Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16926-2018 r.g. proposto da:
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (cod. fisc. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del curatore fallimentare prof. avv. NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del difensore.
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata dall’ ing. NOME COGNOME Amministratore Delegato, e difesa dall’Avv. NOME COGNOME per procura in atti.
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Frosinone, depositato in data 11.5.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Frosinone, con decreto dell’11 maggio 2018, ha accolto l’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE ammettendo il credito di RAGIONE_SOCIALE allo stato passivo del fallimento in prededuzione per € 282.240,11 , quale credito nascente per il corrispettivo della somministrazione di energia elettrica prima e durante la procedura di concordato preventivo, e per ulteriori € 161.882,25, quale ‘costo dell’erogazione effettuata successivamente alla dichiarazione di fallimento’ , condannando il fallimento alla rifusione delle spese.
La società opponente aveva dedotto in punto di fatto che: (i) il curatore era stato autorizzato dal g.d. in data 31.10.2012 ad eseguire lavori per il passaggio dalla alta alla bassa tensione; (ii) tali lavori presupponevano tuttavia la sospensione da parte del curatore della procedura di distacco e la cessazione del contratto di somministrazione già avviato; (iii) in data 20.2.2013 era stato avviato, sempre con essa società opponente, un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica a servizio dello stesso punto di prelievo; (iv) i lavori di adeguamento tecnico non sarebbero stati possibili, senza la continuativa somministrazione di energia elettrica effettuata in esecuzione dell’originario contratto.
Il Tribunale di Frosinone ha ritenuto fondata la così proposta opposizione, osservando che: (a) presentandosi pregiudiziale ad ogni altra questione la disamina del quesito se il curatore fosse subentrato o meno nel contratto di somministrazione sopra descritto, nessun dubbio doveva sussistere in ordine all ‘effettiva qualificazione di quest’ultimo come rapporto pendente alla data di dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la fattispecie negoziale in esame doveva rientrare nell’ambito di operatività dell’art. 72 l. fall.; (b) in ordine, poi, alle modalità di espressione della volontà di subentrare nel contratto da parte del curatore, come previsto dal predetto art. 72 l. fall., occorreva conformarsi all’orientamento giurisprudenziale di legittimità, formatosi nel vigore della precedente normativa, secondo il quale tale manifestazione di volontà può essere espressa senza che siano richiesti atti formali o manifestazioni esplicite, anche eventualmente per facta concludentia ; (c) la richiesta al g.d. ex art. 41 l. fall. di autorizzazione
all’affidamento di lavori alla società RAGIONE_SOCIALE per il collegamento dello stabilimento alla linea di bassa tensione, nonché la sospensione, su richiesta del personale ancora in forza nello stabilimento della fallita, della ‘pratica di chiusura’ da parte della società somministrante, sempre al fine di consentire l’esecuzione dei lavori per la trasformazione in bassa tensione , erano tutte circostanze che dovevano essere lette come una implicita, ma chiara adesione del curatore alla prosecuzione del rapporto contrattuale fino al completamento della operazione di conversione alla bassa tensione dello stabilimento, che avrebbe inoltre consentito la stipulazione del nuovo contratto di erogazione della energia elettrica, attivato, poi, il 20.2.2013; (d) tale ultimo elemento fattuale doveva essere ‘circostanziato’ in un contesto di concreta prosecuzione nell’erogazione di energia, effettuata nella piena consapevolezza del curatore fallimentare, in ragione anche dell’ulteriore fatto che alcuni dipendenti della società fallita erano ancora fisicamente presenti ed impiegati nello stabilimento, così servendosi quest’ultimo dell’energia elettrica medio tempore somministrata dalla Hera; (e) in ordine, poi, alla concreta erogazione nel periodo in esame dell ‘ energia, soccorrevano le bollette prodotte in giudizio dalla società somministratrice, da cui emergevano effettivi consumi di energia; (f) doveva pertanto ritenersi accertata la volontà del curatore favorevole alla prosecuzione del rapporto sino alla data di stipulazione del nuovo contratto, con la conseguente necessità di riconoscere il diritto della opponente all’ammissione al passivo, in via prededuttiva, del credito da erogazione di energia anteriore alla dichiarazione di fallimento (credito già ammesso in sede di verifica in chirografo), nonché del credito relativo al periodo successivo alla detta dichiarazione, sino alla stipulazione del nuovo contratto di somministrazione, sempre in via prededuttiva.
2. Il decreto, pubblicato l’ 11.5.2018, è stato impugnato dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 74 legge fallimentare, sul rilievo che il Tribunale non avrebbe considerato, ai fini della corretta applicazione degli indici normativi di cui oggi si lamenta la violazione, che vi sono alcuni rapporti negoziali di somministrazione che, per loro natura e per le caratteristiche stesse della somministrazione del servizio, non si possono interrompere con la dichiarazione di fallimento.
1.1 Sostiene inoltre il Fallimento che gli elementi documentali ed indiziari, già apprezzati dal Tribunale, avevano evidenziato che i comportamenti adottati dal curatore si erano diretti verso l’obiettivo opposto a quello riscontrato dai giudici dell’oppos izione, e cioè verso quello di interrompere il precedente rapporto negoziale di somministrazione e di instaurarne un altro di differente natura e tipologia.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 32 legge fallimentare, sul rilievo che il Tribunale avrebbe ignorato nella sua decisione la previsione secondo cui il curatore deve esercitare ‘personalmente’ le funzioni del proprio ufficio e può delegare altre specifiche operazioni solo ‘previa autorizzazione’ del comitato de i creditori. Si duole, cioè, il Fallimento ricorrente del fatto che il Tribunale avrebbe valorizzato, nel suo percorso argomentativo, la circostanza che il curatore aveva ‘fatto decidere’ in ordine alla prosecuzione del rapporto di somministrazione al personale dipendente della società fallita.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 legge fallimentare .
3.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1.1 Occorre in primo luogo chiarire che la censura proposta con il primo motivo di ricorso -lungi dal sollecitare questa Corte di legittimità ad una inammissibile rivalutazione della quaestio facti , in punto di apprezzamento della volontà o meno del curatore di subentrare nel contratto di somministrazione sopra descritto -denunzia, al contrario, un vizio di falsa
applicazione delle norme di legge sopra ricordate, e cioè più precisamente degli artt. 72 e 74 l. fall. Detto altrimenti, il fallimento ricorrente, non volendo rimettere in discussione il fatto così come descritto nello stesso decreto impugnato (e che ha posto anzi come fattispecie concreta oggetto di dibattito processuale), vuole sollecitare questa Corte di legittimità alla verifica della sussistenza nel caso in esame della falsa applicazione di legge, consistente, invero, nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice (perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla), ovvero nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 ). Ed è proprio a quest’ultimo profilo di doglianza che il fallimento ricorre – correttamente, per quanto tra breve si esporrà per denunciare l’ error in iudicando commesso dal Tribunale di Frosinone. In realtà, il ricorrente non deduce un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, scrutinio che è, invece, esterno all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.
3.1.2 Ciò chiarito, le obiezioni del fallimento colgono nel segno laddove evidenziano che il curatore aveva manifestato espressamente la volontà contraria a quella di subentro nel contratto di somministrazione, e cioè proprio la volontà negoziale di sciogliersi dal vincolo contrattuale ancora pendente al momento della dichiarazione di fallimento in ragione della circostanza (anch’essa espressamente manifestata) di stipulare altro o diverso rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica, confacente con la tipologia di erogazione a bassa tensione programmata dalla curatela fallimentare in conseguenza dei lavori di ristrutturazione degli impianti già autorizzati dal g.d.
3.1.3 Va peraltro ricordato che le circostanze da ultimo menzionate sono state puntualmente riportate anche dal Tribunale nel provvedimento qui impugnato, sicché risulta evidente – per quanto già sopra evidenziato in premessa l’erronea applicazione da parte dei giudici del merito delle disposizioni normative indicate in rubrica alla fattispecie concreta ancora sub
iudice , fattispecie rimasta invariata sia nella ricostruzione operata dal Tribunale che in quella riportata dal fallimento ricorrente nel motivo di ricorso in esame.
3.1.4 A ciò va aggiunto che risulta circostanza del pari incontroversa (e della quale ha fatto cenno, al solito, anche il Tribunale nel decreto impugnato) quella secondo cui il curatore non aveva neanche risposto alle sollecitazioni del creditore in ordine alle scelte da adottarsi in relazione al predetto contratto di somministrazione, di talché anche tale atteggiamento silente del curatore di fronte ad un’azione pur sempre riconducibile ad una actio interrogatoria della controparte contrattuale avrebbe dovuto far ritenere definitivamente sciolto il vincolo contrattuale ancora in essere al momento della dichiarazione di fallimento. Ne consegue che la diversa statuizione del Tribunale deve far ritenere sussistente il denunciato vizio di falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 72, 2 comma, l. fall., sebbene – è il caso di ribadirlo – la sollecitazione della controparte processuale non sia stata veicolata nelle forme descritte dalla norma da ultimo citata.
3.1.5 Occorre da ultimo evidenziare come le gravi conseguenze determinate dal subentro del curatore fallimentare nel rapporto contrattuale in corso, con il maturarsi della prededuzione – nella stretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 74 l. fall., in relazione alla tipologia di contratto intercorso tra le parti (contratto ad esecuzione continuata o periodica) – anche ai ‘servizi già erogati’, deve far propendere l’interprete per intendere sussistente la volontà negoziale del curatore di prosecuzione del rapporto in corso per facta concludentia , solo allorquando tale volontà – ancorchè non manifestata espressamente tramite la dichiarazione prevista dall’art. 72, primo comma, l. fall. (previa autorizzazione degli organi gestori della procedura) -sia comunque resa evidente tramite l’esplicarsi di comportamenti del curatore oggettivamente ed inequivocabilmente diretti alla prosecuzione del rapporto contrattuale in corso di esecuzione, fattispecie che, per le ragioni sopra evidenziate, non ricorre affatt o nell’ipotesi già al vaglio del Tribunale di Frosinone.
3.1.6 Del resto quanto sopra osservato deve ritenersi a fortiori pertinente in relazione a quei rapporti contrattuali, come quello di somministrazione di
energia elettrica, proprio nelle ipotesi – conformi a quella qui in esame – ove non sarebbe possibile sospendere subito dopo la dichiarazione di fallimento l’erogazione del servizio, pena il depauperamento dei valori aziendali , con la conseguenza che durante la parentesi di esecuzione “inerziale” del contratto, il contraente “in bonis” deve attendere le scelte del curatore – salvo metterlo in mora mediante l’interpello – senza che l’esecuzione del contratto ad opera della procedura possa essere interpretata come tacito subentro “per facta concludentia” del curatore stesso, come tale preclusivo della sua facoltà di scioglimento.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle ulteriori doglianze articolate nei restanti motivi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Frosinone che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12.12.2024