Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33770 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33770 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22225-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio de ll’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso d all’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 450/2020 della CORTE DI APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 453/2009, emesso dal Tribunale di Fermo, sezione distaccata di Sant’Elpidio a Mare, in virtù del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.423,00 a favore di COGNOME NOME, titolare dell’omonima ditta individuale, a titolo di saldo del corrispettivo per l’esecuzione di alcuni lavori edili. L’opponente lamentava in particolare che l’opera era inficiata da gravi vizi ed invocava, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto al risarcimento del correlato danno.
Nella resistenza dell’opposto il Tribunale, con sentenza n. 764/2014, accoglieva l’opposizione revocando il decreto e compensando le spese.
Con la sentenza impugnata, n. 450/2020, la Corte di Appello di Ancona riformava la decisione di prime cure e condannava l’opponente al pagamento, in favore di COGNOME, della somma di € 5.423 oltre accessori e spese, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dal COGNOME.
Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia, affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli artt. 2312 c.c., 75, 81 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di rilevare la carenza di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE ad esercitare la pretesa creditoria oggetto di causa. Ad avviso del ricorrente, poiché il contratto di appalto era stato concluso con la RAGIONE_SOCIALE, che poi era stata cancellata dal registro imprese a seguito della mancata ricomposizione della pluralità dei soci, COGNOME COGNOME non era legittimato ad agire in proprio per il pagamento del credito residuo.
La censura è infondata.
Dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta che il contratto di appalto era stato concluso dalla società RAGIONE_SOCIALE; che quest’ultima era stata cancellata dal registro imprese in data 28.7.2008; che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE in data 14.9.2009. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge altresì che l’attività della disciolta società in nome collettivo ‘… a seguito del recesso del socio COGNOME NOME, avvenuto in data 28.1.2008, fu proseguita per ulteriori sei mesi attraverso il socio superstite COGNOME e successivamente, non essendosi ricostituita la compagine sociale e procedutosi alla cancellazione della società dal registro imprese senza messa in liquidazione con conseguente relativa estinzione, da COGNOME quale titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. La successione della società alla ditta individuale senza soluzione di continuità è attestata, oltre che dalla dichiarazione presentata alla RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, contenente nel quadro E l’opzione relativa a ‘modificazioni di società in ditta individuale’, dal mantenimento da parte di quest’ultima della medesima partita iva della cessata società, dalle medesime
scritture contabili e dagli stessi beni strumentali, nonché dalla significativa circostanza dell’essere rimasti invariati la natura dell’attività prestata, i soggetti coinvolti (unico socio della s.n.RAGIONE_SOCIALE) e la sede sociale’ (cfr. pag. 6 della sentenza).
Sussiste la legittimazione ad agire del socio superstite per l’esercizio del credito della società in nome collettivo estintasi, e dunque cancellata dal registro imprese, per mancata ricomposizione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi previsto dall’art. 2272, n. 4, c.c., dovendosi ribadire, sul punto, il principio secondo cui ‘Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, Rv. 625326). Il principio è stato
successivamente ribadito anche nel caso in cui La società sia dichiarata estinta nella pendenza di un giudizio: in tale ipotesi, infatti, si è affermato che ‘L’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639, con la quale questa Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25974 del 24/12/2015, Rv. 638288).
Va infine evidenziato che lo scioglimento della società di persone per mancanza del requisito della pluralità dei soci e la continuazione dell’attività aziendale da parte del socio superstite dà luogo ad un fenomeno di successione del socio rimasto nel patrimonio della società, nel cui ambito rientrano i crediti che, come nel caso di specie, risultano iscritti nei libri contabili della società (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Sul punto, va data continuità al principio per cui ‘Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l’attività aziendale come impresa individuale -così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell’art. 2272, n. 4, c.c.- non si realizza una trasformazione societaria a norma dell’art. 2498 c.c. ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce
l’azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite)’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 496 del 14/01/2015, Rv. 634154).
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato che il credito, in quanto contestato, costituiva una mera pretesa e, come tale, non era suscettibile di essere trasferito al socio superstite.
La censura è infondata.
Né la sentenza impugnata, né i motivi di ricorso, evidenziano che il committente COGNOME abbia mai contestato l’esistenza del rapporto contrattuale oggetto di causa e l’esecuzione dei lavori in esso previsti. Lo stesso, infatti, ha fatto valere, come causa di esclusione della propria debenza, l’esistenza di vizi nell’opera eseguita dall’appaltatore. La pretesa creditoria di quest’ultimo, dunque, pur non certa nel suo ammontare, non poteva essere degradata a mera pretesa, a fronte di una contestazione limitata sostanzialmente al quantum , e non anche all’ an , del debito, e considerato comunque che, come già visto in relazione allo scrutinio del primo motivo di ricorso, il credito dell’appaltatore risultava regolarmente iscritto nei libri contabili della società originariamente incaricata di eseguire le opere di cui è causa.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2312 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare che il credito non era suscettibile di essere azionato in sede monitoria e che la successione nello stesso del socio superstite della società in nome collettivo estinta non poteva operare, in assenza di una causa pendente al momento dell’estinzione dell’originario soggetto creditore.
La censura è inammissibile, in quanto alla dedotta non azionabilità del credito in sede monitoria, poiché l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale il creditore è comunque tenuto a fornire la prova del proprio credito. Di conseguenza, non riveste alcuna rilevanza il fatto che il decreto sia stato emesso in carenza dei presupposti previsti dalla legge, né l’opponente ha alcun interesse concreto alla deduzione del relativo vizio, proprio in considerazione della plena cognitio che caratterizza la fase di opposizione da lui stesso introdotta.
E’ invece infondata nella parte in cui il ricorrente asserisce che la successione nel credito opererebbe soltanto nella pendenza di una causa: il presupposto della successione, infatti, non è l’esistenza di un giudizio in corso, ma la dimostrazione che, in concreto, l’attività aziendale sia stata proseguita, e dunque i lavori portati a termine, dal socio superstite. Nella specie, la Corte di Appello ha ritenuto conseguita la prova della continuità aziendale tra la disciolta società in nome collettivo e la ditta individuale del RAGIONE_SOCIALE, e dunque la vicenda successoria si è configurata. Il ricorrente attinge dunque la valutazione che il giudice di merito ha svolto in punto di fatto, peraltro conformandosi ai principi affermati da questa Corte (si rinvia, sul punto, a quanto dedotto in relazione ai primi due motivi di ricorso). Il ricorrente, sotto questo profilo, non considera che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la
valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe preso in considerazione la domanda riconvenzionale proposta dal COGNOME, volta a far accertare l’esistenza di gravi vizi nelle opere eseguite dall’appaltatore.
La censura è fondata, limitatamente al profilo concernente l’occlusione della fognatura.
La Corte di Appello ha infatti esaminato la domanda riconvenzionale formulata dal COGNOME, rigettandola perché la fessurazione riscontrata in sede di A.T .P . era stata definita dall’ausiliario come ‘fessurazione dinamica di assestamento’ e perché lo stesso tecnico aveva ‘escluso in modo certo un difetto di esecuzione dell’opera’ anche in sede di C.T.U., all’esito delle più approfondite indagini condotte in corso di
causa (cfr. pag. 7 della sentenza), senza tuttavia considerare che il COGNOME aveva instato anche per il risarcimento del danno derivante dall’occlusione della rete fognaria conseguente ai lavori di cui è causa. La pretesa del ricorrente, dunque, è stata esaminata e rigettata solo in parte, per mancato conseguimento della prova dei vizi dell’opera eseguita dall’appaltatore, ma non è stata scrutinata invece in alcun modo per la parte concernente l’occlusione della fognatura.
In definitiva, va accolto il quarto motivo, vanno rigettati il primo ed il secondo e va dichiarato inammissibile il terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, affinché sia esaminata nel merito anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da otturazione della fognatura formulata dal COGNOME.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda