Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3215 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3215  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
R.G.N. 30220/19
C.C. 18/1/2024
ORDINANZA
Appalto -Subappalto -Pagamento del compenso residuo -Subentro del fallimento -Riconoscimento del debito sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), società corrente nella Repubblica Ceca, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ,  rappresentata  e  difesa,  giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Monza, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (P_IVA), in persona del suo curatore pro -tempore , rappresentata  e  difesa, giusta procura  in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Udine, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-controricorrente –
avverso la  sentenza  della  Corte  d’appello  di  Trieste  n. 417/2019, pubblicata il 13 giugno 2019, notificata il 5 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera  di consiglio  del  18  gennaio  2024  dal  Consigliere  relatore  NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2016, il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione conveniva, davanti al Tribunale di Udine, la RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire condannare la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 66.642,00, a titolo di saldo del prezzo per la realizzazione di macchine di movimentazione teatrale destinate al Teatro dell’Opera Alexandrisky di San Pietroburgo, appalto in cui era subentrata la Curatela e in ordine al quale la committente aveva accettato l’opera il 4 aprile 2014 e si era riconosciuta debitrice per la somma indicata.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava integralmente le ragioni addotte a fondamento dell’azione  e,  in  particolare,  che  la  procedura  concorsuale  fosse subentrata  nell’appalto  e  che  i  lavori  convenuti  fossero  stati completati.
Quindi,  il  Tribunale  adito,  con  sentenza  n.  864/2018  del  28 giugno 2018, rilevato che la procedura concorsuale era subentrata nel  contratto  di  appalto  e  che  le  opere  erano  state  completate, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del  Fallimento  della  RAGIONE_SOCIALE  in  liquidazione, della somma di euro 66.642,00.
2. -Con atto di citazione del 6 settembre 2018, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava: – il mancato subentro del Fallimento nel contratto di appalto stipulato dalla società fallita, poiché la comunicazione di tale asserito subentro era avvenuta con modalità non ‘certificate’ e la Est non aveva tenuto condotte compatibili con l’accettazione implicita di tale subentro; -la contraddittorietà delle difese del Fallimento in ordine al completamento dei lavori; -il difetto di legittimazione del Fallimento -e, prima ancora, della società fallita -a pretendere il saldo del corrispettivo pattuito nel contratto d’appalto, tenuto conto che i lavori erano stati completati da altra società, la RAGIONE_SOCIALE, alla quale la RAGIONE_SOCIALE li aveva subappaltati.
Si  costituiva  nel  giudizio  di  impugnazione  il  Fallimento  della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il quale contestava le ragioni  addotte  a  fondamento  del  gravame  e  ne  chiedeva  il rigetto.
Decidendo  sul  gravame  interposto,  la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che dagli atti di causa risultava che la RAGIONE_SOCIALE -società di diritto ceco, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE -era  stata  acquistata  dalla  società  di diritto russo RAGIONE_SOCIALE allo scopo di eseguire i lavori presso il teatro di San Pietroburgo e, perciò, sotto la direzione di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE aveva concluso un contratto di subappalto con la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; b ) che, qualche mese prima della dichiarazione di fallimento, la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto ad RAGIONE_SOCIALE la propria azienda, unitamente al contratto di subappalto in essere con RAGIONE_SOCIALE; c ) che il Fallimento era subentrato ad RAGIONE_SOCIALE pagandone i crediti; d ) che risultava in atti che il 10 aprile 2014 il curatore del Fallimento aveva comunicato, presso la casella pec di HMS, la volontà di proseguire nei contratti di appalto esistenti, dando atto di aver ricevuto la necessaria autorizzazione ed indicando in dettaglio i contratti cui faceva riferimento; e ) che sempre il 10 aprile 2014 il curatore comunicava, con e-mail ordinaria, la medesima circostanza a RAGIONE_SOCIALE, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione; f ) che il 4 aprile 2014 RAGIONE_SOCIALE dava atto di essere a conoscenza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE, pronunciata il 10 febbraio 2014, del fatto che tra le parti vigesse, senza contestazioni o eccezioni, il contratto del 29 settembre 2010 e che il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE aveva diritto di riscuotere la somma di euro 66.642,00 al termine del lavoro; g ) che, pertanto, la procedura concorsuale era subentrata nel contratto d’appalto, poiché la Est era stata posta a conoscenza della volontà del Fallimento; h ) che, in ordine al contestato completamento dei lavori, la RAGIONE_SOCIALE, quale società di diritto russo che controllava RAGIONE_SOCIALE, emetteva il 28 gennaio 2015 una lettera di garanzia, riconoscendo un debito, nei confronti del Fallimento di ACR, per euro 66.642,00 e garantendone il pagamento entro il 15 marzo 2015 mentre il 23 aprile 2015 dava atto di non essere in grado, e così la RAGIONE_SOCIALE, di effettuare i pagamenti per mancanza di fondi.
3. -Avverso  la  sentenza  d’appello  ha  proposto  ricorso  per cassazione, affidato a cinque motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, l ‘intimato Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, con violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito invertito il ruolo delle varie società coinvolte nel complesso appalto, avente ad oggetto le opere da eseguirsi nel teatro di San Pietroburgo, non tenendo adeguatamente conto dei documenti prodotti e delle date ivi riportate, così da non dare un’adeguata motivazione nella sentenza definitoria del giudizio.
Obietta l’istante che la e -mail ordinaria destinata ad RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata inviata all’indirizzo e -mail del presidente del consiglio di amministrazione, bensì ad un dipendente della società, né avrebbe potuto qualificarsi come riconoscimento di debito il contenuto della lettera del 4 aprile 2014, in cui si dava atto che, al momento della dichiarazione di fallimento, residuavano opere ancora da eseguire, non concordando sul controvalore di tali opere e riservandosi di raggiungere un accordo in tal senso; né la comunicazione inviata dal curatore del Fallimento della ACR alla HMS avrebbe potuto avere efficacia nei confronti di NOME.
D’altronde,  al  momento  in  cui  RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  riconosciuto  il credito di HMS, accollandolo ad Est, RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata più, da oltre un anno, la società controllante di fatto di Est.
1.1. -Il motivo è inammissibile.
Esso si basa sulla confutazione del contenuto e dell’invio dei documenti emarginati e, in particolare, delle comunicazioni del 10 aprile  2014  e  del  4  aprile  2014,  senza  che  ne  sia  specificato  il dettagliato,  asserito  diverso  tenore  e  che  sia  stato  dato  atto  in quale contesto processuale la doglianza sarebbe stata sollevata; e ciò in violazione del principio di autosufficienza.
Né  tali  circostanze  fattuali  possono  essere  dedotte  per  la prima volta in questa sede.
Le altre contestazioni adducono fatti nuovi non accertabili in sede di legittimità, come la circostanza che RAGIONE_SOCIALE non fosse più -di fatto -la società controllante di RAGIONE_SOCIALE al momento  del riconoscimento del debito.
In ogni caso, nessuna contraddittorietà si ravvisa in ragione della  lettura  della  pronuncia  impugnata,  da  cui  emerge  che  la società  russa  RAGIONE_SOCIALE  aveva  inizialmente  stipulato  l’appalto  con  la RAGIONE_SOCIALE e che successivamente il 29 settembre 2010 tale appalto era stato ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE mentre il 9 settembre 2013 RAGIONE_SOCIALE aveva affittato (e non già ceduto) l’azienda alla RAGIONE_SOCIALE, alla quale poco dopo aveva subappaltato il completamento dell’opera.
All’esito  del  fallimento  della  RAGIONE_SOCIALE  avvenuto  il  10  febbraio 2014,  era  stato  verificato  che  i  lavori  erano  stati  completati  e, dunque, la procedura concorsuale era subentrata, ai sensi dell’art. 81 legge fall. sia nel contratto di appalto con RAGIONE_SOCIALE, sia in quello di subappalto con RAGIONE_SOCIALE.
Quindi,  in  data  4  aprile  2014,  la  RAGIONE_SOCIALE  dava  atto  che  le lavorazioni  eseguite  non  presentavano  vizi  e  si  riconosceva debitrice  dell’importo  di  euro  66.642,00.  Anche  la  controllante RAGIONE_SOCIALE, in data 28 gennaio 2015, riconosceva il debito e garantiva il pagamento, sebbene due mesi dopo avesse riferito al curatore di non avere i fondi necessari per provvedere al pagamento, fondi di cui non disponeva neppure la controllata RAGIONE_SOCIALE.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, con violazione dell’art. 81 legge fall., per avere la Corte territoriale ritenuto che la comunicazione della volontà di subentrare nell’appalto fosse stata ritualmente inviata dal curatore nei confronti della Est, mentre in realità sarebbe stata inviata una e-mail ordinaria, indirizzata ad un dipendente della società, nella quale il curatore del fallimento non si sarebbe qualificato, non avrebbe dato atto dell’autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE dei creditori alla prosecuzione del contratto, non avrebbe fornito alcuna garanzia, non avrebbe comunicato alla RAGIONE_SOCIALE la volontà del fallimento di proseguire nel contratto di appalto, non avrebbe neppure fatto riferimento al contratto d’appalto, limitandosi ad utilizzare il termine plurale e generico ‘contracts’.
3. -Con  il  terzo  motivo  la  ricorrente  prospetta,  ai  sensi dell’art.  360,  primo  comma,  nn.  3  e  4,  c.p.c.,  la  nullità  della sentenza  o  del  procedimento,  con  violazione  dell’art.  81  legge fall.,  per  avere  la  Corte  distrettuale  equiparato  ad  un  atto unilaterale  recettizio  una  comunicazione  non  formale,  che  non avrebbe  contenuto  gli  elementi  minimi  per  l’individuazione  del mittente, dell’intervenuto fallimento dell’appaltatore,
dell’intervenuta  autorizzazione  del  RAGIONE_SOCIALE  dei  creditori  e  del contratto  d’appalto  in  cui  la  procedura  concorsuale  avrebbe voluto subentrare.
