SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 969 2026 – N. R.G. 00019646 2022 DEPOSITO MINUTA 04 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra , con sede in INDIRIZZO a Frosinone (codice fiscale ) rappresentata, difesa e domiciliata, dall’AVV_NOTAIO con studio in INDIRIZZO a Sezze (LT) (codice fiscale ) P. C.F.
opponente
contro
già (c.f.: P.IVA: , in persona dei legali rappresentanti AVV_NOTAIO (c.f. ) e AVV_NOTAIO (c.f. ), con sede in Rho INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. ; pec: del P. P. C.F. C.F. C.F.
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE e
Oggetto: RAGIONE_SOCIALEratto di agenzia
Conclusioni
Per l’opponente :
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
Revocare il decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale adito.
In subordine e senza accettazione di contraddittorio:
Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto e comunque non provato.
In via riconvenzionale, previa ogni altra statuizione utile o necessaria:
condannare la a pagare alla tutte le somme di cui alle note di credito e tutte le somme portate in compensazione di cui all’allegato 4 o nella somma minore ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo;
accertare e dichiarare le somme dovute da per indennità di preavviso ed indennità di fine rapporto (in ogni sua voce o denominazione) e condannare la stessa al pagamento a favore di parte opponente o in subordine portare tale somma in compensazione, laddove fosse dovuta alla la somma che la stessa richiede.
voglia altresì il Tribunale di Milano condannare la al pagamento in Favore dell’agente delle somme previste dall’art. 4.6 del contratto (pagg. da 30 a 35 del contratto) nella somma che sarà accertata e/o riconosciuta equa
Sempre con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge.
Per l’opposta :
(i) In via preliminare: atteso che l’opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere ai sensi dell’art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6111/22, emesso da Tribunale di Milano in data 11 aprile 2022 sub R.G. n. 10800/22.
(ii) In via principale: rigettare l’opposizione di al decreto ingiuntivo n. 6111/22 del Tribunale di Milano, e le domande riconvenzionali in esso formulate, in quanto gravemente infondate e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo nNUMERO_DOCUMENTO opposto e condannare al pagamento dell’importo di euro 39.900,91, oltre agli interessi moratori dalla scadenza delle fatture sino al saldo effettivo, nonché oltre alle spese e ai compensi del presente procedimento (liquidati ai sensi dell’art. 13, sesto comma, l. 31 dicembre 2012 n. 247 e del D.M. 10 marzo 2014 n. 55).(iii).
In ogni caso, con refusione di spese e compensi di causa.
opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17/05/2022, (di seguito anche solo ‘ ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6111/2022, emesso dal Tribunale di Milano l’11/04/2022 e notificatole in data 12/04/2022, con il quale all’opponente era stato ingiunto di pagare l’importo capitale di € 39.900,00 in favore d i (già di seguito anche solo ), a titolo di storno di compensi provvigionali da quest’ultima anticipati quale controprestazione nell’ambito di un contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 31/07/2015.
In via riconvenzionale, l’opponente ha chiesto la condanna di alla restituzione di tutte le somme di cui alle note di credito emesse in corso di rapporto ( e di all’allegato 4 prodotto) nonché alla co rresponsione dell’i ndennità di recesso, indennità di preavviso e indennità di fine rapporto.
Tenutasi la prima udienza il 16/11/2022 in modalità da remoto, la giudice allora procedente ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all’art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e ha fissato l’udienza del 23.02.2023 per la discussione sull’ammissione dei mezzi di prova.
A seguito di tale udienza, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la GOP assegnataria ha rinviato per i provvedimenti sulle istanze delle parti all’udienza del 15 giugno 2023, da tenersi dinanzi al giudice togato.
In data in data 9/06/2023, in ragione RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE causa, il fascicolo è stato assegnato dal AVV_NOTAIO di sezione f.f. a una giudice togata, la quale ha differito l’udienza al 2/11/2023 in modalità a trattazione scritta.
Con ordinanza del 9/01/2024, la giudice designata ha ammesso CTU contabile, nominando CTU la dr.ssa e fissando l’udienza a trattazione scritta del 3/4/24 per il conferimento dell’incarico alla CTU .
Con ordinanza del 5/04/24, la giudice ha confermato integralmente il quesito formulato, rinviando la causa all’udienza a trattazione scritta del 13/11/24, successivamente rinviata al 13/03/2025.
La scrivente giudice – divenuta assegnataria RAGIONE_SOCIALE causa a seguito di decreto in data 26.2.2025 conseguente al trasferimento ad altro ufficio RAGIONE_SOCIALE giudice precedentemente designata con ordinanza del 27/03/2025 ha fissato l’udienza a trattazione scritta del 2/07/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 2/07/25 la causa è stata assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel proprio atto di citazione parte opponente ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del Tribunale di Milano, sostenendo che la vicenda di cui è causa ha ad oggetto un rapporto di lavoro e che deve ritenersi nulla la clausola contrattuale derogativa RAGIONE_SOCIALE competenza in favore del foro di Milano, essendo l’accordo stato sottoscritto sulla base di modelli predisposti unilateralmente dalla preponente.
Quanto al merito RAGIONE_SOCIALE causa, la difesa di ha dedotto l’infondatezza delle pretese di cui al decreto ingiuntivo opposto, lamentando la mancata prova ad opera RAGIONE_SOCIALE controparte del credito azionato in giudizio.
L’opponente ha inoltre sostenuto che, sebbene avesse nel 2018 inviato all’agente una lettera di risoluzione del contratto, il rapporto non può considerarsi risolto per inadempimento dell’agente in quanto la lettera di risoluzione è stata invalidata per facta concludentia mediante la prosecuzione del rapporto, emergente secondo quanto dedotto dell’opponente -da fatture emesse per l’ulteriore lavoro svolto.
La difesa dell’attrice ha inoltre affermato che la lettera di risoluzione non recava indicazione del grave inadempimento addebitato alla controparte ed ha quindi chiesto
di riqualificare tale lettera come recesso unilaterale, con condanna RAGIONE_SOCIALE preponente al pagamento dell’indennità di recesso prevista dall’art. 12.4 del contratto.
L’opponente ha altresì domandato in via riconvenzionale di condannare al pagamento di € 67.196,08 a titolo di controprestazione per l’adempimento dei propri obblighi contrattuali, non avendo la preponente adempiuto al pagamento di parte dei corrispettivi dovuti in quanto, in tesi, illegittimamente compensati con importi portati in note di credito emesse in assenza di causale.
L ‘opponente ha inoltre chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALE preponente al pagamento dell’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 c .c. e 14.4 del contratto, chiedendo l’ammissione di CTU per la determinazione di tale indennità.
La creditrice opposta si è costituita in giudizio facendo rilevare la manifesta infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controparte.
A tal riguardo ha evidenziato, da una parte, che il contratto oggetto di causa disciplina un rapporto di agenzia e, d’altra parte, che riveste forma societaria concludendo che la competenza territoriale deve essere individuata sulla base degli artt. 18 ss. c.p.c. e non dell’art. 413 co. 3 c.p.c., il quale si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui la prestazione dell’agente ha carattere personale.
Ha inoltre evidenziato che l’agente ha espressamente e ritualmente sottoscritto la clausola n. 17 del contratto, che prevedeva la competenza esclusiva del foro di Milano.
Quanto alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa avanzata in sede monitoria, ha chiarito che gli importi ingiunti sono stati richiesti a titolo di restituzione di provvigioni versate all’agente a titolo di anticipo e soggette alla condizione sospensiva di ‘RAGIONE_SOCIALEratto concluso’.
Tale nozione era specificata nell’allegato 2.1 del contratto, il quale precisava che poteva intendersi come ‘RAGIONE_SOCIALEratto concluso’ il contratto per cui ricorrevano le seguenti condizioni:
che il contratto H3G fosse conforme alle condizioni generali di vendita predisposte da RAGIONE_SOCIALE;
che la relativa proposta contrattuale fosse stata accettata da ; RAGIONE_SOCIALE
che, per la compilazione RAGIONE_SOCIALE relativa Proposta RAGIONE_SOCIALErattuale e per l’attivazione dei Servizi RAGIONE_SOCIALErattuali postpagati e/o prepagati, lo Smart Agent Plus avesse diligentemente eseguito tutte le procedure H3G descritte nell’Allegato 8.11 e) Manuale di Procedure Business – e trasmesso a RAGIONE_SOCIALE tutta la documentazione relativa; d) che l’attivazione dei Servizi RAGIONE_SOCIALErattuali postpagati e/o prepagati fosse andata integralmente e regolarmente “a buon fine”, intendendosi per “buon fine” – in applicazione dell’art. 1748, co. 4 c.c. – l’avvenuta conclusione dell’affare con il Cliente da parte dello nei termini e nei modi di cui al relativo RAGIONE_SOCIALEratto H3G con la specificazione che le Parti espressamente convengono che non sono da considerarsi RAGIONE_SOCIALEratti Conclusi quei RAGIONE_SOCIALEratti RAGIONE_SOCIALE rispetto ai quali il Cliente si sia avvalso RAGIONE_SOCIALE facoltà di recesso ai sensi del D.Lgs 206/2005 dopo l’accettazione da parte di , sebbene resta fermo il “buon fine” dell’affare e quanto previsto dall’art. 3.1.6 dell’Allegato 2.1); RAGIONE_SOCIALE
che il Cliente non avesse esercitato il recesso e/o fosse intervenuta risoluzione/cessazione per qualunque causa dal RAGIONE_SOCIALEratto RAGIONE_SOCIALE nel periodo di Vincolo RAGIONE_SOCIALErattuale previsto dal contratto di abbonamento con la precisazione che tale periodo decorre dall’attivazione, salvo l’ipotesi di Attività di Rivincolo e che si intende RAGIONE_SOCIALEratto Concluso anche il RAGIONE_SOCIALEratto RAGIONE_SOCIALE sul quale sia stato effettuato il Rivincolo RAGIONE_SOCIALErattuale prima RAGIONE_SOCIALE scadenza del Vincolo RAGIONE_SOCIALErattuale o successivo rivincolo.
L’opposta ha quindi affermato che gli importi di cui al decreto ingiuntivo devono essere stornati in favore RAGIONE_SOCIALE preponente a causa del mancato verificarsi di tutte le condizioni richieste ai fini del l’integrazione di ‘RAGIONE_SOCIALEratto concluso’, in applicazione degli artt. 6.3, 6.5 e 6.7 dell’Allegato 2 del RAGIONE_SOCIALEratto.
In particolare, l’art. 6.3 del contratto prevedeva che ‘i compensi eventualmente riconosciuti all’Agente, di cui al precedente punto 4 ad eccezione (i) RAGIONE_SOCIALE provvigione di e (ii) delle provvigioni di cui agli artt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, eventualmente erogate da a titolo provvisorio, che non si configurano ancora come RAGIONE_SOCIALEratti Conclusi, saranno successivamente stornati all’Agente ove non si siano verificate tutte le condizioni di cui al RAGIONE_SOCIALEratto Concluso salvo quanto disciplinato al successivo punto 6.5′. RAGIONE_SOCIALE
L’art. 6.7 prevedeva che ‘ di conseguenza, le provvigioni riconosciute all’Agente di cui sopra si intendono sottoposte alla condizione sospensiva di RAGIONE_SOCIALEratto Concluso, ed ove eventualmente erogate, si intendono a titolo di anticipo su un diritto che si avrà per perfezionato, in relazione ai singoli ratei mensili (ratei di compenso), a seguito del verificarsi, mese per mese, di ognuna delle singole condizioni indicate nel presente Allegato’.
Il tipo di calcolo da svolgere al fine di quantificare la somma da stornare era previsto agli artt. 6.5 e 6.6 dell’Allegato 2 al contratto, secondo cui « lo storno dei compensi di cui al punto 6.3 sarà effettuato … pro rata in relazione al momento temporale (mese di riferimento rispetto all’ultimo mese di vincolo previsto dal RAGIONE_SOCIALEratto di abbonamento del Cliente) in cui avverrà la disattivazione RAGIONE_SOCIALE SIM, ad opera di H3G, per fatto o colpa imputabile al Cliente, e/o al recesso e/o risoluzione del Cliente/RAGIONE_SOCIALE », e lo storno verrà « calcolato in misura pari al numero di mesi che mancano alla scadenza del vincolo contrattuale/RAGIONE_SOCIALEratto Concluso ».
Quanto alla domanda riconvenzionale dell’opponente volta al pagamento del corrispettivo asseritamente maturato dall’agente per le attività svolte, ha affermato che le somme per le quali ha emesso le note di credito e quelle portate in compensazione sono state correttamente stornate, sulla base delle previsioni contrattuali sopra richiamate.
A fini probatori, parte opposta ha prodotto in giudizio (docc. 8 e 9) un file contenente il dettaglio degli storni, nonché (doc. 10) un file contenente la legenda delle causali di storno, precisando che gli storni riferibili agli anni dal 2016 al 2018 hanno come causale la risoluzione anticipata del contratto di telefonia dovuta all’inadempimento del cliente finale e la cessazione anticipata del contratto di telefonia dovuta al recesso del cliente finale.
L’opposta ha inoltre dedotto di aver risolto il rapporto contrattuale con l’agente con comunicazione del 13 dicembre 2018, con la quale veniva censurata la condotta inadempiente RAGIONE_SOCIALE controparte, consistente nella ‘non corretta e/o mancata esecuzione dell’incarico a Voi conferito in relazione alla promozione dei Prodotti e/o Servizi di fonia mobile a marchio 3, nonché il totale disinteresse alla promozione del nuovo mandato relato al brand unico ‘Wind Tre Business’.
Secondo quanto ritenuto dall’opposta, tali condotte integrerebbero il mancato conseguimento degli obiettivi minimi fissati dal contratto e giustificherebbero la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi degli artt. 1454 cc e 1456 cc, in conformità alle disposizioni contrattuali (art. 13.1 e 13.2 del contratto di agenzia).
Relativamente alla domanda riconvenzionale volta al riconoscimento delle indennità di recesso e di fine rapporto, ha affermato che le stesse non sarebbero dovute in quanto il rapporto contrattuale non è venuto meno a seguito di un recesso di ma di una risoluzione per inadempimento addebitabile alla controparte.
Quanto all’indennità di fine rapporto -di cui all’art. 1751 c.c. e dell’art. 14.4 del contratto -ha altresì dedotto la carenza probatoria in ordine ai requisiti richiesti al fine del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE stessa.
Ha inoltre eccepito la decadenza dal diritto ai sensi dell’art. 1751 c.c. comma 5, essendo stata avanzata la pretesa oltre il termine di decadenza annuale previsto dalla norma.
Rileva preliminarmente il Tribunale l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente in quanto nel caso di specie l’art. 17 del contratto in essere tra le parti prevedeva espressamente la competenza esclusiva del foro di Milano e tale clausola è stata espressamente sottoscritta dall’agente società commerciale (pag. 27 del contratto).
La competenza del giudice adito si giustifica anche alla luce del fatto che la presente vertenza non ha ad oggetto un contratto di lavoro subordinato ma un contratto di agenzia, come evincibile dall’articolo 7.1 del contratto, a tenore del quale le attività cui la controparte è tenuta ‘saranno svolte avvalendosi esclusivamente RAGIONE_SOCIALE propria organizzazione imprenditoriale’. E infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione ‘l’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonomia nella scelta dei tempi e dei modi RAGIONE_SOCIALE stessa, pur nel rispetto – secondo il disposto dall’art. 1746 cod. civ. – delle AVV_NOTAIOuzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta’ (Cass. Sez. L, sent. n. 9696 del 23/04/2009).
L’articolo 7.2 del contratto specificava ulteriormente che ‘ lo agirà esclusivamente nella sua qualità di agente, secondo quanto previso nel RAGIONE_SOCIALEratto ‘, il quale ultimo « non intende, né potrà essere interpretato nel senso di creare fra e lo alcun collegamento o controllo, sia contrattuale che societario, nonché rapporto di lavoro subordinato, d’associazione o joint -venture ‘. RAGIONE_SOCIALE
Deve inoltre attribuirsi rilievo al fatto che, nel caso di specie, l’agente opera in forma societaria. Sul punto si ritiene necessario un richiamo alla giurisprudenza di
legittimità, la quale ha affermato che ‘in materia di rapporti di agenzia, ove l’agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma di società, anche di persone, o, comunque, si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell’art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con conseguente insussistenza RAGIONE_SOCIALE competenza del giudice del lavoro’ (Cass. Sez. 6 – L, ord. n . 8940 del 19/04/2011).
Passando all’esame del merito, r ileva il Tribunale che il rapporto tra le parti deve considerarsi sciolto a seguito RAGIONE_SOCIALE comunicazione di del 13 dicembre 2018.
A tal riguardo risultano del tutto inconferenti le deduzioni di parte opponente secondo le quali il rapporto di agenzia sarebbe proseguito oltre tale data, in quanto tali affermazioni risultano prive di riscontro probatorio. E infatti le fatture prodotte dall’agente al fine di dimostrare la prosecuzione delle attività di agenzia, si riferiscono in realtà a periodi antecedenti rispetto al 13 dicembre 2018 (all. 3 atto di citazione).
Deve inoltre considerarsi che l’art. 1742 comma 2 c.c. prevede per il contratto di agenzia la forma scritta ad probationem , e che non può quindi provarsi l’esistenza del rapporto sulla base di circostanze di mero fatto (cfr. Cass. Sez. 1 -ord. n. 29422 del 24/10/2023: ‘in tema di contratto di agenzia, l’art. 1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem , postula che la prova dell’accordo negoziale sia suscettibile d’essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto’ ) .
Quanto alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE lettera con cui ha interrotto il rapporto contrattuale, ritiene il Tribunale che le difese svolte sul punto dall’agente siano
fondate non emergendo dagli atti la prova del grave inadempimento in tesi giustificativo dell’immediata risoluzione del rapporto.
Nella missiva inviata viene fatto genericamente riferimento alla ‘non corretta e/o mancata esecuzione dell’incarico a Voi conferito in relazione alla promozione dei Prodotti e/o Servizi di fonia mobile a marchio 3, nonché il totale disinteresse alla promozione del nuovo mandato relato al brand unico ‘Wind Tre Business’, senza ulteriormente precisare i termini del lamentato inadempimento.
Inoltre, la preponente qualifica tale lettera come diffida ai sensi dell’articolo 1454 cc ma, all’interno RAGIONE_SOCIALE stessa, esprime l’intenzione di considerare il contratto risolto dalla data RAGIONE_SOCIALE ricezione RAGIONE_SOCIALE comunicazione mentre, come è noto, l’art. 1454 c.c. prevede che la parte che ha interesse all’adempimento deve intimare alla debitrice di adempiere entro un congruo termine, normalmente non inferiore a quindici giorni, decorsi i quali il contratto deve considerarsi risolto. Nel caso di specie non è stato concesso all’agente un congruo termine per adempiere (specificando i termini del contestato inadempimento) e il rapporto deve quindi ritenersi risolto per recesso RAGIONE_SOCIALE preponente.
Non può infatti ritenersi fondata la tesi proposta in via subordinata da di ritenere il contratto risolto per mutuo consenso, sulla base del silenzio prestato dall’agente dopo la ricezione RAGIONE_SOCIALE missiva.
Passando all’esame alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria avanzata da in fase monitoria, rileva il Tribunale che la restituzione di importi corrisposti a titolo di provvigioni è in via generale regolata dall’art. . 1748 sesto comma c.c. secondo cui l ‘obbligazione dell’agente di restituire le provvigioni ricevute opera ‘solo nell’ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto non avrà esecuzione per cause non imputabili alla preponete. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.’
Tale disposizione rispecchia la matrice eurounitaria di riferimento, nella specie l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE direttiva 86/653, che stabilisce: ‘1. Il diritto alla provvigione può estinguersi
unicamente se e nella misura in cui: – sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e – la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente. 2. Le provvigioni già riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto. 3. Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell’agente commerciale’.
La CGUE (17.05.2019 causa C-48/2016) ha sul punto sancito: ‘ 1 ) L’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, RAGIONE_SOCIALE direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto, come il mancato rispetto del volume d’affari o RAGIONE_SOCIALE durata in esso previsti. 2) L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALE direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di agenzia commerciale, secondo la quale l’agente è tenuto a rimborsare una quota proporzionale RAGIONE_SOCIALE sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, non costituisce una deroga «a detrimento dell’agente commerciale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, di detta direttiva, qualora la quota RAGIONE_SOCIALE provvigione oggetto dell’obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata RAGIONE_SOCIALE mancata esecuzione di tale contratto e a condizione che la suddetta mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente. 3) L’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, RAGIONE_SOCIALE direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze imputabili al preponente» non si riferisce solo alle cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine RAGIONE_SOCIALE mancata esecuzione di tale contratto’ .
Nel caso in esame, le parti hanno ulteriormente disciplinato la specifica materia prevedend o, nell’Allegato 2 al contratto, che « le provvigioni riconosciute all’Agente… si intendono sottoposte alla condizione sospensiva del RAGIONE_SOCIALEratto Concluso, ed ove eventualmente erogate, si intendono a titolo di anticipo su un diritto che si avrà perfezionato, in relazione ai singoli ratei mensili … a seguito del verificarsi, mese per mese, di ognuna delle singole condizioni indicate nel presente Allegato » (§6.7).
In questa prospettiva, le parti hanno espressamente previsto che « i compensi eventualmente riconosciuti all’Agente … ad eccezione (i) RAGIONE_SOCIALE provvigione di e (ii) delle provvigioni di cui agli artt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, eventualmente erogate da RAGIONE_SOCIALE a titolo provvisorio, che non si configurano ancora come RAGIONE_SOCIALEratti Conclusi, saranno successivamente stornati all’Agente ove non si siano verificate tutte le conduzioni di cui al RAGIONE_SOCIALEratto Concluso » (§ 6.3).
Assume sul punto l’opponente che ‘ le somme portate nel decreto ingiuntivo (e quelle defalcate in precedenza riportate in all. 4) erano e sono illegittime in quanto il datore di lavoro non può riprendere le provvigioni pagate all’agente e comunque, semmai legittime, le causali che avrebbero dato diritto agli storni non sono provate ‘ (da ultimo in comp. concl. pag. 1).
E’ noto che la legittimità di tali clausole è stata sottoposta al vaglio dell’RAGIONE_SOCIALE che, nel provvedimento n. 30276 del 4.8.2022, richiamato da entrambe le parti, ha preso atto degli impegni comunicati da che, per quanto riguarda il tema in esame, prevedevano una limitata serie di cause giustificative dello storno (mancata attivazione, cliente moroso e casi di frode).
L’RAGIONE_SOCIALE ha valutato che ‘ l’incidenza di questo sistema non appare idonea a determinare uno squilibrio significativo nei flussi in entrata e in uscita del rivenditore ‘ e ciò anche alla luce dell’ulteriore impegno assunto da di ri duzione
RAGIONE_SOCIALE soglia di storno dal precedente 7% al 4,2% sul totale erogato (§52 del provvedimento RAGIONE_SOCIALE richiamato).
A fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria ha prodotto dettagliato elenco delle causali che hanno determinato l’insorgere delle pretese restitutorie (all .10), elenco ove viene fatto riferimento a causali quali la morosità del cliente, frodi o mancate attivazioni.
A fronte di tale produzione, la difesa dell’opponente, nella prima memori a, ha contestato che ‘ la documentazione che solo oggi la deposita è chiaramente incomprensibile, con codici, numeri, lettere sconosciute all’agente. Si contestano i documenti ora depositati n. 8, 9 e 10 in quanto oltre che documenti di parte, essi non provano alcunchè e sono del tutto incomprensibili. ovvero causali che possono ritenersi del tutto compatibili singole voci ‘.
Non ritiene la giudicante che tale contestazione sia condivisibile alla luce del tenore del documento riassuntivo delle causali di storno ove è con precisione indicato il motivo dello storno, in modo dettagliato e comprensibile.
Si richiamano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti causali:
CD17 – FRODI-DISCONOSCIMENTO – Storno integrale, per la mancata attivazione RAGIONE_SOCIALE carta SIM dovuta alla frode lamentata, o al disconoscimento effettuato, RAGIONE_SOCIALE carta SIM, da parte del cliente finale integrale ai sensi dell’art. 5.4 dell’allegato 2.1, causato dall’erogazione erronea di una provvigione all’agente non per la conclusione di un nuovo contratto di telefonia, ma per il mero trasferimento dell’utenza telefonica di un cliente già acquisito su una nuova carta SIM, effettuato nei 180 giorni successivi alla data di attivazione.
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE NON CONFORME Storno integrale, per la non corretta formulazione RAGIONE_SOCIALE proposta di attivazione (c.d. PDA) da parte dell’agente,
che, per l’effetto, non consentiva l’attivazione RAGIONE_SOCIALE carta SIM, con la conseguente mancata produzione di un’utilità economica per la preponente.
E’ noto che , con la sentenza n. 18664 dell’8 settembre 2020 , la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità delle clausole di un contratto di agenzia, che prevedevano lo storno delle provvigioni erogate all’agente in caso di recesso anticipato del cliente finale e in caso di mancato raggiungimento di alcuni livelli di fatturato fissati nel contratto, ritenendole in contrasto con l’art. 174 8, sesto comma c.c. ma non ritiene il Tribunale che nella causa in esame sia emersa la prova dei presupposti per la declaratoria di tale illegittimità.
L ‘opponente è venuta meno all’onere di contestare puntualmente se e quali delle causali individuate dalla preponente si ponessero in contrasto con il disposto dell’art. 1748 sesto comma c.c. e per quale motivo (ad esempio, provvigioni stornate in ipotesi di recesso del cliente dipeso da condotte/inadempimenti RAGIONE_SOCIALE preponente).
Tale incompatibilità non è ravvisabile nell’applicazione concreta di tali clausole, alla luce delle causali esposte da contestate solo genericamente dall’opponente.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale infondata, sul punto, l’opposizione con accertamento RAGIONE_SOCIALE debenza dell’importo di cui al decreto opposto.
Con riguardo alle domande riconvenzionali svolte da l’opponente ha chiesto, all’esito dell’attività AVV_NOTAIOuttoria espletata, nei propri scritti difensivi finali, la condanna di al pagamento dei seguenti importi:
euro 67.196,08 per provvigioni illegittimamente stornate in corso di rapporto;
euro 601,26 per indennità di recesso
euro 7.114,00 per indennità suppletiva di clientela
Ritiene il Tribunale che la domanda relativa alle voci sub a) e b) sia infondata, mentre sia intervenuta decadenza in ordine alla domanda sub c).
Quanto alla domanda sub a), riferita a storni provvigionali avvenuti negli anni 20162018, assume l’opponente che il diritto ad ottenerne la restituzione deriverebbe
dall’illegittimità delle note di credito emesse da in quanto prive di giustificazione.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda viene unicamente allegato un elenco di note di credito (e relativi importi) emesse da in corso di rapporto.
E’ noto che chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l’esistenza e l’entità del credito di tal che l’opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell’onus probandi , di attore, in ordine alla proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale.
A tale onere probatorio l’opponente non ha adempiuto, non avendo dimostrato la pretesa illegittimità degli storni provvigionali applicati in corso di contratto ed oggetto di domanda di restituzione.
D’altro canto si osserva che nessuna richiesta di chiarimento o interlocuzione è intervenuta in corso di rapporto, nonostante la regolare ricezione delle fatture da parte dell’agente che, solo in questa sede, ha eccepito l’illegittimità degli storni applicati .
Tale omissione non può certo ritenersi giustificata -come preteso dall’opponente – in base al fatto che l’agente non avrebbe contestato inizialmente gli storni in quanto ‘ giovane ragazza con licenza media superiore ‘ che non se la sarebbe sentita ‘ di spendere il denaro guadagnato con sacrificio per iniziare una causa, costosa, farraginosa ‘ ( prima memoria opponente – pag. 5).
Occorre infatti considerare che il contratto di agenzia è stato concluso tra e
la società
Con riguardo alla domanda relativa all’indennità di recesso, a l fine di ricostruire contabilmente il rapporto controverso, la giudice in precedenza assegnataria RAGIONE_SOCIALE causa ha disposto una C.T.U. contabile e la consulente nominata, AVV_NOTAIOssa nell’elaborato depositato il 15.10.2024 ha ritenuto che l’indennità di recesso risulti
pari a zero in quanto il monte provvigionale netto -provvigioni percepite -relativo all’anno 2017 è negativo.
Il CTU ha tuttavia proceduto, su richiesta del c.t. di parte opponente, alla quantificazione dell’indennità di recesso escludendo dal calcolo gli storni applicati in fattura concludendo, in questo caso, per la sussistenza di un’indennità di € 601,26.
Tale ipotesi non risulta però applicabile al caso in esame posta la mancata prova circa l’illegittimità degli storni su cui si è motivato in precedenza, con conseguente correttezza del calcolo eseguito tenendo conto degli storni applicati.
Quanto all’indennità suppletiva di clientela, il CTU ha q uantificato in € 7.114 tale indennità.
Parte opposta ha eccepito la decadenza da tale domanda, poiché formulata dopo un anno dalla cessazione del rapporto e tale eccezione appare fondata.
Pur avendo qualificato in questa sede la missiva del 13 dicembre 2018 di quale recesso RAGIONE_SOCIALE preponente, escludendo la risoluzione del contratto con effetto immediato, detto recesso doveva, nel caso di specie, come accertato dal CTU, rispettare un preavviso di mesi 4 (con effetto, quindi, dal 13 aprile 2019).
La domanda di pagamento dell’indennità è stata formulata con l’atto di opposizione notificato il 17.5.2022 quando era abbondantemente decorso l’anno dalla cessazione del rapporto.
Pur a fronte di tempestiva eccezione formulata dall’opposta, l’opponente non ha prodotto alcun documento attestante l’ eventuale interruzione del termine previsto dall’art. 1751 comma 5 c.c.
Quanto alle ulteriori indennità richieste con l’atto introduttivo dall’opponente, il CTU ha accertato che le informazioni ritraibili dai documenti versati in atti di causa non consentono di rispondere al quesito né di effettuare alcun conteggio relativamente al disposto dell’art. 1751 C.C.
Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore RAGIONE_SOCIALE controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 -valori medi – e avuto riguardo al valore RAGIONE_SOCIALE controversia, in € 7.616,00 per compensi (di cui € 1701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase di trattazione/AVV_NOTAIOuttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti in via solidale
stante l’utilità dell’accertamento per la difesa di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l’opposizione e conferma il decreto opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta dall’opponente;
condanna l rimborso delle spese legali in favore di liquidate in € 7.616,00 per compensi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 4 febbraio 2026
La AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
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