Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 549 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
Oggetto
Edilizia popolare ed economica -Assegnazione -Locazione -Morte dell’assegnatario -Diritto al subentro dei soggetti indicati nell’art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 -Condizioni -Fattispecie
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 448/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
Roma RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso gli uffici dell’ Avvocatura Capitolina in Roma, INDIRIZZO;
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 3870/2018 depositata il 4 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, per delega;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta depositata e chiedendo che il ricorso venga rigettato con affermazione del principio di diritto di cui al par. 15 della requisitoria medesima.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di Roma RAGIONE_SOCIALE volta all’accertamento del diritto a subentrare al defunto padre nella locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, per esservi tornato ad abitare stabilmente sin dal novembre 1991, anteriormente al decesso del genitore, avvenuto nel novembre 2000.
Premesso, in punto di fatto, che originario assegnatario dell’alloggio era NOME COGNOME, padre dell’odierno ricorrente , e che quest’ultimo faceva parte del nucleo familiare originario insieme con la madre e il fratello ma se ne era in seguito allontanato dopo aver contratto matrimonio; che, conseguentemente, trovava applicazione nella specie la previsione di cui all’art. 12, comma 4,
e nei confronti di
legge reg. Lazio n. 12 del 1999 relativa all’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario; ciò premesso, h a osservato che:
-in primo luogo, l’ COGNOME non aveva fornito prova idonea dell’effettivo rientro nell’immobile e della stabile convivenza con il padre prima del decesso di quest’ultimo, a tal fine non essendo sufficiente il mero certificato di residenza; ciò tanto più considerando che nelle dichiarazioni anagrafico-reddituali annuali presentate dal padre NOME, intestatario del contratto, non risultava essere stato inserito il figlio NOME;
-in ogni caso difettava la comunicazione richiesta -oltre che dall’art. 4 del contratto dall’ art. 12, comma 5, legge reg. cit., a mente del quale, in ipotesi di comunicazioni non veritiere (e a maggior ragione in caso di comunicazioni mancanti), l’ampliamento del nucleo non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro.
Ha escluso potersi considerare equipollente a tale necessaria comunicazione la mera richiesta di variazione della residenza presentata all’anagrafe comunale, poiché prescritta per fini diversi da quelli di cui all’art. 12 legge reg. cit. e da compiersi necessariamente da parte dell’intestatario del contratto, il solo che al momento avesse titolo per farla e che, invece, nella specie, non solo non l’aveva fatt a ma neppure aveva, nelle sue periodiche comunicazioni, dichiarato il rientro del figlio.
Ha peraltro soggiunto che, in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, «l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione», con la conseguenza che «la morte dell’assegnatario di un alloggio non determina una successione nel rapporto locatizio, bensì la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente assegnante (Cass. 4305/1999») per cui è «escluso il diritto al subentro automatico da parte degli eredi (conf. Cass. 18738/2004)», ma «la legittimazione dei soggetti interessati al subentro è sempre soggetta a verifica e a
formale riconoscimento dell’ente locatore (Cass. 19489/17; conf. Cass. 4549/17)».
Avverso tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste Roma RAGIONE_SOCIALE, depositando controricorso.
L’altra intimata, RAGIONE_SOCIALE, non svolge difese in questa sede.
Chiamata all’adunanza camerale del 9 dicembre 2020, in vista della quale il ricorrente aveva depositato memoria, all’esito della stessa questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10037 del 15/04/2021, ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione posta con il primo motivo, ha disposto ai sensi dell’art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.
Fissata per la trattazione l’odierna udienza pubblica è pervenuta tempestiva richiesta di trattazione orale.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 12 legge reg. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, e dell’art. 2697 cod. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto non fornita la prova dell’effettivo rientro nell’immobile prima del decesso del padre originario assegnatario e che, in particolare, erroneamente ha ritenuto inidonea a fornire tale prova la prodotta certificazione di residenza storico-anagrafica.
Lamenta che la Corte d’Appello ha omesso di esaminare l’affermazione contenuta nella Determinazione Dirigenziale di Roma RAGIONE_SOCIALE n. 37 del 17/01/2013 -con cui veniva rigettata l’istanza di
voltura del contratto di locazione dell’alloggio -con la quale si dava atto che la RAGIONE_SOCIALE, aveva «verificato che il Sig. COGNOME NOME, pur facendo parte del nucleo familiare, si allontanato dall’immobile … per poi rientrarvi in data 18/11/1991, come risulta da verifiche anagrafiche, senza che l’assegnatario avesse presentato formale richiesta di ampliamento del nucleo familiare come prescritto dal comma 5 art. 12 L.R.L. 12/99».
Sostiene che da tale Determinazione Dirigenziale poteva chiaramente evincersi come sia Roma RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE non contestavano il fatto che egli fosse rientrato nell’alloggio nel 1991 bensì, presupponendo tale fatto, solamente l’omessa comunicazione ex art. 12, comma 5, legge reg. cit..
1.1. Il motivo è inammissibile.
Lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica, il ricorrente si volge piuttosto ad invocare, con esso, inammissibilmente una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Anche il vizio di motivazione viene dedotto in modo difforme da quanto disposto dall’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis , e cioè quale omesso esame di fatto decisivo e oggetto di dibattito processuale.
È appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e
obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. 22/09/2014, n. 19881; Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).
Nel caso di specie appare evidente che la doglianza si appunta sulla mancata considerazione non già di un fatto storico, bensì di un mero elemento istruttorio acquisito al giudizio (la determina dirigenziale n. 37 del 2013), fermo restando però che, in realtà, il fatto storico che per il tramite di quell’elemento istruttorio si intende indicare come rilevante (ossia l’avere il ricorrente stabilito nuovamente la propria residenza anagrafica presso l’alloggio in questione) è già stato considerato dal giudice a quo come inidoneo a dimostrare l’effettivo rientro del ricorrente nell’immobile e la sua stabile convivenza con il pad re prima del decesso di quest’ultimo.
Nessun’altra circostanza è, invero, da quella determina desumibile se non il fatto che le risultanze «anagrafiche» attestavano lo stabilimento da parte del ricorrente della residenza (appunto) anagrafica in quell’allo ggio.
L’ ubi consistam della doglianza si rivela in tal modo risiedere piuttosto nella mera contestazione della valutazione di insufficienza di tale sola emergenza e, dunque, nella sollecitazione di una diversa valutazione della rilevanza stessa, in questa sede, in relazione al
detto obiettivo probatorio: nuova valutazione certamente estranea alla funzione ed ai limiti propri del giudizio di legittimità.
1.2. È da considerarsi poi del tutto irrilevante la circostanza che la menzionata determina dirigenziale, a supporto della negata voltura della locazione, non avesse contestato la mancanza del requisito del «rientro» dell’odierno ricorrente nel nucleo familiare dell’assegnatario, quanto piuttosto e soltanto la sua mancata tempestiva comunicazione, in violazione dell’art. 12, comma 5, legge reg. cit..
Occorre invero considerare che: a) trattandosi di fatto costitutivo del diritto di cui in giudizio si è chiesto l ‘accertamento, la sua dimostrazione incombeva all’attore; b) l’eventuale « non contestazione », quale circostanza idonea a sollevare l’attore dal relativo onere ex art. 115 cod. proc. civ., avrebbe potuto valutarsi solo in relazione al contenuto delle difese ed eccezioni svolte in giudizio, non certo in relazione al contenuto di un atto amministrativo estraneo ed anteriore al processo; c) al riguardo il ricorrente non offre alcun elemento di valutazione, tanto meno nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza a tal fine richiesti (v. Cass. n. 12840 del 22/05/2017).
1.3. Varrà comunque soggiungere che quella censurata con il primo motivo è solo una delle due autonome rationes decidendi spese nella sentenza impugnata, alla seconda (rappresentata dalla mancata comunicazione del rientro) essendo dedicati gli altri tre motivi.
L’inammissibilità e/o infondatezza di questi ultimi, che si va appresso a evidenziare, costituisce ulteriore motivo di inammissibilità anche del primo motivo, per difetto di interesse. L ‘ipotizzato omesso esame del fatto di cui al primo motivo resterebbe infatti comunque privo di decisività, perché il passaggio in cosa giudicata della motivazione sulla mancanza di comunicazione, rende irrilevante il vizio dedotto relativamente al l’ altra autonoma motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento
all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 legge reg. Lazio n. 12 del 1999 per avere la Corte d’appello ritenuto ostativa al subingresso nel rapporto locativo la mancata immediata comunicazione dell’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario .
Sostiene che, al riguardo, avrebbe dovuto considerarsi che, come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 25411 del 2017, il diritto al subentro nell’assegnazione -per coloro i quali, come l’odierno ricorrente, facevano parte del nucleo familiare originario al momento dell’assegnazione -non dipende da un provvedimento autorizzatorio dell’Ente gestore, ma sorge automaticamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, con la conseguenza che la verifica dell’eventuale sussistenza di cause di decadenza, cui è finalizzata la detta comunicazione, ha natura di mero accertamento e che le cause di decadenza eventualmente rilevate operano quali condizioni risolutive del diritto già sorto.
Nel caso di specie, pertanto, secondo il ricorrente, la domanda di voltura, anche se intervenuta a distanza di diversi anni, era da ritenersi idonea ad integrare la comunicazione ex art. 12, comma 5, legge reg. cit. ed a confermare il suo diritto al subentro, poiché già sorto ope legis , automaticamente, il 26/11/2001, al momento del decesso dell’ assegnatario originario.
Ciò in quanto, come si evince dalla richiamata Determinazione Dirigenziale n. 37 del 2013, le ragioni del diniego della voltura erano state unicamente di carattere formale (mancata comunicazione del rientro del figlio), ma non di natura sostanziale.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Il precedente, richiamato in ricorso, di Cass. n. 25411 del 2017 ha chiarito che l’art. 12, comma 1, legge reg. Lazio n. 12 del 1999 « prevede … espressamente due categorie di legittimati al subentro: a) i componenti del nucleo familiare originariamente
assegnatario; b) i componenti del nucleo familiare ampliato » ed ha altresì evidenziato che « trattasi di due categorie autonome e non necessariamente interdipendenti: a) i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario, che sono assegnatari anche se non facenti parte del nucleo (pure) al momento del decesso dell’assegnatario e del subentro nell’assegnazione, il permanere della convivenza tra i due momenti non essendo contemplato tra i requisiti richiesti dalla norma; b) i componenti del nucleo familiare ampliato, che dello stesso fanno parte al momento del decesso dell’assegnatario e del subentro nell’assegnazione ».
Tale distinzione, nel caso allora esaminato, ha condotto ad affermare la correttezza della decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al subentro nella locazione dell’alloggio di RAGIONE_SOCIALE della figlia dell’assegnataria , ancorché non facesse parte del suo nucleo familiare al momento dell’assegnazione, ma ne avesse fatto « rientro » solo successivamente, a seguito di divorzio dal coniuge, trasferendo la residenza presso l’alloggio RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.: rientro tempestivamente comunicato dall’assegnataria all’ente gestore.
La S.C. ha, infatti, affermato che « tale diritto spetta … anche a chi non faceva parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, come risulta sintomaticamente confermato, da un canto, dal rilievo che i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario sono, in quanto tali, già aventi diritto al subentro, e la previsione sub b) verrebbe a risultare altrimenti inutile; per altro verso, che il rientro è espressamente previsto con riferimento al nucleo familiare (costituendo appunto ipotesi di relativo ampliamento), e non già all’alloggio, come dovrebbe invero intendersi in base alla tesi sostenuta dall’odierna ricorrente secondo cui il “rientro” presupporrebbe “necessariamente e logicamente un precedente ingresso e/o una pregressa permanenza nell’alloggio ‘ ».
2.1.2. La stessa RAGIONE_SOCIALE ha poi « ulteriormente sottolineato » che « il
rientro nel nucleo familiare L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, ex art. 12, comma 4, lett. e), e il diritto al subentro nell’assegnazione non dipendono da un provvedimento autorizzatorio dell’ente gestore, ma si verificano automaticamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge ».
« Ai sensi della L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, art. 12, comma 5, l’ingresso deve essere infatti immediatamente comunicato a quest’ultimo, cui sono attribuiti poteri di verifica in ordine alla sussistenza di cause, tra cui quella delle “comunicazioni non veritiere”, comportanti la mera inefficacia dell’ampliamento ai fini dell’eventuale subentro .
« Trattasi pertanto di verifica che ha natura di mero accertamento, avente ad oggetto cause di decadenza dall’assegnazione (L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, art. 12, comma 5) ».
2.1.3. Nella specie il ricorrente intende giovarsi, in particolare, di tale ultima affermazione di principio per sostenere che « in virtù dell’automaticità del diritto al subentro … una formale comunicazione non avrebbe avuto una funzione costitutiva del diritto, bensì una funzione di mera verifica delle condizioni di un diritto già sorto », con la conseguenza che « la domanda di voltura, … anche se intervenuta a distanza di diversi anni, era da ritenersi valida ed efficace ai fini di configurare la comunicazione ex art. 12, comma 5, L.R. Lazio n. 12/99 e confermare il suo diritto al subentro » (v. ricorso, pag. 15, terzultimo cpv.).
2.1.4. Tale tesi non è condivisibile, né trova in sé e per sé riscontro nella pronuncia richiamata, che anzi la contrasta.
È certamente vero che, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte anche a sezioni unite, il subentro, corrispondendo ad un diritto soggettivo, non è soggetto ad esercizio di discrezionalità da parte dell’ente amministrativo, tale da configurare una nuova assegnazione, sia pure con titolo preferenziale
rappresentato dall’appartenenza al nucleo familiare. Il subentro nell’assegnazione costituisce piuttosto una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all’assegnazione e non già l’instaurazione di uno nuovo e diverso, ed è sottoposto all’assenza di condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio (v. da ultimo Cass. Sez. U. 20/07/2021, n. 20761).
Ciò non esclude tuttavia la rilevanza che nella fattispecie legale assume comunque la comunicazione, ove prescritta, del rientro, funzionale a consentire la necessaria verifica del possesso dei requisiti dell’assegnazione, sia pure ai fini della eventuale declaratoria della decadenza o dell’adozione di provvedimento di rilascio ove si accerti l’insussistenza del diritto.
Orbene, ai sensi della legge reg. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, comma 5 , « l’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore »; ciò affinché quest’ultimo possa verificare « nei successivi tre mesi » che « a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione », con la precisazione che « qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro ».
Si ricava da tale previsione che: a) la comunicazione è richiesta solo in caso di « rientro » nel nucleo familiare e, dunque, ai fini dell’ampliamento, non riguardando invece la prima categoria di aventi diritto al subentro (componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario); b) la comunicazione di dati non veritieri è configurata, dalla norma, come causa di inefficacia dell’ampliamento ai fini dell’eventuale subentro.
In base, dunque, a tali previsioni gli effetti del «rientro» nel nucleo familiare e del conseguente ampliamento di questo non possono prodursi in presenza di comunicazione non veritiera.
In tal senso si è espressa chiaramente anche la pronuncia di Cass. 26/10/2017, n. 25411 -la si legga a pag. 8, secondo cpv. -richiamata dallo stesso ricorrente.
Ciò posto, risponde ad elementare canone logico di interpretazione ed è pienamente condivisibile l’assunto, espresso in sentenza, secondo cui a maggior ragione deve ritenersi ostativa al prodursi di tali effetti la totale omissione di tale comunicazione.
Allo stesso modo della comunicazione non veritiera, infatti, anche e a fortiori l’omessa comunicazione (come il più comprende il meno) non consente all’ente di co mpiere alcuna verifica sui presupposti del diritto al subentro e circa l’esistenza di eventuali cause di decadenze
2.1.5. Occorre, però, a questo punto, porsi l’interrogativo e occorre farlo ex officio , pur in mancanza di una specifica sollecitazione de l ricorrente, inerendo all’attività di qualificazione giuridica della fattispecie, così come accertata in giudizio -se la comunicazione di cui all’art. 12, comma 5, legge reg. Lazio fosse effettivamente necessaria, nella specie, in relazione alla posizione che il ricorrente vanta di componente del nucleo familiare originariamente assegnatario e indipendentemente dal fatto che successivamente egli se ne fosse allontanato.
Ad una risposta negativa al quesito sembrerebbe condurre l’affermazione contenuta nel precedente di Cass. n. 25411 del 2017 secondo cui « i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario … sono assegnatari anche se non facenti parte del nucleo (pure) al momento del decesso dell’assegnatario e del subentro nell’assegnazione, il permanere della convivenza tra i due momenti non essendo contemplato tra i requisiti richiesti dalla norma ».
Tale affermazione non può però essere condivisa, nella parte almeno in cui sembra negare rilevanza alla fuoriuscita dell’interessato dal nucleo familiare dell’originario assegnatario anteriormente al suo decesso.
Come questa Corte ha in altre occasioni evidenziato, l’intero sistema delle leggi in tema di assegnazione di alloggi di e.r.p. «risulta … imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto -in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all’assegnatario ed ai familiari -della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l’assegnazione dell’alloggio ERP, come evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell’art. 14 del Regolamento regione Lazio del 20/9/2000, n. 2 (recante “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”) che, al comma 2, prescrive l’obbligo per l’ente gestore di verificare periodicamente (con scadenze non inferiori al biennio) la permanenza dei requisiti legali previsti dall’art. 11 della legge regionale n. 12/1999 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa ad iniziare il procedimento amministrativo con il quale «il comune competente per territorio dispone, su proposta dell’ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio» (art. 14, comma 1, del regolamento regionale). Il complesso delle norme sopra richiamate, quindi, presuppone: a) che sia stato adottato un provvedimento di assegnazione dell’alloggio ERP; b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell’assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l’assegnazione» (Cass. n. 11230 del 2017, cit.).
Orbene, se ciò vale per l’assegnatario, non v’è dubbio che debba
valere anche per i componenti del suo nucleo familiare, i quali infatti, secondo espressa previsione del comma 2 dell’art. 11 legge reg. cit., devono possedere i requisiti previsti dal comma 1 -«limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto».
Tutto ciò, però, non avrebbe senso se, per essi, tra le condizioni che devono persistere in costanza di rapporto non vi fosse proprio l’appartenenza al nucleo familiare dell’originario assegnatario. Quest a al contrario deve considerarsi un «prerequisito» che ne giustifica la considerazione nel sistema dei requisiti di assegnazione e, per converso, delle cause di decadenza.
Opinare diversamente porterebbe, infatti, a conseguenze paradossali quali, ad es., quella di dover revocare l’assegnazione per la sopravvenuta mancanza del requisito di cui alla lett. c del comma 1 dell’art. 11 l. reg. cit. da parte del figlio dell’assegnatario, componente del nucleo familiare originario di questo, che però se ne fosse successivamente allontanato, risiedendo altrove.
Per converso, intanto può negarsi che tale sopravvenienza possa assumere rilievo ai fi ni della revoca dell’assegnazione dell’alloggio di eRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. in quanto si escluda che il componente fuoriuscito dal nucleo familiare tale debba considerarsi anche ai fini del diritto al subentro ( cuius commoda, eius et incommoda ).
Della validità di tale ragionamento si trae diretta conferma dalla previsione di cui all’art. 11, comma 2 -bis , legge reg. cit. .
A tenore di tale disposizione, infatti: « La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall’assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche successivamente alla comunicazione dell’ente gestore di cui al comma 2 dell’articolo 13, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove ».
La rilevanza, nel caso di specie, nei sensi predetti, di tale previsione -e segnatamente dell’ ultimo inciso -non può ritenersi esclusa dal fatto che la stessa sia stata emanata e sia entrata in vigore successivamente ai fatti dedotti ad origine del vantato diritto al subentro ed anche successivamente all’instaurazione del presente procedimento, ove si consideri l’espressa previsione contenuta nell’ultimo inciso de lla norma medesima, secondo cui: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della
presente disposizione».
Dalla stessa norma si trae inoltre conferma del fatto, insito peraltro nella logica delle cose, che a determinare la fuoriuscita dal nucleo familiare sia, già in sé, il trasferimento altrove della residenza.
Ebbene, nella specie deve ritenersi pacifico che l’odierno ricorrente, bensì facente parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, ne fosse fuoriuscito per effetto del trasferimento altrove della propria residenza in conseguenza del contratto matrimonio (trasferimento di residenza del resto dimostrato per implicito dal successivo ritrasferimento di essa presso l’alloggio in questione).
La posizione dell’odierno ricorrente, ai fini del diritto al subentro, non era pertanto parificabile a quella di componente del nucleo familiare originariamente assegnatario, ma semmai di componente del nucleo familiare «ampliato» per effetto del suo «rientro» secondo l’ipotesi di cui all’art. 12, comma 4, lett. e), legge reg. cit..
Era pertanto necessaria, per gli effetti sopra detti, la tempestiva comunicazione di detto «rientro», ai sensi del comma 5 della menzionata disposizione.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 legge reg. Lazio n. 12 del 1999 e degli artt. 14, comma 1, lett. a) e b) , e 17, comma 1, del Regolamento Regionale del Lazio n. 2 del 20 settembre 2000, per non avere la Corte territoriale considerato che l’omessa comunicazione del rientro di cui all’art. 12, comma 5, legge reg. cit. non è di per sé espressamente prevista a pena di decadenza (le uniche ipotesi di decadenza essendo espressamente e tassativamente previste dall’art. 13 legge reg. cit. e dalle norme del regolamento regionale sopra citate).
Afferma che è, pertanto, errata la sentenza impugnata là dove individua nella mancata immediata comunicazione ex art. 12, comma
5, legge reg. Lazio n. 12 del 1999, una causa di decadenza che invece non è espressamente prevista.
3.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..
La sentenza impugnata non ha attribuito alla mancata comunicazione del «rientro» valore di causa di decadenza dall’assegnazione, ma, ben diversamente, rilievo di causa che impedisce di attribuire al detto rientro l’effetto di far sorgere il diritto al subentro, ciò in piena conformità alla interpretazione che, come s’è sopra detto, è uniformemente accolta dalla giurisprudenza di questa Corte.
La censura ignora totalmente tale parte della motivazione, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa.
Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione.
Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.
In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).
Con il quarto motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 legge reg. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, e dell’art. 2697 cod. civ. .
Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la mera richiesta di variazione della residenza presentata all’ anagrafe comunale dall’odierno ricorrente, non possa configurare una forma di comunicazione del subentro e ampliamento del nucleo familiare.
Sostiene che, non prevedendo l’art. 12, comma 5, legge reg. cit. forme determinate di comunicazione, la comunicazione può essere effettuata anche in modo implicito, e dunque anche attraverso la fissazione della residenza anagrafica presso l’alloggio in questione.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Viene con esso sollecitata una mera valutazione di merito sulla idoneità della richiesta di spostamento di residenza anagrafica a costituire idonea comunicazione del «rientro» ai fini della menzionata norma.
Esso peraltro non vale a contrastare il rilievo accessorio secondo cui la comunicazione deve provenire d all’assegnatario e deve, dunque, essere anteriore al suo decesso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate come da dispositivo.
6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi d ell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza