Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22323 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22323 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
LOCAZIONE AD USO DIVERSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11265/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente principale –
e da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente ad ambedue i ricorsi – avverso la sentenza n. 586/2021 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositata il giorno 14 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (in corso di causa divenuta RAGIONE_SOCIALE intimò alla RAGIONE_SOCIALE sfratto per morosità per il mancato pagamento di canoni della locazione avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale ubicato nella stazione di Assisi.
Nel costituirsi, l’intimata si oppose alla convalida eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver trasferito il ramo d’azienda (comprendente il contratto di locazione in questione) alla RAGIONE_SOCIALE, la quale dispiegò intervento volontario in lite, rivendicando la successione nel contratto di locazione.
Con ordinanza del 29 gennaio 2018, l’adito Tribunale di Perugia, sul rilievo della anteriorità della anteriorità della intimazione di sfratto rispetto all’affitto di ramo di azienda, emise ordinanza provvisoria di rilascio, fissando udienza per la prosecuzione della causa.
All’esito del giudizio di prime cure, il medesimo Tribunale dichiarò risolto il contratto di locazione per inadempimento della conduttrice RAGIONE_SOCIALE condannando quest’ultima al pagamento dei canoni scaduti e da scadere, nonché alla refusione delle spese di lite.
La decisione in epigrafe indicata ha rigettato gli appelli interposti in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE ad ambedue le impugnazioni resiste, con distinti controricorsi, Rete Ferroviaria Italiana RAGIONE_SOCIALE.p.A.RAGIONE_SOCIALE
Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale è rubricato « plurima lesione del diritto di difesa ed al contraddittorio, con specifico riferimento alla totale violazione degli artt. 131, secondo comma, cod. proc. civ. e 134, primo comma, cod. proc. civ. , conseguente nullità dell’ordinanza di rilascio, degli atti successivi del processo e della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 156 e 159 cod. proc. civ. ».
Parte ricorrente lamenta, in sintesi, l’omessa comunicazione -da compiersi a cura del cancelliere – della ordinanza provvisoria di rilascio (recante fissazione della udienza di prosecuzione della lite) emessa nel corso del giudizio di prime cure, da cui fa discendere la « nullità ed inefficacia giuridica degli atti successivi e dell’impugnata statuizione ».
1.1. Il motivo è inammissibile.
Sul tema, la gravata decisione ha così argomentato: « la Corte rileva che l’ordinanza in questione, con la quale si disponeva l’esecuzione del rilascio alla data del 12.3.2019 ed il rinvio all’udienza del 26 giugno 2018, fu notificata da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE in data 27.3.2018. Ne segue l’ininfluenza sul rispetto del contraddittorio della mancata comunicazione da parte della cancelleria, posto che RAGIONE_SOCIALE ebbe perfetta e tempestiva conoscenza dell’ordinanza di rilascio e della data dell’udienza fissata pe r la prosecuzione del processo, sicché nessuna lesione del contraddittorio si verificò in concreto ».
Detta ratio decidendi non risulta attinta criticamente dalla censura in vaglio, la quale si limita a replicare -in maniera quasi pedissequa -il gravame svolto in appello: sicché non risulta osservato l’onere di specificità de l motivo prescritto dall’art . 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il quale, in conformità con la natura di rimedio a critica vincolata del ricorso per cassazione, impone che il motivo sia preciso, puntuale e pertinente a quanto statuito dall’impugnato provvedimento (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).
Cons. est. NOME COGNOME
A ciò si aggiunga, quale ulteriore ragione di inammissibilità ai sensi dell’art. 360 -bis , primo comma, num. 2, cod. proc. civ., che il motivo, lamentante una violazione delle regole processuali, non chiarisce in qual modo la mancata comunicazione dell’ordinanza di rilascio abbia determinato una concreta lesione del diritto di difesa del ricorrente o un altro pregiudizio incidente sull ‘ andamento o sull ‘ esito del processo, abbia cioè influito sul contenuto della decisione finale (sull’argomento, cfr., ex plurimis , Cass. 14/12/2024, n. 32574; Cass. 15/10/2019, n. 26087; Cass. 26/09/2017, n. 22341).
Ed invero, sul punto specifico, il ricorso risulta totalmente carente, omettendo finanche di descrivere lo svolgimento del giudizio di prime cure successivo all’emissione dell’ordinanza di rilascio, ed in specie di riferire se la ricorrente partecipò alle udienze svolte dopo la stessa.
Il motivo si risolve allora nella denuncia di una astratta difformità formale dell’attività giudiziaria, non già nell’allegazione di un concreto pregiudizio patito in conseguenza del lamentato error in procedendo : pregiudizio, ad ogni buon conto, comunque da escludere, afferendo la ordinanza di provvisorio rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. alla fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto, non già alla fase a cognizione piena di esso, in relazione alla quale assume invece rilevanza, ai fini del rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la conoscenza dei provvedimenti di mutamento del rito adottati ai sensi dell’art. 667 cod. proc. civ..
2. Il secondo motivo è intestato «v iolazione ed erronea applicazione dell’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392 con specifico riguardo all’ inopponibilità della cessione per tardiva opposizione della locatrice, ovvero alla conclamata inesistenza dei gravi motivi, nonché totale carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine all’omessa valutazione di prove documentali e risu ltanze istruttorie, caratterizzate da assoluta gravità, precisione e concordanza, ivi
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emergendo l’estraneità della RAGIONE_SOCIALE alle vicissitudini negoziali ed alle reciproche rivendicazioni delle originarie parti contraenti » .
Nel contesto del motivo così intitolato, l’impugnante articola, in realtà, tre differenti doglianze, con cui rispettivamente deduce:
(i) l’in opponibilità della cessione del contratto di locazione per tardiva opposizione della locatrice;
(ii) l’ inopponibilità della cessione del contratto di locazione per inesistenza dei gravi motivi di cui all’art. 36 della legge n. 392 del 1978;
(iii) l’illegittimità del provvedimento di reiezione della istanza di prova per testimoni.
2.1. Il motivo è, nella sua interezza, inammissibile.
Esso, infatti, non rivolge considerazione critica riferibile, in maniera pertinente, all’argomentazione svolta dalla Corte territoriale la quale ha ritenuto l’opponibilità alla cessionaria RAGIONE_SOCIALE del provvedimento reso nei confronti della cedente RAGIONE_SOCIALE s ulla base dell’operatività della regola sancita dall’art. 111 cod. proc. civ. ( successione a titolo particolare nel corso del processo), sul rilievo che la cessione del ramo di azienda era avvenuta nell’ottobre 2016, dopo la introduzione ( avvenuta nell’ agosto 2016) del giudizio di convalida.
E questa (unica) ragione giustificatrice della decisione non è contestata dal motivo in esame, ancora una volta riproducente argomentazioni sviluppate a suffragio dell’appello.
I primi due motivi del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE sono integralmente adesivi alla impugnazione di legittimità dispiegata dalla RAGIONE_SOCIALE valgono dunque per essi i rilievi di inammissibilità esplicati sopra, sub §§ 1.1. e 2.1..
Il terzo motivo del ricorso incidentale lamenta « violazione di legge, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione delle clausole negoziali e civilistiche, con precipuo riguardo all’art. 6 (Migliorie ed addizioni), num . 2) dell’atto locatizio, agli artt. 1592 e 1593 cod. civ.
ed all’art. 2041 cod. civ.; carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine all’assenza dei presupposti giuridici e sostanziali per l’accoglimento dell’avversa domanda risolutiva e di condanna al pagamento dei canoni, all’inesistenza del credito rivendicato dal la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, agli oneri ed agli esborsi sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE al diritto all’integrale indennizzo, al risarcimento dei danni patrimoniali ed all’immagine, nonché alla compensazione delle rispettive pa rtite, ai sensi dell’art. 1242 cod. civ. ».
4.1. Il motivo è inammissibile.
Secondo l’insegnamento del giudice della nomofilachia, in materia di ricorso per cassazione, l ‘ articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza (ovvero che prospetti una pluralità di questioni involgenti censure al tempo stesso relative ad asserite violazioni di legge e vizi della motivazione unitariamente trattate), costituisce ragione d ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione allorquando la sua formulazione non consenta l ‘ agevole individuazione delle questioni prospettate, postulando a tal fine un (non consentito, anzi precluso dalla legge) intervento della Corte volto ad enucleare dalla affastellata struttura del motivo le parti concernenti le separate censure (sulle orme di Cass, Sez. U, 06/05/2015, n. 9100, cfr., da ultimo, Cass. 06/11/2024, n. 28541; Cass. 06/02/2024, n. 3397).
Orbene, il motivo in esame si caratterizza per una inestricabile commistione tra questioni di fatto e questioni di diritto corredata dal richiamo a clausole del contratto di locazione operato in spregio al disposto dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (cioè a dire senza la trascrizione del contenuto essenziale dell’atto e senza la localizzazione di esso all’interno del fa scicolo di legittimità): la condotta dissertazione si risolve, al fondo, nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie finalizzato ad una ricostruzione
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della vicenda fattuale diversa da quella compiuta dal giudice di merito, attività, per natura e per funzione, estranee al giudizio di legittimità.
In conclusione: sono dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale.
In virtù del principio di soccombenza, ciascuna parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente, che ha svolto distinti atti di resistenza alle due impugnazioni.
A tteso l’esito de i ricorsi, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito ad opera di ciascuna parte ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il relativo ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna la ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito ad opera di ciascuna parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il relativo ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione