Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28283 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28283 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
Oggetto: divisione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11832/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
-INTIMATI-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n . 1299/2017, depositata in data 14.12.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.3.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto pubblico del 4.4.1989, NOME COGNOME aveva donato ai figli NOME e NOME rispettivamente la nuda proprietà di un terreno edificatorio sito in Patù, INDIRIZZO, con annesso fabbricato rurale, e una casa di civile abitazione in INDIRIZZO alla INDIRIZZO.
Alla morte del donante i restanti figli NOME, NOME, NOME e NOME hanno adito il Tribunale di Lecce, chiedendo la riduzione delle liberalità, ritenute lesive della loro quota di legittima.
Il Tribunale ha ridotto le donazioni, riconoscendo agli attori un conguaglio in denaro di € 322,46, disponendo la parziale compensazione delle spese processuali.
La sentenza è stata confermata dalla Corte leccese, evidenziando anzitutto che, trattandosi di successione necessaria, il diritto di uso dei mobili e di abitazione sulla casa coniugale spettante al coniuge del de cuius andava ad incrementare la quota di quest’ultima, non dovendo essere stralciato dall’eredità, gravando tale diritto sulla disponibile e, in subordine, sulla riserva.
Ha ritenuto che gli appellanti avessero tardivamente dedotto la sussistenza di un usufrutto a favore della sorella del dante causa, e che sarebbe stato necessario considerare anche l’esistenza di ulteriori pesi che avrebbero ridotto tutte le quote, comprese quelle dei donatari, eliminando la lesione della riserva.
La cassazione della sentenza è chiesta da NOME COGNOME con ricorso in quattro motivi.
Le controparti non hanno svolto difese.
Il ricorso non risulta notificato a NOME COGNOME.
Dat a la palese infondatezza dell’impugnazione, non vi è ragione per procedere alla regolarizzazione del contraddittorio, occorrendo evitare attività processuali superflue lesive della durata ragionevole del processo (Cass. 12515/2018; Cass. 16191/2019; Cass. 6924/2020; Cass. 19019/2021).
Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non aver la Corte di merito dato risposta ai rilievi tecnici alla c.t.u. vertenti sulla quantificazione del valore dell’asse. Il motivo è inammissibile.
Il ricorso nulla dice sul contenuto dei rilievi tecnici alla consulenza tecnica d’ufficio – questione di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata – né chiarisce se le critiche siano state oggetto dei motivi di appello, dato che già la prima sentenza aveva fatto proprie le conclusioni del c.t.u.
La parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione, ma, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto delle critiche proposte, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 19989/2021; Cass. 16368/2014).
Non è comu nque denunciabile l’omesso esame di fatto decisivo , stante la preclusione sancita dall’art. 348 ter, commi IV e V c.p.c. , essendo la pronuncia impugnata conforme a quella di primo grado quanto alla soluzione delle questioni di fatto su punti dirimenti.
La scelta di disporre la rinnovazione della consulenza è discrezionale ed è incensurabile in cassazione. (Cass. 21525/2019; Cass. 2103/2019; Cass. 22799/2017; Cass. 17693/2013; Cass. 15666/2011).
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 542, 556 c.c. e 345 c.p.c., per aver la Corte di appello ritenuto tardiva l’allegazione dell’usufrutto in capo a terzi sull’immobile sito in INDIRIZZO INDIRIZZO, mentre la parte che agisce in riduzione deve provare solo la sussistenza della lesione e dedurre che non vi sono altri beni nel patrimonio relitto, potendosi indicare anche in appello
i beni soggetti alla riunione fittizia, dimostrandone la sussistenza mediante il ricorso alla c.t.u..
L’assunto che l’esistenza dell’usufrutto, ove provata, avrebbe e liso la lesione della riserva, incidendo su tutte le quote, era deduzione sollevata dagli appellati senza proporre impugnazione incidentale e comunque il bene donato ad NOME COGNOME non era gravato da alcun usufrutto.
Il terzo motivo solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 345 c.p.c., nella parte in cui non consente la produzione di documenti in appello anche se indispensabili ai fini della decisione. Si denuncia l’eccesso di delega, l’introduzione della norma con decretolegge contenente disposizioni eterogenee, l’insussistenza dei presupposti di necessita ed urgenza, l ‘irragionevole disparità di trattamento introdotta dalla disciplina del rito ordinario, ove non sono ammesse nuove produzioni in appello, rispetto al rito delle controversie del lavoro, ove la produzione è ammissibile se ritenuta indispensabile, nonché l’irrazionalità della scelta normativa di rendere applicabili ai giudizi in corso le nuove previsioni dell’appello.
I due motivi sono infondati.
In espresso dissenso rispetto ai precedenti citati dal ricorrente, questa Corte ha più di recente affermato -in continuità con l’insegnamento delle S.U. 14109/2006 -che anche nel giudizio per la riduzione delle disposizioni lesive di legittima operano le preclusioni processuali e non è quindi ammissibile allegare o provare per la prima volta in appello l’esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del “relictum” e, conseguentemente, sull’ effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito.
Il medesimo regime di preclusioni è pienamente operante nei giudizi di divisione ereditaria -a conferma della sua generale applicabilità (Cass. 29372/2011, Cass. 22274/13; Cass. 14756/2016; Cass. 3993/2018).
Tale preclusione -ha specificato Cass. 28272/2018 -comporta che in appello le richieste di ricostruzione del “relictum” e del “donatum” mediante l’inserimento di beni e liberalità o l’indicazione di pesi o debiti del “de cuius” sono ammissibili nei limiti consentiti dagli elementi tempestivamente acquisiti con l’osservanza delle summenzionate preclusioni, trattandosi di operazioni alle quali il giudice è tenuto d’ufficio.
Non solo non era consentito dedurre e provare direttamente in appello la sussistenza di un usufrutto a favore di terzi, ma tale accertamento non poteva essere demandato al c.t.u., potendo questi acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti già formulati, ma non la prova dei fatti principali della domanda che la parte avrebbe dovuto allegare tempestivamente (Cass. S.U. 3086/2022).
4.1 La questione di costituzionalità oggetto del terzo motivo, che il ricorrente ha sollevato con riferimento alla nuova formula del l’art. 345 comma secondo c.p.c. ove non contempla la possibilità di produrre in appello documenti indispensabili, è mal posta, poiché non coglie il fatto che la preclusione di cui si discute opera anzitutto sul piano dell’allegazione prima ancora che della prova dei fatti di causa.
Il divieto di nuove allegazioni discende dal limite imposto dal primo comma dell’art. 345 c.p.c. (secondo cui non sono ammissibili nuove domande in appello), norma non introdotta dal d.l. 83/2012 ma già in vigore per le cause instaurate dal 30.4.1995.
Le questioni di costituzionalità sono pertanto inammissibili per difetto di rilevanza.
La censura trascura, peraltro, che i dubbi riproposti in questa sede sono stati da tempo ritenuti infondati dalla Corte costituzionale secondo cui non è professabile un dovere del legislatore di garantire la produzione in appello dei documenti o delle prove che la parte avrebbero potuto già produrre in primo grado anche ove siano indispensabili. La limitazione contemplata dal rito ordinario appare frutto di una scelta discrezionale -del tutto legittima finalizzata al rispetto del regime delle preclusioni e a garantire la ragionevole durata del processo (Corte cost. 401/2000; Corte cost. 199/2017), senza alcun vulnus ai diritti di difesa, essendo escluse dal divieto le prove che la parte non possa produrre in primo grado per fatto non imputabile, secondo un principio ispirato alla logica della rimessione in termini (Corte cost. nn. 121/2016 e 44/2016; Corte cost. 386/2004). Non occorre garantire l’assoluta uniformità dei modi e dei mezzi della tutela giurisdizionale nei rapporti tra rito lavoro e rito ordinario; le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito ordinario e quello speciale del lavoro sono tali da non consentire l’istituzione di raffronti nei quali sia ragionevole assumere il primo a modello cui l’altro, pena l’incostituzionalità, sia tenuto ad adeguarsi e viceversa (Corte cost. 191/1991; Corte Cost. 104/1988; Corte cost. 65/1980), essendo legittime soluzioni normative volte a ridurre la possibilità di introdurre in appello nuove eccezioni e nuove prove (Corte cost. 104/1988).
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 540 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la sentenza ritenuto non applicabili i principi enunciati da Cass. S.U. 4847/2013, secondo cui il valore capitale dei diritti di uso dei mobili
e di abitazione della casa coniugale riservati al coniuge superstite deve esser detratto dall’asse prima di procedere alla divisione tra tutti i coeredi, soluzione disattesa dalla Corte di merito sull’assunto che tale criterio si applica alla successione legittima e non a quella necessaria.
Si sostiene che la successione necessaria non è un tertium genus rispetto a quelle legittima e testamentaria, ma un limite di quest’ultime, non potendosi condividere il principio isolatamente espresso da Cass. 9651/2013, ossia che i diritti che competono al coniuge non si computerebbero nella formazione del reclitum.
Il motivo deve essere respinto.
La tesi del ricorrente, secondo cui il principio affermato da Cass. S.U. 4847/2013 (a mente del quale il valore capitale dei diritti di uso dei mobili e di abitazione della casa coniugale che spettano al coniuge deve essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato), riguardi anche la successione necessaria, non è fondata.
Le S.U. avevano inteso affermare che i diritti sull’abitazione e sui mobili, attribuiti dall’art. 540, comma 2, c.c. nel regime della successione necessaria, spettano al coniuge superstite anche nella successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., volendosi evitare i possibili pregiudizi danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita del coniuge superstite (Cass. 2754/2018) e ciò pur in assenza di una norma analoga a quella prevista per la successione necessaria.
Per la successione ab intestato si era suggerito di calcolare tali diritti sulla disponibile, incidendo sulla riserva dei figli solo ove il loro valore esaurisse anche la riserva e la legittima del coniuge.
Altro orientamento equiparava tale attribuzione ad un prelegato ex lege, cumulabile alla quota spettante al coniuge ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c., con la conseguenza che tale valore andava detratto dalla massa per poi suddividere il residuo tra gli altri condividenti.
Prescegliendo tale seconda opzione le S.U. avevano evidenziato che nella successione legittima non si pone il problema cui dà risposta il secondo comma dell’art. 540 c.c. (che, nel prevedere ch e tali diritti gravano sulla disponibile, ha inteso limitarne l’effetto sulle quote riservate agli altri legittimari), occorrendo prescindere dal procedimento di imputazione previsto dalla norma, che è strettamente funzionale alla tutela delle quote di riserva dei figli del “de cuius”, nel cui solo ambito ha rilievo il riferimento alla disponibile.
Nella successione legittima i diritti in questione, non trovando tali limitazioni, devono essere riconosciuti pienamente, avuto riguardo alla volontà del legisl atore di tutelare l’interesse del coniuge superstite a permanere nella casa adibita a residenza familiare durante il matrimonio, anche dopo la morte dell’altro coniuge.
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, Cass. 9651/2013 si pone in linea di continuità con le S.U.; tale soluzione ha ricevuto successive conferme (Cass. 26741/2017; Cass. 4008/2023; Cass. 4329/2000), assicurando che l ‘acquisto dei diritti a beneficio del coniuge si realizzi sempre e invariabilmente, qualunque sia il valore dei diritti sulla casa familiare e qualunque sia il valore delle altre cose comprese nell’asse. E’ in tal modo prevista un’eccezione al principio di intangibilità della legittima sancito dall’art. 549 c.c.: in senso qualitativo, i due diritti gravano invariabilmente sulla quota di tutti i coeredi, anche se legittimari, alla quale viene sottratta una frazione corrispondente di godimento della casa (Cass. 4008/2020).
Il ricorso è, in conclusione, infondato e deve essere respinto.
Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo i resistenti svolto difese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda