Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7172 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7172 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr 13531/2016 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo s tudio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , giusta procura a margine del ricorso
–
ricorrente –
contro
CONGREGAZIONE ANCELLE RAGIONE_SOCIALE DIVINA PROVVIDENZA in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario straordinario p. t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME giusta procura in calce al controricorso
–
contro
ricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Trani depositato il 4/5/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1 Il Tribunale di Trani, con decreto del 24/2/2016, ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) avverso lo stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE).
1.1. Per ciò che nella presente sede ancora interessa, il giudice del merito ha ritenuto che il credito (ammesso interamente al chirografo dal C.S.) vantato dall’opponente , quale appaltatrice dei servizi di assistenza infermieristica e socio-sanitaria commissionatile dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con contratti stipulati nel luglio del 2010 e nel marzo del 2013, andasse collocato in prededuzione limitatamente all’ ammontare di € 165.247,36 , costituente il corrispettivo delle prestazioni eseguite successivamente al 18/12/2013, data di apertura RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale, mentre ha escluso che potesse riconoscersi uguale collocazione al credito maturato per le prestazioni rese anteriormente alla predetta data, in quanto la nota del 7/4/2014, con la quale il Commissario Straordinario aveva chiesto una proroga del termine di scadenza del secondo contratto sino al 15.5.2014, non conteneva una manifestazione di subentro, ma, al contrario, una dichiarazione di scioglimento ex art. 50 d. lgs. n. 270/99, sia pure con effetto dalla data prorogata.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a tre motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con tutti e tre i motivi la ricorrente lamenta che il tribunale abbia escluso la natura prededucibile del credito sorto anteriormente all’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura.
1.1. Col primo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 50, 51 e 52 d.lgs. nr. 270/1999 e 74 e 111, 1° comma nr. 1, l.fall., sostiene che il comportamento del Commissario Straordinario, che dapprima, con la nota del 7/4/2014, aveva prorogato l’efficacia del contratto stipulato nel marzo 2013 sino al 15 maggio 2014 e, con successiva nota del 14/4/2014, aveva autorizzato il Direttore Sanitario a richiedere un’ulteriore proroga del termine di scadenza, sino al 30/6/2014, era rappresentativo del suo subentro nel rapporto pendente.
1.1 Col secondo motivo, che prospetta violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e segg. c.c., nonché, nuovamente, delle norme già indicate nel primo motivo, assume che una corretta interpretazione del contenuto letterale delle proposte formulate dall’ente in A.S. il 7/4 e il 15/5/2014 e del comportamento delle parti avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere che il Commissario era subentrato nel contratto stipulato nel marzo 2013, avendone disposto espressamente la prosecuzione oltre il termine di scadenza di un anno in esso originariamente concordato.
1.2 Col terzo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. 134/2008 (oltre che degli artt. 50 e 51 d.lgs. nr. 270/1999 e 74 e 111 l.fall.), deduce che il giudice del merito ha richiamato erroneamente a sostegno RAGIONE_SOCIALE decisione la sentenza n. 3193/2016 di questa Corte , posto che un’espressa dichiarazione di subentro non è necessaria allorché, come accaduto nella specie, il contratto prosegua sine die , oltre ogni ragionevole tempo tecnico necessario al compimento da parte del Commissario delle relative, opportune valutazioni in ordine all’esercizio di tale facoltà.
2 I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
2.1 E’ opportuno ricordare che l’art. 50 del d.lgs. n. 270/99 dispone, per quanto qui rileva, che ‘ 1 il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 3. Dopo che è stata autorizzata l’esecuzione del programma, l’altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto … ». Il legislatore, con l’ art. 1bis RAGIONE_SOCIALE l. n. 166/2008 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 134/ 2008), ha poi chiarito che ‘ La disposizione di cui al comma 2 dell’art. 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 va interpretata nel senso che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dal l’art. 51, commi 1 e 2 …’ .
2.2 In sostanza, secondo la richiamata disciplina, il contratto, anche di durata, pendente alla data di apertura RAGIONE_SOCIALE procedura continua ad avere esecuzione indipendentemente dal fatto che il commissario straordinario manifesti la volontà di subentrarvi; al contrario, in mancanza di un’espressa dichiarazione di subentro, resta fermo il potere dell’organo RAGIONE_SOCIALE procedura di sciogliersi in ogni momento dal contratto.
2.3.Va aggiunto per completezza, sebbene non vi sia sul punto contestazione fra le parti, che la sorte dei crediti anteriormente sorti del contraente in bonis che ha continuato ad eseguire le prestazioni poste a suo carico anche dopo l’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura è regolata dal primo comma dell ‘ art. 51 del d.lgs. n. 270 cit., il quale rinvia, nel testo applicabile ratione temporis, alle disposizioni di cui agli artt. 72 e segg. l. fall. (che solo in caso di subentro prevedono il pagamento in prededuzione anche di tali crediti).
2.4 Sulla scorta di tale disciplina, questa Corte ha ripetutamente affermato che nell’A.S. la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non accompagnata da un’espressa dichiarazione di subentro da parte del Commissario Straordinario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la (conseguente) prededucibilità del relativo credito (cfr. Cass. nn. 3193/2016, 19946/2017, 1195/2018), sia pure precisando che per ritenere integrato il subingresso è sufficiente una manifestazione di volontà del Commissario diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già vigente tra le parti (Cass. n. 3948/018).
2.5 Nel caso di specie il Tribunale ha escluso che il Commissario Straordinario, con la nota del 7/4/2014, contenente la richiesta di proroga di poco più di un mese del contratto stipulato in data 1/3/2013, avesse manifestato la volontà di subentrarvi, ma ha anzi rimarcato che da quella proposta si evinceva la contraria volontà dell’organo RAGIONE_SOCIALE procedura di sciogliersi dal vincolo.
2.6. Ebbene, con nessuno dei tre motivi di ricorso la RAGIONE_SOCIALE imputa al giudice del merito di essere incorso in un vizio di violazione di legge, ovvero ( secondo quanto richiesto dall’art. 360 , 1° comma n. 3 c.p.c.) in un’errata ricognizione dell’astratta
fattispecie normativa disciplinata dagli artt. 50 e 51 del d. lgs. n. 270/99.
2.7. La ricorrente sostiene invece che il tribunale: ha erroneamente interpretato le risultanze di causa, laddove ha escluso che la richiesta di proroga proveniente dal C.S. (a suo dire ripetuta) comportasse il subentro (mot. 1); ha violato le regole ermeneutiche di interpretazione dei contratti (mot. 2); non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE lunga durata RAGIONE_SOCIALE proroga, tale di per sé stessa da comportare la rinuncia allo scioglimento (mot.3).
2.8. Ciò precisato, è agevole rilevare: i) che il primo motivo si risolve nella mera richiesta di una nuova valutazione di merito, difforme da quella operata dal giudice e non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti consentiti d all’art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c. (neppure richiamato in rubrica), senza che sia stato indicato il fatto storico decisivo, oggetto di discussione fra le parti, di cui il tribunale avrebbe omesso l’esame e che, se considerato, avrebbe condotto all’integrale accoglimento dell’opposizione (è appena il caso di aggiungere che la ricorrente non solo non ha precisato se, e, in quali termini, abbia invocato a sostegno del ricorso ex art. 98 l.fall. la nota del C.S. che autorizzava il Direttore Generale a richiedere un’ulteriore proroga dell’efficacia del contratto, ma non ha minimamente illustrato la decisività del fatto emergente da tale documento, limitandosi a sostenere, in via meramente assertiva, che ‘ questo comportamento non poteva non essere rappresentativo dell’avvenuto subentro ‘ ; ii) che il secondo motivo non chiarisce in cosa sia consistita la violazione dell’art. 1362 c.c. , ma ribadisce, anch’esso in via assertiva, che la volontà di subentro nel contratto doveva necessariamente desumersi dalla ripetute richieste di proroga; iii) che il terzo motivo deduce una questione, mista di fatto e di diritto, che non risulta aver formato oggetto del giudizio di merito.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, cap e rimborso forfettario del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024