Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36600 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 4195/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– intimati –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
nonchè contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -controricorrente –
e contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 822/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 4/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Genova – per incompetenza territoriale la causa venendo poi riassunta davanti al Tribunale di Massa – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE perché fosse dichiarato nullo, in quanto non autentico, il testamento di suo padre NOME COGNOME – che aveva dichiarato erede universale la seconda moglie, NOME COGNOME , e fosse dichiarata l’attrice erede legittima per metà del patrimonio paterno; in subordine, accertata l’assenza di valido consenso, perché fosse dichiarato nullo o annullato il testamento; in ogni caso perché fosse dichiarato che il testamento aveva leso la sua legittima e quindi, per l’azione di riduzione, ne fosse determinata l’entità condannando a restituirgliela. Chiedeva altresì che fosse dichiarato non autentico il testamento di NOME COGNOME e che fossero condannati COGNOME e COGNOME a restituire i beni di COGNOME da loro indebitamente trattenuti, incluso un immobile sito in Montignoso da loro occupato, e fossero condannati altresì a pagare la somma di
euro 1000 mensili o una diversa somma per l’occupazione dell’immobile di Montignoso fino al rilascio. Chiedeva ancora che fosse dichiarato che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva violato la normativa riguardante il decesso di correntista (COGNOME aveva conto corrente presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), condannandola a restituire il denaro presente sul conto corrente di NOME al momento del decesso, che non era stato più rinvenuto.
Si costituiva NOME COGNOME, fratello di NOME COGNOME – la quale era sopravvissuta per breve tempo al marito -, il quale resisteva alla domanda sul testamento di COGNOME, non resistendo però sul riconoscimento della quota di legittima all’attrice, e inoltre chiedeva che fosse dichiarato falso il testamento di NOME COGNOME e fossero condannati COGNOME e COGNOME a restituirgli i beni dei coniugi defunti e a pagare il canone per l’occupazione dell’immobile di Montignoso, risarcendo altresì i danni da occupazione; chiedeva pure di condannare COGNOME a restituirgli il denaro prelevato sul conto corrente di NOME; chiedeva ancora che, dichiarata la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i fatti di causa, quest’ultima fosse condannata a rimborsargli il denaro sottratto dal conto corrente di NOME.
Tutti gli ulteriori convenuti si costituivano, resistendo, in seguito chiedendo la sospensione e/o la dichiarazione di estinzione del giudizio essendo NOME COGNOME e NOME COGNOME parti civili in giudizio penale; il Tribunale, ritenendo non applicabili gli articoli 75 c.p.p. e 295 c.p.c., rigettava l’istanza avviando invece l’istruttoria.
Con sentenza n. 274/2015 il Tribunale accertava la lesione della quota di legittima di NOME COGNOME, condannando a corrisponderle reintegrazione monetaria e un terzo del valore dell’immobile di Montignoso; accertava la falsità del testamento di NOME COGNOME; condannava COGNOME e COGNOME a corrispondere a NOME COGNOME un quinto e ad NOME COGNOME cinque sesti della somma di euro 56.000 per indebita occupazione dell’immobile di Montignoso, e condannava COGNOME, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rimborsare loro la somma di euro 93.200 e rifondere le spese legali.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che si costituivano resistendo; COGNOME e COGNOME rimanevano contumaci. La Corte d’appello di Genova rigettava il gravame con sentenza del 4 settembre 2020.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, composto di quattro motivi; si sono difesi con rispettivo controricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME. Ogni parte ha depositato memoria.
Considerato che:
Il primo motivo -che come ora si vedrà è composto di più censure -denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 75 c.p.p., ‘motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, illogica ed irrazionale’; in subordine, ‘violazione riscontrata’ ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. e dunque ‘annullamento per difetto motivazionale’.
1.1.1 Viene impugnata la pronuncia d’appello anzitutto laddove rigetta il primo motivo del gravame , in quanto violerebbe l’articolo 75 c.c. perché la costituzione in sede penale degli attuali controricorrenti quando già era stato avviato il processo civile avrebbe dovuto ‘comportare l’automatica rinuncia agli atti di quest’ultimo’, sicché pure d’ufficio avrebbe dovuto rilevarsi l’estinzione del giudizio civile.
1.1.2 Per meglio comprendere, è opportuno rilevare che il primo motivo d’appello, a pagina 5 della sentenza, viene inteso come denuncia della nullità della sentenza di primo grado ‘ p er omesso rilievo dell’estinzione automatica del giudizio civile ex art. 75 c.p.p.’; e nelle successive pagine 8-9 della sentenza la corte territoriale lo rigetta perché l’articolo 75 non avrebbe imposto né la sospensione né l’estinzione , in quanto la condanna era soltanto di COGNOME. Che poi (l’appellante lo sosteneva) il Tribunale avesse erroneamente omesso di valutare la sentenza di assoluzione penale dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di favoreggiamento, in relazione all’appropriazione indebita di COGNOME quanto al prelievo di euro 93.200 dal conto corrente di NOME COGNOME, non sarebbe stato fondato perché
non vincolava tale sentenza il giudice civile, il giudizio civile essendo stato instaurato prima del giudizio penale (il primo giudizio civile venne avviato con atto di citazione del 20 ottobre 2008, mentre quello penale nel 2011 – con un lapsus calami viene indicato come ‘radicatosi nel gennaio 2001’ quando i due coniugi ancora vivevano , concludendosi in primo grado nell’agosto 2013). Né vi sarebbe stato indebito arricchimento degli appellati perché la provvisionale penale è stata prevista solo a carico di COGNOME (e quindi non dell’attuale ricorrente, che neppure era nel giudizio penale quale responsabile civile, per quel che risulta dall’illustrazione delle vicende nel ricorso e nella sentenza impugnata): ‘e dunque al più RAGIONE_SOCIALE … avrebbero potuto propor re domanda di manleva’ nei confronti di COGNOME, domanda però non proposta ‘ritualmente’ nella comparsa di costituzione in primo grado dell’attuale ricorrente.
1.1.3 Riguardo dunque alla pretesa violazione dell’articolo 75 c.p.p., che può definirsi un submotivo, a parte che qui non vi è critica alla motivazione nella forma desumibile dalla rubrica, bensì alla decisione di diritto di non sospendere né di dichiarare estinzione, sotto quest’ultimo aspetto la censura è manifestamente infondata, se non altro perché il giudizio penale non aveva come imputato o responsabile civile il soggetto che lamenta omessa sospensione/estinzione: l’azione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Ital iane è stata esercitata soltanto nel giudizio ab origine avviato in sede civile.
1.2 In secondo luogo, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe ignorato che gli attuali controricorrenti erano parti civili nel giudizio penale nei confronti dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, i quali erano stati poi assolti.
È evidente che anche qui vale quanto osservato per il precedente submotivo.
1.3.1 Ancora, si osserva che nella sentenza civile è stato liquidato come risarcimento dei danni agli attuali controricorrenti l’importo di euro 93.200, e che nel giudizio penale nei confronti di COGNOME era stata disposta una provvisionale di euro 30.000 per ciascuna parte civile nonché un importo pari a circa euro 30.000. La mancata estinzione del giudizio civile non solo avrebbe
reso nulla la sentenza sortitane , ma avrebbe pure comportato ‘un arricchimento … antigiuridico’ delle parti civili, duplicando il risarcimento per gli stessi danni.
1.3.2 Si tratta di un ulteriore submotivo, che è inammissibile in quanto non è autosufficiente non solo la doglianza ma neppure l’intero ricorso per dimostrare che la questione era già stata rappresentata con il primo motivo di appello e comunque prima della proposizione del ricorso stesso.
1.4.1 Ulteriormente si lamenta la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe ‘apparente e incongrua’: la corte territoriale ‘ha considerato diversamente’ la sentenza di condanna di COGNOME della sentenza di assoluzione di COGNOME e COGNOME, a quest’ultima non dando rilevanza.
Inoltre ‘nessuna corresponsabilità’ dell’attuale ricorrente ‘nella commissione dei fatti’ sarebbe stata accertata nei due suddetti giudizi penali: pertanto ‘non si comprende da quali norme e da quali specifiche risultanze istruttorie’ sia del giudizio civi le, sia del giudizio penale la Corte d’appello ha dedotto ‘responsabilità risarcitoria solidale’ di RAGIONE_SOCIALE; vi sarebbe quindi una motivazione incongrua, lacunosa e non sorretta ‘da adeguato ragionamento logicogiuridico’.
1.4.2 Quest’ultimo submotivo scende chiaramente al merito, criticando questo piuttosto che la motivazione in sé nei limiti consentiti dalle fattispecie di cui ai nn. 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c. È dunque inammissibile.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 163, terzo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
2.1 La ricorrente riporta il passo della sentenza qui impugnata relativo al secondo motivo d’appello – si può già rilevare che a pagina 5 della sentenza la corte territoriale riassume tale motivo come denuncia di nullità della sentenza per nullità non sanata della citazione quanto alla editio actionis per difetto dei requisiti di cui all’articolo 163, terzo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e poi a pagina 9 lo esamina e disattende, con una motivazione concisa ma completa che rimarca i requisiti come presenti – so stenendo che l’atto di citazione di COGNOME
non presentava tali requisiti e che la derivata nullità non si sarebbe sanata durante il giudizio di primo grado; nell’atto di citazione vi sarebbe stata ‘assoluta genericità delle affermazioni … non supportate da alcuna prova’, non si sarebbe indicato ‘in base a quale fatto e/o norma’ l’attuale ricorrente sarebbe responsabile e nulla vi si rinver rebbe sulle ‘modalità con cui, con la collaborazione del personale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le operazioni venivano compiute’.
2.2 Il motivo non è autosufficiente: non riporta alcunché dell’atto di citazione (si veda il ricorso nelle pagine 5s.), né nella sintesi offerta della comparsa di risposta di primo grado dell’attuale ricorrente inserisce elementi specifici, rimanendo soltanto a denunci are ‘assoluta genericità’ (ricorso, pagine 6s.).
Anche il riassunto del secondo motivo d’appello (ricorso, pagina 16) ictu oculi non supera il medesimo livello di genericità. E tutto ciò nonostante la risposta al secondo motivo d’appello presente nella sentenza qui impugnata, come già detto sufficientemente specifica.
La censura dunque patisce inammissibilità.
3.1 Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 1 00 c.p.c.
In sintesi, s i riporta il passo della sentenza d’appello relativo al terzo motivo del gravame riguardo a quel che la corte territoriale descrive come ‘relativo al presunto difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire’ degli attuali controricorrenti, rigetta ndolo perché ‘agivano in qualità di eredi … contestando la genuinità dei testamenti olografi’ , per opporvi che NOME COGNOME e NOME COGNOME non sarebbero stati titolari di un diritto a carico di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non essendo eredi. Il legitt imario pretermesso diverrebbe chiamato all’eredità soltanto da quando la sentenza accolga la sua domanda di riduzione; prima ‘non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questi instaurato’, essendo ‘abilitato a proseguire il processo’ ai sensi dell’articolo 110 c.p.c. soltanto il successore universale.
Si invoca giurisprudenza per cui il legittimario pretermesso non sarebbe chiamato alla successione soltanto per la morte, ‘potendo acquistare i suoi diritti
solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento’ o dopo il riconoscimento dei suoi diritti. Dunque ‘sussiste il vizio di deficit di legittimazione attiva eccepito con l’atto di appello’, perché quando proposero la domanda ‘gli attori non avevano ottenuto l’accertamento della invalidità del testamento’ di NOME COGNOME.
3.2 Il motivo è manifestamente eccentrico per NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME posizione di erede o chiamata all’eredità non attiene al testamento di NOME COGNOMECOGNOME P er la posizione di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME d’altro, è privo di fondatezza , perché la domanda nei confronti dell’attuale ricorrente è una conseguenza d ell’ ulteriore domanda di accertamento della falsità del testamento presentata dal COGNOME stesso.
Il quarto motivo lamenta, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa motivazione su due punti decisivi.
4.1 Si riporta il passo della sentenza relativo al quarto motivo d’appello (per questo si veda a pagina 6 e poi a pagina 10 della pronuncia, ove il giudice d’appello rileva in sostanza la non incidenza, ritenuta dal primo giudice, del giudicato di condanna per appropriazione indebita subita da COGNOME ex articolo 651 c.p.p., ma osserva che comunque il T ribunale ‘ha valutato le risultanze istruttorie’ del giudizio penale, non ritenendo necessario un ulteriore accertamento in sede civile, argomentando poi in fatto sugli elementi raccolti e sul perché non furono ritenute credibili le dichiarazioni dei due dipendenti di RAGIONE_SOCIALE sulla base di altri dati presenti) per sostenere che la corte territoriale avrebbe errato nel non tenere conto dell’assoluzione e x articolo 530, secondo comma, c.p.p. dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE perché il fatto non sussiste, assoluzione che avrebbe effetto di giudicato sul giudizio civile di risarcimento dei danni; e alla sua luce si sarebbero dovute valutare le risultanze istruttorie. Si argomenta successivamente su queste, e anche sulla condanna di COGNOME, aggiungendo che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che vi sarebbe stato un doppio risarcimento, così da creare un illegittimo indebito. Si conclude contestando la liquidazione del risarcimento.
4.2 Questo motivo è una miscela di elementi eterogenei e non è quindi riconducibile all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.
Comunque la questione di un preteso arricchimento per duplicazione dei danni è già stata considerata nel primo motivo; la liquidazione dei danni è una censura generica e direttamente attuale (si veda a pagina 30 del ricorso); il giudicato penale relativo a COGNOME, poi, non vincola alcunché, non avendo RAGIONE_SOCIALE rivestito la parte di responsabile civile nel giudizio penale (articolo 651, primo comma, c.p.p.); ne anche l’assoluzione dei dipendenti vincola, perché l’azione di risarcimento non è nei confronti loro e neppure nel loro giudizio penale l’attuale ricorrente era parte come responsabile civile.
Tutto il resto integra una inammissibile censura di merito.
Il motivo dunque non gode di alcuna consistenza.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna di RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese ai due controricorrenti, liquidate come da dispositivo.
La manifesta inconsistenza di tutte le censure, che sono state proposte avverso una sentenza ictu oculi accuratamente e correttamente argomentata e hanno mostrato una minima valenza soprattutto laddove vengono invocati irragionevoli effetti di processi penali in cui la ricorrente non era neppure parte, induce a ritenere che la ricorrente meriti anche la condanna, ex articolo 96, terzo comma, c.p.c., a corrispondere a ciascuno dei controricorrenti la somma, equitativamente determinata, di euro 3500.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere le spese processuali, liquidate in un totale di € 7200, e una somma di € 3500 ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c. a ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2023