Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34598 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34598 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2039/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Messina n. 601 del 28/9/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
-la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio NOME COGNOME per ottenere la sua condanna all ‘ immediato rilascio di un
immobile in Messina, asseritamente occupato sine titulo dalla convenuta; deduceva che il coniuge di quest ‘ ultima, NOME COGNOME, socio della RAGIONE_SOCIALE, era stato escluso per morosità e che la RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun titolo per detenere l ‘ immobile;
–NOME COGNOME chiedeva il rigetto della domanda attorea; affermava di essere erede di NOME COGNOME e, quindi, chiedeva che venisse accertato il suo diritto a subentrare nella posizione del defunto coniuge, quale assegnataria del predetto alloggio;
-interveniva NOME COGNOME, la quale dichiarava di aver acquistato l ‘ immobile dalla RAGIONE_SOCIALE con atto del 19 ottobre 2009 e chiedeva il rilascio in suo favore;
-il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 36 dell ‘ 8 gennaio 2016, rigettava la domanda della RAGIONE_SOCIALE, quella riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE e le pretese dell ‘ interveniente, compensando integralmente le spese: riteneva che la RAGIONE_SOCIALE fosse legittimata a permanere nell ‘ alloggio, non essendo mai stata adottata una delibera di rigetto della sua istanza di ammissione, e considerava irrilevante la delibera di esclusione del socio COGNOME, assunta il 9 giugno 1999 nei confronti di soggetto all ‘ epoca già defunto;
-avverso tale decisione proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE; resisteva NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME restava contumace;
-la Corte d ‘ appello di Messina, con la sentenza n. 601 del 28 settembre 2022, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l ‘ impugnazione, dichiarava la detenzione sine titulo della COGNOME e la condannava al rilascio immediato dell ‘ immobile, nonché al pagamento delle spese di lite;
-per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado accoglieva l ‘ impugnazione per le seguenti ragioni: «Contrariamente a quello che ha statuito il primo giudice, il quale ha ritenuto erroneamente che la istanza della COGNOME del 9.2.RAGIONE_SOCIALE non fosse mai stata riscontrata dalla RAGIONE_SOCIALE, risulta che la RAGIONE_SOCIALE in data 11.2.2002 con raccomandata prodotta dalla stessa COGNOME, ha rigettato per grave morosità la istanza di
subingresso. In merito alla predetta circostanza parte appellata nulla deduce negli atti difensivi. Detto provvedimento di rigetto non è mai stato impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE e pertanto esso diniego, le cui ragioni non possono essere valutate nel giudizio incoato per il rilascio dell ‘ immobile (Cass. civ. 10804/20) è divenuto definitivo. Deve concludersi quindi che la RAGIONE_SOCIALE, la quale seppur erede del coniuge assegnatario non subentra automaticamente nella posizione del coniuge e il suo ingresso è sottoposto al vaglio dell ‘ esistenza degli elementi necessari per divenire assegnatari di alloggio (Cass. civ. n. 13688/2006), occupa sine titulo l ‘ immobile de quo non essendo stata accolta dalla RAGIONE_SOCIALE la sua istanza di subentrare al coniuge deceduto.»;
-avverso tale sentenza, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
–NOME COGNOME non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-la RAGIONE_SOCIALE depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 28/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente lamentava l ‘ «Omesso esame circa un fatto decisivo della per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», per avere la Corte d ‘ appello omesso di considerare che la delibera di esclusione dalla RAGIONE_SOCIALE di NOME era stata emessa un anno dopo la sua morte;
-il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato;
-infatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata (sopra riportata) prescinde completamente dall ‘ esclusione di COGNOME dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e si fonda, invece, sul rigetto dell ‘ istanza di adesione della RAGIONE_SOCIALE;
-perciò, la censura non è pertinente alla motivazione della pronuncia e, come tale, è inammissibile;
-ad abundantiam , si osserva che la Corte di merito dà espressamente atto del decesso di COGNOME in data 24/6/1998 e dell ‘ invio della comunicazione di esclusione del socio in data 23/6/1999;
-col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente denuncia la «Nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 132 n. 4) e 115 c.p.c.», per avere la Corte d ‘ appello omesso l ‘ obbligo di motivazione; ad avviso della ricorrente, difetta l ‘ esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di secondo grado a considerare alla stregua di provvedimento di rigetto dell ‘ istanza di adesione alla RAGIONE_SOCIALE avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE la raccomandata inviata l ‘ 11/2/2002, documento privo degli elementi necessari a tale qualificazione; al contrario, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe mai dato riscontro alla richiesta della ricorrente;
-il motivo è inammissibile per plurime ragioni;
-oltre che per l ‘ evidente violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (dato che non è riportata né trascritta nel ricorso la lettera dell ‘ 11/2/2002, né la ricorrente si premura di specificarne in altro modo il contenuto), la censura è inammissibile perché, sotto l ‘ apparente denuncia di una carenza della motivazione, mira in realtà a contrastare la valutazione del materiale probatorio (in particolare, la predetta missiva) e la conseguente qualificazione compiuta dal giudice d ‘ appello;
-difatti, la sentenza reca un ‘ adeguata motivazione e la critica a questa rivolta si risolve in un ‘ apodittica contrapposizione delle tesi della ricorrente alle conclusioni che la Corte d ‘ appello ha tratto dalle prove;
-col terzo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 della Legge n. 179/1992, 103 del Regio Decreto 28 aprile 1938 n. 1165, 114 (o 116) del Testo Unico sull ‘ Edilizia Economica e Popolare»: dopo aver richiamato la decisione di primo grado (secondo cui «la signora COGNOME, come risulta documentalmente provato in atti, ha chiesto di essere ammessa nella
RAGIONE_SOCIALE quale coniuge superstite del socio COGNOME con lettera del 9 febbraio RAGIONE_SOCIALE; – non risulta in atti alcuna delibera della RAGIONE_SOCIALE in ordine a tale istanza sì da escludere che possa essere decorso il termine per impugnare un diniego del quale, lo si ripete, non sussiste alcuna prova; – la necessità della formale adozione di un esplicito provvedimento di rigetto della domanda di ammissione appare necessaria al fine di valutarne il fondamento e consentire all ‘ istante di adottare le iniziative più convenienti alla difesa dei propri interessi»), la ricorrente sostiene che «La Corte ha errato nell ‘ applicare la disposizione normativa sopra richiamata , disattendendo le ragioni per le quali la legge impone un determinato iter procedurale per negare il subingresso del convivente o dell ‘ erede nella posizione del socio defunto.»; inoltre, afferma che, in base all ‘ art. 116 del r.d. n. 1165 del 1938, asseritamente applicabile alla fattispecie, poteva essere disposta l ‘ esclusione dalla compagine sociale solo per il mancato pagamento di spese generali;
-anche il terzo motivo è inammissibile;
-la censura, infatti, è eccentrica rispetto alla ratio decidendi : il giudice d ‘ appello ha rilevato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva tempestivamente reagito alla delibera comunicatale con la missiva dell ‘ 11/2/2002 (di rigetto della richiesta di adesione alla RAGIONE_SOCIALE) e che, dunque, non potevano essere valutate le ragioni di detto diniego; il motivo, incurante di tale statuizione, sottopone a questa Corte le ragioni per cui la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto, a dire della RAGIONE_SOCIALE, respingere il suo subentro nella posizione sociale del marito deceduto;
-come già esposto in relazione al secondo motivo, sono palesemente inammissibili sono le deduzioni volte a contrastare la decisione sulla natura e valenza della missiva sopra menzionata;
-col quarto motivo la ricorrente deduce «Violazione dell ‘ art. 91 Cod.Proc.Civ., il quale dispone che le spese vanno poste a carico della parte soccombente»;
-la censura è manifestamente inammissibile perché muove dal presupposto che la Corte d ‘ appello avrebbe dovuto adottare una decisione diversa da quella favorevole alla RAGIONE_SOCIALE, che è invece risultata vittoriosa e, come tale, in applicazione dell ‘ art. 91 c.p.c. (cioè, della norma che si assume violata), beneficiaria del provvedimento di rifusione delle spese;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
-ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)