874 del 13/04/2012).
Questa Corte ha altresì affermato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa ed in particolare a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di una società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare) ed ha l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall’art.372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l’abbia – nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art.378 cod. proc. civ. -esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi
eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell’impugnazione (tra le varie, Cass. Sez. U, n.11650 del 18/05/2006; Cass. n.5190/2025; cass. n. 16007/2024).
Al fatto che il controllo sulla sussistenza dei presupposti della legittimazione ad intervenire e ad impugnare possa e debba essere effettuato d’ufficio , salvo che la legittimazione sia stata riconosciuta dalla parte originaria, consegue che, nel caso di specie, in assenza di qualsiasi riconoscimento esplicito o implicito da parte della attuale controricorrente riguardo alla legittimazione della ricorrente il controllo suddetto avrebbe dovuto essere compiuto della Corte di Appello e deve essere ora compiuto da questo Collegio.
Si rileva dunque che l’atto di cessione (conferimento) di ramo di azienda prodotto in atti dalla attuale ricorrente come allegato D dell’atto di costituzione in appello, rinvia per la individuazione delle componenti trasferitele dalla Immobiliare Val di Genova ad una relazione di stima del Dottor COGNOME; la relazione, tuttavia, non è reperibile in atti.
La RAGIONE_SOCIALE non ha assolto all’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione a fronte delle contestazioni della controparte. Al riguardo va evidenziato che nel controricorso a pag. 9 si spiegano le ragioni della formulazione dell’eccezione in appello in sede di replica (mancata trasmissione telematica dell’atto di intervento e dell’intervento e quindi mancata conoscenza in un momento anteriore) e la circostanza non forma oggetto di replica da parte della ricorrente in memoria (ove si segnala solo il mancato intervento del PG, che peraltro, come già accennato, è facoltativo nel procedimento camerale di legittimità).
Consegue l’inammissibilità del ricorso
.
A ll’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8 .000,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 1° luglio 2024.