Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10173 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10173 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
Oggetto
– ricorrente –
ORDINANZA
sul ricorso nr.6592/2023 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
AVV_NOTAIO
NOME
Presidente –
Art. 46 l.fall.
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud.23/11/2023 – CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– .rel AVV_NOTAIO – COGNOME.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore Fallimentare AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-intimato- avverso il decreto del Tribunale di Vicenza nel procedimento nr. 34/2022 sub 1, depositato in data 05/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Vicenza, con decreto depositato in data 5/1/2023, ‘in parziale accoglimento del reclamo ex art 26 l.fall proposto da COGNOME NOME‘, fallita per ripercussione del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, ha determinato nella misura di un quinto dello stipendio percepito dalla reclamante (€ 950 mensili) la somma che questa dovrà versare alla procedura ai sensi dell’art. 46 1° comma n. 2 e 2° comma l.fall.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a cinque motivi; il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 46 1° comma nr. 2) e 2° comma l. fall., per avere il Tribunale, nel determinare in ragione di un quinto dello stipendio mensile l’importo da corrispondere alla procedura, violato i limiti imposti dalla norma con specifico riferimento a quanto occorre per il mantenimento personale del fallito e della sua famiglia.
1.1 Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 46 comma 1 n. 5 l. fall. e dell’art. 545 c.p.c. . La ricorrente sostiene che non potendo essere ricompreso nel fallimento ciò che per legge è impignorabile, il tribunale avrebbe dovuto conservarle l’intero stipendio, il cui ammontare è inferiore al triplo della pensione sociale e quindi non pignorabile ai sensi dell’art 545 comma 8 c .p.c. 1.2 Il terzo motivo de nuncia l’ omesso esame dei fatti decisivi desumibili dai documenti prodotti e costituiti d all’ammontare dello stipendio della ricorrente, dalla composizione del suo nucleo familiare e dalle spese da sostenere.
1.3 Il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione apparente del decreto, avendo il Tribunale di Vicenza indicato a sostegno della decisione ragioni illogiche e obiettivamente incomprensibili, omettendo di illustrare il processo motivazionale che l’ ha portato a determinare in un quinto la quota dello stipendio che la ricorrente dovrà versare al RAGIONE_SOCIALE, ritenendola maggiormente equa rispetto alla somma, inferiore, fissata dal Giudice Delegato nel decreto reclamato.
1.4 Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il tribunale – nel determinare in misura superiore a quella quantificata dal G.D. la parte dello stipendio che COGNOME dovrà versare al RAGIONE_SOCIALE – pronunciato oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti.
2 Va preliminarmente riconosciuta l’ammissibilità del ricorso straordinario avendo questa Corte affermato che “Il decreto emesso dal Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, a norma della L. Fall., art. 46, determina la quantità del salario percepito dal fallito da destinare alle esigenze di questo e della sua famiglia, incidendo sui diritti del fallito e su quelli dei creditori e presentando i caratteri della decisorietà e della definitività, è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass. nn. 10736 /94, 13171/99).
3 Il terzo e il quinto motivo del ricorso, da esaminare prioritariamente per ragioni di economia processuale, sono fondati, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
3.1. Il decreto impugnato, che si caratterizza per la sua laconicità, si fonda sull’unico rilievo che la fallita, sia pur con il sostegno di altro (non elevato) reddito, deve provvedere al mantenimento di due figli. Il giudice del merito ha dunque sostanzialmente ignorato gli ulteriori fatti che sorreggevano il reclamo di COGNOME (entità mutevole dello stipendio del marito; età dei figli; elevato importo
delle spese mensili da sostenere; reddito familiare complessivo prossimo alla soglia di povertà fissata per un nucleo composto da 4 adulti), indubbiamente decisivi per stabilire se, alla luce del comb. disp. del 1° comma n. 2 e del 2° comma dell’art. 46 l. fall., la signora davvero usufruisse di un reddito mensile maggiore di quello necessario a sopperire ai bisogni propri e della propria famiglia.
3.2 Peraltro, nel pervenire alla decisione impugnata, il giudice del reclamo non si è neppure accorto di aver operato una reformatio in peius del provvedimento reclamato, che certamente non gli era consentita in mancanza di una domanda in tal senso del curatore: pur affermando di accogliere parzialmente il reclamo, il tribunale ha infatti determinato in € 190 mensili (un quinto di € 950) l’importo da sottrarre alla retribuzione della fallita (fissato invece dal Giudice Delegato, con un provvedimento ben più articolato, nella misura massima di € 175,00 mensili ), così incorrendo nella violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato .
4 All’accoglimento de i motivi conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Vicenza , in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo e il quinto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, cui demanda la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.
La Presidente NOME