Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20554 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10966/2022 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO n. 57/2021 di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimati
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1109/2022 depositata il 18/3/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 57/2021, dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE su istanza di RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo presentato da NOME COGNOME in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE con sentenza pubblicata in data 18 marzo 2022.
Riteneva, in particolare, che il reclamante non avesse portato alcun elemento a riprova dell’asserita transitorietà del suo stato di insolvenza, dato che i pagamenti documentati erano tutti anteriori alla data di presentazione del ricorso di fallimento, l’ estratto conto più recente tra quelli prodotti presentava un saldo negativo, non erano stati addotti elementi dimostrativi del recupero della liquidità perduta e la società debitrice non era riuscita a pagare alcunché all’istante a seguito del rinvio appos itamente concesso dal giudice relatore.
Giudicava, inoltre, che la dichiarazione di desistenza depositata nel corso del giudizio di reclamo non incidesse sul requisito previsto dall’art. 15, ultimo comma, l. fall., da valutare con riferimento alla data di dichiarazione di fallimento, né attestasse una transitorietà dell’insolvenza, non essendo dimostrato che tale dichiarazione trovasse corrispondenza nell’effettivo pagamento di quanto dovuto.
NOME COGNOME nella qualità sopra indicata, ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza prospettando due motivi di doglianza.
Gli intimati fallimento di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall.: la società debitrice aveva avuto una mera difficoltà nel farsi corrispondere dalla committente il corrispettivo dovuto per l’attivit à svolta, che era stata costretta a sospendere a causa dell’emergenza pandemica.
Lo stato in cui versava la società non andava così sussunto in una condizione di insolvenza, ma costituiva soltanto una situazione di temporanea difficoltà non ancora irreversibile, come dimostrava la dichiarazione di desistenza depositata, e dovuta a impedimenti esterni transitori.
La sussistenza del requisito oggettivo doveva poi essere valutata al tempo del deposito del ricorso piuttosto che con riferimento al periodo successivo.
4.2. Il secondo mezzo lamenta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall.: il tribunale -in tesi di parte ricorrente -non ha osservato l’onere istruttorio gravante sul creditore in ordine al ricorrere di manifestazioni esteriori dello stato di insolvenza, che non poteva essere dimostrato sulla base dei soli insoluti prodotti dal creditore istante; gli stessi, infatti, trovavano spiegazione nelle difficoltà che tutti gli operatori avevano incontrato a causa dell’emergenza epidemiologica, che aveva imposto la sospensione l’attività edilizia per mesi e mesi.
L’esecuzione di consistenti pagamenti nel periodo precedente la pandemia o in piena emergenza pandemica restituivano, invece, una situazione del tutto regolare, cosicché l’inadempienza addotta dal creditore istante, in assenza di altri indici, non aveva valenza sintomatica dell’esistenza di un patrimonio societario in dissesto, tenuto conto, peraltro, che questi non si era neppure premurato di procedere ad alcuna forma di esecuzione individuale.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, presentano, al contempo, profili di inammissibilità e profili di infondatezza.
5.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della dichiarazione di fallimento costituiscono indizi esteriori dell’insolvenza gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità – desumibile dai dati dell’esperienza economica – rivelatrice dell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell’impresa medesima (prima fra tutte l’estinzione dei debiti) nonché dell’impossibilità della stessa di ricorrere al credito
a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio (Cass. 6978/2019).
Dunque, lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, con la precisazione che resta a questo proposito irrilevante ogni indagine sull’imputabilità o meno all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto, così come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (Cass. 5856/2022).
La necessità di orientare l’indagine in funzione dell’accertamento della sussistenza della condizione di impotenza strutturale appena descritta rende evidente come risulti del tutto irrilevante che il creditore istante abbia tentato, preventivamente, di esperire utilmente un’esecuzione individuale sul patrimonio del creditore, giacché un simile tentativo costituisce non un presupposto necessario per la dichiarazione di insolvenza, ma soltanto uno dei tanti possibili indici di tale stato.
5.2. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di questi principi, indagando se lo stato di impotenza in cui versava la società reclamante a far fronte ai propri debiti avesse carattere strutturale e non transitorio, a prescindere dall’imputabilità del le cause del dissesto.
Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza all’esito di una simile indagine costituisce un apprezzamento di fatto e non è censurabile in questa sede di legittimità, ove sorretto -come nel caso di specie – da una motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014).
È opportuno poi ricordare che lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (Cass. 9297/2019); la Corte di merito, pertanto, ha correttamente riscontrato la sussistenza di una condizione di insolvenza alla stregua dell’inadempimento del complessivo debito contratto nei confronti della creditrice istante RAGIONE_SOCIALE
5.3. L’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento e non già a quella di presentazione del relativo ricorso (v. Cass. 19790/2015, Cass. 27200/2019).
La Corte di merito si è perciò correttamente preoccupata di verificare la situazione dell’impresa tenendo conto anche di indici sopravvenuti nel corso dell’istruttoria prefallimentare, al fine di verificare il ricorrere della situazione d’impotenza strutturale di cui si è appena detto al momento della dichiarazione di fallimento.
In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 28 maggio 2025.