Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4957 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4957 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17496/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ; rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (pec: avvEMAILpec.giuffreEMAIL), in virtù di procura allegata al controricorso;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME ;
-intimata- per la cassazione della sentenza n. 1568/2021 del la CORTE d’APPELLO di SALERNO, depositata il 12 gennaio 2022;
udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con sentenza 19 aprile 2019, n.1425, il Tribunale di Salerno, pronunciando sulle domande proposte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME: 1) confermò il sequestro giudiziario dell’ azienda ubicata in Battipaglia, INDIRIZZO in un immobile di proprietà di NOME COGNOME, ed organizzata per l’esercizio d ell’ attività di laboratorio fotografico e commercio di articoli connessi; azienda già oggetto di affitto da part e dell’originario titolare, NOME COGNOME (che aveva stipulato un primo contra tto di locazione dell’immobile con NOME COGNOME), a NOME COGNOME (la quale aveva concluso un nuovo contratto di locazione dell’immobile con lo stesso NOME COGNOME) e successivamente oggetto di cessione da parte dello stesso NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE; 2) dichiarò risolto il contratto di affitto di azienda per inadempimento di NOME COGNOME, condannandola a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 57.660,00 a titolo di canoni arretrati; 3) rigettò la domanda di successione della RAGIONE_SOCIALE nel rapporto di locazione intercorrente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (figlio ed erede di NOME COGNOME); 4) condannò NOME COGNOME al rimborso delle spese di lite in favore della RAGIONE_SOCIALE e quest’ ultima al pagamento di quelle sostenute da NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Salerno, chiedendo , tra l’altro, che fosse dichiarata l’ inopponibilità nei suoi confronti dei rapporti di locazione dell’immobile diversi da (e
successivi a) quello originario e che, previo accertamento che essa non aveva proposto alcuna domanda di successione in tali rapporti, fosse invece accolta la diversa domanda di retrocessione, in capo ad essa società, del rapporto di locazione originariamente vertente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME per essersi risolta, in seguito alla risoluzione del contratto di affitto di azienda, anche la clausola, in esso inserita, prevedente il subentro di NOME COGNOME nel medesimo rapporto di locazione, con conseguente insussistenza del diritto di NOME COGNOME di resistere a detta domanda e conseguente riforma della statuizione sulle spese concernente il relativo rapporto processuale;
con sentenza n. 1568/2021, depositata il 12 gennaio 2022, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE confermando, sia pure con diversa motivazione, la sentenza del locale tribunale del 2019 e compensando tra le parti le spese del grado;
la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Idalla documentazione versata in atti risultava la sussistenza: di un contratto di locazione del locale stipulato il 10 settembre 1998 tra il proprietario dell’immobile NOME COGNOME e il ti tolare dell’azienda, nonché della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , NOME COGNOME; di un contratto di affitto di azienda stipulato il 30 dicembre 2013 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in seguito al quale quest’ultima aveva iniziato a svolgere, in luogo del primo, l’attività di laboratorio fotografico e di commercio dei relativi articoli; di un nuovo contratto di locazione dell’immobile stipulato tra NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’ aprile 2014; e, infine, del contratto di cessione di azienda da NOME COGNOME a RAGIONE_SOCIALE registrato il 12 dicembre 2014;
IInel contratto del 30 dicembre 2013, con cui NOME COGNOME aveva dato in affitto l’azienda a NOME COGNOME , era contenuta la clausola
relativa al contratto di locazione del 10 settembre 1998, secondo cui ‘ l’acquirente subentrerà nel citato contratto di locazione ‘; invece, nel contratto del 12 dicembre 2014 con cui lo stesso NOME COGNOME aveva posto in essere la cessione dell’azienda a RAGIONE_SOCIALE, sempre con riferimento all’originario contratto di locazione del locale del 10 settembre 1998, era stabilito ch e ‘ viene compreso nella presente cessione ogni diritto derivante dal contratto di locazione dell’immobile nel quale viene esercitata l’ azienda in oggetto ‘;
IIIavuto riguardo a tali previsioni contrattuali, doveva escludersi che NOME COGNOME, quale affittuaria dell’azienda dal 30 dicembre 2013, fosse altresì succeduta nella locazione dell’immobile diventandone conduttrice; ciò, in quanto, da un lato, in via generale, vigeva il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (è stata citata Cass. n.5137/2003), diretto ad escludere il carattere automatico della successione dell’affittuario di azienda nel contra tto di locazione dell’immobile in cui l’ attività commerciale è esercitata; dall’ altro lato, in particolare, non era individuabile, nella fattispecie, un apposito negozio di sublocazione o di cessione della locazione del 10 settembre 1998 da NOME COGNOME a NOME COGNOME in ragione della clausola contenuta nel contratto tra loro stipulato il 30 dicembre 2013, non potendosi attribuire rilievo alla dici tura ‘ l’acquirente subentrerà nel citato contratto di locazione ‘ , sia perché inserita nell’ambito di una pattuizione generale riguardante l’affitto (non la cessione) dell’ azienda, sia perché a tale dicitura era stata evidentemente attribuita la mera funzione di richiamare gli effetti di cui all’art. 2558, terzo comma, cod. civ., circa la limitazione, per la sola durata dell’affitto , del subentro da parte dell’ affittuario nei contratti in corso con il concedente;
IVla mancata pattuizione, in sede di affitto dell’azienda da NOME COGNOME a NOME COGNOME, di una cessione della locazione del locale in corso,
doveva desumersi anche dall ‘ omessa ottemperanza, da parte dell ‘ affittuaria, agli adempimenti di cui all’art. 36 della legge n. 392 del 1978, non essendo stato né dedotto né provato che essa avesse comunicato al locatore NOME COGNOME l’intervenuta cessione o che gli avesse versato i canoni della locazione;
Vper effetto della cessione dell’azienda del 12 dicembre 2014 e delle previsioni contenute in tale pattuizione, doveva invece ritenersi che nella locazione dell’immobile del 1998 ( contratto mai risolto, né venuto meno per altra causa) fosse succeduta (al cedente NOME COGNOME la cessionaria RAGIONE_SOCIALE la quale era subentrata non solo nel contratto di affitto di azienda da quegli stipulato con NOME COGNOME nel 2013 (contratto poi risoltosi per inadempimento dell’affittuaria) , ma anche nella locazione dell’immobile conclusa dallo stesso NOME COGNOME con NOME COGNOME, divenendone conduttrice, essendo tra l’a ltro cessati, ex art. 2558, terzo comma, cod. civ., con la risoluzione del contratto di affitto e la conseguente retrocessione dell ‘azienda nelle mani del titolare, gli effetti del provvisorio subentro nella locazione del locale da parte dell’affittuaria;
VIne discendeva il rigetto della formulata domanda di successione della RAGIONE_SOCIALE nel contratto di locazione in corso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME venendo in considerazione, piuttosto, un effetto giuridico (successione nel precedente contratto del 10 settembre 1998) riconducibile alle esplicite pattuizioni contenute nel negozio di cessione di azienda del 12 dicembre 2014 e alla risoluzione del contr atto di affitto dell’azienda medesima del precedente 30 dicembre 2013;
VIIsu tale esito della controversia, che comportava la conferma, sia pure con diversa motivazione, della decisione di primo grado, non influiva l’avvenuta conclusione di un successivo contratto di locazione
del locale tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in quanto il conflitto sorto tra i diversi titolari del diritto personale di godimento concesso dalla stessa persona sul medesimo bene andava risolto a vantaggio del contraente che per primo lo avesse conseguito o che fosse in possesso del titolo di data certa anteriore , ai sensi dell’art. 1380 cod . civ. ( prior in tempore potior in iure );
avverso la sentenza della Corte salernitana, propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi;
risponde con controricorso NOME COGNOME mentre non svolge difese in sede di legittimità l’intimata Moni ca Finale;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie.
Considerato che:
1. con il primo motivo, viene denunciata la ‘ violazione dell’art.112 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n 5 cpc omesso esame del diniego da parte dei resistenti alla titolarità della locazione a favore della ricorrente decisiva per l’esercizio dell’attività aziendale violazione dell’art. 132 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n 4 cpc -contrasto tra motivazione e dispositivo immotivato rigetto dell’appello nonostante la condivisione dei motivi e la qualificata equivocità della sentenza di primo grado in merito alla titolarità della locazione dell’immobile aziendale ‘;
Il motivo si espone ad una preliminare sanzione di inammissibilità ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., per omessa assoluzione degli oneri riproduttivi e, inoltre, si pone al limite dell’ inammissibilità anche per mancato soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc.
civ., attesa l’oscurità -sino ai limiti dell’incomprensibilità delle censure con esso sollevate;
al di là di ciò, ove ne fosse possibile l’esame del merito, esso sarebbe comunque infondato;
tenuto conto della non perspicua esposizione, il nucleo della censura sembrerebbe potersi cogliere nella doglianza che la Corte d’ appello, pur accogliendo il primo e il secondo motivo di impugnazione, con conseguente attribuzione alla RAGIONE_SOCIALE della « titolarità della locazione 10/09/1998 come effetto ‘ automatico ‘ ex art. 1380 cc », avrebbe però « del tutto trascurato di esaminare l’opposizione degli avversari in merito, anche sostenuta dall” equivocità della sentenza impugnata ‘, per pervenire all’a ccoglimento dell’appello »;
secondo la ricorrente, in altre parole, la Corte territoriale avrebbe limitato « il suo esame all’opposizione di controparte al subentro nella locazione 14/4/2014 … mentre invece gli avversari negavano anche la titolarità della locazione 10/09/1998 perché la consideravano ceduta e sostituita dalla nuova locazione 14/4/2014 »;
la ricorrente sostiene che « l’esame di tutte le av verse eccezioni avrebbe suggerito una diversa decisione, giudicato indispensabile l’app ello e conseguenziale il suo accoglimento » per il riconoscimento del diritto da essa azionato;
1.1. così ricostruito il contenuto della censura, essa, come si è detto, ove fosse esaminabile nel merito, non avrebbe alcun fondamento;
la Corte d’appello non ha condiviso la deduzione della RAGIONE_SOCIALE secondo cui essa aveva proposto una domanda di retrocessione in suo favore della locazione del 10 settembre 1998, anziché di successione nella successiva locazione del 14 aprile 2014,
evidenziando, al contrario, anche mediante trascrizione virgolettata delle conclusioni formulate dalla società attrice nell’originario atto introduttivo del giudizio, che essa aveva chiesto al Tribunale di « dis porre a seguito del rilascio dell’azienda, la successione, della ditta attrice nel contratto di locazione in corso tra Finale NOME e Russo NOME » (pag. 8, ultimo capoverso, della sentenza impugnata);
al riguardo giova ricordare che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il quale è censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell ‘ atto interpretato (Cass. 05/02/2004, n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, vengano violati i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ ufficio un ‘ azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402);
tanto premesso in ordine all’individuazione del contenuto della domanda proposta dalla società attrice nei confronti di NOME COGNOME la Corte d’ appello ha escluso che tale domanda potesse trovare accoglimento, sul rilievo che, per effetto del contratto di cessione di azienda del 12 dicembre 2014 (e delle esplicite pattuizioni in esso contenute), RAGIONE_SOCIALE fosse anche succeduta al precedente titolare NOME COGNOME nel contratto di locazione del locale del 10 settembre 1998 (contratto in cui solo provvisoriamente era subentrata l’affittuaria ai sensi dell’art. 2558, terzo comma, cod. civ. e che era poi retroceduto in capo al titolare dell’azi enda dopo la risoluzione del contratto di affitto della medesima);
pertanto, il rigetto dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE non è stato dovuto al mancato esame dell’ opposizione degli appellati alla titolarità, da parte sua, del contratto di locazione del 10 settembre 1998 e alla considerazione soltanto di quella concernente il suo subentro nel successivo contratto del 14 aprile 2014, bensì alla conferma della statuizione di rigetto della domanda di successione nel rapporto contrattuale vertente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (la cui fonte era costituita dal contratto del 14 aprile 2014) per essere la società attrice già succeduta nel precedente contratto del 10 settembre 1998;
ne discenderebbe il rigetto del primo motivo di ricorso, dovendosi reputare insussistente sia il vizio di omessa pronuncia che il vizio motivazionale costituzionalmente rilevante;
con il secondo motivo, viene denunciata la ‘ violazione dell’art . 112 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc omessa pronuncia sui motivi di appello terzo e quarto -violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato -nullità della sentenza
-violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 91 cpc
-ingiusta dichiarazione di soccombenza ‘;
anche questo motivo si pone al limite dell’inammissibilità per mancato soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., stante la non perspicuità dell’esposizione e la conseguente non piena comprensibilità delle censure con esso sollevate;
dovendosi però, escludere, a differenza del precedente motivo, il preliminare rilievo di inammissibilità ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., esso va comunque delibato nel merito;
per quanto può comprendersi dalla non perspicuità dell’esposizione, la ricorrente censura la sentenza impugnata anzitutto per non aver rilevato il vizio di extra-petizione (denunciato con il terzo
e il quarto motivo di appello) in cui sarebbe incorso il primo giudice allorché aveva provveduto sulla domanda (da essa società mai formulata) di accertamento del diritto a subentrare nella locazione del 14 aprile 2014, individuandone il legittimo contraddittore in NOME COGNOME (quale successore ereditario di NOME COGNOME) e reputando fondate le difese da quegli svolte, con conseguente indebita formulazione di un giudizio di soccombenza nei suoi confronti;
la ricorrente censura ulteriormente la sentenza impugnata per non aver rilevato la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenerla soccombente (con conseguente condanna alle spese del grado nei confronti di NOME COGNOME), sull’erroneo presupposto che essa non aveva assolto l’onere di dimostrare la sussistenza della locazione del 14 aprile 2014; sostiene, al riguardo, che tale onere probatorio non gravava su essa società (che non aveva mai invocato la detta locazione a fondamento della propria domanda), bensì sugli appellati (originari convenuti), che l’avevano invece invocata a sostegno delle loro eccezioni;
2.1. il motivo non è fondato;
come si è sopra osservato, la Corte d’appello ha reputato che la domanda originariamente proposta dalla ricorrente dinanzi al Tribunale aveva proprio ad oggetto la sua successione nel rapporto di locazione che trovava fonte nel contratto del 14 aprile 2014, attualmente vertente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (avente causa di NOME COGNOME) e ha ritenuto che tale domanda fosse infondata per essere invece la RAGIONE_SOCIALE già succeduta nel precedente contratto del 10 settembre 1998;
di conseguenza, non sussisteva il vizio di extra-petizione imputato al giudice di primo grado (avendo egli debitamente provveduto su tale
domanda) né quello di omessa pronuncia sulla relativa censura, imputato alla Corte d’appello;
inoltre, poiché la predetta domanda di successione nel contratto del 14 aprile 2014 era stata rigettata, le spese del grado concernenti il relativo rapporto processuale erano state regolate, in corretta applicazione del criterio di soccombenza, ponendole a carico della società attrice ed a favore del convenuto NOME COGNOME
in definitiva, il ricorso va rigettato;
le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
l a decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese generali e agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione