Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15955/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvo cato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 768/2022 depositata il 04/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
La società RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al pagamento della ‘commissione di successo’ pattuita nell’incarico di assistenza e consulenza conferito da RAGIONE_SOCIALE con lettera datata 19 marzo 2013, in relazione all’esito positivo di una operazione sul capitale della RAGIONE_SOCIALE
L’attore esponeva che, con tale contratto di financial advisory , Navy aveva incaricato Finint di assistenza e consulenza professionale nelle valutazioni relative all’ingresso di un partner finanziario nel capitale di Navy. L’incarico si articolava in tre fasi: la prima relativa all’analisi dell’azienda e predisposizione di un piano di sviluppo. Si tra ttava di attività già delegata ad un terzo soggetto e per la quale, conseguentemente, non era previsto alcun compenso. La seconda fase riguardava la preparazione della documentazione e la conduzione di incontri preliminari con il proprio potenziale soggetto interessato. La terza consisteva nell’avvio di trattative con i potenziali investitori ‘selezionati’ e ‘presentarsi’ da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE In questo caso era previsto oltre da un compenso mensile un corrispettivo addizionale denominato ‘commissione di successo’ nel caso di sottoscrizione di un accordo vincolante per l’aumento di capitale.
Con sentenza del 22 febbraio 2019, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE a titolo di commissione di successo, la somma di euro 470.000, oltre
accessori e alla rifusione delle spese di giudizio. Secondo il Tribunale il fondo di investimento RAGIONE_SOCIALE, con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva portato a termine l’operazione, era stato presentato da RAGIONE_SOCIALE In un primo momento si era dichiarato non inte ressato all’operazione ma, successivamente, tramite un diverso consulente, avrebbe riallacciato i rapporti con RAGIONE_SOCIALE, concludendo l’operazione. L’originario contatto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si sarebbe posto in ‘una linea di causalità adeguata’ con il successivo perfezionamento dell’accordo.
Avverso tale decisione proponeva appello RAGIONE_SOCIALE escludendo la sussistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’attività RAGIONE_SOCIALE e la conclusione dell’affare. In secondo luogo, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe eseguito la terza fase del contratto non avendo documentato l’esistenza di trattative tra RAGIONE_SOCIALE e Consilium. Infine, contestava la misura della commissione riconosciuta.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE eccependo l’inammissibilità della impugnazione e chiedendone, nel merito, il rigetto.
La Corte d’appello di Venezia con sentenza del 4 aprile 2022, in riforma della sentenza appellata, dichiarava l’insussistenza del diritto di credito di Finint e, conseguentemente, rigettava la domanda ordinando la restituzione delle somme già corrisposte e il pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Banca Finanziaria Internazionale S.p.ARAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti depositano memorie ex articolo 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, sotto un primo profilo, si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e delle norme in tema interpretazione contrattuale, ai sensi
degli articoli 1322-1372 c.c. e 1362 e seguenti c.c. con riferimento all’articolo ‘compensi’ e ‘durata dell’incarico’ del contratto denominato ‘incarico di assistenza e consulenza professionale datato 19 marzo 2013’.
Si lamenta, altresì, l’omesso esame dei documenti e degli atti di causa che avrebbe condotto il giudice di merito ad una errata ricostruzione dei presupposti di fatto riguardanti il riconoscimento di una commissione di successo per le transazioni concluse dopo la cessazione del rapporto.
In particolare, secondo la Corte territoriale il riconoscimento della commissione di successo sarebbe subordinato all’esistenza di un effettivo tavolo di trattative tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il soggetto interessato a subentra re nell’aumento di capitale (Consilium). Tale interpretazione sarebbe fondata su una errata interpretazione del contenuto dell’articolo denominato ‘compensi’ senza tenere conto di quanto previsto nell’articolo ‘durata’ che prevede la durata dell’incarico r iferita ad un arco temporale di 12 mesi. In particolare, tale disposizione non farebbe alcun riferimento all’espletamento delle attività oggetto della fase n. 3 (trattative) ma si fermerebbe agli adempimenti previsti nella fase numero due (presentazione delle controparti).
Orbene, secondo l’orientamento giurisprudenziale costante il giudice dovrà fare riferimento al senso letterale delle parole in sede di interpretazione del contratto e solo in via subordinata ai criteri previsti dall’articolo 1362 all’articolo 1365 c.c. ed eventualmente all’articolo 1366, sino all’articolo 1371 c.c. Nel caso di specie secondo l’interpretazione proposta dalla Corte territoriale il riconoscimento del compenso presuppone che prima della cessazione dell’incarico fossero iniziate le trattative da parte di Finint, ma tale interpretazione violerebbe il dato letterale, che invece si riferisce al concetto di ‘transazione completata’.
Sotto un secondo profilo parte ricorrente deduce, ai sensi articolo 360, n. 5 c.p.c., la violazione delle medesime disposizioni degli articoli 115 e 116 c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato, se non contraddittoriamente e parzialmente, le risultanze probatorie dalle quali, al contrario, emergerebbero i presupposti di fatto previsti nell’articolo denominato ‘durata’ per la spettanza della commissione di successo in caso di cessazione dell’incarico. Fatti decisivi per il giudizio. In particolare, RAGIONE_SOCIALE avrebbe presentato a RAGIONE_SOCIALE la società RAGIONE_SOCIALE come risulterebbe documentalmente dall’invio di documentazione informativa da parte di RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti storici e delle relative fonti di prova e il travisamento degli atti e delle risultanze probatorie che attesterebbe, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, i due elementi della permanenza dell’interesse di RAGIONE_SOCIALE alla operazione proposta da RAGIONE_SOCIALE, quantomeno fino al mese di dicembre 2013 e il riconoscimento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, che RAGIONE_SOCIALE era un fondo presentato da RAGIONE_SOCIALE, la quale era stata estromessa dalla trattativa con Consilium.
Come già rilevato con il precedente motivo non sarebbe corretta la tesi della Corte d’appello secondo cui condizione necessaria per maturare diritto alla commissione ‘era che essa avesse avviato Consilium al tavolo delle trattative con RAGIONE_SOCIALE quale partner selezionato’.
Sotto tale profilo, secondo la ricorrente, troverebbe applicazione l’articolo relativo alla durata che non richiama l’avvio delle trattative con il fondo selezionato da parte del consulente, ma solo la conclusione della transazione con i soggetti presentati al cliente, indipendentemente dalla esistenza di una precedente trattativa tra fondo, RAGIONE_SOCIALE
Le risultanze probatorie di primo grado non supporterebbero la tesi sostenuta nella sentenza impugnata. In definitiva la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare la documentazione e gli atti istruttori mancando di rilevare l’esistenza della prova del fa tto storico della scelta indirizzata da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE di non occuparsi delle trattative con il fondo RAGIONE_SOCIALE, escludendo, di fatto, RAGIONE_SOCIALE dalle trattative. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado l’esclusione di Finin t dalle trattative sarebbe riconducibile ad una scelta precisa di Navy.
Le doglianze oggetto dei due motivi vanno trattate congiuntamente perché strettamente connesse.
Le censure sono infondate perché si risolvono in una critica all’interpretazione che la Corte territoriale ha fornito alle intese contrattuali relative al compenso lamentando la violazione del principio prioritario di interpretazione letterale del contratto.
A riguardo va rilevato che -l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì:
-solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata,
al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass. 01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n. 15763);
pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse
contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715);
– di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).
Per il resto, l’argomentazione posta a sostegno della decisione impugnata è certamente idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice di appello.
Sotto altro profilo non ricorre la violazione del canone ermeneutico evidenziata dalla ricorrente in quanto la Corte territoriale ha interpretato il contratto leggendo le clausole negoziali le une attraverso le altre, tenendo conto della ragione pratica sottesa alla previsione della commissione di successo che, secondo la Corte, può sorgere solo in relazione ad una operazione perfezionata con un soggetto presentato a RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE, con il quale le trattative siano state effettivamente avviate.
Per pervenire a tale risultato la Corte territoriale non ha focalizzato la propria attenzione esclusivamente sulla clausola relativa ai compensi, senza tenere conto del contenuto di quella relativa alla ‘durata’. La sentenza impugnata ha esaminato in manie ra specifica, al paragrafo 4.4 il significato della clausola relativa alla durata la quale, secondo la tesi di Finint, riconoscerebbe, relativamente alla fase due, il diritto ad una commissione anche nell’ipotesi di revoca
dell’incarico sulla base della semplice condizione del completamento della transazione con le controparti presentate entro il termine di 12 mesi dalla scadenza o dalla revoca.
La Corte territoriale, invece, ha osservato che il riferimento al ‘caso in cui la transazione sia completata’ non introduce elementi interpretativi autonomi e svincolati dal criterio generale previsto nell’articolo ‘compensi’ dell’avvio delle trattative co n il soggetto con il quale verrà conclusa l’operazione.
La ratio della clausola sulla durata è quella di tutelare RAGIONE_SOCIALE rispetto ad eventi non dipendenti dalla sua sfera di controllo, come un prolungamento delle trattative o un recesso della controparte, rispetto ad affari comunque conclusi entro 12 mesi da quella scadenza o da quella revoca.
La Corte territoriale ha proceduto ad una interpretazione del contratto leggendo la clausola sulla durata in combinato disposto con quella sui compensi e tenendo conto del profilo teologico delle pattuizioni.
Va infatti ribadito che l’interpretazione letterale deve comunque tenere conto dell’integrale contesto negoziale dei criteri di interpretazione soggettivi tesi sia consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la ragione pratica de l contratto.
Pertanto, la Corte d’appello, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, ne ha ragionevolmente ricostruito il significato, tenendo conto della intenzione dei contraenti e valutando la coerenza di tale assetto con le altre disposizioni dell’accordo. Nel caso d i specie la Corte territoriale ha ritenuto, in maniera condivisibile, che il diritto al compenso premiare richiedesse come condizione la conclusione dell’operazione con un soggetto portato al tavolo delle trattative da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, mentre non assumesse alcuna rilevanza la presenza di Finint alle trattative medesime.
Quanto al secondo profilo del primo motivo, la doglianza si risolve in una richiesta di revisione del materiale probatorio da parte della Corte di legittimità che, al contrario, non ha alcun sindacato su tale valutazione che è di esclusiva competenza del giudice di merito.
Inoltre, dall’esame del testo contrattuale emerge con chiarezza che il profilo essenziale è costituito dalla presentazione da parte di RAGIONE_SOCIALE del fondo RAGIONE_SOCIALE a Navy e tale circostanza non si è verificata giacché il fondo non è stato portato al tavolo delle trattative davanti a Navy. E’ invece pacifico che RAGIONE_SOCIALE avrebbe sottoposto all’attenzione del fondo RAGIONE_SOCIALE la documentazione relativa alla posizione di RAGIONE_SOCIALE e ciò nella fase preliminare di acquisizione e selezione dei soggetti economici interessati alla operazione.
Quanto, infine, alle censure oggetto del secondo motivo, la doglianza, apparentemente riferita all’omesso esame di un fatto storico, in realtà si traduce in una censura di erroneità o contraddittorietà dell’esame del materiale probatorio da parte del giudice di merito. La valutazione del materiale probatorio documentale e delle risultanze delle prove testimoniali non è suscettibile di sindacato in cassazione poiché attiene al merito.
Peraltro, la sentenza impugnata si fa carico dei due profili evidenziati nel motivo e che sarebbero stati omessi (da permanenza sino a dicembre 2013 dell’interesse del fondo all’operazione proposta da Finint e la scelta di RAGIONE_SOCIALE di estromettere RAGIONE_SOCIALE dalle trattative).
Quanto al primo aspetto la Corte territoriale segnala che costituiva un fatto pacifico (anche per il giudice di primo grado) che ‘Consilium, dopo un preliminare scambio di informazioni, manifestò il proprio disinteresse (o comunque la propria indisponibilità al perfezionamento dell’operazione nei tempi e modi prospettati)’. Da tale fatto storico la Corte territoriale ha ragionevolmente fatto discendere la verificazione ‘di una netta cesura nella trattativa, che
è ripartita ex novo, a distanza di alcuni mesi, per il tramite di soggetti diversi e sulla base di un progetto non coincidente con quello prospettato da Finint, con conseguente interruzione del nesso causale tra l’operato di questa e l’operazione portata t ermine da RAGIONE_SOCIALE con il fondo’ (pagina 13).
Quanto al secondo profilo (intenzionalità della scelta di RAGIONE_SOCIALE di estromettere RAGIONE_SOCIALE), la questione è stata presa in esame dalla Corte territoriale la quale, sulla base di una valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in questa sede, ha ritenuto infondata la tesi di RAGIONE_SOCIALE rilevando che il mancato avvio del fondo alla fase di trattativa, da parte di RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe dipeso da un fatto imputabile a RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., la omessa o apparente motivazione e l’omesso esame di un fatto storico in relazione alla operazione proposta da RAGIONE_SOCIALE sul marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e svolta da RAGIONE_SOCIALE. La errata valutazione di tali circostanze consentirebbe di ribaltare il giudizio di insussistenza del nesso di causalità adeguata tra l’attività di RAGIONE_SOCIALE e la transazione conclusa con RAGIONE_SOCIALE.
A prescindere dall’errato riferimento della censura di omessa o apparente motivazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c., in luogo dell’articolo 360, n. 4 c.p.c. e 132 c.p.c., la doglianza è destituita di fondamento.
La Corte territoriale, con motivazione fondata sul criterio della ragione più liquida, ha escluso la sussistenza di un collegamento funzionale tra l’attività realizzata da RAGIONE_SOCIALE e il successivo accordo concluso tra il fondo e RAGIONE_SOCIALE valorizzando il profilo della oggettiva non coincidenza delle operazioni. Tale aspetto non è contrastato nel ricorso e costituisce una delle autonome argomentazioni tese a dimostrare l’inesistenza del nesso causale tra il contatto inizialmente assicurato da RAGIONE_SOCIALE con Consilium e
l’operazione successivamente e autonomamente conclusa tra quest’ultimo e RAGIONE_SOCIALE
Secondo la corte territoriale milita nella stessa direzione il profilo della autonoma interlocuzione avvenuta tra il consulente di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e il referente di RAGIONE_SOCIALE, ma soprattutto la manifestazione di mancanza di interesse inviata dal fondo a RAGIONE_SOCIALE e l’assenza di contatto e trattativa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per il tramite di RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte