Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36082 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 36082 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25978/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RISCIFINA RITA, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME,
elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
– controricorrenti e ricorrenti con ricorso incidentale condizionato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1722/2017 depositata il 29/09/2017;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 04.06.2008, NOME e NOME COGNOME convenivano innanzi al Tribunale di Palermo la sorella NOME COGNOME, al fine di ottenere la reintegrazione della quota di riserva loro spettante per legge, in qualità di legittimari, sull’eredità del padre, NOME COGNOME, mediante riduzione delle donazioni in favore della convenuta.
1.1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva, dichiarava: aperta la successione legittima di NOME COGNOME; nullo il contratto di vitalizio del 06.10.2004 con cui il de cuius aveva trasferito alla figlia NOME la nuda proprietà dell’appartamento sito in Palermo alla INDIRIZZO, riservandone l’usufrutto a sé e , successivamente, alla moglie NOME COGNOME; dichiarava che NOME COGNOME era tenuta a vario titolo a conferire alla massa ereditaria la somma di €362.000,00, da imputarsi in parte (€233.927,25) alla quota di eredità a lei spettante, e da corrispondersi per la differenza (€128.072,75) alla madre NOME COGNOME, volontariamente intervenuta nel processo; dichiarava NOME titolare, ex art. 540 cod. civ., del diritto di abitazione sull’immobile sito
in Palermo alla INDIRIZZO; disponeva che la divisione di detto immobile avesse luogo in natura, mediante la realizzazione di due distinte unità autonome da attribuirsi agli attori; condannava questi ultimi al pagamento di €50.149,97 a favore della sorella NOME a titolo di conguaglio.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello NOME COGNOME.
La Corte d’Appello di Palermo , in parziale riforma della sentenza non definitiva impugnata anche in via incidentale da NOME COGNOME e NOME COGNOME, unici eredi di NOME nel frattempo deceduta, dichiarava che la quota spettante agli appellanti incidentali è pari ad €308.828, 53 e va attribuita in danaro con pagamenti a carico di NOME, NOME e NOME COGNOME nelle misure corrispondenti ai diversi conferimenti alla massa ereditaria come definiti nel dispositivo. A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte che:
la domanda di riduzione avanzata dagli attori in primo grado è funzionalmente subordinata alle domande di accertamento, ricostituzione e divisione della massa ereditaria;
il testamento olografo del 2004, risalente al 07.10.2004, mai prodotto nel giudizio di primo grado, deve essere ammesso nel giudizio di appello poiché costituisce prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. (nel testo previgente rispetto alla novella del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012);
stabilito il mutamento del titolo della successione, da ab intestato a testamentario, dovrà trovare applicazione la norma dell’art. 457, comma 2, cod. civ., che prevede il ricorso alle norme della successione
legittima in funzione integrativa di quella testamentaria parzialmente mancante;
la sola rilevante novità apportata dal testamento consiste nell’attribuire all’odierna appellante l’intera quota disponibile, posto che i beni immobili ivi menzionati non sono più parte del patrimonio del de cuius , mentre difettano elementi utili a ricostruire il compendio dei beni mobili a corredo dell’appartamento di INDIRIZZO;
devono disattendersi le critiche, procedurali e sostanziali, mosse dall’appella nte all’ordine di esibizione dei documenti bancari emesso da l giudice di prime cure: sotto il primo profilo (nullità dell’atto istruttorio e irritualità dell’acquisizione dei documenti bancari) la doglianza è inammissibile in quanto non dedotta tempestivamente nella prima istanza, o difesa successiva, né aveva la convenuta in primo grado eccepito l’irritualità dell’acquisizione dei documenti oggetto dell’esibizione; sotto il secondo profilo (valutazione della prova presuntiva) la doglianza è infondata, in quanto il ragionamento presuntivo operato dal giudice di prime cure rispetta i canoni della gravità, precisione e concordanza: sì che deve applicarsi il principio (da ultimo: Cass. n. 468/2010) per cui la cointestazione di una somma di danaro a persona diversa dal depositante (nel caso che ci occupa, il conto era cointestato al de cuius NOME COGNOME e alla figlia NOME COGNOME, la provvista alimentata solo dal primo) costituisce donazione a favore del cointestatario ove si dimostri che non avesse altro scopo che quello di liberalità, derivandone, in mancanza, l’appartenenza della somma al solo depositante, non potendo certo attribuirsi – come vorrebbe la deducente – in parti eguali ad entrambi;
è corretta la declaratoria della nullità del contratto di vitalizio, dovendosi negare rilevanza alla componente causale remuneratoria, in applicazione al caso di specie dei principi dettati dalla Corte di
legittimità in virtù dei quali il giudizio di aleatorietà del contratto atipico di vitalizio va ancorato alla comparazione delle prestazioni reciproche sulla base di dati omogenei, quali la capitalizzazione della rendita dell’immobile trasferito e la capit alizzazione delle utilità periodiche dovute dal vitaliziante, secondo criteri di presumibile equivalenza o palese sproporzione, da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto e al grado e limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato (Cass. n. 22009/2016).
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a otto motivi, illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell’udienza .
Si difendevano con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME.
Il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità del ricorso, per non avere parte ricorrente depositato la sentenza notificata, rinvenendosi in atti solo l’attestazione di conformità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l’e ccezione di improcedibilità elevata dalla PG ex art. 369, comma 2, n. 2) cod. proc civ., in quanto non vi sarebbe agli atti la sentenza notificata ma solo l’attestazione di conformità. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che allorquando, in una situazione di mancata produzione della copia notificata della sentenza, emerga che la notifica del ricorso è avvenuta comunque entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, l’omesso deposito della copia con la relata non
determina – sia pure sulla base del solo esame del ricorso al momento del suo deposito, in relazione al quale il deposito della copia autentica con la relata doveva a pena di improcedibilità essere compiuto – alcuna incertezza sull’esercizio del diritto di impugnazione nel rispetto del termine breve dalla data di possibile notificazione della sentenza (Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539 -01; conf. da: Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -02; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 (Rv. 654987 -01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019, Rv. 653711 -01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015, Rv. 636810 – 01). Nel caso che ci occupa, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo è stata pubblicata il 29.09.2017 e il ricorso notificato il 10.11.2017, dunque nei limiti di scadenza del termine breve previsto per il 28.11.2017. Il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (risultante dal timbro di cancelleria) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
I. RICORSO PRINCIPALE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc civ . Violazione e falsa applicazione dell’art. 542 secondo comma cod. proc civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ . Errata applicazione dell’art. 581 cod. proc civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc civ. La ricorrente denuncia ultrapetizione della sentenza impugnata per attribuzione ai coeredi di una quota maggiore di quella oggetto della domanda di
reintegra della quota di riserva. La corte territoriale, difatti, avrebbe disciplinato la successione applicando la normativa sulla successione legittima in luogo di quella sulla successione necessaria invocata dagli attori. Pertanto, in ragione delle suddette norme sulla successione necessaria, della istituzione di erede della ricorrente tramite testamento, nonché della qualità di legittimaria di questa, il patrimonio – dopo la sua ricostruzione – avrebbe dovuto essere formato dalle seguenti quote: un quarto al coniuge, metà da dividere tra i tre figli (ivi compresa la ricorrente) ed il rimanente quarto quale quota disponibile in favore della ricorrente.
2.1. Il motivo è infondato. E’ opportuno ricordare che l ‘azione di riduzione è finalizzata ad integrare la porzione di eredità che gli eredi hanno effettivamente ricevuto con quella spettante per legge, mediante dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni. L’operazione, al fine di stabilire qual è la quota di riserva, consiste nella c.d. riunione fittizia del patrimonio del de cuius -da effettuare all’epoca dell’apertura della su ccessione – ed ha semplicemente una finalità di calcolo: fittiziamente, al relictum (patrimonio residuo del de cuius ) si sottraggono i debiti e si sommano le donazioni effettuate in vita. Sul risultato, calcolato contabilmente, si individua la quota di riserva indicata dalla legge. Tanto premesso, correttamente nel caso di specie la Corte distrettuale ha escluso il vizio di ultrapetizione, laddove -a prescindere dalla posizione funzionalmente subordinata della domanda di riduzione rispetto alle altre domande degli attori intese all’accertamento, ricostituzione e divisione della massa ereditaria – si è soffermata sulle ragioni della decisione del giudice di prime cure ancorate alla constatazione dell’esistenza di una pluralità di atti posti in essere dal de cuius (donazioni indirette, impossessamento di denaro, trasferimento
immobiliare) da cui sarebbe scaturito un obbligo di conferimento alla massa.
