Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32134 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32134 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17566/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
NOME e NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 813/2017, depositata il 4/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME chiedeva di essere reintegrato nel possesso di un terreno e di un fabbricato, essendo stato spogliato dei medesimi ad opera del cognato NOME COGNOME e della sorella NOME COGNOME. Il ricorso veniva rigettato nella fase interdittale. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 988/2010, rigettava la domanda, in quanto non era stata adeguatamente dimostrata la situazione possessoria vantata da NOME COGNOME.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME. L’impugnazione è stata rigettata – con la sentenza n. 813/2017 dalla Corte d’appello di Catanzaro, perchè dall’attività istruttoria espletata in primo grado si evince la mancanza del possesso in capo all’appellante.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME. Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME. Memoria è stata depositata dal ricorrente e dai controricorrenti.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1146 c.c.: il ricorrente è figlio legittimo del defunto NOME COGNOME, che ha posseduto l’immobile fino alla sua morte, così che la Corte d’appello nel respingere la domanda del ricorrente ha violato l’art. 1146 c.c., disattendo il principio per cui il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi, i quali subentrano nel possesso senza necessità di una materiale apprensione; successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata è inoltre intervenuta la sentenza n. 1244/2017 del Tribunale di Catanzaro, che ha statuito che il ricorrente, erede di NOME COGNOME, è subentrato nel compossesso di quest’ultimo.
Il motivo è fondato.
I giudici di merito, nel negare il compossesso del ricorrente, non hanno considerato che il medesimo era subentrato in qualità di
coerede con la sorella NOME nel compossesso del proprio padre NOME COGNOME, il quale aveva acquistato l’unità immobiliare per cui è causa insieme alla moglie con una scrittura privata non autenticata del 1986.
Il compossesso del ricorrente, pertanto, non poteva essere negato in quanto, ai sensi del richiamato art. 1146 c.c., il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione, senza che sia necessaria la materiale apprensione del bene da parte sua (cfr. Cass. n. 15967/2011). In tal senso si è espresso il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 1244/2017, passata in giudicato, intervenuta dopo il deposito della pronuncia di appello. Il ricorrente aveva infatti, nella pendenza del presente processo, instaurato un altro processo con cui chiedeva l’accertamento giudiziale della autenticità delle autenticazioni della scrittura privata di acquisto del bene da parte dei suoi genitori, convenendo in giudizio i venditori e la sorella NOME. Il Tribunale di Catanzaro, con l’appena citata sentenza, ha accolto la domanda del ricorrente ed ha rigettato la domanda riconvenzionale della sorella di usucapione del fondo per cui è causa. Il Tribunale ha appunto affermato che, dato che NOME COGNOME, quale coerede, è subentrato nel compossesso del fondo, deve escludersi che NOME COGNOME abbia usucapito il medesimo. Il Tribunale ha quindi accertato con efficacia di giudicato il compossesso del ricorrente, accertamento vincolante nel presente processo, trattandosi di antecedente logico della pronuncia di rigetto di usucapione.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che contesta la violazione dell’art. 460 c.c. e del terzo motivo, che lamenta la falsa applicazione alla fattispecie dell’art. 1168, comma 2, c.c.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che , in diversa composizione, deciderà la causa attenendosi al principio sopra
richiamato e considerando l’accertamento compiuto dalla sentenza n. 1244/2017 del Tribunale di Catanzaro; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione