Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9920 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10850/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente provinciale p.t. NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 513/23, depositata il 7 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con sentenza pubblicata il 30 settembre 2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse la domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, annullando a) la delibera del 30 gennaio 2016, con cui erano state escluse le candidature degli attori rispettivamente alla carica di Delegato, Vice Delegato Comunale e Rappresentante mandamentale di categoria di RAGIONE_SOCIALE, e alla carica di Delegato comunale di Quinto Vicentino, Vice Delegato Comunale RAGIONE_SOCIALE Quinto Vicentino e Rappresentante mandamentale della categoria Abbigliamento e accessori moda e, il secondo, per la carica di Delegato Comunale di Creazzo e di Rappresentante mandamentale della categoria RAGIONE_SOCIALE, per contrarietà all’art. 33, comma secondo, dello Statuto, e b) la delibera del 4 febbraio 2016, con cui l’Ufficio RAGIONE_SOCIALE Elettorale dell’RAGIONE_SOCIALE aveva respinto i ricorsi del COGNOME e del COGNOME avverso le predette esclusioni;
che l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 7 marzo 2023 ha accolto l’appello incidentale proposto dal COGNOME e dal COGNOME, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
che avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui il COGNOME e il COGNOME hanno resistito con controricorso.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto, perplessità e/o incomprensibilità della motivazione, nonché la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo che, nell’escludere l’intervenuta cessazione della materia del contendere, per effetto della rinnovazione delle cariche sociali, determinata dallo svolgimento delle elezioni cui il COGNOME e il COGNOME non avevano partecipato, la Corte territoriale ha richiamato un precedente giurisprudenziale non pertinente e ha omesso di tenere conto dell’intervenuta modificazione della clausola statutaria contestata;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e degli artt. 100 e 113 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione, sostenendo che, nell’interpretazione dell’art. 33 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha sovrapposto la propria soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti, avendo applicato il criterio ermeneutico fondato sulla buona fede, anziché quello fondato sul significato letterale delle espressioni usate;
che con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di norme imperative, l’omesso esame delle deduzioni di essa appellante e la palese illogicità nell’applicazione di norme imperative, sostenendo che, nel richiamare i principi di democraticità, diritto di difesa ed eguaglianza, la sentenza impugnata non ha considerato per un verso che gli stessi sono stati rispettati, per altro verso che l’unico limite di natura costituzionale in materia di associazioni è costituito dalla libertà di associazione prevista dall’art. 18 Cost., il quale non comporta l’obbligo di darsi un ordinamento democratico, e per altro verso ancora che il diritto a ricoprire cariche elettive ha carattere disponibile;
che con il quarto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto, manifesta illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui ha richiamato i principi democrazia, diritto di difesa ed eguaglianza;
che con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 18 Cost., sostenendo che l’unico limite costituzionale applicabile alle associazioni è costituito dal diritto di associarsi, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso, non essendo invece applicabili i principi di democrazia, diritto di difesa e uguaglianza;
che dinanzi a questa Corte risultano pendenti altri ricorsi, iscritti ai nn. 14683/2022 e 10804/2023 R.G., con cui la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato altre sentenze emesse dalla Corte d’appello di Venezia in giudizi promossi da NOME COGNOME e NOME COGNOME ed aventi ad oggetto l’accertamento dell’invalidità dell’art. 33 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE e l’annullamento delle delibere con cui era stato impedito agli attori di assumere
cariche elettive;
che con ordinanza interlocutoria del 23 gennaio 2024, n. 2281/24 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., ai fini della trattazione congiunta con il presente ricorso e con quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.NUMERO_DOCUMENTO., sicché il medesimo provvedimento va adottato in ordine al presente ricorso, in modo tale da consentire che i tre ricorsi siano chiamati alla medesima udienza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta con i ricorsi iscritti ai nn. 14683/2022 e 10804/2023 R.G.
Così deciso in Roma il 30/01/2024