2.2. Il Collegio condivide, altresì, l’applicazione al caso di specie delle norme sulla successione legittima per ragioni, tuttavia, diverse da quelle espresse dal giudice di seconde cure. Non soccorre, infatti, nel caso di specie l’art. 457, comma 2, cod. civ., che prevede il ricorso alle norme della successione legittima in funzione integrativa di quella testamentaria parzialmente mancante, applicato dalla Corte d’Appello per il fatto che alla scheda testamentaria prodotta in secondo grado non potessero attribuirsi rilevanti novità, posto che i beni immobili non appartenevano più al patrimonio del de cuius al tempo dell’apertura della successione, mentre difettano elementi utili a ricostruire il compendio dei beni mobili a corredo dell’appartamento trasferito dal de cuius a NOME COGNOME (v. sentenza p. 10, 1° e 2° capoverso); nel caso di specie, per le ragioni di cui si dirà appresso, il testamento di NOME COGNOME non poteva essere ammesso in appello.
2.2.1. La formulazione dell’art. 345 cod. proc civ. non più vigente, in base alla quale il giudice era tenuto a valutare l’indispensabilità della prova prima di dichiararla inammissibile per tardività, risulta superata dalle modifiche apportate dal citato d.l. n. 83 del 2012. L’art . 345 vigente del codice di rito, al comma 3 recita infatti: «Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». Orbene, nel caso di specie trova applicazione il nuovo testo della disposizione in esame, giacché la modifica dell’art. 345, comma 3, cod. proc civ., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria ed in virtù del principio tempus regit actum , per tutte le impugnazioni relative a sentenze di primo grado pubblicate dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal l’ 11 settembre 2012 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021, Rv. 661833 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017, Rv. 643372 -01). Nella specie, poiché la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 26 settembre 2012, ha errato la Corte d’Appello nel voler introdurre la scheda testamentaria, che -essendo stata pubblicata il 30.09.2008 – poteva essere prodotta tempestivamente nel giudizio di prime cure. In parte qua , deve, dunque, essere disposta la correzione della sentenza impugnata, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. , dell’art. 588 primo comma cod. civ. , dell’art. 542 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. civ. La ricorrente denuncia la violazione delle norme sull’interpretazione del testamento la cui corretta applicazione avrebbe comportato l’individuazione dell’effettiva volontà del testatore consistente nel voler beneficiare la ricorrente con la quota di disponibile e con una quota di beni esattamente individuati in ragione di istituzione di erede ex re certa . Pertanto, nella prospettazione della ricorrente, spetterebbe ad essa oltre alla quota disponibile, pari ad un quarto, il diritto di conseguire sulla metà spettante ai tre figli, a norma dell’art. 542, un ulteriore terzo.
4. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 588 e 581 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc civ. La ricorrente lamenta che, anche qualora si volesse ritenere sussistente un concorso tra la successione legittima e la successione testamentaria, così come ritenuto dalla corte territoriale, la sentenza impugnata non sarebbe immune da censure nella parte in cui attribuisce alla ricorrente soltanto la quota di cui all’art. 581 cod. civ.
Secondo la ricorrente, difatti, in ragione delle disposizioni testamentarie, oltre all’attribuzione della quota disponibile permarrebbe il suo diritto a succedere nelle proporzioni di legge sui beni ricaduti in successione legittima, individuati al netto della disponibile.
Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha «mutilato» i diritti successori della ricorrente, attribuendo a NOME COGNOME la sola quota di cui all’art. 581 cod. civ., senza riconoscerle anche la quota disponibile ex art. 542, comma 2, cod. civ., e sono entrambi infondati.
5.1. Chiarite le ragioni di inammissibilità nel giudizio di appello della scheda testamentaria e, quindi, stabilito che si resti nell’ámbito della successione legittima, resta ferma l’applicabilità dell’art. 540 comma 2, cod. civ., a norma del quale: «Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli». Nella concreta fattispecie, il valore della porzione disponibile – quale differenza tra il patrimonio complessivo e la quota di legittima, spettante per legge ai legittimari come limite all’applicazione delle regole generali sulla devoluzione dell’eredità ab intestato – è gravato dai diritti di abitazione e di uso riservati a NOME COGNOME, rispettivamente coniuge del de cuius nonché madre della ricorrente. Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha stralciato i diritti di cui all’art. 540, comma 2, cod. civ. gravanti ex lege sulla disponibile dal valore della quota di
2/9 dell’intero asse spettante alla ricorrente in base alle norme della successione legittima.
6. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 183 sesto comma n. 2 cod. proc civ. in relazione all’art. 360 , primo comma n. 4 cod. proc civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 157 cod. proc civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc civ. ed ancora violazione dell’art. 345 cod. proc civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc civ. Violazione dell’art. 210 cod. proc civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc civ. Ed infine violazione dell’art. 115 in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc civ. per aver la Corte di Merito acquisito d’ufficio documenti da espungere dal processo. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver confermato la pronuncia di prime cure nel capo in cui aveva acc olto un’istanza di esibizione relativa agli estratti conto bancari la cui inammissibilità sarebbe riconducibile al difetto di specificità dei documenti da esibire, al difetto di prova della loro esistenza, alla natura esplorativa dell’istanza nonché, con riferimento a successive istanze di ordine di esibizione, la mancata declaratoria di inammissibilità perché formulate in violazione delle pre clusioni istruttorie. Trattandosi di nullità rilevabili d’ufficio, la corte territoriale avrebbe dovuto espungere dal processo la documentazione acquisita. La ricorrente evidenzia, altresì, che proprio in applicazione del principio di diritto enunciato dalle S.U. con sent. n. 10790/2017, invocato nella sentenza impugnata a sostegno dell’ammissibilità dell’ordine di esibizione, deve ritenersi inammissibile l’istanza istruttoria, poiché detto principio di diritto esclude che il giudice d’appello possa esercit are il potere di ammettere la prova indispensabile con riferimento a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto nel giudizio di primo grado, non essendo
queste neppure prove nuove. Inoltre, la ricorrente evidenzia che anche a non considerare quanto premesso la corte territoriale avrebbe potuto invocare il suddetto principio di diritto solo qualora i ricorrenti avessero prodotto la documentazione in appello , facendo leva sull’art. 345 , comma 3, allegandola al proprio fascicolo di parte. In realtà, la documentazione acquisita in adempimento dell’ordine di esibizione era soltanto inserita nel fascicolo di primo grado. La corte di merito, pertanto, avrebbe acqu isito d’ufficio documenti da espungere dal processo.
6.1. Il motivo è infondato. Giova ricordare che l’ordine di esibizione, eventualmente anche non specifico, è ammissibile purché adeguatamente motivato, come ha ampiamente fatto la Corte d’Appello ( v. sentenza p. 12, ultimo capoverso) la quale ha messo in rilievo che le richieste di esibizione erano state formulate dagli attori e recepite dal giudice di prime cure allo scopo di rendere effettivi i diritti di informazione previsti dall’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 che gli istanti avevano infruttuosamente tentato di far valere anteriormente al giudizio. A tal proposito, questa Corte ha avuto modo di precisare che: «L’ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 cod. proc civ. e 94 disp. att. cod. proc civ., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto» (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 31251 del 3 novembre 2021; Cass. Sez. 2, Sentenza
13533 del 20/06/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6439 del 17/03/2010, Rv. 612124 – 01).
6.2. Quanto alla pretesa violazione delle preclusioni istruttorie riguardanti le successive istanze di esibizione formulate dai fratelli COGNOME, la Corte d’Appello ha motivato anche in merito alla richiesta di comunicazioni riguardanti lo svolgimento del rapporto bancario: a giudizio della Corte distrettuale, essa non poteva che riguardare un ampio arco temporale, e implicava persino una formulazione ulteriore di rilascio della documentazione inerente a singole operazioni, al fine pratico di consentire la ricostruzione dell’asse ereditario del correntista deceduto (v. sentenza p. 13, primi tre righi).
Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1297 secondo comma cod. civ. , nonché dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc civ. La ricorrente censura il capo della sentenza con il quale veniva confermata la pronuncia di primo grado che, in relazione alla titolarità delle somme movimentate sui conti correnti cointestati alla medesima e al genitore, ne aveva affermato la riferibilità al solo de cuius , ritenendo giustificabile la circostanza della contitolarità con l’esigenza pratica di sovvenire a impedimenti o difficoltà operative del NOME COGNOME, prevedibili in futuro in ragione delle condizioni di età e salute dello stesso e con la concorrente circostanza dell ‘ assenza di plausibili ragioni che avrebbero dovuto e potuto indurre la figlia ad utilizzare, per proprie specifiche e personali esigenze, un conto cointestato con il genitore. Nella ricostruzione della ricorrente, vi sarebbe violazione degli artt. 1298, co. 2, cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., nonché dei principi in tema di riparto dell’onere probatorio atteso che contrariamente al costante insegnamento giurisprudenziale in forza del quale è necessario, al fine di superare la presunzione di pari appartenenza delle
somme in presenza di contitolarità, che ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti prospettati dalle parti in adempimento dell’onere probatorio o comunque risultanti dagli atti acquisiti al processo -tale conclusione sarebbe frutto di mera congettura della stessa Corte territoriale che avrebbe ipotizzato circostanze mai prospettate dalle parti, e comunque mai acquisite agli atti del giudizio, basandosi, in sintesi, su fatti non noti e disattendendo i criteri in tema di riparto dell’onere probatorio. Dif atti, quanto alla affermata situazione di indipendenza economica della COGNOME NOME, tale circostanza non sarebbe mai stata oggetto di approfondimento nel corso del giudizio, non essendo mai stato dedotto alcunché relativamente alla posizione lavorativa e reddituale della stessa, rimasta conseguentemente del tutto sconosciuta. Conseguentemente, sarebbero stati posti a fondamento della decisione fatti non noti, in palese violazione del principio di cui all’art. 2729 cod. civ. che impone di porre a fondamento delle presunzioni fatti noti. Ancora, la Corte avrebbe violato il principio di riparto dell’onere probatorio rispetto alla presunzione di cui all’art. 1298, co. 2, cod. civ. in virtù del quale, per abbattere la presunzione di pari appartenenza delle somme, è necessario che la parte che nutre un interesse in tal senso dimostri il contrario.
7.1. Il motivo è infondato. Rispetto ai rapporti di cointestazione del conto, questa Corte ha già avuto modo di precisare che «nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il
saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 77 del 04/01/2018, Rv. 646663 -01; conf. Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991, Rv. 628645 – 01; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066, Rv. 606974 – 01). A ciò si aggiunge un orientamento che si è espresso per la configurabilità di una donazione indiretta della cointestazione con firma e disponibilità disgiunte di una somma di danaro depositata presso un istituto di credito (e appartenuta ad uno solo dei cointestatari all’atto della cointestazione : Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17338 del 17/11/2003, Rv. 568208 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 10/04/1999, Rv. 525158 -01); con relativa estensione dell’obbligo di collazione in favore della massa ereditaria. E’ inconferente, invece, il riferimento nel ricorso a Cass. n. 18777/2015 e Cass. n. 4496/2010, ove la cointestazione del conto riguarda il rapporto di coniugio, caratterizzato dalla prevalenza dell’assistenza, collaborazione e solidarietà familiare.
7.2. Quanto alla valutazione delle prove, non ha pregio la contestazione del ricorrente in merito all’uso del ragionamento presuntivo: la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della
violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 – 01; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021, Rv. 661649 – 01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020, Rv. 657016 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018, Rv. 651727 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017, Rv. 645496 – 03). Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha correttamente esercitato la propria discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, con esplicitazione del criterio logico a base della selezione degli indizi (così, ad es., nel riferimento alla «pratica familiare molto frequente», in virtù della quale il de cuius avrebbe conferito alla figlia, con la quale aveva un rapporto di fiducia e privilegiato, la facoltà di operare sul conto in sua vece: v. sentenza p. 14, 1° capoverso) e delle ragioni del suo convincimento riguardo la natura liberale dei prelievi di denaro operati da NOME COGNOME sui conti correnti cointestati con il padre (così la mancanza di prova dedotta dalla ricorrente con riguardo all’alimentazione della provvista attraverso sue rimesse; ovvero l’imputazione degli atti di prelievo della complessiva somma di € 250.000,00 dal conto corrente cointestato, posti in essere tra il dicembre 2005 e il marzo 2006 mediante utilizzo della carta Postamat intestata a NOME COGNOME). Alla motivazione della Corte distrettuale si deve riconoscere anche il rispetto della scansione del ragionamento presuntivo, articolata in un primo momento analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e in un secondo, invece, sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (v. sentenza, pp. 13-16). Sicché, nell’odierna sede di legittimità è
insindacabile la motivazione di un tale percorso logico-giuridico, in difetto di un’ingiustificata omissione di fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un’oggettiva portata indiziante (Cass. 13 novembre 2015, n. 23201, Rv. 637750 – 01; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108, Rv. 622994 – 01).
8. Con il sesto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio dibattuto dalle parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ . Violazione dell’art. 1418 cod. civ. e dell’art. 1362 cod. civ. e comunque dei principi di diritto che disciplinano l’alea nel contratto atipico di vitalizio alimentare in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc civ. La ricorrente censura il provvedimento impugnato relativamente al capo affermativo della nullità del contratto di vitalizio in ragione della erroneamente ritenuta assenza di alea. Tanto in particolare deriverebbe, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, dalla omessa considerazione, da parte del Giudice dell’appello, della pu r dedotta circostanza relativa al contenuto del contratto di vitalizio ove si dava atto dell’avvenuta prestazione di cure da parte della ricorrente, già da molti anni, in favore del genitore. Ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza dell’alea , dunque, i giudici del merito avrebbero dovuto considerare la circostanza che il trasferimento del bene avveniva a fronte non soltanto di prestazioni future, ma anche di quelle già eseguite. Pur muovendo da premesse corrette in ordine ai criteri di valutazione della aleatorietà -specificamente con riguardo sia ai termini della comparazione (prestazione assistenziale e cespite trasferito al vitaliziante) sia al momento della valutazione (non già ex post , ma al momento di conclusione del contratto), la Corte territoriale erroneamente, secondo le prospettazioni della ricorrente,
affermerebbe l’assenza di alea, atteso che il valore del bene, quale stimato da disposta CTU, anche immaginando la sopravvivenza dello COGNOME per un periodo pari a venti anni successivamente alla stipula del contratto e pur al netto dell’incidenza del diritto di abitazione spettante alla coniuge dello COGNOME, sarebbe comunque stato ampiamente superiore a quello delle opere che la figlia avrebbe potuto eseguire in favore del primo; da tanto conseguirebbe, secondo la Corte territoriale, l’assenza di aleatorietà . Tale conclusione viene contestata dalla ricorrente che evidenzia come, proprio sulla scorta della valutazione operata dal CTU relativamente alla capitalizzazione del diritto di abitazione spettante alla coniuge ed alla luce delle prestazioni gravanti sulla ricorrente, la rendita sarebbe stata in realtà azzerata, non venendo in rilievo in senso contrario il valore attribuito all’immobile del quale veniva trasferita la sola nuda proprietà, con riserva peraltro dell’usufrutto in favore dello stesso COGNOME prima e di poi della coniuge, NOME COGNOME. Inoltre, la dedotta natura mista del contratto -remuneratoria per le prestazioni eseguite; liberale per quelle future -avrebbe imposto di valutare l ‘ aleatorietà con riferimento ad una porzione soltanto dell’immobile. Conseguirebbe da tali concorrenti circostanze la violazione dell’art. 1418 cod. civ. per essere stata dichiarata la nullità del contratto di vitalizio, nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. per erronea interpretazione dell’art. 4 del contratto oggetto di impugnativa. Violata ancora è la disposizione di cui all’art. 115 cod. proc civ. per aver ritenuto, confermando la valutazione di già effettuata dal giudice di primo grado, sussistenti precarie condizioni di salute in capo a NOME COGNOME, non apprezzabili secondo le prospettazioni della ricorrente dagli atti acquisiti al giudizio.
8.1. Il motivo è inammissibile. Il sindacato di legittimità può avere ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del
processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Cass. n. 23701 del 2016, in motiv.). A tal fine, tuttavia, non basta che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o lamenti la ricostruzione del significato del contratto svolto dal giudice di merito, occorrendo, invece, che, rispettivamente, specifichi i canoni in concreto inosservati e il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011) e riproduca in ricorso i fatti decisivi il cui esame, pur risultando dagli atti del processo, sia stato del tutto omesso (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, Rv. 629829 – 01). Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che, pur fondandosi (come quello in esame, quanto meno implicitamente) sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche e sul vizio di motivazione, si risolva, in realtà, in difetto dei requisiti esposti, nella proposta di un ‘ interpretazione diversa (Cass. n. 24539 del 2009, in motiv.), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca, come nella specie, nella mera prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto che lo stesso aveva esaminato (cfr. Cass Sez. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122 -01; Cass. n. 2465 del 2015, Rv. 634161 – 01).
8.2. Il mezzo di gravame scrutinato, oltre a denunciare violazioni di legge che in realtà non sono ravvisabili nella sentenza impugnata (avendo la Corte d’Appello ricercato e applicato al contratto di cui è causa le caratteristiche causali del contratto atipico di vitalizio alimentare: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22009 del 31/10/2016, Rv. 641568 -01; Sez. 2, Sentenza n. 15848 del 19/07/2011, Rv. 618787
-01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 24/06/2009, Rv. 608630 -01), finisce con il richiedere – là dove denuncia l’errata esclusione dell’elemento causale aleatorio del negozio, così come l ‘er rata esclusione della sussistenza di un negozio misto, ove la causa era anche costituita da una liberalità remuneratoria soggetta a collazione per imputazione ex art. 747 cod. civ. – una nuova valutazione, non consentita in sede di legittimità, delle stesse risultanze di causa già prese in considerazione e adeguatamente ponderate dalla Corte territoriale.
Con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 770 cod. civ. e dell’art. 1362 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc civ. Asserisce ancora la ricorrente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 770 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc civ. per avere il Giudice dell’Appello ritenuto l’ assenza della aleatorietà anche in ragione della previsione, nel contratto di vitalizio, di una clausola risolutoria per il caso di inadempimento della vitaliziante. Tale statuizione si porrebbe in contrasto con la possibilità che anche i negozi connotati da liberalità remuneratoria siano suscettibili di risoluzione per il caso di difetto funzionale della causa nella fase di esecuzione, potendo peraltro la donazione remuneratoria essere risolta per inadempimento del donatario gravato da prestazioni future negozialmente previste, per come affermato, secondo le prospettazioni della ricorrente, dalla giurisprudenza richiamata. La Corte territoriale sarebbe, inoltre, incorsa in violazione delle previsioni in tema di interpretazione del contratto e segnatamente dell’art. 1362 cod. civ. per aver affermato la «maggiore importanza correlata all’ipotizzabile maggiore gravità delle esigenze future del vitaliziato rispetto a quelle risalenti all’epoca anteriore alla stipula del contratto», onde escludere la natura di liberalità remuneratoria del contratto.
9.1. Il motivo è infondato. Occorre, innanzitutto, precisare che il contratto atipico di vitalizio alimentare, improprio o assistenziale, si differenzia dalla donazione per l’elemento dell’aleatorietà, essendo caratterizzato dall’incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall’obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l’originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus (Sez. 2, Sentenza n. 15904 del 29/07/2016, Rv. 640569 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7479 del 25/03/2013, Rv. 625857 – 01). Tale presunzione di liberalità è stata espressamente superata dai giudici del merito nel caso di specie, con un’argomentazione non censurabile in sede di legittimità in quanto scevra da vizi logici giuridici. La ricorrente insiste nel proporre una lettura del contratto di vitalizio alimentare intercorso tra NOME COGNOME e il padre NOME nel senso di essere in presenza di un negozio misto, in cui la causa aleatoria era affiancata da una liberalità rimuneratoria. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto prevalente il contratto atipico di vitalizio alimentare rispetto all ‘asserita concorrente causale rimuneratoria, traendo tale conclusione dall ‘ espressa riserva di risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell’obbligata, nonché dalla maggiore importanza assegnata alle prestazioni di opere future piuttosto che a quelle risalenti ad epoca anteriore alla stipula del vitalizio. Detta conclusione è coerente con la colorazione causale del vitalizio, connotato dall’equivalenza dei rischi assunti tramite prestazioni reciproche ( ex multis : Sez. 2, Sentenza n. 4825 del 11/03/2016, Rv. 639418 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19763 del 12/10/2005, Rv. 584142 – 01), ai
quali resta, invece, indifferente la donazione rimuneratoria; la quale del resto, ove contenesse una pattuizione di risoluzione per inadempimento, devierebbe verso un modello causale caratterizzato dalla natura modale della donazione ex art. 793, comma 3, cod. civ., prescindendo da quella rimuneratoria, come messo in evidenza da Cass. n. 9330/2011 citata dalla stessa ricorrente.
9.1.1. In sintesi: l’intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza; spetta al giudice del merito ricercare quale dei due cennati intenti (donazione modale ovvero contratto atipico di vitalizio alimentare), ovvero entrambi, si sia voluto principalmente perseguire. Del resto, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un ‘ operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc civ. (v. supra , punto 8.1.), anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc civ. (Cass Sez. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021, che conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 -01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 – Rv. 661741 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 – Rv. 653577 – 01).
10 . Con l’ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 747 cod. proc civ. Si duole NOME COGNOME del capo della sentenza nel quale viene affermata la irrilevanza della tesi, dalla stessa prospettata in sede di appello, volta a rappresentare la duplice componente del contratto (oneroso-commutativa e gratuita-liberale), del quale viene affermata la vigenza anche con riferimento alla donazione remuneratoria. Denegata la natura donativa remuneratoria, concorrente o prevalente, del contratto di vitalizio, si duole la COGNOME
di come erroneamente abbia la corte territoriale escluso il legittimo esercizio del diritto potestativo di cui all’art. 747 cod. civ. (esercizio della collazione per imputazione).
10.1. Avendo il Collegio ritenuto infondato infondati il sesto e il settimo motivo del ricorso, l’ottavo e ultimo motivo si dichiara assorbito.
I. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, si deduce v iolazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), nonché dell’art. 183, comma 6, n. 2, e dell’art. 157 cod. proc civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) dello stesso codice. Il motivo di ricorso proposto è condizionato all’a ccoglimento anche parziale del ricorso principale ed inerisce alla produzione del testamento ad opera della ricorrente in sede di appello. A riguardo, i ricorrenti incidentali evocano le stesse ragioni poste a fondamento del quarto motivo del ricorso principale, evidenziando che in ragione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 10790/2017, deve escludersi che il giudice d’appello possa esercitare il potere di ammettere la prova indispensabile con riferimento a prove della cui assunzione il richiedente sia decaduto nel giudizio di primo grado, non essendo queste neppure prove nuove.
11.1. Avendo il Collegio rigettato il ricorso principale, l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si dichiara assorbito.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in € 5.200,00 per compensi, oltre a €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda