Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19599 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19599 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16014/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CURATELA FALLIMENTO ALFA RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in SALERNO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
NOME COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 619/2021 depositata il 27/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 2 dicembre 2020, con cui era stato dichiarato il proprio fallimento su ricorso di tre lavoratori dipendenti, reclamo rigettato con la sentenza qui impugnata della Corte di Appello di Salerno.
Ha ritenuto il giudice del reclamo che la sospensione dei licenziamenti dei dipendenti conseguente alla disciplina emergenziale Covid-19 non condiziona il procedimento per la dichiarazione di fallimento , costituendo la cessazione dell’impresa conseguente al fallimento eccezione alla generale sospensione dei licenziamenti.
Ha, poi, ritenuto che la disciplina emergenziale Covid-19 non esclude la dichiarazione di fallimento per stati di insolvenza preesistenti come nel caso di specie, avuto riguardo all’emersione di debiti erariali maturati in epoca precedente il 2020, come confermato dalle risultanze dello stato passivo, nonché considerata la revoca degli affidamenti, la pendenza di procedure esecutive in corso e la sospensione dell’attività produttiva .
Ha, infine, ritenuto sussistente la legittimazione attiva dei creditori istanti (con particolare riferimento al creditore COGNOME COGNOME, ritenendo sussistenti i crediti azionati, non contestati e risultanti dalla documentazione in atti.
Propone ricorso per cassazione il reclamante, affidato a cinque motivi e ulteriormente illustrato da memoria. Resiste con controricorso il fallimento intimato, ulteriormente illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza. Il ricorrente deduce di avere
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allegato e provato l’esistenza di una situazione economico -patrimoniale costituente difficoltà finanziaria transitoria, aggravatasi durante la pandemia Covid-19, elementi di cui il giudice del reclamo avrebbe fatto cattivo uso.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo, osservandosi come i curatori del fallimento, pur avendo fatto ricorso all’esercizio provvisorio, hanno provocato la chiusura dello stabilimento, per cui la cessazione dell’attività produttiva non sarebbe da attribuire al ricorrente ( ‘ qualora non fosse stata alla società impedita qualsiasi attività produttiva, non vi sarebbero stati effetti tanto lesivi rispetto alle relative entrate ‘ ).
3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 d.l. n. 181/2020 e dell’art. 10 d.l. n. 23/2020, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che lo stato di insolvenza temporanea non fosse da attribuire alla pandemia Covid-19 ma al periodo precedente e fosse irreversibile già all’atto dello scoppio del periodo pandemico. Deduce il ricorrente che l’emergenza pandemica esclude l’imputabilità degli inadempimenti e la responsabilità del debitore quale factum principis , come confermato dall’improcedibilità delle dichiarazioni di fallimento ; deduce che gli elementi addotti davano evidenza di uno stato di temporanea difficoltà manifestatasi durante il periodo pandemico, nel quale le attività commerciali e produttive avevano subito una contrazione. La ripresa dell’attività produttiva sarebbe , inoltre, comprovata dalla ripresa dei pagamenti, anche in favore di uno dei creditori istanti.
I primi tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto tendono a riformulare il giudizio di valutazione delle prove operato dalla Corte di merito, che ha ritenuto, con motivazione immune da vizi, che lo
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stato di insolvenza della società debitrice risaliva a periodo anteriore al l’emergenza Covid -19, ciò risultando dai debiti nei confronti dei dipendenti (risalenti al periodo 2018 -2019), da debiti tributari precedenti il periodo di imposta 2020, dai tentativi di componimento con i creditori (elemento che denota assenza di liquidità), dalla valorizzazione degli elementi in fatto risultanti dallo stato passivo, dalla revoca delle facilitazioni bancarie, nonché dalla pendenza di procedure esecutive sin dal 2019.
5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 101 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e dell’art. 633 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice del reclamo, ai fini dell’accertamento della legittimazione dei creditori istanti, ha proceduto a un accertamento sommario dell’esistenza dei loro crediti , deducendo che la sommarietà dell’accertamento, conseguente anche all’esistenza di decreti ingiuntivi emessi a cognizione sommaria, non dia evidenza della sussistenza del credito degli originari creditori istanti, atteso anche il fatto che uno dei decreti ingiuntivi sia stato opposto.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto contrario alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, laddove si afferma che in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass., Sez. U., n. 1521/2013; Cass., n. 23494/2020).
7. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 46 d.l. n. 18/2020, osservandosi come i creditori istanti rappresentassero una parte n. 16014/2021 R.G.
marginale dell’esposizione debitoria, rispetto al preponderante debito della ricorrente verso agenzie fiscali (per circa il 90%).
Il quinto motivo è inammissibile, posto che si tratta di censure prive di specifica attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata, per cui la censura si risolve in un « non motivo » (Cass., n. 9550/2024; Cass., n. 1341/2024). E, al più, si risolve in una inammissibile censura ‘di merito’ circa la sussistenza dello stato di insolvenza.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 , oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.