Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30969 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30969 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10013/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMENOME rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale in atti
– ricorrente
–
contro
PROCEDURA di AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e COGNOME, R.G.M.P. 112/15 del Tribunale penale di Roma, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale in atti
– controricorrente e ricorrente incidentale
-nonché contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale in atti
– resistente –
nonché contro RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 901/2021 depositata il 4/2/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Si evince dalla decisione impugnata che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11409/2017, rigettava la domanda presentata da RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), creditrice di RAGIONE_SOCIALE, volta a sentir dichiarare la simulazione assoluta degli atti pubblici (in data 9 febbraio 2006 e 23 marzo 2006) con cui la stessa RAGIONE_SOCIALE, fallita nel corso del giudizio, aveva alienato numerose proprietà immobiliari ubicate nel Comune di Fiumicino alla neo costituita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, IBC) e dei tre successivi atti pubblici con cui quest’ultima compagine avevano ceduto alcuni di questi immobili a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Accoglieva, invece, l’azione revocatoria proposta in via subordinata, ex art. 2901 cod. civ., dalla banca attrice, dichiarando inefficaci nei suoi confronti gli atti dispostivi impugnati.
La Corte distrettuale di Roma, a seguito dell’appello principale presentato dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME e dell’appello incidentale proposto dall ‘ amministrazione giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, disponeva la trattazione scritta della causa, fissando per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281sexies cod. proc. civ. l’udienza del 4 febbraio 2021, con termine fino al 27 gennaio 2021 per il deposito di note difensive scritte.
Registrava -fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il fallimento, nel costituirsi in primo grado, aveva chiesto il rigetto di tutte le domande attoree perché infondate, mentre in sede di
precisazione delle conclusioni aveva rinunciato alle conclusioni in precedenza formulate aderendo a quelle di parte attrice.
Riteneva che il tribunale avesse correttamente escluso che la procedura concorsuale, nel costituirsi in giudizio, avesse inteso proseguire l’azione introdotta da un singolo creditore, non avendo mai manifestato la volontà di proseguire l’azione avviata ex art. 2901 cod. civ.
Constatava, invece, che il fallimento aveva manifestato la propria volontà di subentro nell’atto di appello, esercitando una facoltà non soggetta a termini di decadenza.
Una volta preso atto che nessuno degli appellanti aveva posto in contestazione la revocabilità del primo trasferimento, dalla società poi fallita a RAGIONE_SOCIALE, giudicava che una pluralità di indizi inducesse a ritenere che la COGNOME, in occasione del suo successivo acquisto, fosse ben consapevole che il primo trasferimento era stato preordinato allo scopo di sottrarre ai creditori della società poi fallita un rilevantissimo compendio immobiliare, in ragione dello stato di decozione in cui versava la venditrice.
Dichiarava, pertanto, l’improcedibilità della domanda di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avanzata da RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), e, in parziale riforma della decisione impugnata, l’inefficacia, ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., di tre atti di vendita stipulati da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data 9 febbraio e 23 marzo 2006, e di tre successivi contratti di vendita stipulati da RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente, con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in data 18 gennaio 2008 e 25 ottobre 2010.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 4 febbraio 2021, prospettando quattro motivi di doglianza.
L’amministrazione giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME ha presentato ricorso incidentale tardivo, affidato a un motivo di ricorso.
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio in data 13 ottobre 2025, con comparsa assistita anche da una contestuale memoria, chiedendo di essere rimesso in termini per proporre le proprie difese.
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Occorre preliminarmente esaminare l’istanza di rimessione in termini presentata dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE
La richiesta non è fondata.
Risulta dagli atti del giudizio di legittimità che tanto il ricorrente principale, quanto il ricorrente incidentale hanno effettuato la notifica dei rispettivi atti all’indirizzo EMAIL.
La documentazione prodotta dimostra che in effetti l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (EMAIL) della procedura iscritto al RegInde e nel sito INI-PEC, fin dal maggio 2019, era diverso da quello utilizzato dalle controparti ai fini della notifica dei rispettivi atti.
La parte istante, tuttavia, ha riconosciuto (a pag. 4 della memoria depositata in data 13 ottobre 2025) di aver avuto ‘ notizia sin dal 20/12/2021 dell’errore in cui erano incorsi nella notificazione di ricorso e controricorso incidentale ‘.
La reazione assunta in maniera non immediata, ma a distanza di quasi quattro anni dall ‘ illegittima notificazione degli atti avversari, impedisce l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini.
Invero, l’istituto della rimessione in termini -normalmente utilizzato in relazione ai mezzi istruttori – presuppone la presenza di un errore ascrivibile a un fattore impeditivo – avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata – estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede l’immediata reazione di questa -entro un “termine
ragionevolmente contenuto” – dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa (si vedano in questo senso, da ultimo, Cass. 14348/2025 e Cass. 4034/2025).
5. Il primo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, in conseguenza della violazione ed errata o falsa applicazione degli artt. 281sexies cod. proc. civ., 221 d.l. 34/2020 e 23 d.l. 137/2020: esistono situazioni processuali – sostiene parte ricorrente in cui la sostituzione dell’udienza con la trattazione scritta deve ritenersi non consentita; una di queste situazioni è costituita dall’ar t. 281sexies cod. proc. civ., p erché l’udienza di discussione deve concludersi con la lettura della sentenza alla presenza dei difensori delle parti, esito non compatibile con il deposito di note scritte.
La Corte d’appello, fissando l’udienza per la decisione a seguito di trattazione orale e sostituendo questa udienza con il deposito telematico di note scritte, ha -in tesi – stravolto e abrogato il disposto dell’art. 281sexies cod. proc. civ., innovando il modulo decisorio della causa ivi previsto, con l’ulteriore conseguenza di avere implicitamente sottratto importanza al momento della discussione orale.
Il motivo non è fondato.
L’art. 221, comma 4, d.l. 34/2020 prevede che « il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti
può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile ».
Il tenore della norma non fornisce alcun appiglio da cui evincere che la sua disciplina speciale non si applichi anche all’udienza ex art. 281sexies cod. proc. civ.; al contrario, il riferimento alle ‘udienze civili’ è di chiara portata generale e non può essere inteso che come riferito a tutte le udienze ‘che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ‘, ivi compresa, quindi, l’udienza per la decisione a seguito di trattazione orale prevista dall’art. 281 -sexies cod. proc. civ..
D’altr o canto, la stessa norma prevede un meccanismo di recupero dell’oralità affidato all’iniziativa delle parti, che possono presentare al giudice un’istanza in tal senso.
Nel caso di specie non risulta che l’odierna ricorrente (al pari delle altre parti) abbia sollecitato la trattazione orale della causa o abbia chiesto, al momento della redazione delle note scritte sostitutive, la revoca dell’ordinanza e la trattazione ora le.
7.1 Il secondo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 35 e 66 l. fall., 2901 cod. civ., 84, 183 e 189 cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente escluso la volontà di prosecuzione dell’azione individuale in primo grado e che una simile intenzione fosse desumibile, per la prima volta, dall’atto di appello; parte ricorrente ritiene che il fallimento, al contrario, può sì operare la scelta in qualsiasi momento del processo, anche in fase di appello, purché però non si sia costituito in precedenza e in tale occasione abbia svolto domande diverse e incompatibili con la prosecuzione, perché in questo caso è obbligato ad accettare la causa nello stato in cui si trova.
7.2 E’ il caso di aggiungere che i l ricorso incidentale a sua volta non nega che il curatore, in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 l. fall., possa subentrare nella posizione processuale dell’originario attore senza le preclusioni previste dal codice di rito, essendo al contrario sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda ex art. 2901 c.c. della quale già si controverte, per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell’intera massa dei creditori; rappresenta, però, che la fattispecie da cui questo principio origina si riferisce alla diversa ipotesi in cui il curatore eserciti una simile facoltà per la prima volta in grado d’appello, costituendosi nel giudizio, che accetta nello stato in cui si trova.
Nel caso di specie, invece, il fallimento aveva esercitato questa facoltà in grado d’appello quando si era già costituito nel giudizio di primo grado per contrastare la pretesa dell’istituto di credito, accettando la causa nello stato in cui si trovava con tutte le possibili preclusioni già maturate.
La successiva scelta processuale del fallimento, quindi, non era giuridicamente possibile, in quanto la parte non poteva completamente stravolgere la propria posizione in sede di precisazione delle conclusioni o nel proporre appello.
Ambedue le doglianze, da esaminare congiuntamente in ragione della loro sostanziale sovrapponibilità, non meritano accoglimento.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte nel caso in cui sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile a un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 l. fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario
vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio (Cass., Sez. U., 29420/2008; nello stesso senso, più di recente, Cass. 13862/2020).
Ora, dato che il fallimento può sopravvenire alla sentenza resa inter alios , non vi è preclusione a che il curatore subentri al singolo creditore anche in appello (come del resto era avvenuto anche nel giudizio definito dalle Sezioni Unite, in cui il curatore era intervenuto nel giudizio di secondo grado e aveva chiesto la conferma della sentenza del tribunale, previo accertamento della propria esclusiva legittimazione a proseguire nell’azione intrapresa dal creditore).
Se non c’è preclusione, allora è ben possibile per il fallimento subentrare in appello anche dinanzi a una diversa posizione assunta in primo grado.
Si tratta, infatti, dell’esercizio di un diritto potestativo della procedura, che può avvenire nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni.
L’atteggiamento iniziale assunto dal fallimento, per quanto possa essere ritenuto come manifestazione implicita – in quel momento della volontà di non subentrare, deve sempre essere apprezzato rebus sic stantibus , non costituisce abdicazione al diritto potestativo al subentro e si risolve in una condotta neutra ed ininfluente rispetto all’esercizio dell’azione.
Né è possibile discorrere nel caso di specie di una rinuncia compiuta dalla procedura a una domanda, giacché in realtà quest’ultima non aveva avanzato alcuna domanda e si era limitata ad aderire alle difese assunte dalla società in bonis perché l’azione avversaria fosse respinta.
In definitiva, non rileva quale sia stata la posizione di inerzia del fallimento in primo grado, ma solo il fatto che lo stesso ha affermato in appello di voler subentrare nell’azione intrapresa in origine dal singolo creditore.
Sul punto deve essere fissato il seguente principio: – il curatore ha diritto di subentrare nell’azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore, in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 l. fall. e accettando la causa nello stato in cui si trova, anche in grado di appello, senza preclusioni di sorta; la diversa posizione di inerzia assunta in primo grado dal fallimento non costituisce abdicazione al diritto potestativo al subentro vantato dalla procedura.
Il terzo motivo del ricorso principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo nonché la violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 cod. civ., in quanto, contrariamente a quanto motivato dalla Corte di merito, dalle risultanze di causa non solo non emergevano prove o indizi del fatto che la COGNOME era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, ma anzi risultava dimostrata la sua buona fede, così come era emerso nel giudizio penale inerente alla confisca.
10. Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito ha ritenuto la COGNOME, in occasione del suo acquisto da IBC, fosse ben consapevole del fatto che il primo trasferimento dell’immobile (da RAGIONE_SOCIALEinvest a IBC) era stato preordinato allo scopo di sottrarre ai creditori della società poi fallita un rilevantissimo compendio immobiliare, proprio in ragione dello stato di decozione in cui versava la venditrice; ciò in ragione del rapporto di coniugio esistente con NOME COGNOME (intervenuto nel primo atto quale procuratore della società venditrice, di cui poi era divenuto amministratore, e titolare della quasi totalità delle quote della società acquirente) protrattosi per oltre quarant’anni, del fatto che era stato proprio lo COGNOME ad occuparsi dell’affare e a pagare il prezzo d’acquisto prima della stipula del rogito e del contestuale acquisto da parte del medesimo COGNOME di un altro immobile sempre da RAGIONE_SOCIALE , anch’esso oggetto dell’azione revocatoria.
I giudici distrettuali si sono poi preoccupati di passare in rassegna anche le circostanze allegate dall’appellante a sostegno delle proprie tesi difensive, negando che le stesse fossero in grado di superare gli indizi dimostrativi della consapevolezza della COGNOME.
A tale fine gli stessi hanno osservato, in particolare, che l’allegata conflittualità esistente fra i coniugi era insorta in epoca di molto successiva alla stipula del rogito e peraltro risultava dimostrata attraverso documenti inutilizzabili, sottolineando, infine, che l’accertata mancanza dei presupposti per l’applicazione della confisca di prevenzione non produceva alcun effetto rispetto alla revocabilità dell’atto ex art. 2901 cod. civ.
Ora, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di prova per presunzioni, la valutazione del ricorrere dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit , i fatti ignoti da provare costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr., per tutte, Cass. 27266/2023).
In particolare, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa
una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. 20553/2021).
Spettava, perciò, alla Corte di merito individuare i fatti da porre a fondamento del processo logico concernente la prova presuntiva, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e apprezzare in concreto l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, in presenza di una chiara e adeguata motivazione, sfugge ora al sindacato di legittimità.
Risulta così inammissibile in questa sede la censura in esame, che, nella sostanza, si riduce a proporre una diversa lettura degli elementi presi in esame dal giudice del merito e lamenta l’erroneo apprezzamento di talune circostanze.
11. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in ragione dell’omessa compensazione , anche solo parziale, delle spese di lite, al pari di quanto era stato disposto rispetto all’amministrazione giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE.
12. Il motivo è inammissibile.
Il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, condizione che non ricorre di certo nel caso di specie, ove la Corte di merito ha accolto l’azione revocatoria promossa nei confronti della COGNOME.
La valutazione dell’opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, Cass. 8241/2017).
Ne consegue che la pronuncia di compensazione delle spese non può essere censurata in questa sede di legittimità.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
L’inammissibilità del controricorso del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, in ragione della sua tardività, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidenta le, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 28 ottobre 2025.
Il Presidente