3.1. -I due motivi -che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico -sono inammissibili.
Le censure si basano, infatti, sulla confutazione del contenuto di un documento, senza che ne sia stata curata l’allegazione.
E  peraltro  i  riferimenti  a  tale  e-mail  ordinaria  del  10  aprile 2014 non escludono affatto che la Est sia venuta a conoscenza della volontà del curatore di subentrare nell’appalto.
In aggiunta, risulta comunque il fatto incontestato, riportato dalla pronuncia impugnata, che la controllante RAGIONE_SOCIALE  abbia riconosciuto il credito della ACR per l’importo indicato, garantendone il pagamento, senza avervi poi provveduto.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della nullità della sentenza o del procedimento, con violazione degli artt. 1201 c.c. e 81 c.p.c., per avere la Corte del gravame considerato che il subentro della curatela fosse avvenuto sia nel contratto di appalto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE sia nel contratto di appalto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, mentre di tale ultimo subentro non vi sarebbe stata alcuna dimostrazione documentale.
Osserva,  poi,  l’istante  che  il  contratto  dell’ottobre  2013  tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato un contratto di affitto di  azienda,  e non  di  cessione  di  azienda,  in  cui  la  parte  cessionaria  non sarebbe subentrata nei contratti in essere, con l’effetto che tra le due  società  sarebbe  stato  sottoscritto  un  separato  contratto  di
subappalto,  avente  ad  oggetto  le  opere  da  compiere  presso  il teatro di San Pietroburgo.
Sicché il fallimento di RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto agire limitatamente alla minor somma pagata da RAGIONE_SOCIALE (posta in compensazione dei rispettivi crediti) e non per l’intero importo riportato nell’apparente riconoscimento di debito, proprio perché tale ipotetico credito sarebbe passato per l’intero ad RAGIONE_SOCIALE mentre la procedura si sarebbe accollata il debito per poco più della metà e avrebbe poi agito per l’intero, di fatto essendo priva di legittimazione e di titolo per la differenza tra quanto maturato e quanto pagato.
4.1. -Il motivo è infondato.
E ciò perché, a fronte delle descritte circostanze in fatto, al subentro -per volontà delle parti -della curatela nel contratto di subappalto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, collegato all’affitto d’azienda (e non alla cessione, come impropriamente affermato dalla sentenza impugnata, sebbene le conclusioni non mutino ex art. 2562 c.c.), ha fatto seguito la surrogazione nel credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, così come accaduto per il successivo subentro della curatela anche nel contratto di appalto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
Ora, per un verso, la disciplina prevista dall’art. 2558, primo e terzo comma, c.c. è applicabile non solo alle ipotesi espressamente previste dalla norma, ma estensivamente, anche ad altri casi, come l’affitto di ramo di azienda, in cui vi è, in forza di  un  fatto  giuridico  idoneo  a  produrla,  la  sostituzione  di  un imprenditore ad un altro nell’esercizio dell’impresa. Ne consegue che,  a  seguito  di  un  contratto  di  affitto  di  ramo  di  azienda,
l’affittuario subentra nel contratto di appalto pertinente all’azienda affittata, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive non avente, in quanto contratto d’impresa, carattere personale  (Cass.  Sez.  1,  Ordinanza  n.  31466  del  05/12/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018).
Per altro verso, la disciplina dettata dall’art. 2558 c.c., in tema di subentro dell’affittuario dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al locatore a seguito di cessazione dell’affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell’azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 16/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 632 del 29/01/1979).
Con la conseguenza che la curatela aveva piena legittimazione  a  pretendere  da  RAGIONE_SOCIALE  il  compenso  residuo  dovuto per l’appalto eseguito.
5. -Con il quinto motivo la ricorrente rileva, ai sensi dell’art. 360,  primo  comma,  n.  5,  c.p.c.,  la  nullità  della  sentenza  o  del procedimento, in relazione all’art. 183, sesto comma, c.p.c., per avere  la  Corte  d’appello  disatteso  le  prove  orali  richieste  e l’ordine di esibizione documentale verso il Fallimento, che avrebbero  consentito  di confutare  l’avversa tesi e l’avversa pretesa  economica,  basata  sull’apparente  riconoscimento  del debito.
5.1. -Il motivo è inammissibile.
Ora, l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007).
Senonché  la  concludenza  e  decisività  di  tali  prove  non  può essere a priori valutata in difetto di alcuna indicazione dell’oggetto di tali prove.
6. -In  conseguenza  delle  considerazioni  esposte,  il  ricorso deve essere respinto.
Le  spese  e  i  compensi  di  lite  seguono  la  soccombenza  e  si liquidano come da dispositivo.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  versamento  –  ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ,  del  d.P.R.  30  maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.  Q.  M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta  il  ricorso  e  condanna  la  ricorrente  alla  refusione,  in favore  del  controricorrente,  delle  spese  di  lite,  che  liquida  in complessivi euro 5.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda